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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 974 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Farina
E
in proprio e per conto dellaControparte_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Dario Marinuzzi
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. Dichiara cessata la materia del contendere.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali pagina 1 di 5 come per legge da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, ritualmente notificato, Parte_1 propone opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 0016262082000, notificato a mezzo del servizio postale in data 9.01.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 4.559,10 -comprensiva di somme aggiuntive e spese di notifica- asseritamente dovuta Gestione Commercianti per il periodo 01/2021-
12/2022. Eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria dell' convenuto CP_1 evidenziando che la società di cui è stata Controparte_3 socia accomandataria e l.r., con contratto di affitto d'azienda dell'11.07.2019 - registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 il 15.07.2019- ha ceduto l'intera azienda alla attività di commercio al dettaglio di abbigliamento corrente in CP_4
Marino, Viale della Repubblica 112, ed ha quindi cessato ogni attività di natura commerciale. Riferisce, inoltre, che in data 29.09.2023, attraverso al Camera di
Commercio, ha comunicato all' la cessazione retroattiva della posizione CP_1 contributiva dichiarando di non essere più tenuta all'iscrizione alla Gestione
Commercianti per cancellazione attività. La richiesta di versamenti contributivi relativi agli anni 2021-2022 non trova, quindi, nessun fondamento né giustificazione.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce il defetto di legittimazione passiva della CP_1 in quanto l' in forza della legge Finanziaria per l'1999 e successive Controparte_2 CP_1 modifiche ha ceduto alla società di cartolarizzazione i crediti maturati e accertati fino al 31.12.2005. Nel merito chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto il credito per cui è processo è stato oggetto di sgravio totale con provvedimento del 25.10.2024. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, nella materia che ci occupa, il giudice ordinario è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la pagina 2 di 5 conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274). Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass.
25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza.
In specie, è pacifico tra le parti che l'avviso di addebito n. 397 2023 0016262082000 è stato notificato a a mezzo del servizio postale in data 9.01.2024 e Parte_1 che il ricorso in opposizione è stato depositato il 19.02.2024. Ne discende che l'opposizione va dichiarata tempestiva, e in quanto tale ammissibile, per far valere vizi di merito della pretesa creditoria dell' CP_1
Venendo al merito del giudizio osserva il giudicante che il procuratore dell CP_1 convenuto, in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, ha prodotto il provvedimento di sgravio totale dell'avviso di addebito opposto, datato 25.10.2024, con cui si comunica alla contribuente che la richiesta di annullamento del medesimo avviso era stata accolta. A verbale dell'udienza del 7.11.2024, e con le note in sostituzione d'udienza, il procuratore della riconosce l'avvenuto Pt_1 annullamento del debito, e si associa pertanto alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, purtuttavia sostiene di non concordare con la richiesta di moratoria delle spese processuali avanzata dal procuratore dell in CP_1 quanto la ricorrente, sin dal 29.09.2023, aveva comunicato all'Ente previdenziale la cessazione retroattiva della sua posizione contributiva.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, tenuto conto dell'avvenuto formale annullamento d'ufficio dell'avviso di addebito opposto, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali opera il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice.
Nel caso di specie, precisato che ha legittimamente adito l'AG, Parte_1 stante la palese infondatezza della pretesa creditoria dell' portata nell'avviso di CP_1 addebito opposto come è provato dall'adozione del provvedimento di sgravio
(ancorché successiva alla notifica dell'opposizione), la sua domanda sarebbe stata con tutta probabilità accolta. Va, quindi, verificato se l' , prima di procedere CP_1 alla formazione dell'avviso di addebito, era gravato dall'onere di verificare se la società era ancora attiva.
Si osserva al riguardo che dal 1° aprile 2010, al fine di semplificare gli adempimenti pagina 4 di 5 amministrativi, è stato istituito il sistema di iscrizione obbligatorio “Comunicazione
Unica per la nascita dell'impresa” (ComUnica). L'imprenditore commerciale, quindi, nei casi di avvio di un'attività d'impresa, della sua modifica o, infine, della cessazione ha l'obbligo presentare alla Camera di Commercio, tramite servizio online, la predetta
Comunicazione al fine di assolvere, con un unico invio, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per il Registro delle imprese, nonché per l' ai fini CP_1 previdenziali e assistenziali.
Nel caso in esame risulta che la sig.ra in data 29.09.2023 ha comunicato alla Pt_1
Camera di Commercio di Roma la cessazione dell'attività della società
[...]
a decorrere dal 15.07.2019, e di non essere, pertanto, tenuta Controparte_3
a mantenere l'iscrizione nella Gestione Commercianti dell' Nell'elenco dei CP_1 modelli trasmessi alla Camera di Commercio era inclusa la Comunicazione Unica presentata ai fini CP_1
Ne consegue che alla data di formazione dell'avviso di addebito opposto
(24.11.2023), l'Istituto era stato portato a conoscenza della cessazione dell'attività commerciale della per cui avrebbe dovuto procedere alla cancellazione della
[...]
dalla Gestione Commercianti e non già emettere un avviso di addebito per Pt_1 riscuotere un credito inesistente.
In conclusione, a giudizio della scrivente, alla luce della vicenda così come ricostruita, non sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale le spese processuali che seguono, dunque, la soccombenza virtuale, a sensi dell'art. 91
c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 974 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Farina
E
in proprio e per conto dellaControparte_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Dario Marinuzzi
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. Dichiara cessata la materia del contendere.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali pagina 1 di 5 come per legge da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, ritualmente notificato, Parte_1 propone opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 0016262082000, notificato a mezzo del servizio postale in data 9.01.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 4.559,10 -comprensiva di somme aggiuntive e spese di notifica- asseritamente dovuta Gestione Commercianti per il periodo 01/2021-
12/2022. Eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria dell' convenuto CP_1 evidenziando che la società di cui è stata Controparte_3 socia accomandataria e l.r., con contratto di affitto d'azienda dell'11.07.2019 - registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 il 15.07.2019- ha ceduto l'intera azienda alla attività di commercio al dettaglio di abbigliamento corrente in CP_4
Marino, Viale della Repubblica 112, ed ha quindi cessato ogni attività di natura commerciale. Riferisce, inoltre, che in data 29.09.2023, attraverso al Camera di
Commercio, ha comunicato all' la cessazione retroattiva della posizione CP_1 contributiva dichiarando di non essere più tenuta all'iscrizione alla Gestione
Commercianti per cancellazione attività. La richiesta di versamenti contributivi relativi agli anni 2021-2022 non trova, quindi, nessun fondamento né giustificazione.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce il defetto di legittimazione passiva della CP_1 in quanto l' in forza della legge Finanziaria per l'1999 e successive Controparte_2 CP_1 modifiche ha ceduto alla società di cartolarizzazione i crediti maturati e accertati fino al 31.12.2005. Nel merito chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto il credito per cui è processo è stato oggetto di sgravio totale con provvedimento del 25.10.2024. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, nella materia che ci occupa, il giudice ordinario è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la pagina 2 di 5 conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274). Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass.
25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza.
In specie, è pacifico tra le parti che l'avviso di addebito n. 397 2023 0016262082000 è stato notificato a a mezzo del servizio postale in data 9.01.2024 e Parte_1 che il ricorso in opposizione è stato depositato il 19.02.2024. Ne discende che l'opposizione va dichiarata tempestiva, e in quanto tale ammissibile, per far valere vizi di merito della pretesa creditoria dell' CP_1
Venendo al merito del giudizio osserva il giudicante che il procuratore dell CP_1 convenuto, in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, ha prodotto il provvedimento di sgravio totale dell'avviso di addebito opposto, datato 25.10.2024, con cui si comunica alla contribuente che la richiesta di annullamento del medesimo avviso era stata accolta. A verbale dell'udienza del 7.11.2024, e con le note in sostituzione d'udienza, il procuratore della riconosce l'avvenuto Pt_1 annullamento del debito, e si associa pertanto alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, purtuttavia sostiene di non concordare con la richiesta di moratoria delle spese processuali avanzata dal procuratore dell in CP_1 quanto la ricorrente, sin dal 29.09.2023, aveva comunicato all'Ente previdenziale la cessazione retroattiva della sua posizione contributiva.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, tenuto conto dell'avvenuto formale annullamento d'ufficio dell'avviso di addebito opposto, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali opera il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice.
Nel caso di specie, precisato che ha legittimamente adito l'AG, Parte_1 stante la palese infondatezza della pretesa creditoria dell' portata nell'avviso di CP_1 addebito opposto come è provato dall'adozione del provvedimento di sgravio
(ancorché successiva alla notifica dell'opposizione), la sua domanda sarebbe stata con tutta probabilità accolta. Va, quindi, verificato se l' , prima di procedere CP_1 alla formazione dell'avviso di addebito, era gravato dall'onere di verificare se la società era ancora attiva.
Si osserva al riguardo che dal 1° aprile 2010, al fine di semplificare gli adempimenti pagina 4 di 5 amministrativi, è stato istituito il sistema di iscrizione obbligatorio “Comunicazione
Unica per la nascita dell'impresa” (ComUnica). L'imprenditore commerciale, quindi, nei casi di avvio di un'attività d'impresa, della sua modifica o, infine, della cessazione ha l'obbligo presentare alla Camera di Commercio, tramite servizio online, la predetta
Comunicazione al fine di assolvere, con un unico invio, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per il Registro delle imprese, nonché per l' ai fini CP_1 previdenziali e assistenziali.
Nel caso in esame risulta che la sig.ra in data 29.09.2023 ha comunicato alla Pt_1
Camera di Commercio di Roma la cessazione dell'attività della società
[...]
a decorrere dal 15.07.2019, e di non essere, pertanto, tenuta Controparte_3
a mantenere l'iscrizione nella Gestione Commercianti dell' Nell'elenco dei CP_1 modelli trasmessi alla Camera di Commercio era inclusa la Comunicazione Unica presentata ai fini CP_1
Ne consegue che alla data di formazione dell'avviso di addebito opposto
(24.11.2023), l'Istituto era stato portato a conoscenza della cessazione dell'attività commerciale della per cui avrebbe dovuto procedere alla cancellazione della
[...]
dalla Gestione Commercianti e non già emettere un avviso di addebito per Pt_1 riscuotere un credito inesistente.
In conclusione, a giudizio della scrivente, alla luce della vicenda così come ricostruita, non sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale le spese processuali che seguono, dunque, la soccombenza virtuale, a sensi dell'art. 91
c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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