Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini del ripristino, dopo condanna, della custodia cautelare in carcere cessata per decorrenza dei termini di fase, l'entità della pena detentiva inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'unico parametro di riferimento, ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione in cui il giudice deve tenere conto anche della natura e della gravità del reato in funzione del giudizio di probabilità che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza quando essa divenga irrevocabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che una condanna a dieci anni di reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso da sola non potesse giustificare l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, anche avuto riguardo alla circostanza che la condannata aveva rinunciato alla protezione dovutale in qualità di coniuge di collaboratore di giustizia, mostrando così di non temere la vicinanza degli ambienti criminali di origine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3487
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 36100/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE UA, N. IL 25/10/1965;
avverso l'ordinanza n. 4202/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 30/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Farone Riccardo, che ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
Con ordinanza 30/6/09 il Tribunale del riesame di Napoli in sede di appello ex art. 310 c.p.p. confermava l'ordinanza 8/5/09 con cui il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio di primo grado che condannava PA AS alla pena di dieci anni di reclusione per concorso nell'associazione di tipo camorristico diretta dal convivente OR LV, su richiesta del Pm aveva disposto nei confronti della PA la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale del riesame dava atto che il Pm aveva erroneamente chiesto la misura ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, posto che l'imputata era stata scarcerata per decorso del termine di fase, ma allo stesso tempo rilevava che la misura era stata concessa anche a ragione del pericolo di fuga e quindi legittimamente ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b): la PA aveva rifiutato il sistema di protezione conseguente alla scelta collaborativa del convivente, così manifestando i suoi persistenti legami con gli ambienti criminali di appartenenza (dove già si erano verificati casi di latitanza all'Occ, come quella prolungata di TO EN in Inghilterra), e sotto tale profilo erano ininfluenti sia la certificazione del disagio psichico della figlia dovuto allo sradicamento ambientale seguito alla collaborazione del padre sia l'inserimento della donna negli elenchi della Regione degli aventi diritto a partecipare ad un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.
Ricorreva per Cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge sotto il profilo dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b): il giudice non aveva considerato che il provvedimento di protezione era stato inizialmente accettato dalla PA e solo dopo alcuni mesi rifiutato per il disagio psichico manifestato dalla figlia (incongruo il richiamo a casi diversi come quello del TO). Deduceva anche violazione di legge per avere il Tribunale legittimato a posteriori il provvedimento erroneamente emesso dal Pm ex art. 275 c.p.p., comma 1 bis, con un'autonoma motivazione ex art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). All'udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, il difensore comparso per il suo accoglimento. Il ricorso è fondato.
Il ripristino della custodia cautelare in carcere ex art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) (contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado), se interviene dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, esige che ricorra il (concreto) pericolo di fuga (art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b). Nel caso in esame il Tribunale ha giudicato fondato il ripristino della custodia sulla base della severa condanna riportata in primo grado dalla donna (pena di dieci anni di reclusione) e sulla sua rinuncia al sistema di protezione che le era dovuto per la scelta collaborativa del convivente OR LV, capo dell'omonimo clan (tuttora operativo), da ciò deducendo il permanere dei suoi legami con il gruppo criminale di provenienza (dove già altri membri si erano sottratti alla cattura).
La motivazione è insufficiente. Per costante giurisprudenza sul punto (v. Cass., sez. 6, sent. n. 42806, cc. 25/9/08, dep. 17/11/08, rv. 241876, Lo Giudice) l'entità della pena inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'unico parametro di riferimento, ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione in cui il giudice deve tenere conto anche della natura e della gravità del reato in funzione di un giudizio nel merito circa la probabilità che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza quando essa divenga irrevocabile. E se nel caso la pena è severa e il reato è di partecipazione ad associazione di tipo camorristico, da ciò solo non può automaticamente derivarne il pericolo di fuga. E l'analisi del caso concreto testimonia solo che la PA, pur avendo la possibilità di valersi del sistema di protezione dovutole per la scelta collaborativa del convivente, vi ha rinunciato, manifestando così, quanto meno, di non temere la vicinanza con gli ambienti criminali di origine. Situazione non diversa da chi mai si sia dissociato da tali ambienti (che, sia pure, annoveri altri latitanti). Ciò che manca nel caso in esame è l'esistenza di fattori e circostanze, riguardanti direttamente l'imputata, che inducano in concreto a una prognosi di fuga. In assenza, il giudizio è inevitabilmente fondato su schemi astratti e generalizzanti. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010