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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1986/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MINERVINI SARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1986 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], e residente a [...], in Madonna del Lauro 10 - 01019
- (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Minervini del Foro di Viterbo e, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio a Viterbo, in Piazza della Rocca 33, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine e inserita nella busta contenente il ricorso introduttivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma terzo, c.p.c. e 10 del D.P.R. 123/2001, il quale procuratore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133,134 e 176 c.p.c. e s.m.i., dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n 0761/226977 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: Email_1 [...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.P.R. n 68/05; Email_2
RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 Ente di diritto pubblico, con Sede legale in Roma-EUR, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale allegata in atti, dall'Avv. Silvana CH (C.F. e dall'avv. Angelo Bellaroba (C.F. C.F._2
– PEC: t), ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliato in Viterbo, Via Matteotti n.29 (Ufficio Legale dell' , presso l'Avv. Silvana CP_1
CH ( . Per comunicazi e notifiche: p.e.c.: CodiceFiscale_4 t. Email_4
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.12.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro esponendo e di una invalidità civile pari al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 12 della Legge 118/71, aveva goduto a decorrere dal 2018 della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita di revisione nell'ottobre 2021 e di non aver mai avuto notizia del relativo esito;
che nel settembre 2023 aveva ricevuto notifica di un provvedimento di riliquidazione delle prestazioni, da cui era emersa la revoca della indennità di accompagnamento sin dalla visita dell'ottobre 2021 e la pretesa di ripetizione degli indebiti formatisi negli anni 2021, 2022 e 2023 (rispettivamente € 1.044,20, € 6.289,92 ed € 5.271,20); che esito negativo (cfr. delibera 10.10.2024) aveva avuto il ricorso proposto tramite il patronato CP_3 in data 8.11.2023. Tanto premesso ha dedotto l'illegittimità della revoca e della riliquidazione, deducendo l'irripetibilità dell'indebito assistenziale ai sensi dell'art 52 della legge 89 del 1988 in ragione del legittimo affidamento della ricorrente nella titolarità della prestazione e nella doverosità delle erogazioni, per essere la stessa rimasta all'oscuro dell'esito della visita di revisione, con conseguente non addebitabilità alla percipiente della erogazione non dovuta;
irripetibilità determinata anche della funzione alimentare della prestazione, da ritenersi diretta al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Ha altresì dedotto l'illegittimità della pretesa avanzata retroattivamente rispetto al provvedimento di riliquidazione. Sulla scorta di tali argomenti ha concluso chiedendo “1- Disporre l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione da parte dell' e la sospensione di qualsivoglia azione volta a recuperare gli importi indicati CP_1 nell'atto del 25 sette 23 per i motivi tutti indicati in narrativa;
2- Sempre e comunque, accertare, CP_1 ritenere e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa la non debenza delle somme riliquidate dall pari CP_1
€ 12.605,72, in quanto non ripetibili dallo stesso ente e dichiarare che la ricorrente nulla deve all per i
CP_1 titoli e le causali indicate nell'atto di Comunicazione di Riliquidazione del 23.9.2023; 3- Sempre e comunque accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme richieste dall pari ad € 12.605,72 oltre interessi, anche
CP_1 in presenza di un valido e efficace provvedimento in virtù del quale l ha effettuato la riliquidazione della
CP_1 pensione nel 2023, in quanto indebito assistenziale ne esclude la ripet quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4- In via meramente gradata e subordinata dichiarare che il provvedimento in virtù del quale l ha effettuato la riliquidazione della
CP_1 pensione nel 2023, non può spiegare efficacia retroattiva per i motivi spiegati in narrativa;
per l'effetto condannare l' alla restituzione alla odierna ricorrente sig.ra dei ratei illegittimamente ripetuti oltre interessi
CP_1 Parte_1
e rivalutazione legale. Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese e compensi di lite, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria al 15%), da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Sara Minervini dichiaratasi antistatario”. L' si è costituito eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
I PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI RIPETIBILITA' La questione va esaminata rammentando preliminarmente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte. Con plurime pronunce (vedi tra le altre Sez. L, Sentenza n. 8970 del 2014) la Corte ha in primo luogo chiarito che "Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
3.3. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la CP_ rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
3.4. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
3.5. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). … 4. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. … 4.1. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il CP_ quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). …”. Sulla scorta di tali premesse ed in particolare della natura meramente ricognitiva e procedimentale dei provvedimenti attestanti il venire meno dei requisiti sanitari e le conseguienti determinazioni di sospensione e revoca delle prestazioni, la Corte è pervenuta più di recente ad affermare che “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 19/12/2019 Alla luce dei richiamati orientamenti deve quindi concludersi che in caso di prestazioni assistenziali non dovute e percepite in mancanza di requisiti di legge in relazione ai quali non vi siano disposizioni di legge che disciplinano specificamente il regime dell'indebito, trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale;
sicché accertata la mancanza del suddetto requisito, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Quando la prestazione risulta indebita per mancanza del requisito sanitario, come nel caso in esame, la natura meramente ricognitiva dei procedimenti volti ad un tale accertamento e finalizzati alla sospensione e alla revoca della prestazione impone di ritenere che la ripetibilità sussista sin dal momento dell'accertamento.
DELLA INFONDATEZZA DELLA PRETESA ATTOREA Nella specie la ricorrente lamenta l'omessa comunicazione dell'esito della visita medica di revisione (verbale commissione medica del 6.10.2021), ma deduce la circostanza solo a sostegno della buona fede nella percezione della prestazione (fino alla comunicazione del provvedimento di sospensione e comunicazione dell'indebito datato 25.9.2023) e non anche allo scopo di contestarne il contenuto e chiedere un accertamento giudiziale. Parte ricorrente in tal modo, non nega il venir meno dei requisiti sanitari ma contesta la formazione e la ripetibilità dell'indebito. A ben vedere, alla luce della documentazione prodotta dall'istituto, il verbale della commissione medica risulta essere stato comunicato a mezzo posta allo stesso indirizzo di residenza risultante dal documento di riconoscimento in atti e dichiarato nell'atto introduttivo di questo giudizio. L'omesso recapito dovuto a “destinatario sconosciuto” deve conseguentemente ritenersi imputabile alla sola ricorrente ed assume valore di legale conoscibilità (e ciò anche senza considerare la possibilità di rendersi parte attiva e acquisire informazioni presso l'istituto previdenziale). Nel merito deve poi ritenersi sostanzialmente irrilevante la dedotta buona fede della percipienda, dovendosi dare invece rilievo all'orientamento giurisprudenziale precedentemente esposto, in ragione del quale la prestazione assistenziale è da considerarsi indebita dall'accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari. Il suddetto criterio da anche conto della infondatezza della pretesa subordinata di far decorrere l'indebito dal provvedimento di riliquidazione: ciò che determina la non debenza e l'elemento incontestato del venir meno dei requisiti a prescindere dalla tempestiva adozione del provvedimento di sospensione della prestazione. Da che deriva che l'indebito va determinato con riferimento a tutti i ratei della prestazione percepiti dopo l'accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Il ricorso va quindi respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_2 CP_1
- nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. Viterbo lì, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1986/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MINERVINI SARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1986 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], e residente a [...], in Madonna del Lauro 10 - 01019
- (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Minervini del Foro di Viterbo e, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio a Viterbo, in Piazza della Rocca 33, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine e inserita nella busta contenente il ricorso introduttivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma terzo, c.p.c. e 10 del D.P.R. 123/2001, il quale procuratore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133,134 e 176 c.p.c. e s.m.i., dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n 0761/226977 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: Email_1 [...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.P.R. n 68/05; Email_2
RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 Ente di diritto pubblico, con Sede legale in Roma-EUR, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale allegata in atti, dall'Avv. Silvana CH (C.F. e dall'avv. Angelo Bellaroba (C.F. C.F._2
– PEC: t), ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliato in Viterbo, Via Matteotti n.29 (Ufficio Legale dell' , presso l'Avv. Silvana CP_1
CH ( . Per comunicazi e notifiche: p.e.c.: CodiceFiscale_4 t. Email_4
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.12.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro esponendo e di una invalidità civile pari al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 12 della Legge 118/71, aveva goduto a decorrere dal 2018 della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita di revisione nell'ottobre 2021 e di non aver mai avuto notizia del relativo esito;
che nel settembre 2023 aveva ricevuto notifica di un provvedimento di riliquidazione delle prestazioni, da cui era emersa la revoca della indennità di accompagnamento sin dalla visita dell'ottobre 2021 e la pretesa di ripetizione degli indebiti formatisi negli anni 2021, 2022 e 2023 (rispettivamente € 1.044,20, € 6.289,92 ed € 5.271,20); che esito negativo (cfr. delibera 10.10.2024) aveva avuto il ricorso proposto tramite il patronato CP_3 in data 8.11.2023. Tanto premesso ha dedotto l'illegittimità della revoca e della riliquidazione, deducendo l'irripetibilità dell'indebito assistenziale ai sensi dell'art 52 della legge 89 del 1988 in ragione del legittimo affidamento della ricorrente nella titolarità della prestazione e nella doverosità delle erogazioni, per essere la stessa rimasta all'oscuro dell'esito della visita di revisione, con conseguente non addebitabilità alla percipiente della erogazione non dovuta;
irripetibilità determinata anche della funzione alimentare della prestazione, da ritenersi diretta al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Ha altresì dedotto l'illegittimità della pretesa avanzata retroattivamente rispetto al provvedimento di riliquidazione. Sulla scorta di tali argomenti ha concluso chiedendo “1- Disporre l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione da parte dell' e la sospensione di qualsivoglia azione volta a recuperare gli importi indicati CP_1 nell'atto del 25 sette 23 per i motivi tutti indicati in narrativa;
2- Sempre e comunque, accertare, CP_1 ritenere e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa la non debenza delle somme riliquidate dall pari CP_1
€ 12.605,72, in quanto non ripetibili dallo stesso ente e dichiarare che la ricorrente nulla deve all per i
CP_1 titoli e le causali indicate nell'atto di Comunicazione di Riliquidazione del 23.9.2023; 3- Sempre e comunque accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme richieste dall pari ad € 12.605,72 oltre interessi, anche
CP_1 in presenza di un valido e efficace provvedimento in virtù del quale l ha effettuato la riliquidazione della
CP_1 pensione nel 2023, in quanto indebito assistenziale ne esclude la ripet quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4- In via meramente gradata e subordinata dichiarare che il provvedimento in virtù del quale l ha effettuato la riliquidazione della
CP_1 pensione nel 2023, non può spiegare efficacia retroattiva per i motivi spiegati in narrativa;
per l'effetto condannare l' alla restituzione alla odierna ricorrente sig.ra dei ratei illegittimamente ripetuti oltre interessi
CP_1 Parte_1
e rivalutazione legale. Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese e compensi di lite, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria al 15%), da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Sara Minervini dichiaratasi antistatario”. L' si è costituito eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
I PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI RIPETIBILITA' La questione va esaminata rammentando preliminarmente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte. Con plurime pronunce (vedi tra le altre Sez. L, Sentenza n. 8970 del 2014) la Corte ha in primo luogo chiarito che "Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
3.3. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la CP_ rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
3.4. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
3.5. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). … 4. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. … 4.1. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il CP_ quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). …”. Sulla scorta di tali premesse ed in particolare della natura meramente ricognitiva e procedimentale dei provvedimenti attestanti il venire meno dei requisiti sanitari e le conseguienti determinazioni di sospensione e revoca delle prestazioni, la Corte è pervenuta più di recente ad affermare che “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 19/12/2019 Alla luce dei richiamati orientamenti deve quindi concludersi che in caso di prestazioni assistenziali non dovute e percepite in mancanza di requisiti di legge in relazione ai quali non vi siano disposizioni di legge che disciplinano specificamente il regime dell'indebito, trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale;
sicché accertata la mancanza del suddetto requisito, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Quando la prestazione risulta indebita per mancanza del requisito sanitario, come nel caso in esame, la natura meramente ricognitiva dei procedimenti volti ad un tale accertamento e finalizzati alla sospensione e alla revoca della prestazione impone di ritenere che la ripetibilità sussista sin dal momento dell'accertamento.
DELLA INFONDATEZZA DELLA PRETESA ATTOREA Nella specie la ricorrente lamenta l'omessa comunicazione dell'esito della visita medica di revisione (verbale commissione medica del 6.10.2021), ma deduce la circostanza solo a sostegno della buona fede nella percezione della prestazione (fino alla comunicazione del provvedimento di sospensione e comunicazione dell'indebito datato 25.9.2023) e non anche allo scopo di contestarne il contenuto e chiedere un accertamento giudiziale. Parte ricorrente in tal modo, non nega il venir meno dei requisiti sanitari ma contesta la formazione e la ripetibilità dell'indebito. A ben vedere, alla luce della documentazione prodotta dall'istituto, il verbale della commissione medica risulta essere stato comunicato a mezzo posta allo stesso indirizzo di residenza risultante dal documento di riconoscimento in atti e dichiarato nell'atto introduttivo di questo giudizio. L'omesso recapito dovuto a “destinatario sconosciuto” deve conseguentemente ritenersi imputabile alla sola ricorrente ed assume valore di legale conoscibilità (e ciò anche senza considerare la possibilità di rendersi parte attiva e acquisire informazioni presso l'istituto previdenziale). Nel merito deve poi ritenersi sostanzialmente irrilevante la dedotta buona fede della percipienda, dovendosi dare invece rilievo all'orientamento giurisprudenziale precedentemente esposto, in ragione del quale la prestazione assistenziale è da considerarsi indebita dall'accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari. Il suddetto criterio da anche conto della infondatezza della pretesa subordinata di far decorrere l'indebito dal provvedimento di riliquidazione: ciò che determina la non debenza e l'elemento incontestato del venir meno dei requisiti a prescindere dalla tempestiva adozione del provvedimento di sospensione della prestazione. Da che deriva che l'indebito va determinato con riferimento a tutti i ratei della prestazione percepiti dopo l'accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Il ricorso va quindi respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_2 CP_1
- nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. Viterbo lì, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO