Art. 7.
I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 15 novembre 1973, n. 734 , salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540 .
I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 15 novembre 1973, n. 734 , salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540 .