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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1
MOMARONI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EL EL e dell'avv. ALESSIA NATALONI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PERUGIA in data 1/09/2012, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 177, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/02/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 215/25 depositata in data 24/03/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 2/10/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in PERUGIA in data 1/09/2012, con atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 177, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/02/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 2/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1
MOMARONI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EL EL e dell'avv. ALESSIA NATALONI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PERUGIA in data 1/09/2012, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 177, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/02/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 215/25 depositata in data 24/03/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 2/10/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in PERUGIA in data 1/09/2012, con atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 177, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/02/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 2/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino