Art. 60. (Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra).
Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, e' concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.
Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.
Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20 , 46 , 54 , 60 , 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, e' concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.
Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.
Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20 , 46 , 54 , 60 , 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.