CA
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210/2020 R.G. tra
( ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alfio D'Urso; appellante
e cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Zappalà; appellato
e
( ); Controparte_2 CodiceFiscale_2
( ); TR CodiceFiscale_3
appellati contumaci
Avente ad oggetto: azione di responsabilità ex 146 l. fall.
All'udienza collegiale del 24.11.2023 i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4684/2019, pubblicata il 29.11.2019, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 146 l. fall., dalla curatela del Fallimento di nei confronti Controparte_1
di (amministratore della società dal 18.2.2005 al Parte_1
12.2.2010, data di dichiarazione del fallimento, oltre che socio al 20 %), nonchè di e quali eredi di Controparte_2 TR Persona_1
(amministratore della società dal 24.7.2004 al 18.2.2005, nonché socio
[...]
all'80 %, deceduta il 30.4.2010), sul presupposto della responsabilità degli amministratori, nei periodi di rispettiva competenza, ai sensi degli artt. 2476 e 2482 bis e ter, nonché della responsabilità solidale del socio , per gli Persona_1
atti di mala gestio posti in essere durante il periodo di amministrazione del figlio,
ai sensi dell'art. 2476, comma 7 c.c., condannava Parte_1
, e Parte_1 Controparte_2 TR
(gli ultimi due quali eredi di al pagamento, in solido, in favore Persona_1
del della somma di euro 1.182.426,13, oltre interessi Controparte_1
legali e rivalutazione monetaria, con le decorrenze indicate in motivazione.
In sintesi, e per quanto qui ancora d'interesse, il tribunale escludeva la possibilità di liquidazione del danno tramite la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare, essendo possibile, nel caso di specie, l'individuazione di specifici inadempimenti, sufficientemente quantificabili, ed esattamente: 1) l'indebito prelievo dal conto corrente societario di somme oggetto di mutuo ipotecario di per Organizzazione_1
un ammontare complessivo di €.866.000,00, distribuito tra i soci per metà ciascuno;
2) la cessione in favore di di beni strumentali del ramo di azienda Parte_2
“ricevimenti” del cd. , per un prezzo di €.314.808,00, in realtà Controparte_4
mai corrisposto;
3) il pagamento, a carico del patrimonio della fallita, di fatture relative ad utenze telefonica e di energia elettrica della Organizzazione_2
, per complessivi €.1.618,13.
[...]
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , cui Parte_1
resisteva il . CP_1
2 Restavano contumaci, nonostante rituale notifica del gravame,
[...]
e Controparte_2 TR
Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione l'appellante assume che il tribunale ha errato a ritenere fondato l'addebito relativo alla mancata attivazione delle operazioni di cui agli artt. 2482 bis e ter c.c. (l'obbligatoria convocazione dell'assemblea e la reintegrazione del capitale sociale); il ctu ha evidenziato che al 31.12.2004 le perdite non avevano ancora raggiunto il terzo del capitale sociale, mentre, relativamente al periodo successivo, difetta alcuna prova che ricorressero i suddetti presupposti;
inoltre, la ctu espletata in primo grado è errata poiché non ha riportato che parte delle somme scaturenti dal mutuo contratto dalla società fallita è stata devoluta per la eliminazione delle ipoteche accese sul bene.
1.1) Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto, esso non si confronta con le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata, la quale ha evidenziato che, sebbene alla data dell'ultimo bilancio
(31.12.04) le perdite non superassero ancora la misura di 1/3 del capitale sociale, già nel mese di gennaio 2005 (ben prima dell'accredito del mutuo ipotecario, avvenuto il 28.6.2005), allorquando era amministratrice la società Persona_1
registrava una perdita di €.72.500,00 (superiore dunque ad 1/3 del capitale sociale, pari a €.103.100,00), per come ricostruito dal CTP della curatela, con l'ausilio delle scritture contabili a disposizione, e non contestato dai convenuti;
il CTU ha, inoltre, accertato che, nel corso del 2005, tali perdite hanno altresì, interamente, azzerato il capitale sociale;
riporta la consulenza che “lo stesso giornale di contabilità nelle scritture di chiusura dell'esercizio 2005, fermo restando il capitale sociale per un importo di € 103.100,00 evidenzia perdite per € 521.467,45”.
In ogni caso, il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che, in relazione al suddetto addebito, il tribunale non ha statuito alcuna condanna risarcitoria.
3 L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass. n. 13373/2008,
Cass. n. 20689/2016).
2.) Con un secondo, articolato, motivo, l'appellante impugna la sentenza con riferimento alla statuizione di condanna.
In merito alla condanna al pagamento della somma di €.866.000,00 a titolo di indebito prelievo delle somme mutuate alla fallita da , deduce (qui in Org_1
sintesi) che se i prelievi della sig.ra sono risultati maggiori di €.353.781,00, Per_1
essendo l'utilizzo degli altri importi - destinati ad estinguere passività bancarie con la stessa ed altri istituti di credito - sicuramente avvenuto, non può che Org_1
risultare provata la mancanza di giustificazione della destinazione dell'importo residuo di €.104.219,00, importo utilizzato dal per affrontare i costi di Parte_1
gestione ordinaria;
nulla, pertanto, può allo stesso essere addebitato, rispetto alla utilizzazione della liquidità nascente dal mutuo contrato con la;
la Org_1
restituzione della somma di €.433.000,00 non può dunque che essere messa a carico esclusivo dei sigg.ri e , quali eredi della sig.ra TR Controparte_2
, e non a titolo di risarcimento del danno, ma a mero titolo di Persona_1
restituzione dell'indebito; solo qualora in futuro non fosse possibile ottenere la restituzione delle somme dal patrimonio della sig.ra potrebbe, forse, nascere Per_1
una responsabilità di per non avere impedito all'allora Parte_1
coamministratrice di prelevare le somme dal patrimonio societario.
Con riferimento alla condanna al pagamento di €.314.808,00 in relazione all'altro addebito al dell'importo che risulterebbe non pagato da per Parte_1 Parte_2
l'acquisto delle attrezzature dell'azienda , inoltre, l'appello Organizzazione_3
censura la sentenza per aver ritenuto che sarebbe spettato ai convenuti, e per quello che qui interessa al , provare, invece, che il prezzo era stato pagato Parte_1
4 Aggiunge che la curatela ha intentato contro giudizio per far dichiarare Parte_2
l'inadempimento dell'acquisto dell'immobile e, facendo parte i beni strumentali, quali pertinenze aziendali, dell'immobile venduto, avrebbe dovuto richiedere anche la restituzione degli stessi, come fatto ed ottenuto per l'immobile, o del loro prezzo valore, non essendo stati pagati, a detta della curatela stessa;
non avendolo fatto, non può ora chiederne il pagamento all'amministratore; perché possa sorgere un debito dell'amministratore bisognerebbe dimostrare che la curatela ha chiesto il pagamento e non l'ha ottenuto neanche coattivamente.
Assume, in subordine, che, risultando comunque provati dei pagamenti da parte di a favore della società fallita e non potendo essere gli stessi imputati al Parte_2
pagamento dell'immobile, perché così escluso dalla sentenza del Tribunale di
Catania del 28.2.2015, gli stessi avrebbero dovuto essere imputati al pagamento dei beni acquistati e comunque se tali pagamenti risultassero senza causa, avrebbero dato diritto alla di ottenerne la restituzione e quindi la compensazione ex art. 56 l.f. Pt_2
2.1) Il motivo è solo parzialmente fondato, per quanto si viene ad esporre.
Va anzitutto evidenziato che la sentenza appellata ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali ha indubbiamente carattere contrattuale, per cui, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ove l'attore abbia provato la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, grava sul convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto di mandato (Cass. n. 2975/2020).
L'applicazione di tale principio, con riferimento alla lamentata distrazione delle somme date in mutuo alla fallita, comporta che, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle
5 attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria
(cfr. Cass. n. 17441 del 2016, Cass. n. 12567 del 2021).
2.2) È vero che, nel caso in esame, con riferimento alle somme mutuate alla fallita da il 28.6.2005, pari a complessivi €.1.600.000,00, oggetto di addebito Org_1
da parte della curatela, la prova dell'impiego a beneficio della fallita è stata raggiunta
(per come accertato dalla ctu e qui non contestato) in relazione ai seguenti importi:
-) euro 310.619,00 per ripianamento del c/c intrattenuto dalla fallita presso Org_1
medesima;
[...]
-) euro 319.000,00 per ripianamento del c/c intrattenuto dalla fallita presso il
; Org_4
-) euro 358.650,00 per ripianamento del c/c intrattenuto dalla fallita presso il
; Org_5
-) euro 56.945,00 per reintegro cassa contanti.
Sicchè, l'importo delle somme date a mutuo, per cui è pretesa risarcitoria, di cui non è stato dimostrato l'utilizzo, è pari alla somma differenziale di €.554.786,00 ed
è nei limiti di tale somma che può essere affermata la responsabilità dell'appellante, quale (unico) amministratore all'epoca dei fatti.
D'altra parte, l'errore del tribunale, nell'aver liquidato, a tale titolo, un importo maggiore, trova logica spiegazione nel fatto di aver conteggiato, tra le somme mutuate risultate prive di giustificazione, oltre al prelievo bancario della somma di euro 384.000,00, effettuato da parte dell'allora amministratore Parte_1
in data 7.7.2005, l'ulteriore importo di euro 314.781,00 prelevato, lo stesso giorno
7.7.2005, da dalla “cassa contanti” della società; somma, questa Persona_1
ultima, che in realtà (come pur evidenziato dal ctu), “può essere ricondotta alle superiori somme” (ossia al prelievo bancario del ) “in quanto il movimento Parte_1
per cassa contanti di una somma così notevole appare poco credibile”.
In buona sostanza il tribunale ha operato una duplicazione del danno risarcibile e, in ogni caso, è dell'effettivo utilizzo delle somme date mutuo da banca Intesa che può - e deve - qui giudicarsi, in conformità alla domanda proposta.
6 2.3) Orbene, ribadito che è a carico dell'amministratore l'onere della prova dell'utilizzo delle disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall'attivo della società, deve ulteriormente evidenziarsi che - diversamente da quanto assume l'appellante - anche dei prelevamenti dalle casse sociali formalmente effettuati dalla socia (non Per_1
anche coamministratrice, al tempo) deve rispondere - in via diretta e non sussidiaria
- l'amministratore , in quanto responsabile per aver concorso, col proprio Parte_1
comportamento di inerzia, se non di attiva cooperazione, alla distrazione delle risorse della società fallita. E in tal caso l'obbligazione di restituzione, sussistente così verso la società come verso i creditori sociali, ha natura risarcitoria in quanto nascente da illecito contrattuale.
2.4) Il motivo di impugnazione va invece integralmente respinto con riferimento all'altro addebito a carico dell'appellante, concernente l'importo di €.314.808,00 pattuito con quale prezzo di acquisto dei beni strumentali del ramo di Parte_2
azienda “ ”. Organizzazione_3
Anche in tal caso va infatti riaffermato l'onere dell'amministratore, in applicazione del già richiamato art. 1218 c.c., di fornire la prova dell'effettiva riscossione del prezzo e del suo utilizzo a beneficio della fallita.
In ogni caso, poi, la responsabilità dell'amministratore va affermata, non solo in caso di effettivo pagamento del prezzo da parte della cessionaria, ma anche nel caso di mancato pagamento del prezzo, essendo obiettivamente contrario ai doveri fondamentali di diligenza richiesti dalla carica avere proceduto alla vendita e contestuale consegna di tali beni strumentali, di importo considerevole, in assenza di contestuale pagamento del prezzo, comportamento di per sé contrario alle regole di ordinaria prudenza e diligenza.
2.5) Né tale responsabilità può essere esclusa - come in assunto - in ragione della mancata proposizione, da parte della curatela, di azioni di recupero del credito nei confronti di Parte_2
Ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c. "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".
7 Tale norma, tuttavia, "pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale" (Cass. n. 3797 del 2019).
Poiché la condotta esigibile dal creditore danneggiato ai sensi della norma citata viene ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità ai principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., ad essa pertanto è estraneo il ricorso ai rimedi processuali, il quale comporta pur sempre un "apprezzabile sacrificio" in termini di costi e rischi.
A ciò si aggiunga, ulteriormente, che è il debitore tenuto a fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. n. 15750 del 2015); prova che nella fattispecie non è stata minimamente fornita;
nessun elemento concreto ha, infatti, evidenziato l'appellante per dimostrare che, ove il curatore avesse promosso azione di recupero di tali beni nei confronti di queste avrebbero consentito di evitare il danno, ed anzi Parte_2
è presumibile il contrario, trattandosi di beni logicamente soggetti a obsolescenza e usura.
2.6) Analogamente, deve escludersi che dal danno risarcibile possano essere detratti i pretesi pagamenti effettuati da in favore della fallita, in assenza Parte_2
di prova dell'imputabilità degli stessi all'acquisto dei beni strumentali. Inoltre, tali pretesi pagamenti devono presumersi - in assenza di prova contraria - effettuati in presenza di valida causa, sicchè si sottraggono alla regola della compensazione.
3.) In parziale riforma della sentenza appellata, l'appellante Parte_1
va, pertanto, condannato a pagare (ferma l'affermata solidarietà con
[...]
e in favore del Controparte_2 TR [...]
la diversa somma di €. 871.212,13 (€. 554.786,00 + €. 314.808 Controparte_1
+ €. 1.618,13), oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
e, di poi, soli interessi legali (sulla liquidazione degli accessori, da parte del giudice di appello, secondo la tecnica più appropriata, vedasi Cass. n. 17004/23).
8 Rimane ferma la pronunzia di condanna pronunziata dal tribunale nei confronti di e operando la regola di cui Controparte_2 TR
all'art. 1306 secondo comma c.c. solo nei confronti del coobbligato che sia rimasto estraneo al relativo giudizio e dovendo, invece, nella specie, applicarsi il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559/2014; cfr. anche Cass. n. 28267/2021).
La sostanziale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, in relazione al credito accertato in giudizio. Le spese liquidate dal tribunale possono pertanto essere tenute ferme, mentre quelle del presente grado vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
condanna quest'ultimo al pagamento, in favore del Controparte_1
in solido con gli altri appellati, della diversa somma di €.871.212,13 oltre
[...]
interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e, di poi, i soli interessi legali;
condanna l'appellante al pagamento in favore del fallimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella misura indicata dalla sentenza appellata e, quanto al grado di appello, in €.18.511,00, oltre rimborso
15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese delle altre parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210/2020 R.G. tra
( ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alfio D'Urso; appellante
e cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Zappalà; appellato
e
( ); Controparte_2 CodiceFiscale_2
( ); TR CodiceFiscale_3
appellati contumaci
Avente ad oggetto: azione di responsabilità ex 146 l. fall.
All'udienza collegiale del 24.11.2023 i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4684/2019, pubblicata il 29.11.2019, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 146 l. fall., dalla curatela del Fallimento di nei confronti Controparte_1
di (amministratore della società dal 18.2.2005 al Parte_1
12.2.2010, data di dichiarazione del fallimento, oltre che socio al 20 %), nonchè di e quali eredi di Controparte_2 TR Persona_1
(amministratore della società dal 24.7.2004 al 18.2.2005, nonché socio
[...]
all'80 %, deceduta il 30.4.2010), sul presupposto della responsabilità degli amministratori, nei periodi di rispettiva competenza, ai sensi degli artt. 2476 e 2482 bis e ter, nonché della responsabilità solidale del socio , per gli Persona_1
atti di mala gestio posti in essere durante il periodo di amministrazione del figlio,
ai sensi dell'art. 2476, comma 7 c.c., condannava Parte_1
, e Parte_1 Controparte_2 TR
(gli ultimi due quali eredi di al pagamento, in solido, in favore Persona_1
del della somma di euro 1.182.426,13, oltre interessi Controparte_1
legali e rivalutazione monetaria, con le decorrenze indicate in motivazione.
In sintesi, e per quanto qui ancora d'interesse, il tribunale escludeva la possibilità di liquidazione del danno tramite la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare, essendo possibile, nel caso di specie, l'individuazione di specifici inadempimenti, sufficientemente quantificabili, ed esattamente: 1) l'indebito prelievo dal conto corrente societario di somme oggetto di mutuo ipotecario di per Organizzazione_1
un ammontare complessivo di €.866.000,00, distribuito tra i soci per metà ciascuno;
2) la cessione in favore di di beni strumentali del ramo di azienda Parte_2
“ricevimenti” del cd. , per un prezzo di €.314.808,00, in realtà Controparte_4
mai corrisposto;
3) il pagamento, a carico del patrimonio della fallita, di fatture relative ad utenze telefonica e di energia elettrica della Organizzazione_2
, per complessivi €.1.618,13.
[...]
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , cui Parte_1
resisteva il . CP_1
2 Restavano contumaci, nonostante rituale notifica del gravame,
[...]
e Controparte_2 TR
Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione l'appellante assume che il tribunale ha errato a ritenere fondato l'addebito relativo alla mancata attivazione delle operazioni di cui agli artt. 2482 bis e ter c.c. (l'obbligatoria convocazione dell'assemblea e la reintegrazione del capitale sociale); il ctu ha evidenziato che al 31.12.2004 le perdite non avevano ancora raggiunto il terzo del capitale sociale, mentre, relativamente al periodo successivo, difetta alcuna prova che ricorressero i suddetti presupposti;
inoltre, la ctu espletata in primo grado è errata poiché non ha riportato che parte delle somme scaturenti dal mutuo contratto dalla società fallita è stata devoluta per la eliminazione delle ipoteche accese sul bene.
1.1) Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto, esso non si confronta con le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata, la quale ha evidenziato che, sebbene alla data dell'ultimo bilancio
(31.12.04) le perdite non superassero ancora la misura di 1/3 del capitale sociale, già nel mese di gennaio 2005 (ben prima dell'accredito del mutuo ipotecario, avvenuto il 28.6.2005), allorquando era amministratrice la società Persona_1
registrava una perdita di €.72.500,00 (superiore dunque ad 1/3 del capitale sociale, pari a €.103.100,00), per come ricostruito dal CTP della curatela, con l'ausilio delle scritture contabili a disposizione, e non contestato dai convenuti;
il CTU ha, inoltre, accertato che, nel corso del 2005, tali perdite hanno altresì, interamente, azzerato il capitale sociale;
riporta la consulenza che “lo stesso giornale di contabilità nelle scritture di chiusura dell'esercizio 2005, fermo restando il capitale sociale per un importo di € 103.100,00 evidenzia perdite per € 521.467,45”.
In ogni caso, il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che, in relazione al suddetto addebito, il tribunale non ha statuito alcuna condanna risarcitoria.
3 L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass. n. 13373/2008,
Cass. n. 20689/2016).
2.) Con un secondo, articolato, motivo, l'appellante impugna la sentenza con riferimento alla statuizione di condanna.
In merito alla condanna al pagamento della somma di €.866.000,00 a titolo di indebito prelievo delle somme mutuate alla fallita da , deduce (qui in Org_1
sintesi) che se i prelievi della sig.ra sono risultati maggiori di €.353.781,00, Per_1
essendo l'utilizzo degli altri importi - destinati ad estinguere passività bancarie con la stessa ed altri istituti di credito - sicuramente avvenuto, non può che Org_1
risultare provata la mancanza di giustificazione della destinazione dell'importo residuo di €.104.219,00, importo utilizzato dal per affrontare i costi di Parte_1
gestione ordinaria;
nulla, pertanto, può allo stesso essere addebitato, rispetto alla utilizzazione della liquidità nascente dal mutuo contrato con la;
la Org_1
restituzione della somma di €.433.000,00 non può dunque che essere messa a carico esclusivo dei sigg.ri e , quali eredi della sig.ra TR Controparte_2
, e non a titolo di risarcimento del danno, ma a mero titolo di Persona_1
restituzione dell'indebito; solo qualora in futuro non fosse possibile ottenere la restituzione delle somme dal patrimonio della sig.ra potrebbe, forse, nascere Per_1
una responsabilità di per non avere impedito all'allora Parte_1
coamministratrice di prelevare le somme dal patrimonio societario.
Con riferimento alla condanna al pagamento di €.314.808,00 in relazione all'altro addebito al dell'importo che risulterebbe non pagato da per Parte_1 Parte_2
l'acquisto delle attrezzature dell'azienda , inoltre, l'appello Organizzazione_3
censura la sentenza per aver ritenuto che sarebbe spettato ai convenuti, e per quello che qui interessa al , provare, invece, che il prezzo era stato pagato Parte_1
4 Aggiunge che la curatela ha intentato contro giudizio per far dichiarare Parte_2
l'inadempimento dell'acquisto dell'immobile e, facendo parte i beni strumentali, quali pertinenze aziendali, dell'immobile venduto, avrebbe dovuto richiedere anche la restituzione degli stessi, come fatto ed ottenuto per l'immobile, o del loro prezzo valore, non essendo stati pagati, a detta della curatela stessa;
non avendolo fatto, non può ora chiederne il pagamento all'amministratore; perché possa sorgere un debito dell'amministratore bisognerebbe dimostrare che la curatela ha chiesto il pagamento e non l'ha ottenuto neanche coattivamente.
Assume, in subordine, che, risultando comunque provati dei pagamenti da parte di a favore della società fallita e non potendo essere gli stessi imputati al Parte_2
pagamento dell'immobile, perché così escluso dalla sentenza del Tribunale di
Catania del 28.2.2015, gli stessi avrebbero dovuto essere imputati al pagamento dei beni acquistati e comunque se tali pagamenti risultassero senza causa, avrebbero dato diritto alla di ottenerne la restituzione e quindi la compensazione ex art. 56 l.f. Pt_2
2.1) Il motivo è solo parzialmente fondato, per quanto si viene ad esporre.
Va anzitutto evidenziato che la sentenza appellata ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali ha indubbiamente carattere contrattuale, per cui, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ove l'attore abbia provato la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, grava sul convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto di mandato (Cass. n. 2975/2020).
L'applicazione di tale principio, con riferimento alla lamentata distrazione delle somme date in mutuo alla fallita, comporta che, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle
5 attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria
(cfr. Cass. n. 17441 del 2016, Cass. n. 12567 del 2021).
2.2) È vero che, nel caso in esame, con riferimento alle somme mutuate alla fallita da il 28.6.2005, pari a complessivi €.1.600.000,00, oggetto di addebito Org_1
da parte della curatela, la prova dell'impiego a beneficio della fallita è stata raggiunta
(per come accertato dalla ctu e qui non contestato) in relazione ai seguenti importi:
-) euro 310.619,00 per ripianamento del c/c intrattenuto dalla fallita presso Org_1
medesima;
[...]
-) euro 319.000,00 per ripianamento del c/c intrattenuto dalla fallita presso il
; Org_4
-) euro 358.650,00 per ripianamento del c/c intrattenuto dalla fallita presso il
; Org_5
-) euro 56.945,00 per reintegro cassa contanti.
Sicchè, l'importo delle somme date a mutuo, per cui è pretesa risarcitoria, di cui non è stato dimostrato l'utilizzo, è pari alla somma differenziale di €.554.786,00 ed
è nei limiti di tale somma che può essere affermata la responsabilità dell'appellante, quale (unico) amministratore all'epoca dei fatti.
D'altra parte, l'errore del tribunale, nell'aver liquidato, a tale titolo, un importo maggiore, trova logica spiegazione nel fatto di aver conteggiato, tra le somme mutuate risultate prive di giustificazione, oltre al prelievo bancario della somma di euro 384.000,00, effettuato da parte dell'allora amministratore Parte_1
in data 7.7.2005, l'ulteriore importo di euro 314.781,00 prelevato, lo stesso giorno
7.7.2005, da dalla “cassa contanti” della società; somma, questa Persona_1
ultima, che in realtà (come pur evidenziato dal ctu), “può essere ricondotta alle superiori somme” (ossia al prelievo bancario del ) “in quanto il movimento Parte_1
per cassa contanti di una somma così notevole appare poco credibile”.
In buona sostanza il tribunale ha operato una duplicazione del danno risarcibile e, in ogni caso, è dell'effettivo utilizzo delle somme date mutuo da banca Intesa che può - e deve - qui giudicarsi, in conformità alla domanda proposta.
6 2.3) Orbene, ribadito che è a carico dell'amministratore l'onere della prova dell'utilizzo delle disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall'attivo della società, deve ulteriormente evidenziarsi che - diversamente da quanto assume l'appellante - anche dei prelevamenti dalle casse sociali formalmente effettuati dalla socia (non Per_1
anche coamministratrice, al tempo) deve rispondere - in via diretta e non sussidiaria
- l'amministratore , in quanto responsabile per aver concorso, col proprio Parte_1
comportamento di inerzia, se non di attiva cooperazione, alla distrazione delle risorse della società fallita. E in tal caso l'obbligazione di restituzione, sussistente così verso la società come verso i creditori sociali, ha natura risarcitoria in quanto nascente da illecito contrattuale.
2.4) Il motivo di impugnazione va invece integralmente respinto con riferimento all'altro addebito a carico dell'appellante, concernente l'importo di €.314.808,00 pattuito con quale prezzo di acquisto dei beni strumentali del ramo di Parte_2
azienda “ ”. Organizzazione_3
Anche in tal caso va infatti riaffermato l'onere dell'amministratore, in applicazione del già richiamato art. 1218 c.c., di fornire la prova dell'effettiva riscossione del prezzo e del suo utilizzo a beneficio della fallita.
In ogni caso, poi, la responsabilità dell'amministratore va affermata, non solo in caso di effettivo pagamento del prezzo da parte della cessionaria, ma anche nel caso di mancato pagamento del prezzo, essendo obiettivamente contrario ai doveri fondamentali di diligenza richiesti dalla carica avere proceduto alla vendita e contestuale consegna di tali beni strumentali, di importo considerevole, in assenza di contestuale pagamento del prezzo, comportamento di per sé contrario alle regole di ordinaria prudenza e diligenza.
2.5) Né tale responsabilità può essere esclusa - come in assunto - in ragione della mancata proposizione, da parte della curatela, di azioni di recupero del credito nei confronti di Parte_2
Ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c. "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".
7 Tale norma, tuttavia, "pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale" (Cass. n. 3797 del 2019).
Poiché la condotta esigibile dal creditore danneggiato ai sensi della norma citata viene ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità ai principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., ad essa pertanto è estraneo il ricorso ai rimedi processuali, il quale comporta pur sempre un "apprezzabile sacrificio" in termini di costi e rischi.
A ciò si aggiunga, ulteriormente, che è il debitore tenuto a fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. n. 15750 del 2015); prova che nella fattispecie non è stata minimamente fornita;
nessun elemento concreto ha, infatti, evidenziato l'appellante per dimostrare che, ove il curatore avesse promosso azione di recupero di tali beni nei confronti di queste avrebbero consentito di evitare il danno, ed anzi Parte_2
è presumibile il contrario, trattandosi di beni logicamente soggetti a obsolescenza e usura.
2.6) Analogamente, deve escludersi che dal danno risarcibile possano essere detratti i pretesi pagamenti effettuati da in favore della fallita, in assenza Parte_2
di prova dell'imputabilità degli stessi all'acquisto dei beni strumentali. Inoltre, tali pretesi pagamenti devono presumersi - in assenza di prova contraria - effettuati in presenza di valida causa, sicchè si sottraggono alla regola della compensazione.
3.) In parziale riforma della sentenza appellata, l'appellante Parte_1
va, pertanto, condannato a pagare (ferma l'affermata solidarietà con
[...]
e in favore del Controparte_2 TR [...]
la diversa somma di €. 871.212,13 (€. 554.786,00 + €. 314.808 Controparte_1
+ €. 1.618,13), oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
e, di poi, soli interessi legali (sulla liquidazione degli accessori, da parte del giudice di appello, secondo la tecnica più appropriata, vedasi Cass. n. 17004/23).
8 Rimane ferma la pronunzia di condanna pronunziata dal tribunale nei confronti di e operando la regola di cui Controparte_2 TR
all'art. 1306 secondo comma c.c. solo nei confronti del coobbligato che sia rimasto estraneo al relativo giudizio e dovendo, invece, nella specie, applicarsi il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559/2014; cfr. anche Cass. n. 28267/2021).
La sostanziale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, in relazione al credito accertato in giudizio. Le spese liquidate dal tribunale possono pertanto essere tenute ferme, mentre quelle del presente grado vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
condanna quest'ultimo al pagamento, in favore del Controparte_1
in solido con gli altri appellati, della diversa somma di €.871.212,13 oltre
[...]
interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e, di poi, i soli interessi legali;
condanna l'appellante al pagamento in favore del fallimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella misura indicata dalla sentenza appellata e, quanto al grado di appello, in €.18.511,00, oltre rimborso
15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese delle altre parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
9