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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello, iscritto al numero sopra indicato e promosso da:
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e per essa, Controparte_1
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, Controparte_2 rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale già allegata all'atto di precetto, dall'avv. Federico Cervetti (C.F. ; P.E.C. C.F._1
, presso lo studio del quale in Acqui Email_1
Terme (AL), via Carducci n. 4, è elettivamente domiciliata,
parte appellante
contro
:
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi CP_3 C.F._2 residente in [...], domiciliato in Alba nello studio dell'avv. Carlo Pasquero (C.F.: – che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli CodiceFiscale_3 avvisi di legge al seguente nr. di fax: 0173 440302 e al seguente indirizzo di posta elettronica: ) che lo rappresenta e difende per Email_2 procura speciale 8/4/2024 allegata alla comparsa di costituzione in appello parte appellata
avverso:
la sentenza del Tribunale di Asti n. 948/2023 emessa il 14 dicembre 2023 nel procedimento iscritto al n. 1321/2023 R.G. di quel Tribunale e pubblicata in pari data, registrata al n. 1874/2023 di Repertorio in data 15 dicembre 2023.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- nel merito, in via principale, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare improponibile o inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza respingere ogni domanda di e quindi corretta l'applicazione CP_3 del tasso di interesse legale maggiorato di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. a partire dalla proposizione della domanda giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
rigettare l'appello confermando l'appellata sentenza;
dichiarare non dovuta da alla creditrice procedente CP_3 CP_1 nel procedimento esecutivo n. 73/2021 R.G. del Tribunale di Asti la richiesta somma di €. 17.092,12 a titolo di interessi moratori spettando ad essa esclusivamente gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale di €. 57.902,80 dal 16/5/2017 al saldo.
Con il favore delle spese di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc”.
FATTO E SVOLGIMENTO del PROCESSO
La presente causa di opposizione all'esecuzione trae origine dal contratto di mutuo che la società in persona del suo legale rappresentante, signor Parte_1 CP_3 stipulava in data 4 luglio 2013 con la Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Il mutuo prevedeva un tasso d'interesse variabile con l'applicazione di un saggio di mora di ulteriori tre punti percentuali in caso di inadempimento. A garanzia di tale finanziamento, il signor si costituiva fideiussore fino alla concorrenza di CP_3 euro 100.000. A fronte del mancato pagamento di alcune rate del mutuo tra il 31 ottobre 2015 e il 28 febbraio 2017, la comunicava la risoluzione del finanziamento per CP_4 inadempimento e chiedeva ai debitori il versamento di quanto dovuto. Non avendo i debitori provveduto al pagamento, la depositava ricorso per decreto CP_4 ingiuntivo (R.G. n. 2112/2017) presso il Tribunale di Asti in data 18 maggio 2017. Sebbene il credito residuo complessivo ammontasse ad € 61.676,73 (comprensivo di interessi convenzionali e moratori per €3.773,93), la BA, “al fine di evitare contestazioni sugli interessi”, limitava la propria richiesta ingiungendo il pagamento della somma capitale di €57.902,80 per rate insolute, oltre a €206,54 a titolo di interessi maturati “al tasso legale” fino al 16 maggio 2017, per un totale di €58.109,34, chiedendo, altresì, il pagamento degli interessi “al tasso legale” dal 16 maggio 2017 al saldo. L'importo di €206,54 veniva calcolato applicando il saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1, del Codice civile, per il periodo precedente la domanda. Il Tribunale di Asti, con decreto ingiuntivo n. 905/2017 del 5 giugno 2017, ingiungeva a il pagamento immediato della somma di €58.109,34, oltre a “interessi CP_3
2 come da domanda” e spese procedurali. Il decreto, notificato a SS PE il 6 luglio 2017, non veniva opposto, divenendo così definitivo.
Il credito veniva poi ceduto dalla alla Quest'ultima, in qualità CP_4 Controparte_1 di creditrice procedente, notificava al signor un atto di precetto in data 8 febbraio CP_3
2021, intimando il pagamento della somma capitale di €58.109,34 e, in aggiunta, l'importo di €17.092,12 a titolo di “interessi legali di mora”. Successivamente, promuoveva contro il debitore la procedura di esecuzione CP_1 immobiliare n. 73/2021 R.G.E. presso il Tribunale di Asti, con atto di pignoramento del 17 marzo 2021.
Il signor con atto di citazione del 18 aprile 2023, instaurava il giudizio di CP_3 opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 2, c.p.c. (R.G. n. 1321/2023) volto, tra l'altro, a far dichiarare l'illegittimità e la non debenza della somma di €17.092,12 a titolo di interessi moratori pretesi dalla creditrice. La per essa Controparte_1 [...]
si costituiva in giudizio, insistendo sul pagamento della predetta Controparte_2 somma.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale dichiarava non dovuta la somma di
€17.092,12 a titolo di interessi moratori, calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, C.c., stabilendo che alla creditrice spettassero esclusivamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., maturati sul capitale di €57.902,80 dal 16 maggio 2017 al saldo. La decisione si fondava sull'interpretazione del titolo esecutivo, che sul punto rinviava alla domanda monitoria. Il Giudice rilevava che la aveva già calcolato gli interessi CP_4 pregressi al saggio ordinario ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. Inoltre, il Tribunale evidenziava come la avesse indicato nel ricorso monitorio quel CP_5
“tasso legale” proprio “al fine di evitare contestazioni” sugli interessi. Poiché il tasso di mora convenzionale pattuito nel mutuo era pari al 6,2690%, e il tasso legale di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., richiesto da , corrispondeva all'8%, risultava CP_1 irragionevole interpretare la domanda della BA come volta a richiedere un tasso maggiore di quello convenzionale, in contrasto con la dichiarata intenzione di evitare contestazioni. Il Tribunale sottolineava, poi, che l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica solo “se le parti non ne hanno determinato la misura”. Essendo la misura degli interessi di mora già determinata nel contratto di mutuo (come detto, al 6,2690%), mancava il presupposto normativo per l'applicazione del saggio ex comma 4. Infine, il Tribunale condannava al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_3
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo l'integrale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata e, in via principale, insistendo per l'applicazione del tasso di interesse di mora maggiorato di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della domanda giudiziale (18 maggio 2017, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo). L'appellante ha sottolineato che la BA cedente, nel ricorso monitorio, aveva semplicemente richiesto l'applicazione degli interessi legali. Secondo l'appellante, non era necessario specificare il saggio del tasso di interesse legale, poiché l'applicazione del tasso maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., che rinvia alla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, opera
3 automaticamente dalla proposizione della domanda giudiziale. L'appellante ha richiamato varia giurisprudenza che riteneva tale previsione di applicazione generalizzata, anche senza esplicite precisazioni nel titolo.
ha, inoltre, censurato la condanna alle spese processuali di primo grado e CP_1 chiesto la condanna del signor al rimborso delle spese di entrambi i gradi di CP_3 giudizio, confidando nell'accoglimento dell'appello. In subordine, ha chiesto la completa compensazione delle spese legali, in ragione della natura controversa della questione.
Il signor costituitosi in appello, ha chiesto il rigetto dell'avversario CP_3 gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata. L'appellato ha riproposto le ragioni già accolte dal Tribunale, evidenziando, in particolare, che l'interpretazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) portava a riconoscere unicamente gli interessi legali ex articolo 1284, comma 1, c.c., come specificamente indicato dalla “per evitare contenziosi”. CP_5
Il signor ha, inoltre, osservato come la tesi dell'automaticità degli interessi CP_3 maggiorati sostenuta dall'appellante sia errata, essendo stata confutata dalle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenze n. 12449/2024 e n. 12974/2024). L'appellato ha evidenziato che, in base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, l'applicazione dei "super-interessi" ex articolo 1284, comma 4, c.c. non è mai automatica. È infatti necessario che il titolo esecutivo giudiziale contenga lo specifico accertamento della spettanza di tali interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda. In assenza di tale accertamento specifico nel decreto ingiuntivo – che sul punto è, in effetti, “silente” – il giudice non può integrare il titolo e deve limitarsi ad applicare il saggio ordinario di cui al primo comma dell'articolo 1284 c.c.
All'esito dello scambio di comparse e memorie autorizzate, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo CP_1 la correttezza dell'applicazione del tasso di interesse legale maggiorato di cui all'articolo 1284, comma 4, C.c., a partire dal deposito della domanda giudiziale (id est a partire dal 18 maggio 2017, data del deposito del ricorso monitorio). La tesi di è che CP_1
l'applicazione dei "super-interessi" di cui al citato comma 4 dell'art. 1284 C.c. non richieda una specifica domanda né una pronuncia esplicita del Giudice, operando automaticamente ogniqualvolta siano previsti degli "interessi legali" nel titolo esecutivo. Tale prospettazione deve essere disattesa alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 maggio 2024, n. 12449, e 13 maggio 2024, n. 12974, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo
4 esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che l'art.1284 “non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Si legge, inoltre, che “La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione) rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento …..sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4…..” e che, fra i vari presupposti, “in primo luogo” viene in considerazione “la natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”. In ogni caso, il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non può ritenersi un effetto automatico del ritardato adempimento.
Nel caso di specie, risulta che il decreto ingiuntivo n. 905/2017 del Tribunale di Asti, costituente il titolo esecutivo azionato da , ha ingiunto il pagamento della CP_1 somma capitale “oltre interessi come da domanda”. A sua volta, la domanda monitoria si limitava a richiedere "interessi al tasso legale". Tale statuizione generica è silente in merito al necessario e specifico accertamento della spettanza degli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, comma 4, C.c. Di conseguenza, in assenza di una specifica previsione o accertamento nel titolo, l'appellante non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata per gli Controparte_1 interessi calcolati ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 C.c., ma deve limitarsi, come già correttamente statuito dal Tribunale, all'applicazione degli interessi legali ordinari ex articolo 1284, comma 1, c.c.
Al rigetto dell'appello concorrono, inoltre, le ragioni interpretative già diffusamente e correttamente esposte dal Giudice di prime cure. Il Tribunale, in particolare, ha correttamente interpretato la volontà della BA intimante ( , la quale aveva CP_4 espressamente dichiarato nel ricorso monitorio di voler “limitare” la richiesta di interessi (applicando il tasso legale ordinario di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c.) al fine di
“evitare contestazioni”. Poiché il tasso di mora convenzionale pattuito nel mutuo era pari al 6,2690% annuo, mentre il tasso legale maggiorato preteso da sulla base CP_1 del comma 4 dell'art. 1284 C.c. è dell'8% annuo, l'interpretazione della domanda nel senso di richiedere il tasso del comma 4 (superiore finanche a quello convenzionale) risulterebbe irragionevole perché contraria alla dichiarata intenzione della banca cedente di adottare un trattamento più favorevole per il debitore, rinunciando ad una parte delle proprie spettanze a titolo di interessi.
Per tutte le motivazioni esposte, l'appello di deve essere rigettato e la Controparte_1 sentenza di primo grado integralmente confermata, anche in punto spese.
5 Il rigetto integrale del gravame proposto da comporta l'applicazione del Controparte_1 principio della soccombenza, di cui all'articolo 91 c.p.c., e la conseguente condanna della parte appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato
[...] in questo grado di giudizio. Il tentativo di di applicare un saggio CP_3 CP_1 superiore non solo a quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. ma anche a quello convenzionale, ignorando la dichiarata finalità deflattiva impressa al titolo dalla propria dante causa, configura un'iniziativa processuale ai limiti dell'imprudenza, atteso che la tesi dell'automatismo dei cosiddetti “super-interessi” risultava smentita dai presupposti fattuali del caso concreto, a prescindere dalla successiva evoluzione giurisprudenziale.
Tenuto conto del valore della causa, che comporta l'applicazione dello scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00, nonché dell'attività processuale in concreto svolta, le spese del presente grado di appello si liquidano sulla base dei parametri medi espressi nelle tabelle
– ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 – e quindi in complessivi euro 5.809,00 per onorari (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
Le spese sopra indicate dovranno essere distratte a favore del Difensore dell'appellante, Avvocato Carlo Pasquero, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto espressa richiesta.
Sussistono, infine, le condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione CP_3 respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, l'appellata sentenza del Tribunale di Asti n. 948/2023 emessa il 14 dicembre 2023 nel procedimento iscritto al n. 1321/2023 R.G. di quel Tribunale e pubblicata in pari data, registrata al n. 1874/2023 di Repertorio in data 15 dicembre 2023.
2. NN l'appellante o, per essa, la Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...] CP_3
e per lui al suo Difensore, Avv. Carlo Pasquero, le spese processuali del presente grado di appello, che si liquidano in € 5.809,00 (cinquemilaottocentonove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
6 3. DICHIARA che sussistono le condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello, iscritto al numero sopra indicato e promosso da:
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e per essa, Controparte_1
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, Controparte_2 rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale già allegata all'atto di precetto, dall'avv. Federico Cervetti (C.F. ; P.E.C. C.F._1
, presso lo studio del quale in Acqui Email_1
Terme (AL), via Carducci n. 4, è elettivamente domiciliata,
parte appellante
contro
:
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi CP_3 C.F._2 residente in [...], domiciliato in Alba nello studio dell'avv. Carlo Pasquero (C.F.: – che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli CodiceFiscale_3 avvisi di legge al seguente nr. di fax: 0173 440302 e al seguente indirizzo di posta elettronica: ) che lo rappresenta e difende per Email_2 procura speciale 8/4/2024 allegata alla comparsa di costituzione in appello parte appellata
avverso:
la sentenza del Tribunale di Asti n. 948/2023 emessa il 14 dicembre 2023 nel procedimento iscritto al n. 1321/2023 R.G. di quel Tribunale e pubblicata in pari data, registrata al n. 1874/2023 di Repertorio in data 15 dicembre 2023.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- nel merito, in via principale, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare improponibile o inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza respingere ogni domanda di e quindi corretta l'applicazione CP_3 del tasso di interesse legale maggiorato di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. a partire dalla proposizione della domanda giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
rigettare l'appello confermando l'appellata sentenza;
dichiarare non dovuta da alla creditrice procedente CP_3 CP_1 nel procedimento esecutivo n. 73/2021 R.G. del Tribunale di Asti la richiesta somma di €. 17.092,12 a titolo di interessi moratori spettando ad essa esclusivamente gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale di €. 57.902,80 dal 16/5/2017 al saldo.
Con il favore delle spese di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc”.
FATTO E SVOLGIMENTO del PROCESSO
La presente causa di opposizione all'esecuzione trae origine dal contratto di mutuo che la società in persona del suo legale rappresentante, signor Parte_1 CP_3 stipulava in data 4 luglio 2013 con la Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Il mutuo prevedeva un tasso d'interesse variabile con l'applicazione di un saggio di mora di ulteriori tre punti percentuali in caso di inadempimento. A garanzia di tale finanziamento, il signor si costituiva fideiussore fino alla concorrenza di CP_3 euro 100.000. A fronte del mancato pagamento di alcune rate del mutuo tra il 31 ottobre 2015 e il 28 febbraio 2017, la comunicava la risoluzione del finanziamento per CP_4 inadempimento e chiedeva ai debitori il versamento di quanto dovuto. Non avendo i debitori provveduto al pagamento, la depositava ricorso per decreto CP_4 ingiuntivo (R.G. n. 2112/2017) presso il Tribunale di Asti in data 18 maggio 2017. Sebbene il credito residuo complessivo ammontasse ad € 61.676,73 (comprensivo di interessi convenzionali e moratori per €3.773,93), la BA, “al fine di evitare contestazioni sugli interessi”, limitava la propria richiesta ingiungendo il pagamento della somma capitale di €57.902,80 per rate insolute, oltre a €206,54 a titolo di interessi maturati “al tasso legale” fino al 16 maggio 2017, per un totale di €58.109,34, chiedendo, altresì, il pagamento degli interessi “al tasso legale” dal 16 maggio 2017 al saldo. L'importo di €206,54 veniva calcolato applicando il saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1, del Codice civile, per il periodo precedente la domanda. Il Tribunale di Asti, con decreto ingiuntivo n. 905/2017 del 5 giugno 2017, ingiungeva a il pagamento immediato della somma di €58.109,34, oltre a “interessi CP_3
2 come da domanda” e spese procedurali. Il decreto, notificato a SS PE il 6 luglio 2017, non veniva opposto, divenendo così definitivo.
Il credito veniva poi ceduto dalla alla Quest'ultima, in qualità CP_4 Controparte_1 di creditrice procedente, notificava al signor un atto di precetto in data 8 febbraio CP_3
2021, intimando il pagamento della somma capitale di €58.109,34 e, in aggiunta, l'importo di €17.092,12 a titolo di “interessi legali di mora”. Successivamente, promuoveva contro il debitore la procedura di esecuzione CP_1 immobiliare n. 73/2021 R.G.E. presso il Tribunale di Asti, con atto di pignoramento del 17 marzo 2021.
Il signor con atto di citazione del 18 aprile 2023, instaurava il giudizio di CP_3 opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 2, c.p.c. (R.G. n. 1321/2023) volto, tra l'altro, a far dichiarare l'illegittimità e la non debenza della somma di €17.092,12 a titolo di interessi moratori pretesi dalla creditrice. La per essa Controparte_1 [...]
si costituiva in giudizio, insistendo sul pagamento della predetta Controparte_2 somma.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale dichiarava non dovuta la somma di
€17.092,12 a titolo di interessi moratori, calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, C.c., stabilendo che alla creditrice spettassero esclusivamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., maturati sul capitale di €57.902,80 dal 16 maggio 2017 al saldo. La decisione si fondava sull'interpretazione del titolo esecutivo, che sul punto rinviava alla domanda monitoria. Il Giudice rilevava che la aveva già calcolato gli interessi CP_4 pregressi al saggio ordinario ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. Inoltre, il Tribunale evidenziava come la avesse indicato nel ricorso monitorio quel CP_5
“tasso legale” proprio “al fine di evitare contestazioni” sugli interessi. Poiché il tasso di mora convenzionale pattuito nel mutuo era pari al 6,2690%, e il tasso legale di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., richiesto da , corrispondeva all'8%, risultava CP_1 irragionevole interpretare la domanda della BA come volta a richiedere un tasso maggiore di quello convenzionale, in contrasto con la dichiarata intenzione di evitare contestazioni. Il Tribunale sottolineava, poi, che l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica solo “se le parti non ne hanno determinato la misura”. Essendo la misura degli interessi di mora già determinata nel contratto di mutuo (come detto, al 6,2690%), mancava il presupposto normativo per l'applicazione del saggio ex comma 4. Infine, il Tribunale condannava al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_3
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo l'integrale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata e, in via principale, insistendo per l'applicazione del tasso di interesse di mora maggiorato di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della domanda giudiziale (18 maggio 2017, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo). L'appellante ha sottolineato che la BA cedente, nel ricorso monitorio, aveva semplicemente richiesto l'applicazione degli interessi legali. Secondo l'appellante, non era necessario specificare il saggio del tasso di interesse legale, poiché l'applicazione del tasso maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., che rinvia alla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, opera
3 automaticamente dalla proposizione della domanda giudiziale. L'appellante ha richiamato varia giurisprudenza che riteneva tale previsione di applicazione generalizzata, anche senza esplicite precisazioni nel titolo.
ha, inoltre, censurato la condanna alle spese processuali di primo grado e CP_1 chiesto la condanna del signor al rimborso delle spese di entrambi i gradi di CP_3 giudizio, confidando nell'accoglimento dell'appello. In subordine, ha chiesto la completa compensazione delle spese legali, in ragione della natura controversa della questione.
Il signor costituitosi in appello, ha chiesto il rigetto dell'avversario CP_3 gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata. L'appellato ha riproposto le ragioni già accolte dal Tribunale, evidenziando, in particolare, che l'interpretazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) portava a riconoscere unicamente gli interessi legali ex articolo 1284, comma 1, c.c., come specificamente indicato dalla “per evitare contenziosi”. CP_5
Il signor ha, inoltre, osservato come la tesi dell'automaticità degli interessi CP_3 maggiorati sostenuta dall'appellante sia errata, essendo stata confutata dalle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenze n. 12449/2024 e n. 12974/2024). L'appellato ha evidenziato che, in base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, l'applicazione dei "super-interessi" ex articolo 1284, comma 4, c.c. non è mai automatica. È infatti necessario che il titolo esecutivo giudiziale contenga lo specifico accertamento della spettanza di tali interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda. In assenza di tale accertamento specifico nel decreto ingiuntivo – che sul punto è, in effetti, “silente” – il giudice non può integrare il titolo e deve limitarsi ad applicare il saggio ordinario di cui al primo comma dell'articolo 1284 c.c.
All'esito dello scambio di comparse e memorie autorizzate, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo CP_1 la correttezza dell'applicazione del tasso di interesse legale maggiorato di cui all'articolo 1284, comma 4, C.c., a partire dal deposito della domanda giudiziale (id est a partire dal 18 maggio 2017, data del deposito del ricorso monitorio). La tesi di è che CP_1
l'applicazione dei "super-interessi" di cui al citato comma 4 dell'art. 1284 C.c. non richieda una specifica domanda né una pronuncia esplicita del Giudice, operando automaticamente ogniqualvolta siano previsti degli "interessi legali" nel titolo esecutivo. Tale prospettazione deve essere disattesa alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 maggio 2024, n. 12449, e 13 maggio 2024, n. 12974, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo
4 esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che l'art.1284 “non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Si legge, inoltre, che “La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione) rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento …..sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4…..” e che, fra i vari presupposti, “in primo luogo” viene in considerazione “la natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”. In ogni caso, il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non può ritenersi un effetto automatico del ritardato adempimento.
Nel caso di specie, risulta che il decreto ingiuntivo n. 905/2017 del Tribunale di Asti, costituente il titolo esecutivo azionato da , ha ingiunto il pagamento della CP_1 somma capitale “oltre interessi come da domanda”. A sua volta, la domanda monitoria si limitava a richiedere "interessi al tasso legale". Tale statuizione generica è silente in merito al necessario e specifico accertamento della spettanza degli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, comma 4, C.c. Di conseguenza, in assenza di una specifica previsione o accertamento nel titolo, l'appellante non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata per gli Controparte_1 interessi calcolati ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 C.c., ma deve limitarsi, come già correttamente statuito dal Tribunale, all'applicazione degli interessi legali ordinari ex articolo 1284, comma 1, c.c.
Al rigetto dell'appello concorrono, inoltre, le ragioni interpretative già diffusamente e correttamente esposte dal Giudice di prime cure. Il Tribunale, in particolare, ha correttamente interpretato la volontà della BA intimante ( , la quale aveva CP_4 espressamente dichiarato nel ricorso monitorio di voler “limitare” la richiesta di interessi (applicando il tasso legale ordinario di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c.) al fine di
“evitare contestazioni”. Poiché il tasso di mora convenzionale pattuito nel mutuo era pari al 6,2690% annuo, mentre il tasso legale maggiorato preteso da sulla base CP_1 del comma 4 dell'art. 1284 C.c. è dell'8% annuo, l'interpretazione della domanda nel senso di richiedere il tasso del comma 4 (superiore finanche a quello convenzionale) risulterebbe irragionevole perché contraria alla dichiarata intenzione della banca cedente di adottare un trattamento più favorevole per il debitore, rinunciando ad una parte delle proprie spettanze a titolo di interessi.
Per tutte le motivazioni esposte, l'appello di deve essere rigettato e la Controparte_1 sentenza di primo grado integralmente confermata, anche in punto spese.
5 Il rigetto integrale del gravame proposto da comporta l'applicazione del Controparte_1 principio della soccombenza, di cui all'articolo 91 c.p.c., e la conseguente condanna della parte appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato
[...] in questo grado di giudizio. Il tentativo di di applicare un saggio CP_3 CP_1 superiore non solo a quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. ma anche a quello convenzionale, ignorando la dichiarata finalità deflattiva impressa al titolo dalla propria dante causa, configura un'iniziativa processuale ai limiti dell'imprudenza, atteso che la tesi dell'automatismo dei cosiddetti “super-interessi” risultava smentita dai presupposti fattuali del caso concreto, a prescindere dalla successiva evoluzione giurisprudenziale.
Tenuto conto del valore della causa, che comporta l'applicazione dello scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00, nonché dell'attività processuale in concreto svolta, le spese del presente grado di appello si liquidano sulla base dei parametri medi espressi nelle tabelle
– ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 – e quindi in complessivi euro 5.809,00 per onorari (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
Le spese sopra indicate dovranno essere distratte a favore del Difensore dell'appellante, Avvocato Carlo Pasquero, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto espressa richiesta.
Sussistono, infine, le condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione CP_3 respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, l'appellata sentenza del Tribunale di Asti n. 948/2023 emessa il 14 dicembre 2023 nel procedimento iscritto al n. 1321/2023 R.G. di quel Tribunale e pubblicata in pari data, registrata al n. 1874/2023 di Repertorio in data 15 dicembre 2023.
2. NN l'appellante o, per essa, la Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...] CP_3
e per lui al suo Difensore, Avv. Carlo Pasquero, le spese processuali del presente grado di appello, che si liquidano in € 5.809,00 (cinquemilaottocentonove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
6 3. DICHIARA che sussistono le condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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