TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1437/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Riccardo Vantaggi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 luglio del 2025, alle ore
12.30, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “…accertare il diritto del sig. al a Parte_2
vedersi riconoscere e liquidare dal Fondo di Garanzia il TFR per come richiesto e, per l'effetto, condannare l'
in persona del presidente pro tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma di € 16.570,80 (o CP_1
di quella maggiore o inferiore che verrà ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo, a titolo di T.F.R…”.
Ha esposto che dal 02.11.2005 fino al 2.1.2007, ha prestato la propria attività lavorativa in favore della
" (all.
1 - busta paga) per poi passare alle Controparte_2
dipendenze della " , a seguito di conferimento del ramo d'azienda senza Controparte_3
soluzione di continuità e con “...riconosciuti nella nuova società tutti i diritti eventualmente maturati alla data del trasferimento quali TFR, ratei ferie e permessi, ratei mensilità aggiuntive e scatti di anzianità…”; che pagina 1 di 5 con contratto del 20.07.2017 per atto del notaio rep. n. 66141, raccolta n. 18387 la Persona_1
“ ha concesso in affitto la propria azienda alla “ a Controparte_3 Controparte_4
decorrere dallo 01.09.2017 e con la medesima decorrenza per effetto dell'art. 2112 c.c. egli è passato alle dipendenze di quest'ultima società; che in data 30.03.2019 ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa dalla " che In data 21.07.2021, il Tribunale Fallimentare di Perugia, con Controparte_4
sentenza n.55/2021, ha dichiarato il fallimento della “ (all.11) e esso ricorrente, al Controparte_4
netto di quanto medio tempore ricevuto, chiedeva di essere ammesso al passivo per “...€ 6.337,00 per mensilità non corrisposte;
€ 19.610,87 per TFR..”; che è stato ammesso al passivo fallimentare per €
25.947,87, nella categoria creditori privilegiati generali ante 1° grado, per retribuzioni e indennità
dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751bis, n. 1, c.c. (di cui, segnatamente € 19.610,80 a titolo di
TFR, ed € 6,337,00 per crediti da lavoro subordinato diversi dal TFR); che ha avanzato domanda la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR;
che, quanto alla richiesta di pagamento del TFR - pur accogliendo la domanda (oltre un anno dopo l'istanza di accesso al Fondo)
CP_ con provvedimento del 6.7.2023, l' ha riconosciuto al lavoratore la minor somma di € 3.040,0; che però detta liquidazione è erronea in quanto il TFR dovuto dal datore di lavoro fallito era pari a
€19.610,80 come risultante dallo stato passivo.
CP_ Si è costituito l il quale, nulla obiettando sul merito della pretesa avanzata in giudizio, ha unicamente eccepito la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 del D.p.r. n. 639/1970.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è improponibile in quanto è maturata la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970.
L'art. 47 comma terzo D.P.R. n. 639 del 1970, trattando di prestazione a carico della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge n. 88/1989, dispone che: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
All'art. 47, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 è stato aggiunto, dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1),
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, un sesto comma che così dispone: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
pagina 2 di 5 In tale caso il Legislatore fa decorrere il termine annuale di decadenza dalla data del riconoscimento parziale della prestazione, che nel caso di specie è avvenuta con provvedimento del 6 luglio 2023,
notificato nel successivo mese di agosto.
Alla data di iscrizione a ruolo del giudizio, nel mese di dicembre del 2024, il termine era oggettivamente decorso.
La giurisprudenza di legittimità è stata sollecitata a verificare se nel caso di specie assumono rilievo i termini del procedimento amministrativo ed ha escluso la rilevanza degli stessi, con conseguente applicazione del termine decadenziale previsto dal comma 1 sic et simpliciter. Con sentenza 7 maggio
2024, n. 12400, la Suprema Corte: “osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, "alla prestazione riconosciuta in modo parziale" si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011
(testualmente: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.") 15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza,
rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale. 16. La
questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale-
di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita
(ulteriori 90 giorni). 17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019-diviene rilevante
(almeno per una parte della domanda) stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 (trattandosi di prestazione economica temporanea di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di "aggiunte" derivanti dal procedimento amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47.
18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni che il Collegio intende confermare in questa sede. 19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di
"adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute", ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero pagina 3 di 5 il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa,
affatto necessaria. 20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 23. L'art. 47, comma 6,
D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47 24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica)
dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens. 25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente”.
Secondo la parte ricorrente, detto orientamento non troverebbe applicazione nel caso di specie, in
CP_ quanto l' non avrebbe precisato, nel provvedimento di liquidazione, che si sarebbe trattato di un
“riconoscimento parziale della prestazione”.
Si ritiene, al riguardo, che l'argomento addotto non sia condivisibile in quanto non è necessario che
CP_ l' qualifichi espressamente la liquidazione come riconoscimento parziale della prestazione pagina 4 di 5 trattandosi di un dato oggettivo che discende dall'avere liquidato una prestazione in misura inferiore rispetto a quella ritenuta dovuta.
Quanto, poi, all'eccezione secondo cui la decadenza non sarebbe rilevabile d'ufficio, essa deve essere disattesa in quanto contrasta con la giurisprudenza costante sul punto (cfr. ad esempio Cass n. 24750
del 2022) e con la natura previdenziale della prestazione da cui discende la non disponibilità
dell'eccezione da parte dell' , nel cui interesse, l'eccezione di decadenza è normativamente CP_5
stabilita.
Ne discende che, a decorrere dalla liquidazione della prestazione, risultava, alla data del deposito del ricorso giudiziale (effettuato in data il 6.12.2024) decorso più di un anno cosicchè la domanda giudiziale proposta risultava tardiva e, per tale motivo, non proponibile così come eccepito dalla difesa dell' . CP_5
In relazione alle spese di lite, deve affermarsi l'esistenza di quelle circostanze eccezionali che giustificano la compensazione integrale in primo luogo in considerazione della natura della prestazione in contesa ed in secondo luogo in quanto la giurisprudenza che ha definitivamente fissato,
a decorrere dalla liquidazione parziale e senza tenere conto dei tempi del procedimento amministrativo, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 è relativamente recente e supera un orientamento di legittimità di segno contrario.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
dichiara improponibile la domanda e compensa le spese di lite.
Perugia 9.7.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1437/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Riccardo Vantaggi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 luglio del 2025, alle ore
12.30, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “…accertare il diritto del sig. al a Parte_2
vedersi riconoscere e liquidare dal Fondo di Garanzia il TFR per come richiesto e, per l'effetto, condannare l'
in persona del presidente pro tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma di € 16.570,80 (o CP_1
di quella maggiore o inferiore che verrà ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo, a titolo di T.F.R…”.
Ha esposto che dal 02.11.2005 fino al 2.1.2007, ha prestato la propria attività lavorativa in favore della
" (all.
1 - busta paga) per poi passare alle Controparte_2
dipendenze della " , a seguito di conferimento del ramo d'azienda senza Controparte_3
soluzione di continuità e con “...riconosciuti nella nuova società tutti i diritti eventualmente maturati alla data del trasferimento quali TFR, ratei ferie e permessi, ratei mensilità aggiuntive e scatti di anzianità…”; che pagina 1 di 5 con contratto del 20.07.2017 per atto del notaio rep. n. 66141, raccolta n. 18387 la Persona_1
“ ha concesso in affitto la propria azienda alla “ a Controparte_3 Controparte_4
decorrere dallo 01.09.2017 e con la medesima decorrenza per effetto dell'art. 2112 c.c. egli è passato alle dipendenze di quest'ultima società; che in data 30.03.2019 ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa dalla " che In data 21.07.2021, il Tribunale Fallimentare di Perugia, con Controparte_4
sentenza n.55/2021, ha dichiarato il fallimento della “ (all.11) e esso ricorrente, al Controparte_4
netto di quanto medio tempore ricevuto, chiedeva di essere ammesso al passivo per “...€ 6.337,00 per mensilità non corrisposte;
€ 19.610,87 per TFR..”; che è stato ammesso al passivo fallimentare per €
25.947,87, nella categoria creditori privilegiati generali ante 1° grado, per retribuzioni e indennità
dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751bis, n. 1, c.c. (di cui, segnatamente € 19.610,80 a titolo di
TFR, ed € 6,337,00 per crediti da lavoro subordinato diversi dal TFR); che ha avanzato domanda la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR;
che, quanto alla richiesta di pagamento del TFR - pur accogliendo la domanda (oltre un anno dopo l'istanza di accesso al Fondo)
CP_ con provvedimento del 6.7.2023, l' ha riconosciuto al lavoratore la minor somma di € 3.040,0; che però detta liquidazione è erronea in quanto il TFR dovuto dal datore di lavoro fallito era pari a
€19.610,80 come risultante dallo stato passivo.
CP_ Si è costituito l il quale, nulla obiettando sul merito della pretesa avanzata in giudizio, ha unicamente eccepito la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 del D.p.r. n. 639/1970.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è improponibile in quanto è maturata la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970.
L'art. 47 comma terzo D.P.R. n. 639 del 1970, trattando di prestazione a carico della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge n. 88/1989, dispone che: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
All'art. 47, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 è stato aggiunto, dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1),
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, un sesto comma che così dispone: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
pagina 2 di 5 In tale caso il Legislatore fa decorrere il termine annuale di decadenza dalla data del riconoscimento parziale della prestazione, che nel caso di specie è avvenuta con provvedimento del 6 luglio 2023,
notificato nel successivo mese di agosto.
Alla data di iscrizione a ruolo del giudizio, nel mese di dicembre del 2024, il termine era oggettivamente decorso.
La giurisprudenza di legittimità è stata sollecitata a verificare se nel caso di specie assumono rilievo i termini del procedimento amministrativo ed ha escluso la rilevanza degli stessi, con conseguente applicazione del termine decadenziale previsto dal comma 1 sic et simpliciter. Con sentenza 7 maggio
2024, n. 12400, la Suprema Corte: “osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, "alla prestazione riconosciuta in modo parziale" si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011
(testualmente: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.") 15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza,
rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale. 16. La
questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale-
di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita
(ulteriori 90 giorni). 17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019-diviene rilevante
(almeno per una parte della domanda) stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 (trattandosi di prestazione economica temporanea di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di "aggiunte" derivanti dal procedimento amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47.
18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni che il Collegio intende confermare in questa sede. 19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di
"adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute", ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero pagina 3 di 5 il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa,
affatto necessaria. 20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 23. L'art. 47, comma 6,
D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47 24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica)
dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens. 25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente”.
Secondo la parte ricorrente, detto orientamento non troverebbe applicazione nel caso di specie, in
CP_ quanto l' non avrebbe precisato, nel provvedimento di liquidazione, che si sarebbe trattato di un
“riconoscimento parziale della prestazione”.
Si ritiene, al riguardo, che l'argomento addotto non sia condivisibile in quanto non è necessario che
CP_ l' qualifichi espressamente la liquidazione come riconoscimento parziale della prestazione pagina 4 di 5 trattandosi di un dato oggettivo che discende dall'avere liquidato una prestazione in misura inferiore rispetto a quella ritenuta dovuta.
Quanto, poi, all'eccezione secondo cui la decadenza non sarebbe rilevabile d'ufficio, essa deve essere disattesa in quanto contrasta con la giurisprudenza costante sul punto (cfr. ad esempio Cass n. 24750
del 2022) e con la natura previdenziale della prestazione da cui discende la non disponibilità
dell'eccezione da parte dell' , nel cui interesse, l'eccezione di decadenza è normativamente CP_5
stabilita.
Ne discende che, a decorrere dalla liquidazione della prestazione, risultava, alla data del deposito del ricorso giudiziale (effettuato in data il 6.12.2024) decorso più di un anno cosicchè la domanda giudiziale proposta risultava tardiva e, per tale motivo, non proponibile così come eccepito dalla difesa dell' . CP_5
In relazione alle spese di lite, deve affermarsi l'esistenza di quelle circostanze eccezionali che giustificano la compensazione integrale in primo luogo in considerazione della natura della prestazione in contesa ed in secondo luogo in quanto la giurisprudenza che ha definitivamente fissato,
a decorrere dalla liquidazione parziale e senza tenere conto dei tempi del procedimento amministrativo, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 è relativamente recente e supera un orientamento di legittimità di segno contrario.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
dichiara improponibile la domanda e compensa le spese di lite.
Perugia 9.7.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5