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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 Parte_2 proprio e , rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Mosca in virtù Parte_3 di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Soverato, Via Panoramica n. 7;
- appellanti - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- appellata contumace - nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Alessandra Villecco in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Beato Umile n. 14;
-appellata- sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via principale e nel merito, si chiede la riforma integralmente della sentenza n.
1593/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. n. 7/2016, depositata in cancelleria e pubblicata in data 09/11/2022
(emessa in data 4.11.2022), per tutti i motivi ed in relazione a tutti i capi della stessa indicati ed elencati nel presente atto, per come già specificati nel presente atto di appello e con richiesta di integrale accoglimento di tutte le conclusioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado nel proprio atto introduttivo ed in tutti i verbali di causa, da intendersi riportate e trascritte nel presente atto e che di seguito vengono riportate: “…Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
- In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con la conseguenziale revoca dello stesso, per mancanza di prova scritta e di documentazione necessaria alla emissione del decreto ingiuntivo, oltre che priva dei requisiti previsti dall'art. 50 T.U.B., per mancanza dei requisiti previsti dalla precipitata disposizione anche per la mancanza di individuazione del dirigente della banca che ha apposto la relativa sottoscrizione, con conseguente invalidità della relativa attestazione, per tutti i motivi già esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza ed inefficacia delle clausole vessatorie (di quella relativa alla chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi nonché previsione di interessi anatocistici, commissioni e spese, richiamate in atti, nonché di quelle relative al contratto di fidejussione anche con riferimento alla deroga di avvalersi del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e di quelle altre vessatorie riportate in premessa) sottoscritte con elenco a parte nei contratti richiamati in atti, in quanto sottoscritte in elenco unitamente a clausole non vessatorie, nonché di quelle presenti nei contratti richiamati in premessa ma privi della doppia sottoscrizione, e per l'effetto dichiarare che le stesse sono inefficaci nei confronti delle parti opponenti, per tutti i motivi già articolati nella narrativa del presente atto;
- Nel merito, per tutte le motivazioni già indicate in premessa:
- accertare e dichiarare che tutte le clausole riportate nei contratti richiamati nel presente atto e relative alla capitalizzazione degli interessi (relativa alla chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi commissione e spese), per come richiamate in atti, sono nulle ed inefficaci nei confronti degli odierni opponenti e che, pertanto, non sono dovute le somme richieste a titolo di interessi trimestrali anatocistici applicati ai singoli rapporti di conto corrente e, conseguentemente, rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale senza capitalizzazione, ex art. 1284 c.c., a partire dall'inizio dei singoli rapporti di conto corrente e fino alla loro chiusura;
- accertare e dichiarare che almeno con riferimento al rapporto di conto corrente n.
3650, fatti salvi gli eventuali accertamenti sul conto corrente n. 281098, è stato applicato un tasso di interesse ultralegale superiore al tasso soglia TAEG medio rilevato ai fini di legge e, conseguentemente, accertare e dichiarare che tale interesse non risulta dovuto unitamente alla CMS sullo stesso calcolata, in quanto del tutto illegittimi, e che, pertanto, la società opponente ha versato indebitamente sul citato conto corrente la somma calcolata con riferimento a tali voci per come quantificata nella relazione di parte allegata al presente atto e da intendersi integralmente riportata e trascritta nel presente atto;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato proposto sulla base di una documentazione che risulta priva di valore probatorio, oltre che del tutto contraddittoria e, per l'effetto, che la somma per come ingiunta non è dovuta dalle parti opponenti;
- accertare e dichiarare che le parti opponenti sin dall'inizio dei rapporti contrattuali con la Banca opposta hanno effettuato costanti versamenti e conferimenti sui conti correnti indicati in premessa;
Accogliere, per l'effetto, la spiegata domanda riconvenzionale e, conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, previa rideterminazione dei conteggi formulati dalle parti opposte attraverso la disposizione di CTU tecnica contabile, ferme tutte le contestazioni effettuate in narrativa, disporre la compensazione delle somme versate dalle parti opponenti durante tutto il rapporto (anche a titolo di interessi anatocistici, quelli sopra il tasso soglia, le spese nascenti dalla commissione di massimo scoperto e di tutte quelle conteggiate e non dovute) e riaccreditare e versare in favore della società nonchè dei fideiussori, sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
, tutte le somme residue ingiustamente addebitate o percepite sui suddetti
[...] contratti di conto corrente, per interessi sopra il tasso soglia ed anatocistici nonché per spese e commissioni di massimo scoperto non dovute, e pari ad €uro 21.528,16, per come meglio specificate nella perizia di parte a firma del Dott. , o di Per_1 quella maggiore somma che parrà equa e di giustizia e che potrà essere valutata anche perseguendo la via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'apertura dei singoli rapporti all'effettivo soddisfo;
sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la al Controparte_1 pagamento in favore degli odierni opponenti di tutte le somme che l'istituto di credito opposto abbia indebitamente percepito a titolo di interessi anatocistici, di quelli oltre il tasso soglia ed ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di spese non dovute per come meglio indicati e specificati nella narrativa del presente atto e nella relativa consulenza di parte;
-condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze professionali oltre IVA, C.P.A. e maggiorazione come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c...”.
- Per l'appellata costituita: Voglia l'On. Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria che tutte si impugnano, rigettare l'appello proposto perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, nonché destituito di qualsiasi fondamento giuridico, e confermare in toto la sentenza n.
1953/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro. Il tutto con condanna al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_2
ed proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_3
n. 903/2015 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 10.11.2015, a mezzo del quale la aveva intimato alla predetta società e agli Controparte_1
nella loro qualità, rispettivamente, di debitrice principale e di fideiussori Pt_2 della stessa nei limiti della garanzia concessa (€uro 100.000,00), il pagamento della somma di €uro 125.463,13 oltre interessi, a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 3650 e del conto “sovvenzioni per anticipazioni finanziaria sui crediti” n. 281098.
Nello specifico, in data 20.5.2002, la società concludeva con la Parte_1 [...] un contratto di conto corrente n. 3650 ed un secondo Controparte_1 contratto conto n. 281098 “sovvenzioni per anticipazioni finanziaria sui crediti”, in relazione ai quali prestavano fideiussione e . Alla Parte_2 Parte_3 data del 31.03.2015 questi conti presentavano, rispettivamente, un saldo negativo pari a €uro 45.541,25 e €uro 79.921,88.
A sostegno della spiegata opposizione i predetti opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e la insussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
la nullità delle clausole vessatorie relative ai contratti di apertura di conto corrente, nonché di quelle presenti nei contratti di fideiussione;
la violazione delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi;
sostenevano, infine, che fossero stati applicati interessi sopra il tasso soglia, interessi anatocistici, spese bancarie e commissioni non dovute.
In via riconvenzionale, gli opponenti chiedevano, poi, previa rideterminazione dei conteggi formulati dalle parti opposte attraverso CTU contabile, di disporre la compensazione delle somme versate dalle parti opponenti durante tutto il rapporto e riaccreditare e versare in favore degli opponenti tutte le somme residue ingiustamente addebitate o percepite sui suddetti conti, pari ad €uro 21.528,16 o di quella maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, deducendo l'infondatezza dell'azione.
Conclusosi in maniera negativa il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita mediante CTU contabile. All'udienza del 12/11/2021 tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza depositata il 9-11-2022 n. 1593, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava e e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori fino alla concorrenza di €uro 100.000,00, in solido tra loro, al pagamento in favore della della complessiva somma di €uro Controparte_1
124.960,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al soddisfo, oltre che tutti i precitati opponenti al pagamento in favore della banca opposta delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 6-5-2023, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e anche in proprio e Parte_2 Pt_3
quali fideiussori, deducendone l'erroneità ed illogicità nella parte in cui il
[...] giudice aveva considerato provato il credito posto alla base del decreto ingiuntivo, nonostante parte ingiunta avesse sempre dichiarato di non aver mai ricevuto gli estratti conto relativi ai rapporti bancari dedotti in causa, cosicchè, sempre a detta di essa, la documentazione in questione non avrebbe nemmeno potuto essere utilizzata per la redazione della relazione di Ctu.
Più in particolare, la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il giudice non aveva rilevato la nullità/inefficacia delle clausole vessatorie sia del contratto di conto corrente, che di quello di fideiussione, la cui sottoscrizione, secondo la prospettazione degli appellanti, era avvenuta con modalità contrarie alla legge, per essere state sottoscritte in blocco sia le condizioni generali di contratto, che le clausole vessatorie. Ancora, con altro ordine di motivi, gli appellanti deducevano la illegittimità della pronuncia impugnata, per aver il giudice accolto le conclusioni valutative del consulente tecnico d'ufficio, disattendendo quelle del consulente tecnico di parte nell'interesse degli opponenti, senza esplicitare adeguata motivazione sul punto.
Lamentavano, poi, anche la mancata motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudicante aveva ritenuto di aderire, tra le quattro ipotesi di calcolo formulate conclusivamente dal Ctu, a quella di esse a loro più sfavorevole.
Sostenevano, inoltre, gli appellanti che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei contratti bancari per effetto della mancata produzione in giudizio del contratto del conto anticipi e, di conseguenza, la non debenza di alcun tasso di interesse (oltre che delle spese e delle commissioni), con esclusione di ogni richiesta di accertamento sul punto al Ctu, lamentando ancora l'illogicità del rigetto disposto con la pronuncia gravata della domanda riconvenzionale e quella di compensazione, in difetto di alcun riferimento in essa al conto anticipi, essendosi limitata al solo richiamo del conto corrente n. 3560.
Quanto, infine, alle doglianze addotte avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la sentenza impugnata, se ne deduceva l'erroneità per essere stata disposta a carico degli appellanti la condanna al pagamento dell'intero importo delle spese legali, malgrado l'accoglimento parziale dell'opposizione, anziché statuire una compensazione parziale o totale delle spese.
Concludevano, pertanto, affinché la Corte volesse accogliere le richieste finali nei termini meglio rassegnati in epigrafe.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione il 24-10-2023 nelle forme della trattazione scritta, alla quale la appellata, malgrado la rituale Controparte_1 notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione in appello, non si costituiva restando contumace, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti al rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della richiesta di rinnovo della Ctu, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data ai sensi dell'art. 352
c.p.c. in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti difensivi finali.
Precisate in atti le conclusioni dal procuratore di parte appellante nei termini meglio riportati in epigrafe e depositata la comparsa conclusionale, con comparsa di risposta depositata il 13-2-2025 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria del credito oggetto di controversia da parte della opponendosi alle Controparte_1 doglianze di parte appellante e chiedendo il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quindi, la causa con ordinanza depositata il 18-2-2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, ad avviso della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Di nessun pregio si atteggiano innanzi tutto le doglianze mosse da parte appellante avverso la sentenza di primo grado per non aver il giudice rilevato la nullità del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, pronunciato la sua revoca sulla scorta della sollevata contestazione in ordine alla mancata comunicazione degli estratti di conto corrente, la cui prova non era stata fornita dalla convenuta. CP_1
Giova, infatti, a tal proposito richiamare l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale l'omessa trasmissione degli estratti conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più limitato effetto di impedire che venga a maturarsi, a carico del correntista, la decadenza per mancata contestazioni degli stessi, cosicchè la condotta omissiva della banca non può, pertanto, ripercuotersi sulla prova del credito, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto equivale alla loro trasmissione ex art. 1382 c.c., con conseguente sostituzione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 119 T.U.B. con quello più breve di quaranta giorni previsto dall'art 641 c.p.c..
Inoltre, si è affermato al medesimo riguardo che nel giudizio di opposizione l'istituto bancario deve provare il proprio diritto di credito con documenti ulteriori e diversi dall'estratto conto (quali ad es. il contratto, il relativo piano di ammortamento, i tassi concordati nelle condizioni economiche del contratto), al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo;
di contro, in sede di opposizione all'ingiunzione, parte opponente dovrà fondare la propria domanda provando ed allegando fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto di credito azionato dalla Banca (cfr. Cass. Civ. n. 7872/2022). Da ciò deriva, pertanto, che, anche qualora il decreto ingiuntivo fosse emesso in assenza di idonea prova scritta, l'opposizione dà vita ad un normale ed autonomo giudizio a cognizione piena, in contraddittorio tra le parti.
Ancora costituisce principio interpretativo consolidato sul punto quello per cui l'esibizione dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB (che, come è noto, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato), ma anche sostanziali
(quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati), nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1892).
Ne discende che non possono essere accolte le censure in disamina, atteso che la banca risultava avere prodotto in giudizio la documentazione rappresentata dal contratto di conto corrente, l'atto di fideiussione, gli estratti analitici del conto corrente di corrispondenza n. 3650 e del conto anticipi fatture n. 281098, nonché la lettera di costituzione in mora del 27/02/2014.
Parimenti, non meritano accoglimento le doglianze mosse da parte appellante avverso la sentenza di primo grado per non avere il giudice rilevato la presenza di clausole vessatorie nei contratti sottoscritti dalle parti appellanti, a cui sarebbe dovuta seguire, a suo dire, la dichiarazione di nullità ex art. 1341 c.c..
Invero, deve in primo luogo osservarsi, come le clausole vessatorie sono quelle clausole contrattuali che determinano uno squilibrio delle prestazioni a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro. Esse sono disciplinate dal codice civile agli artt.
1341 e 1342 c.c. e dal Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) agli artt. 33 e 34. Mentre nel primo caso esse hanno una portata generale e si applicano nell'ambito della contrattazione di massa e dei contratti conclusi con moduli o formulari a prescindere dalle qualità delle parti, nel secondo caso si riferiscono ai contratti in cui una delle due parti sia un consumatore.
A norma dell'articolo 1341 c.c. le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Il secondo comma della disposizione citata, invece, riferendosi ad un elenco tassativo prevede che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
La ratio della disciplina surrichiamata consiste nel richiamare l'attenzione da parte del contraente debole che, nell'accettare in blocco le clausole predisposte unilateralmente, potrebbe non accorgersi della presenza di condizioni a lui sfavorevoli, per cui in base a quanto disposto dal legislatore la prima sottoscrizione l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, mentre con la seconda, da apporsi in modo “specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie. Tali clausole, dunque, necessitano di sottoscrizione autonoma per consentire allo stipulante di porre particolare attenzione ed in assenza di tale sottoscrizione esse sono nulle.
La necessità della doppia sottoscrizione in caso di sottoscrizione delle clausole vessatorie, ai fini della loro validità, è confermata dalla Suprema Corte, la quale ritiene che “la disposizione che prevede la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione (art. 1341 c.c.) è rispettata quando
a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione” (cfr. Cass. Civ. 24 novembre 2023 n.
32731),
Giova poi aggiungere in argomento che, nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
Più specificamente si ammette (cfr. Cass. Civ. n. 17939/2018) l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (cfr., tra le altre, Cass. Civ., ordinanza
5/06/2014 n. 12708 e Cass. Civ. sentenza 3/09/2007 n. 18525), mentre la stessa deve negarsi al mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (cfr, ex multis, Cass. Civ., ordinanza 29/02/2008 n. 5733; Cass. Civ., ordinanza 11/06/2012 n. 9492), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto (cfr. Cass. Civ., ordinanza 5/06/2014, n. 12708; Cass. Civ., ordinanza
18/05/2015, n. 10119).
Orbene, nel caso di specie, la sottoscrizione delle clausole vessatorie avveniva in ossequio alle disposizioni codicistiche ed alle pronunce giurisprudenziali suindicate.
Nel contratto di conto corrente oggetto di causa (n. 3650), infatti, risultano firmate con doppia sottoscrizione le clausole vessatorie che vengono riportate a parte rispetto alle condizioni generali. Inoltre, gli appellanti sottoscrivevano il contratto nella parte in cui in esso è scritto: “Abbiamo altresì preso nota che i conti correnti di corrispondenza ed i conti vincolati a termine presso codesta Banca, nonché i servizi connessi, sono regolati dalle norme generali riportate a tergo della presente, norme che dichiariamo di accettare pienamente con particolare e specifico riferimento, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. […] Dichiariamo altresì di approvare specificamente le pattuizioni di cui al punto a) (capitalizzazione degli interessi).”.
Allo stesso modo, nel contratto di fideiussione, le cui clausole vessatorie sono accettate tramite doppia sottoscrizione, le parti sottoscrivevano la seguente testuale dizione: “Dichiariamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. secondo comma, le seguenti condizioni […]”.
Da tutto quanto appena evidenziato, dunque, discendono valutazioni di correttezza sul punto esaminato delle statuizioni adottate dal giudice di primo grado con la pronuncia gravata.
La decisione di primo grado si sottrae, inoltre, alle ulteriori censure di parte appellante in merito alla lamentata erronea omissione in cui sarebbe incorso il giudicante per non aver tenuto nel debito conto, in sede di accertamento della pretesa monitoriamente azionata nei suoi confronti dalla banca, delle risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta agli atti causa nel suo interesse.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato in tema che la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento, rilevando, pertanto, che “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, ordinanza 27 dicembre 2018
n. 33503; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 22 aprile 2009 n. 9551; Cass. Civ., n. 1902/2002; Cass. Civ. n. 4437/1997); ed ancora che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili” (Cass. Civ., ordinanza n.
29860 del 20 novembre 2024; Cass. Civ., ordinanza n. 33504 dell'1 dicembre 2023).
In ogni caso occorre evidenziare, a ulteriore smentita dell'assunto sostenuto in argomento nel proposto gravame, come la stessa parte appellante non muoveva nel contenuto di esso osservazioni o rilievi alcuni in ordine agli esiti di cui all'elaborato della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata in prime cure.
Infine, altrettanto meritevoli di essere respinti sono le doglianze dell'appellante che investono le statuizioni adottate dal primo giudice con riferimento al mancato rilevamento dell'applicazione di tassi di interessi usurari da parte della banca ai rapporti dedotti in causa e all'operato recepimento a fondamento della emessa pronuncia del prospetto di calcolo 7bis predisposto sul punto dal Ctu.
Giova puntualizzare come il precitato ausiliario approntava ben quattro distinte ipotesi di calcolo sulla base dei criteri come di seguito riportati e, segnatamente, il prospetto n. 7 secondo cui: 1) nei trimestri usurari ovvero al 30/06/2012, 30/09/2012, anno 2013 e 31/03/2014 sono stati applicati i tassi soglia pro tempore vigenti ed azzerate le spese legate all'erogazione del credito;
2) sono state girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 trimestralmente calcolate utilizzando il tasso presente negli scalari, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad €uro 3.891,73; nonché il prospetto n. 8 secondo cui: 1) azzeramento degli interessi nei trimestri usurari ovvero al 30/06/2012, 30/09/2012, anno 2013 e 31/03/2014; 2) sono state girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 alla fine calcolate utilizzando il tasso sostitutivo, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad €uro 33.027,02.
Ancora, a seguito delle controdeduzioni mosse dall'allora parte opposta, che evidenziava non solo la mancanza di usura, ma anche il fatto che le spese mancanza fondi non fossero annualizzabili, il Ctu elaborava altri due prospetti, che si differenziavano per i seguenti elementi ovvero il prospetto 7 bis: 1) con riferimento all'usura non si riscontrano trimestri usurari, in quanto vengono accolte le eccezioni del Dr. per la di procedere al calcolo del TEG senza CP_3 CP_4 annualizzare le spese operazioni manca fondi;
2) vengono girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 trimestralmente calcolate utilizzando il tasso presente negli scalari, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad € 502,66; nonché il prospetto 8 bis: 1) con riferimento all'usura non si riscontrano trimestri usurari in quanto vengono accolte le eccezioni del Dr. CP_3 per la di procedere al calcolo del TEG senza annualizzare le “spese CP_4 operazioni manca fondi”; 2) vengono girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 alla fine calcolate utilizzando il tasso sostitutivo T.U.B. poiché agli atti di causa non è stato versato il contratto di accensione conto corrente dal quale reperire tutte le informazioni economiche da applicare, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad €uro 31.692,90.
Orbene, deve reputarsi che il giudice abbia condivisibilmente proceduto a recepire a fondamento della propria decisione le conclusioni valutative di cui al terzo prospetto
(7 bis) elaborato dal Ctu, poiché frutto di una indagine improntata a criteri metodologici corretti e, dunque, tali da condurre a risultati attendibili.
Ed invero, quanto alla esclusa annualizzazione delle spese per mancanza fondi in sede di computo soccorrono le indicazioni fornite in tema dalla Banca d'Italia che, nel rispondere al quesito del se le spese su utilizzi a valere su fondi non disponibili rientrino o meno tra le spese occasionali, affermava che “nel caso in cui vengano applicate spese per utilizzi su fondi non disponibili, gli oneri addebitati rientrano nel calcolo del TEG senza annualizzazione” (cfr. Banca d'Italia: risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura, novembre 2010).
Va aggiunto peraltro che, sebbene il Ctp della avesse evidenziato che CP_1
“relativamente al conto anticipi n. 281098 si riscontra superamento del tasso soglia solo nel III trimestre 2011” come da prospetto in atti, il Ctu al contrario aveva rilevato come detto superamento non si fosse mai verificato, specificando che “Il tasso (TEG) ottenuto si è posto a confronto con il tasso soglia (quel tasso limite che, se superato nell'ambito di un prestito, sfocia nell'usura): se il TEG è superiore a quello soglia vi
è usura, in caso contrario no.”.
Allo stesso modo, risulta corretta l'applicazione al conto anticipi delle condizioni previste nel contratto di conto corrente. Infatti, occorre osservare che “ si delinea un collegamento negoziale tra il conto anticipi e il conto corrente di corrispondenza, al punto che può ritenersi che unica sia l'operazione economica di finanziamento e unico sia il rapporto creditizio in essere” ed ancora che “la previsione del conto anticipi con cui la banca mette a disposizione delle somme di denaro al correntista che vengono versate sul conto ordinario in uno con gli interessi passivi maturati, salvo incassare i pagamenti delle fatture via via maturati in favore del medesimo correntista, non comporta la costituzione di un distinto ed autonomo rapporto ma la messa in evidenza di un conteggio virtuale il cui esito periodico e finale viene riversato sul conto ordinario di appoggio. Al conto anticipi, dunque, si applicano le condizioni menzionate nel conto di appoggio” (cfr. ex multis Cass. Civ, sez. II,
12/02/2020, n. 256),
Infine, anche le censure mosse avverso la regolamentazione delle spese del giudizio adottata con la pronuncia gravata non meritano accoglimento, dovendo escludersi la denunciata violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non potendo ritenersi suscettibile di integrare per ciò solo il presupposto della soccombenza, neanche reciproca, la riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale e ciò neppure nel caso - non ricorrente nella specie - in cui essa avvenga in misura sensibile (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, sentenza 23-6-2000 n. 8532).
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni finali di rigetto dell'interposta impugnazione, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Alla regolamentazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti e l'appellata costituita, infine, si applica l'ordinario criterio della soccombenza, con liquidazione di esse come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, quale cessionaria del credito dedotto in causa, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 atto di appello notificato il 6-5-2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata il 9-11-2022 n.
1593, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 5.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 Parte_2 proprio e , rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Mosca in virtù Parte_3 di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Soverato, Via Panoramica n. 7;
- appellanti - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- appellata contumace - nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Alessandra Villecco in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Beato Umile n. 14;
-appellata- sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via principale e nel merito, si chiede la riforma integralmente della sentenza n.
1593/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. n. 7/2016, depositata in cancelleria e pubblicata in data 09/11/2022
(emessa in data 4.11.2022), per tutti i motivi ed in relazione a tutti i capi della stessa indicati ed elencati nel presente atto, per come già specificati nel presente atto di appello e con richiesta di integrale accoglimento di tutte le conclusioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado nel proprio atto introduttivo ed in tutti i verbali di causa, da intendersi riportate e trascritte nel presente atto e che di seguito vengono riportate: “…Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
- In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con la conseguenziale revoca dello stesso, per mancanza di prova scritta e di documentazione necessaria alla emissione del decreto ingiuntivo, oltre che priva dei requisiti previsti dall'art. 50 T.U.B., per mancanza dei requisiti previsti dalla precipitata disposizione anche per la mancanza di individuazione del dirigente della banca che ha apposto la relativa sottoscrizione, con conseguente invalidità della relativa attestazione, per tutti i motivi già esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza ed inefficacia delle clausole vessatorie (di quella relativa alla chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi nonché previsione di interessi anatocistici, commissioni e spese, richiamate in atti, nonché di quelle relative al contratto di fidejussione anche con riferimento alla deroga di avvalersi del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e di quelle altre vessatorie riportate in premessa) sottoscritte con elenco a parte nei contratti richiamati in atti, in quanto sottoscritte in elenco unitamente a clausole non vessatorie, nonché di quelle presenti nei contratti richiamati in premessa ma privi della doppia sottoscrizione, e per l'effetto dichiarare che le stesse sono inefficaci nei confronti delle parti opponenti, per tutti i motivi già articolati nella narrativa del presente atto;
- Nel merito, per tutte le motivazioni già indicate in premessa:
- accertare e dichiarare che tutte le clausole riportate nei contratti richiamati nel presente atto e relative alla capitalizzazione degli interessi (relativa alla chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi commissione e spese), per come richiamate in atti, sono nulle ed inefficaci nei confronti degli odierni opponenti e che, pertanto, non sono dovute le somme richieste a titolo di interessi trimestrali anatocistici applicati ai singoli rapporti di conto corrente e, conseguentemente, rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale senza capitalizzazione, ex art. 1284 c.c., a partire dall'inizio dei singoli rapporti di conto corrente e fino alla loro chiusura;
- accertare e dichiarare che almeno con riferimento al rapporto di conto corrente n.
3650, fatti salvi gli eventuali accertamenti sul conto corrente n. 281098, è stato applicato un tasso di interesse ultralegale superiore al tasso soglia TAEG medio rilevato ai fini di legge e, conseguentemente, accertare e dichiarare che tale interesse non risulta dovuto unitamente alla CMS sullo stesso calcolata, in quanto del tutto illegittimi, e che, pertanto, la società opponente ha versato indebitamente sul citato conto corrente la somma calcolata con riferimento a tali voci per come quantificata nella relazione di parte allegata al presente atto e da intendersi integralmente riportata e trascritta nel presente atto;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato proposto sulla base di una documentazione che risulta priva di valore probatorio, oltre che del tutto contraddittoria e, per l'effetto, che la somma per come ingiunta non è dovuta dalle parti opponenti;
- accertare e dichiarare che le parti opponenti sin dall'inizio dei rapporti contrattuali con la Banca opposta hanno effettuato costanti versamenti e conferimenti sui conti correnti indicati in premessa;
Accogliere, per l'effetto, la spiegata domanda riconvenzionale e, conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, previa rideterminazione dei conteggi formulati dalle parti opposte attraverso la disposizione di CTU tecnica contabile, ferme tutte le contestazioni effettuate in narrativa, disporre la compensazione delle somme versate dalle parti opponenti durante tutto il rapporto (anche a titolo di interessi anatocistici, quelli sopra il tasso soglia, le spese nascenti dalla commissione di massimo scoperto e di tutte quelle conteggiate e non dovute) e riaccreditare e versare in favore della società nonchè dei fideiussori, sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
, tutte le somme residue ingiustamente addebitate o percepite sui suddetti
[...] contratti di conto corrente, per interessi sopra il tasso soglia ed anatocistici nonché per spese e commissioni di massimo scoperto non dovute, e pari ad €uro 21.528,16, per come meglio specificate nella perizia di parte a firma del Dott. , o di Per_1 quella maggiore somma che parrà equa e di giustizia e che potrà essere valutata anche perseguendo la via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'apertura dei singoli rapporti all'effettivo soddisfo;
sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la al Controparte_1 pagamento in favore degli odierni opponenti di tutte le somme che l'istituto di credito opposto abbia indebitamente percepito a titolo di interessi anatocistici, di quelli oltre il tasso soglia ed ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di spese non dovute per come meglio indicati e specificati nella narrativa del presente atto e nella relativa consulenza di parte;
-condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze professionali oltre IVA, C.P.A. e maggiorazione come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c...”.
- Per l'appellata costituita: Voglia l'On. Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria che tutte si impugnano, rigettare l'appello proposto perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, nonché destituito di qualsiasi fondamento giuridico, e confermare in toto la sentenza n.
1953/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro. Il tutto con condanna al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_2
ed proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_3
n. 903/2015 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 10.11.2015, a mezzo del quale la aveva intimato alla predetta società e agli Controparte_1
nella loro qualità, rispettivamente, di debitrice principale e di fideiussori Pt_2 della stessa nei limiti della garanzia concessa (€uro 100.000,00), il pagamento della somma di €uro 125.463,13 oltre interessi, a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 3650 e del conto “sovvenzioni per anticipazioni finanziaria sui crediti” n. 281098.
Nello specifico, in data 20.5.2002, la società concludeva con la Parte_1 [...] un contratto di conto corrente n. 3650 ed un secondo Controparte_1 contratto conto n. 281098 “sovvenzioni per anticipazioni finanziaria sui crediti”, in relazione ai quali prestavano fideiussione e . Alla Parte_2 Parte_3 data del 31.03.2015 questi conti presentavano, rispettivamente, un saldo negativo pari a €uro 45.541,25 e €uro 79.921,88.
A sostegno della spiegata opposizione i predetti opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e la insussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
la nullità delle clausole vessatorie relative ai contratti di apertura di conto corrente, nonché di quelle presenti nei contratti di fideiussione;
la violazione delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi;
sostenevano, infine, che fossero stati applicati interessi sopra il tasso soglia, interessi anatocistici, spese bancarie e commissioni non dovute.
In via riconvenzionale, gli opponenti chiedevano, poi, previa rideterminazione dei conteggi formulati dalle parti opposte attraverso CTU contabile, di disporre la compensazione delle somme versate dalle parti opponenti durante tutto il rapporto e riaccreditare e versare in favore degli opponenti tutte le somme residue ingiustamente addebitate o percepite sui suddetti conti, pari ad €uro 21.528,16 o di quella maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, deducendo l'infondatezza dell'azione.
Conclusosi in maniera negativa il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita mediante CTU contabile. All'udienza del 12/11/2021 tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza depositata il 9-11-2022 n. 1593, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava e e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori fino alla concorrenza di €uro 100.000,00, in solido tra loro, al pagamento in favore della della complessiva somma di €uro Controparte_1
124.960,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al soddisfo, oltre che tutti i precitati opponenti al pagamento in favore della banca opposta delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 6-5-2023, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e anche in proprio e Parte_2 Pt_3
quali fideiussori, deducendone l'erroneità ed illogicità nella parte in cui il
[...] giudice aveva considerato provato il credito posto alla base del decreto ingiuntivo, nonostante parte ingiunta avesse sempre dichiarato di non aver mai ricevuto gli estratti conto relativi ai rapporti bancari dedotti in causa, cosicchè, sempre a detta di essa, la documentazione in questione non avrebbe nemmeno potuto essere utilizzata per la redazione della relazione di Ctu.
Più in particolare, la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il giudice non aveva rilevato la nullità/inefficacia delle clausole vessatorie sia del contratto di conto corrente, che di quello di fideiussione, la cui sottoscrizione, secondo la prospettazione degli appellanti, era avvenuta con modalità contrarie alla legge, per essere state sottoscritte in blocco sia le condizioni generali di contratto, che le clausole vessatorie. Ancora, con altro ordine di motivi, gli appellanti deducevano la illegittimità della pronuncia impugnata, per aver il giudice accolto le conclusioni valutative del consulente tecnico d'ufficio, disattendendo quelle del consulente tecnico di parte nell'interesse degli opponenti, senza esplicitare adeguata motivazione sul punto.
Lamentavano, poi, anche la mancata motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudicante aveva ritenuto di aderire, tra le quattro ipotesi di calcolo formulate conclusivamente dal Ctu, a quella di esse a loro più sfavorevole.
Sostenevano, inoltre, gli appellanti che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei contratti bancari per effetto della mancata produzione in giudizio del contratto del conto anticipi e, di conseguenza, la non debenza di alcun tasso di interesse (oltre che delle spese e delle commissioni), con esclusione di ogni richiesta di accertamento sul punto al Ctu, lamentando ancora l'illogicità del rigetto disposto con la pronuncia gravata della domanda riconvenzionale e quella di compensazione, in difetto di alcun riferimento in essa al conto anticipi, essendosi limitata al solo richiamo del conto corrente n. 3560.
Quanto, infine, alle doglianze addotte avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la sentenza impugnata, se ne deduceva l'erroneità per essere stata disposta a carico degli appellanti la condanna al pagamento dell'intero importo delle spese legali, malgrado l'accoglimento parziale dell'opposizione, anziché statuire una compensazione parziale o totale delle spese.
Concludevano, pertanto, affinché la Corte volesse accogliere le richieste finali nei termini meglio rassegnati in epigrafe.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione il 24-10-2023 nelle forme della trattazione scritta, alla quale la appellata, malgrado la rituale Controparte_1 notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione in appello, non si costituiva restando contumace, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti al rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della richiesta di rinnovo della Ctu, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data ai sensi dell'art. 352
c.p.c. in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti difensivi finali.
Precisate in atti le conclusioni dal procuratore di parte appellante nei termini meglio riportati in epigrafe e depositata la comparsa conclusionale, con comparsa di risposta depositata il 13-2-2025 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria del credito oggetto di controversia da parte della opponendosi alle Controparte_1 doglianze di parte appellante e chiedendo il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quindi, la causa con ordinanza depositata il 18-2-2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, ad avviso della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Di nessun pregio si atteggiano innanzi tutto le doglianze mosse da parte appellante avverso la sentenza di primo grado per non aver il giudice rilevato la nullità del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, pronunciato la sua revoca sulla scorta della sollevata contestazione in ordine alla mancata comunicazione degli estratti di conto corrente, la cui prova non era stata fornita dalla convenuta. CP_1
Giova, infatti, a tal proposito richiamare l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale l'omessa trasmissione degli estratti conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più limitato effetto di impedire che venga a maturarsi, a carico del correntista, la decadenza per mancata contestazioni degli stessi, cosicchè la condotta omissiva della banca non può, pertanto, ripercuotersi sulla prova del credito, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto equivale alla loro trasmissione ex art. 1382 c.c., con conseguente sostituzione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 119 T.U.B. con quello più breve di quaranta giorni previsto dall'art 641 c.p.c..
Inoltre, si è affermato al medesimo riguardo che nel giudizio di opposizione l'istituto bancario deve provare il proprio diritto di credito con documenti ulteriori e diversi dall'estratto conto (quali ad es. il contratto, il relativo piano di ammortamento, i tassi concordati nelle condizioni economiche del contratto), al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo;
di contro, in sede di opposizione all'ingiunzione, parte opponente dovrà fondare la propria domanda provando ed allegando fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto di credito azionato dalla Banca (cfr. Cass. Civ. n. 7872/2022). Da ciò deriva, pertanto, che, anche qualora il decreto ingiuntivo fosse emesso in assenza di idonea prova scritta, l'opposizione dà vita ad un normale ed autonomo giudizio a cognizione piena, in contraddittorio tra le parti.
Ancora costituisce principio interpretativo consolidato sul punto quello per cui l'esibizione dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB (che, come è noto, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato), ma anche sostanziali
(quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati), nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1892).
Ne discende che non possono essere accolte le censure in disamina, atteso che la banca risultava avere prodotto in giudizio la documentazione rappresentata dal contratto di conto corrente, l'atto di fideiussione, gli estratti analitici del conto corrente di corrispondenza n. 3650 e del conto anticipi fatture n. 281098, nonché la lettera di costituzione in mora del 27/02/2014.
Parimenti, non meritano accoglimento le doglianze mosse da parte appellante avverso la sentenza di primo grado per non avere il giudice rilevato la presenza di clausole vessatorie nei contratti sottoscritti dalle parti appellanti, a cui sarebbe dovuta seguire, a suo dire, la dichiarazione di nullità ex art. 1341 c.c..
Invero, deve in primo luogo osservarsi, come le clausole vessatorie sono quelle clausole contrattuali che determinano uno squilibrio delle prestazioni a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro. Esse sono disciplinate dal codice civile agli artt.
1341 e 1342 c.c. e dal Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) agli artt. 33 e 34. Mentre nel primo caso esse hanno una portata generale e si applicano nell'ambito della contrattazione di massa e dei contratti conclusi con moduli o formulari a prescindere dalle qualità delle parti, nel secondo caso si riferiscono ai contratti in cui una delle due parti sia un consumatore.
A norma dell'articolo 1341 c.c. le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Il secondo comma della disposizione citata, invece, riferendosi ad un elenco tassativo prevede che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
La ratio della disciplina surrichiamata consiste nel richiamare l'attenzione da parte del contraente debole che, nell'accettare in blocco le clausole predisposte unilateralmente, potrebbe non accorgersi della presenza di condizioni a lui sfavorevoli, per cui in base a quanto disposto dal legislatore la prima sottoscrizione l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, mentre con la seconda, da apporsi in modo “specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie. Tali clausole, dunque, necessitano di sottoscrizione autonoma per consentire allo stipulante di porre particolare attenzione ed in assenza di tale sottoscrizione esse sono nulle.
La necessità della doppia sottoscrizione in caso di sottoscrizione delle clausole vessatorie, ai fini della loro validità, è confermata dalla Suprema Corte, la quale ritiene che “la disposizione che prevede la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione (art. 1341 c.c.) è rispettata quando
a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione” (cfr. Cass. Civ. 24 novembre 2023 n.
32731),
Giova poi aggiungere in argomento che, nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
Più specificamente si ammette (cfr. Cass. Civ. n. 17939/2018) l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (cfr., tra le altre, Cass. Civ., ordinanza
5/06/2014 n. 12708 e Cass. Civ. sentenza 3/09/2007 n. 18525), mentre la stessa deve negarsi al mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (cfr, ex multis, Cass. Civ., ordinanza 29/02/2008 n. 5733; Cass. Civ., ordinanza 11/06/2012 n. 9492), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto (cfr. Cass. Civ., ordinanza 5/06/2014, n. 12708; Cass. Civ., ordinanza
18/05/2015, n. 10119).
Orbene, nel caso di specie, la sottoscrizione delle clausole vessatorie avveniva in ossequio alle disposizioni codicistiche ed alle pronunce giurisprudenziali suindicate.
Nel contratto di conto corrente oggetto di causa (n. 3650), infatti, risultano firmate con doppia sottoscrizione le clausole vessatorie che vengono riportate a parte rispetto alle condizioni generali. Inoltre, gli appellanti sottoscrivevano il contratto nella parte in cui in esso è scritto: “Abbiamo altresì preso nota che i conti correnti di corrispondenza ed i conti vincolati a termine presso codesta Banca, nonché i servizi connessi, sono regolati dalle norme generali riportate a tergo della presente, norme che dichiariamo di accettare pienamente con particolare e specifico riferimento, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. […] Dichiariamo altresì di approvare specificamente le pattuizioni di cui al punto a) (capitalizzazione degli interessi).”.
Allo stesso modo, nel contratto di fideiussione, le cui clausole vessatorie sono accettate tramite doppia sottoscrizione, le parti sottoscrivevano la seguente testuale dizione: “Dichiariamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. secondo comma, le seguenti condizioni […]”.
Da tutto quanto appena evidenziato, dunque, discendono valutazioni di correttezza sul punto esaminato delle statuizioni adottate dal giudice di primo grado con la pronuncia gravata.
La decisione di primo grado si sottrae, inoltre, alle ulteriori censure di parte appellante in merito alla lamentata erronea omissione in cui sarebbe incorso il giudicante per non aver tenuto nel debito conto, in sede di accertamento della pretesa monitoriamente azionata nei suoi confronti dalla banca, delle risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta agli atti causa nel suo interesse.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato in tema che la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento, rilevando, pertanto, che “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, ordinanza 27 dicembre 2018
n. 33503; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 22 aprile 2009 n. 9551; Cass. Civ., n. 1902/2002; Cass. Civ. n. 4437/1997); ed ancora che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili” (Cass. Civ., ordinanza n.
29860 del 20 novembre 2024; Cass. Civ., ordinanza n. 33504 dell'1 dicembre 2023).
In ogni caso occorre evidenziare, a ulteriore smentita dell'assunto sostenuto in argomento nel proposto gravame, come la stessa parte appellante non muoveva nel contenuto di esso osservazioni o rilievi alcuni in ordine agli esiti di cui all'elaborato della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata in prime cure.
Infine, altrettanto meritevoli di essere respinti sono le doglianze dell'appellante che investono le statuizioni adottate dal primo giudice con riferimento al mancato rilevamento dell'applicazione di tassi di interessi usurari da parte della banca ai rapporti dedotti in causa e all'operato recepimento a fondamento della emessa pronuncia del prospetto di calcolo 7bis predisposto sul punto dal Ctu.
Giova puntualizzare come il precitato ausiliario approntava ben quattro distinte ipotesi di calcolo sulla base dei criteri come di seguito riportati e, segnatamente, il prospetto n. 7 secondo cui: 1) nei trimestri usurari ovvero al 30/06/2012, 30/09/2012, anno 2013 e 31/03/2014 sono stati applicati i tassi soglia pro tempore vigenti ed azzerate le spese legate all'erogazione del credito;
2) sono state girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 trimestralmente calcolate utilizzando il tasso presente negli scalari, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad €uro 3.891,73; nonché il prospetto n. 8 secondo cui: 1) azzeramento degli interessi nei trimestri usurari ovvero al 30/06/2012, 30/09/2012, anno 2013 e 31/03/2014; 2) sono state girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 alla fine calcolate utilizzando il tasso sostitutivo, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad €uro 33.027,02.
Ancora, a seguito delle controdeduzioni mosse dall'allora parte opposta, che evidenziava non solo la mancanza di usura, ma anche il fatto che le spese mancanza fondi non fossero annualizzabili, il Ctu elaborava altri due prospetti, che si differenziavano per i seguenti elementi ovvero il prospetto 7 bis: 1) con riferimento all'usura non si riscontrano trimestri usurari, in quanto vengono accolte le eccezioni del Dr. per la di procedere al calcolo del TEG senza CP_3 CP_4 annualizzare le spese operazioni manca fondi;
2) vengono girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 trimestralmente calcolate utilizzando il tasso presente negli scalari, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad € 502,66; nonché il prospetto 8 bis: 1) con riferimento all'usura non si riscontrano trimestri usurari in quanto vengono accolte le eccezioni del Dr. CP_3 per la di procedere al calcolo del TEG senza annualizzare le “spese CP_4 operazioni manca fondi”; 2) vengono girocontate le competenze legate al conto corrente anticipi n. 281098 alla fine calcolate utilizzando il tasso sostitutivo T.U.B. poiché agli atti di causa non è stato versato il contratto di accensione conto corrente dal quale reperire tutte le informazioni economiche da applicare, con conseguente accertamento di un ristorno competenze pari ad €uro 31.692,90.
Orbene, deve reputarsi che il giudice abbia condivisibilmente proceduto a recepire a fondamento della propria decisione le conclusioni valutative di cui al terzo prospetto
(7 bis) elaborato dal Ctu, poiché frutto di una indagine improntata a criteri metodologici corretti e, dunque, tali da condurre a risultati attendibili.
Ed invero, quanto alla esclusa annualizzazione delle spese per mancanza fondi in sede di computo soccorrono le indicazioni fornite in tema dalla Banca d'Italia che, nel rispondere al quesito del se le spese su utilizzi a valere su fondi non disponibili rientrino o meno tra le spese occasionali, affermava che “nel caso in cui vengano applicate spese per utilizzi su fondi non disponibili, gli oneri addebitati rientrano nel calcolo del TEG senza annualizzazione” (cfr. Banca d'Italia: risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura, novembre 2010).
Va aggiunto peraltro che, sebbene il Ctp della avesse evidenziato che CP_1
“relativamente al conto anticipi n. 281098 si riscontra superamento del tasso soglia solo nel III trimestre 2011” come da prospetto in atti, il Ctu al contrario aveva rilevato come detto superamento non si fosse mai verificato, specificando che “Il tasso (TEG) ottenuto si è posto a confronto con il tasso soglia (quel tasso limite che, se superato nell'ambito di un prestito, sfocia nell'usura): se il TEG è superiore a quello soglia vi
è usura, in caso contrario no.”.
Allo stesso modo, risulta corretta l'applicazione al conto anticipi delle condizioni previste nel contratto di conto corrente. Infatti, occorre osservare che “ si delinea un collegamento negoziale tra il conto anticipi e il conto corrente di corrispondenza, al punto che può ritenersi che unica sia l'operazione economica di finanziamento e unico sia il rapporto creditizio in essere” ed ancora che “la previsione del conto anticipi con cui la banca mette a disposizione delle somme di denaro al correntista che vengono versate sul conto ordinario in uno con gli interessi passivi maturati, salvo incassare i pagamenti delle fatture via via maturati in favore del medesimo correntista, non comporta la costituzione di un distinto ed autonomo rapporto ma la messa in evidenza di un conteggio virtuale il cui esito periodico e finale viene riversato sul conto ordinario di appoggio. Al conto anticipi, dunque, si applicano le condizioni menzionate nel conto di appoggio” (cfr. ex multis Cass. Civ, sez. II,
12/02/2020, n. 256),
Infine, anche le censure mosse avverso la regolamentazione delle spese del giudizio adottata con la pronuncia gravata non meritano accoglimento, dovendo escludersi la denunciata violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non potendo ritenersi suscettibile di integrare per ciò solo il presupposto della soccombenza, neanche reciproca, la riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale e ciò neppure nel caso - non ricorrente nella specie - in cui essa avvenga in misura sensibile (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, sentenza 23-6-2000 n. 8532).
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni finali di rigetto dell'interposta impugnazione, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Alla regolamentazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti e l'appellata costituita, infine, si applica l'ordinario criterio della soccombenza, con liquidazione di esse come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, quale cessionaria del credito dedotto in causa, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 atto di appello notificato il 6-5-2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata il 9-11-2022 n.
1593, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 5.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)