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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza cartolare del 25.03.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. PANZINI MARCELLO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. RAFFAELE
ZURLO e presso il loro studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 577/2018 del 31.05.2018.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta Società, in persona del legale tapp.te p.-t., al fine
1 di veder revocato il Decreto Ingiuntivo n. 577/2018 emesso in data 31/05/2018 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo (v. atto introduttivo del presente giudizio e relative conclusioni).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta società che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I. 577/2018 con ogni conseguenza anche in ordine alle spoese di giudizio e condanna ex art 96 c.p.c. (v. comparsa di costituzione dell'opposta e relative conclusioni).
-Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 04.02.2019 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del
04.02.2019 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data), successivamente venivano concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c. e, con ordinanza del 14.01.2021 resa a scioglimento della riserva ssunta all'udienza di pari data, il precedente Istruttore così testualmente statuiva:
“rilevato che nella comparsa di risposta, la convenuta, a giustificazione della propria legittimazione, ha dedotto che “In data 05/07/2016, con atto della Dott.ssa , Persona_1 Notaio in Milano, Repertorio n. 327 e Raccolta n. 104, ha conferito a Controparte_1 [...] procura speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri crediti Parte_2 anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto”; considerato, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale (Cass., Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019); ritenuto dunque di dover rilevare d'ufficio la predetta questione di nullità, idonea peraltro a definire il giudizio, sottoponendola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.;
P.Q.M.
Rileva d'ufficio la surriferita questione di nullità; Assegna alle parti, ai sensi del comma secondo dell'art. 101 c.p.c., il termine di giorni quaranta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie;
Rinvia la causa all'udienza del 20.4.2021, ore 10:30, per l'esame della questione nel contraddittorio delle parti” (v. ordinanza del 14.01.2021).
-Con successiva ordinanza del 20.04.2021 resa all'udienza di pari data, all'esito delle deduzioni e note difensive delle parti in ordine alla sollevata questione di nullità, il precedente Istruttore invitava le parti alla discussione orale della causa ex art. 281-sexies
c.p.c. con termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che
2 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto di quanto rilevato dal precedente
Istruttore, condividendone l'orientamento e la relativa ordinanza innanzi testualmente trascritta (v. ordinanza del 14.01.2021 resa a scioglimento della riserva ssunta all'udienza di pari data).
E tanto determina questo decidente alla pronuncia di nullità insanabile della procura speciale notarile tra e “per la gestione, la Controparte_1 Parte_2 riscossione ed il recupero dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto”, con conseguente difetto di legittimazione ad agire della società opposta, nonchè revoca del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo che segue.
Ogni altra domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia anche in forza del suesteso principio.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, nei valori minimi stante la snellezza del procedimento e la ridotta attività difensiva, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità insanabile della procura speciale notarile tra e Controparte_1
in atti con conseguente difetto di legittimazione Parte_2
ad agire della società opposta;
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 577/2018, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 31.05.2018;
3 c) condanna l'opposta, al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di giudizio, che liquida in €. 1.700,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 145,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 27/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza cartolare del 25.03.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. PANZINI MARCELLO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. RAFFAELE
ZURLO e presso il loro studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 577/2018 del 31.05.2018.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta Società, in persona del legale tapp.te p.-t., al fine
1 di veder revocato il Decreto Ingiuntivo n. 577/2018 emesso in data 31/05/2018 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo (v. atto introduttivo del presente giudizio e relative conclusioni).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta società che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I. 577/2018 con ogni conseguenza anche in ordine alle spoese di giudizio e condanna ex art 96 c.p.c. (v. comparsa di costituzione dell'opposta e relative conclusioni).
-Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 04.02.2019 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del
04.02.2019 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data), successivamente venivano concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c. e, con ordinanza del 14.01.2021 resa a scioglimento della riserva ssunta all'udienza di pari data, il precedente Istruttore così testualmente statuiva:
“rilevato che nella comparsa di risposta, la convenuta, a giustificazione della propria legittimazione, ha dedotto che “In data 05/07/2016, con atto della Dott.ssa , Persona_1 Notaio in Milano, Repertorio n. 327 e Raccolta n. 104, ha conferito a Controparte_1 [...] procura speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri crediti Parte_2 anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto”; considerato, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale (Cass., Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019); ritenuto dunque di dover rilevare d'ufficio la predetta questione di nullità, idonea peraltro a definire il giudizio, sottoponendola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.;
P.Q.M.
Rileva d'ufficio la surriferita questione di nullità; Assegna alle parti, ai sensi del comma secondo dell'art. 101 c.p.c., il termine di giorni quaranta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie;
Rinvia la causa all'udienza del 20.4.2021, ore 10:30, per l'esame della questione nel contraddittorio delle parti” (v. ordinanza del 14.01.2021).
-Con successiva ordinanza del 20.04.2021 resa all'udienza di pari data, all'esito delle deduzioni e note difensive delle parti in ordine alla sollevata questione di nullità, il precedente Istruttore invitava le parti alla discussione orale della causa ex art. 281-sexies
c.p.c. con termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che
2 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto di quanto rilevato dal precedente
Istruttore, condividendone l'orientamento e la relativa ordinanza innanzi testualmente trascritta (v. ordinanza del 14.01.2021 resa a scioglimento della riserva ssunta all'udienza di pari data).
E tanto determina questo decidente alla pronuncia di nullità insanabile della procura speciale notarile tra e “per la gestione, la Controparte_1 Parte_2 riscossione ed il recupero dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto”, con conseguente difetto di legittimazione ad agire della società opposta, nonchè revoca del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo che segue.
Ogni altra domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia anche in forza del suesteso principio.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, nei valori minimi stante la snellezza del procedimento e la ridotta attività difensiva, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità insanabile della procura speciale notarile tra e Controparte_1
in atti con conseguente difetto di legittimazione Parte_2
ad agire della società opposta;
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 577/2018, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 31.05.2018;
3 c) condanna l'opposta, al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di giudizio, che liquida in €. 1.700,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 145,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 27/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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