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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 615/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.01.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...], Frazione Monte n. 24 con l'Avv. PORRONE LENA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PORRONE LENA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano 17.07.1999 (anno 1999 atto n. 1138, reg. 1, parte I) in separazione di beni
Pagina 1 di 3 Separati consensualmente con sentenza n. 867/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 26.02.2025 e pubblicata il 05.03.2025 (passata in giudicato, v. documentazione in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 867/2024 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 05.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 17.07.1999 tra e (anno 1999, atto n. 1138, reg. Parte_1 Controparte_2
1, parte I);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
Pagina 2 di 3 4) Nulla sulle spese;
5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.01.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...], Frazione Monte n. 24 con l'Avv. PORRONE LENA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PORRONE LENA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano 17.07.1999 (anno 1999 atto n. 1138, reg. 1, parte I) in separazione di beni
Pagina 1 di 3 Separati consensualmente con sentenza n. 867/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 26.02.2025 e pubblicata il 05.03.2025 (passata in giudicato, v. documentazione in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 867/2024 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 05.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 17.07.1999 tra e (anno 1999, atto n. 1138, reg. Parte_1 Controparte_2
1, parte I);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
Pagina 2 di 3 4) Nulla sulle spese;
5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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