Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 355/2025 V.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Adele Maria Marotta
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Francesco Vinciguerra.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il PM nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo e hanno esposto: di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio a San Cataldo il giorno 1 settembre 2021, trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Cataldo dell'anno 2021, parte I, n. 13; che dalla relazione non sono nati figli;
che, con sentenza n. 588/2024 del 21/6/2024, il Tribunale di
Caltanissetta ha omologato la separazione consensuale;
che non si sono più riconciliati;
di
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rinunciare entrambi alla domanda di assegno divorzile;
di avere definito ogni reciproco rapporto economico patrimoniale.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
L'udienza, pertanto, è stata sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
L'accordo, come formulato, appare meritevole di accoglimento, in quanto non presenta profili di contrarietà a norme imperative o a principi di ordine pubblico.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a San Cataldo il giorno 1 settembre Parte_1 Parte_2
2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Cataldo dell'anno 2021, parte I, n. 13.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Cataldo di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
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Dott. Gabriella Canto
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