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12 marzo 2006
12 marzo 2006
Art. 32. (Ricorso abusivo al credito) 1. L' articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale , la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni".
"Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale , la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni".
Commentari • 2
- 1. Ricorso abusivo al creditohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1
L'articolo 218 della Legge Fallimentare italiana disciplina il reato di ricorso abusivo al credito, una fattispecie che si configura quando un imprenditore, un amministratore o un direttore generale ottiene prestiti dissimulando il proprio stato di insolvenza. Questa condotta, oltre a ledere i diritti dei creditori, mette in pericolo l'intero sistema economico, creando una rete di debiti non sostenibili. Configurabilità del reato Il reato di ricorso abusivo al credito si verifica quando un imprenditore contrae debiti pur essendo consapevole di non poterli ripagare, arrecando danno ai creditori. La norma punisce l'azione di dissimulazione, che può manifestarsi sia attraverso atti di …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 14079Provvedimento: del fatto che nel caso di specie non si poneva un problema di evidenza di prova delle cause di proscioglimento, ritenuta non sussistente, ma di verifica analitica delle condizioni di sussistenza del reato. Infatti, con la suindicata decisione, le Sezioni Unite hanno anche affermato (Rv 244273 – 01) che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni …Leggi di più...
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