Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508
Articolo 6Articolo 8
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19 gennaio 2000
Art. 7. (Norma transitoria e finale) 1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalita' per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilita' per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2000
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