Versione
16 marzo 1963
16 marzo 1963
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (due miliardi) per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti, a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932 .
E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (due miliardi) per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti, a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932 .