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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3709/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 11 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3709/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- IO TA con l'Avv. Raffaele Di Monda;
- attore;
e
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. Fulvio
Lacagnina;
- convenuta;
1 e
- IO ET;
convenuto contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale verificatosi in data 17 Luglio 2021 asseritamente causato dal convenuto LE.
Si costituiva la sola compagnia assicurativa che negava la responsabilità del conducente e, in ogni caso, insisteva per il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima.
La domanda deve trovare accoglimento potendosi ritenere ampiamente dimostrata la responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro, responsabilità da accertarsi sulla base non degli ordinari principi sulla colpa bensì in forza del ben più rigoroso criterio di cui all'art. 2054 c. 1 cc. Gli informatori escussi dalla polizia locale (cfr. doc. 1 attoreo) hanno infatti dichiarato che il AT venne investito mentre era intento ad attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali e certamente non risulta che il conducente abbia effettuato tutto quanto in suo potere per evitare l'investimento non emergendo elementi dai quali poter desumere che non vi fosse sufficiente visibilità o che l'attraversamento fosse avvenuto in modo repentino o comunque imprevedibile.
2 Né sussistono i presupposti per affermare un concorso di colpa della vittima posto che, anche laddove tra le parti vi fosse ipoteticamente stato un precedente diverbio, il convenuto, nelle suindicate circostanze di fatto, avrebbe potuto agevolmente evitare l'impatto arrestando la propria vettura;
gli informatori hanno infatti dichiarato di non aver notato alcuna frenata nonostante il pedone si trovasse sulla carreggiata e fosse facilmente avvistabile dagli automobilisti che transitavano sulla strada.
Venendo ai profili inerenti la determinazione del danno risarcibile ed iniziando dal pregiudizio non patrimoniale, occorre fare riferimento alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per l'anno 2024. Considerata l'età dell'attore al momento del fatto (63 anni) e la percentuale di invalidità indicata nella CTU (15%), il danno biologico relativo all'invalidità permanente è da determinare in euro 33.239,00, escluso qualsiasi aumento per il danno cd. morale i cui possibili elementi costitutivi non risultano essere stati allegati dall'attore. Può invece praticarsi un aumento del 20% in relazione alla diminuzione della capacità lavorativa generica accertata dal CTU in tale misura, giungendosi pertanto all'ammontare di euro 39.886,80.
Quanto all'invalidità temporanea, fatta ancora una volta applicazione delle percentuali indicate nella CTU, la stessa deve invece essere quantificata in euro 11.155,00.
Il totale del danno non patrimoniale è quindi pari ad euro 51.041,80.
Quanto al danno patrimoniale sono da considerare, sulla base del giudizio di congruità formulato dal CTU, euro 716,77 per spese mediche.
3 Non può invece essere riconosciuto il presunto pregiudizio che l'attore afferma come riconducibile all'impossibilità, a causa del sinistro, di continuare a svolgere la propria attività di ristoratore. Il
AT sul punto non ha infatti nemmeno allegato l'entità delle perdite effettivamente subite e, in ogni caso, dalla CTU espletata non emerge un'impossibilità assoluta di proseguire tale attività bensì soltanto una limitata compromissione della capacità lavorativa generica.
Il totale del danno risarcibile ammonta quindi ad euro 51.758,57, cifra dalla quale vanno detratti eventuali acconti già ricevuti ed alla quale sono da aggiungere la rivalutazione dal 17 Luglio 2021 (data del sinistro) alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data suindicata al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per la stessa ragione le parti convenute soccombenti dovranno sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna le parti convenute in solido a corrispondere all'attore la somma di euro 51.758,57 (cifra a cui vanno detratti eventuali acconti già ricevuti) oltre rivalutazione dal
17 Luglio 2021 alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data suindicata al saldo.
2) Condanna le parti convenute in solido a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per
4 spese ed euro 6000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti convenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3709/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 11 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3709/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- IO TA con l'Avv. Raffaele Di Monda;
- attore;
e
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. Fulvio
Lacagnina;
- convenuta;
1 e
- IO ET;
convenuto contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale verificatosi in data 17 Luglio 2021 asseritamente causato dal convenuto LE.
Si costituiva la sola compagnia assicurativa che negava la responsabilità del conducente e, in ogni caso, insisteva per il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima.
La domanda deve trovare accoglimento potendosi ritenere ampiamente dimostrata la responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro, responsabilità da accertarsi sulla base non degli ordinari principi sulla colpa bensì in forza del ben più rigoroso criterio di cui all'art. 2054 c. 1 cc. Gli informatori escussi dalla polizia locale (cfr. doc. 1 attoreo) hanno infatti dichiarato che il AT venne investito mentre era intento ad attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali e certamente non risulta che il conducente abbia effettuato tutto quanto in suo potere per evitare l'investimento non emergendo elementi dai quali poter desumere che non vi fosse sufficiente visibilità o che l'attraversamento fosse avvenuto in modo repentino o comunque imprevedibile.
2 Né sussistono i presupposti per affermare un concorso di colpa della vittima posto che, anche laddove tra le parti vi fosse ipoteticamente stato un precedente diverbio, il convenuto, nelle suindicate circostanze di fatto, avrebbe potuto agevolmente evitare l'impatto arrestando la propria vettura;
gli informatori hanno infatti dichiarato di non aver notato alcuna frenata nonostante il pedone si trovasse sulla carreggiata e fosse facilmente avvistabile dagli automobilisti che transitavano sulla strada.
Venendo ai profili inerenti la determinazione del danno risarcibile ed iniziando dal pregiudizio non patrimoniale, occorre fare riferimento alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per l'anno 2024. Considerata l'età dell'attore al momento del fatto (63 anni) e la percentuale di invalidità indicata nella CTU (15%), il danno biologico relativo all'invalidità permanente è da determinare in euro 33.239,00, escluso qualsiasi aumento per il danno cd. morale i cui possibili elementi costitutivi non risultano essere stati allegati dall'attore. Può invece praticarsi un aumento del 20% in relazione alla diminuzione della capacità lavorativa generica accertata dal CTU in tale misura, giungendosi pertanto all'ammontare di euro 39.886,80.
Quanto all'invalidità temporanea, fatta ancora una volta applicazione delle percentuali indicate nella CTU, la stessa deve invece essere quantificata in euro 11.155,00.
Il totale del danno non patrimoniale è quindi pari ad euro 51.041,80.
Quanto al danno patrimoniale sono da considerare, sulla base del giudizio di congruità formulato dal CTU, euro 716,77 per spese mediche.
3 Non può invece essere riconosciuto il presunto pregiudizio che l'attore afferma come riconducibile all'impossibilità, a causa del sinistro, di continuare a svolgere la propria attività di ristoratore. Il
AT sul punto non ha infatti nemmeno allegato l'entità delle perdite effettivamente subite e, in ogni caso, dalla CTU espletata non emerge un'impossibilità assoluta di proseguire tale attività bensì soltanto una limitata compromissione della capacità lavorativa generica.
Il totale del danno risarcibile ammonta quindi ad euro 51.758,57, cifra dalla quale vanno detratti eventuali acconti già ricevuti ed alla quale sono da aggiungere la rivalutazione dal 17 Luglio 2021 (data del sinistro) alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data suindicata al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per la stessa ragione le parti convenute soccombenti dovranno sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna le parti convenute in solido a corrispondere all'attore la somma di euro 51.758,57 (cifra a cui vanno detratti eventuali acconti già ricevuti) oltre rivalutazione dal
17 Luglio 2021 alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data suindicata al saldo.
2) Condanna le parti convenute in solido a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per
4 spese ed euro 6000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti convenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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