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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1304/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5701/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010526749000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente1, in persona del legale rappresentante pro tempore, promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificato in data 02/04/2024, emessa a seguito di controllo automatizzato. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sul presupposto dell'assoluta infondatezza della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto lo sgravio totale del ruolo.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione prodotta dall'agenzia delle entrate, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire da parte della ricorrente.
Ciò implica l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le ragioni della decisione inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IB ZZ, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IB ZZ
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5701/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010526749000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente1, in persona del legale rappresentante pro tempore, promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificato in data 02/04/2024, emessa a seguito di controllo automatizzato. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sul presupposto dell'assoluta infondatezza della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto lo sgravio totale del ruolo.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione prodotta dall'agenzia delle entrate, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire da parte della ricorrente.
Ciò implica l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le ragioni della decisione inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IB ZZ, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IB ZZ