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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6322/2022 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di unici eredi di , tutti Parte_4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Simone e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avvocati Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di unici eredi del sig. , esponevano che il de cuius aveva prestato la sua Persona_1
opera, giusta contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della
– impresa di autotrasporto – dal 30.01.2008 al 24.09.2019, con Controparte_1 inquadramento secondo il livello 3S del CCNL “Autotrasporto e Spedizioni Merci”, specificando che lo stesso, per il predetto periodo, avrebbe disimpegnato invariabilmente i compiti propri di autista, percorrendo alternativamente la tratta
NI e quella NI ed “osservando di norma
i seguenti turni consecutivi: una settimana lavorava dal lunedì sera al mercoledì mattina e dal mercoledì sera al venerdì mattina;
quella successiva, invece, dalla domenica sera al martedì mattina, poi ancora dal martedì sera al giovedì mattina, ed infine dal giovedì sera al sabato mattina” e che
“egli ha di conseguenza finito con il cumulare negli anni un monte ore effettivo di lavoro superiore,
e di molto, al monte ore di lavoro retribuito”; precisava, infine, che le ore di straordinario sarebbero state calcolate, “comparando, nei limiti della documentazione rinvenuta dai ricorrenti, per ciascun mese, a partire da gennaio 2013, e fino ad ottobre 2018, le ore di lavoro contabilizzate in busta paga con le ore di lavoro effettive risultanti dai corrispondenti dischi cronotachigrafi”.
Tanto premesso, i ricorrenti affermavano che il de cuius avrebbe, pertanto, maturato nei confronti della sia pure limitatamente al periodo sopra considerato, a Controparte_1 titolo di differenze retributive, un credito pari a complessivi euro 82.227,40; per tale ragione, convenivano la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 concludevano chiedendo di condannare la società “al pagamento in favore di essi ricorrenti, per la quota ereditaria a ciascuno spettante come per legge, del credito sub 5) in premessa, ovvero, in subordine, della diversa somma, da rideterminarsi per il medesimo titolo in corso di causa, se del caso anche a mezzo di c.t.u., ed in diretta applicazione dell'art. 36 in Costituzione”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 24.04.2023, si costituiva la società
in persona del legale rappresentante p.t., che eccepiva la nullità del Controparte_1
ricorso, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in qualità di eredi del sig. Per_1
nonché l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese e l'intervenuta decadenza
[...] dal diritto azionato e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla convenuta avendo i ricorrenti sufficientemente illustrato le Controparte_1
ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Tanto precisato, nessun dubbio può sussistere circa la legittimazione attiva e la titolarità del diritto controverso in capo ai ricorrenti, risultanti, dai documenti in atti, eredi ab intestato
(moglie e figli) del lavoratore defunto (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente, consistente nel certificato integrale dello stato di famiglia, rilasciato in data 16.02.2021), precisando, al riguardo, che l'erede subentra nella stessa posizione del “de cuius”, quale originario titolare del rapporto.
Ciò premesso, ai fini della decisione, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui i ricorrenti fondano le proprie richieste sono l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra il de cuius e la società convenuta, dal 30.01.2008 al 24.09.2019, con inquadramento secondo il livello 3S del CCNL “Autotrasporto e Spedizioni Merci” nonché lo svolgimento di lavoro, da parte del defunto lavoratore, per un numero di ore molto superiore a quello pattuito.
Quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, è documentato (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente e buste paga), oltre che incontestato (vedi memoria difensiva), lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo dedotto in ricorso, ovvero dal 30.01.2008 al 24.09.2019.
Le contestazioni attengono, dunque, all'orario di lavoro svolto, oltre che al dedotto mancato/parziale pagamento della giusta retribuzione e del TFR (e/o differenze sullo stesso).
Al riguardo, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Ebbene, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia specifica deduzione che consenta di individuare, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda: i ricorrenti, invero, si limitano a dichiarare che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze della resistente, deducendo lo svolgimento di lavoro CP_2
straordinario, precisando il periodo di lavoro, senza, tuttavia, specificare alcunché circa le modalità e la scansione temporale del rapporto di lavoro osservato.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Nulla, infatti, è stato specificamente dedotto in ricorso, sul rilievo che i ricorrenti, in modo del tutto generico e lacunoso, indicano unicamente i turni che il de cuius avrebbe osservato, riportando solamente i giorni ed il momento della giornata (mattina o sera) in cui i turni sarebbero stati osservati, senza neppure precisare l'orario di inizio e quello del termine dell'attività; ancora, si ometteva di indicare l'articolazione oraria da cui desumere le relative differenze.
Reputa, infatti, questa giudicante che, nella fattispecie concreta, l'onere di allegazione probatoria non possa essere soddisfatto attraverso una generica indicazione di ore lavorate
(neppure specificate) in esubero rispetto a quanto stabilito in contratto, oppure del monte orario complessivo, ma esige che la parte segnali l'orario di lavoro pattuito e quello effettivamente osservato, per quest'ultimo evidenziando il momento iniziale e conclusivo della giornata lavorativa.
Nulla può, del resto, esimere il lavoratore, che agisca in giudizio per il pagamento della retribuzione per lavoro straordinario, dall'onere di allegazione specifica delle fasce orarie che assume di aver osservato.
Per tale ragione, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo in ordine al maggior orario di lavoro svolto: ove mai questi avessero portato alla conferma di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, da ciò non sarebbe comunque potuto derivare l'accoglimento della domanda, non potendo essere accertati gli elementi costitutivi della situazione giuridica rivendicata, giacché non state indicate in ricorso le fasce orarie osservate in costanza di rapporto, sia quelle previste per contratto, sia
(soprattutto) quelle asseritamente ulteriori.
In particolare, i capitoli di prova articolati in ricorso risultano connotati da genericità nella parte in cui i ricorrenti hanno chiesto di provare che il de cuius “[…] osservava i seguenti turni consecutivi: una settimana lavorava dal lunedì sera al mercoledì mattina e dal mercoledì sera al venerdì mattina;
quella successiva, invece, dalla domenica sera al martedì mattina, poi ancora dal martedì sera al giovedì mattina, ed infine dal giovedì sera al sabato mattina” (pagina 4 del ricorso).
Com'è evidente, tale articolazione risulta anch'essa priva della contestuale allegazione degli orari di lavoro, in contrasto con il criterio di specificità stabilito dall'art. 244 c.p.c.
Per l'appunto, va stigmatizzata l'indeterminatezza della collocazione temporale della pretesa prestazione lavorativa, che avrebbe provocato la formazione di dichiarazioni testimoniali vaghe ed imprecise, senza che, in ogni caso, da ciò potesse discendere l'accoglimento della domanda e, per di più, ostacolando l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente (Cass. civ., sez. VI, 02/02/2015, n. 1808: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”; conforme: Cass. civ., sez. III,
22/04/2009, n. 9547; Cass. civ., sez. lav., 04/03/2000, n. 2446: “La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 c.p.c., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria”).
In sintesi, l'indicazione degli orari fornita dai ricorrenti non può ritenersi esaustiva, specie a fronte delle richieste istruttorie di cui al capo c), laddove nessun riferimento è stato operato alle fasce orarie in cui sarebbe stata articolata la prestazione di lavoro.
In sostanza, il tenore assertivo del ricorso e dei capitoli di prova non avrebbe consentito la produzione di un risultato probatorio idoneo ad un eventuale accoglimento della domanda, poiché, difettando l'esatta indicazione degli orari concretamente osservati, non sarebbe stato comunque possibile giungere alla prova dell'effettivo superamento dell'orario contrattuale.
A tal fine, si ripete, sarebbe stato necessario indicare elementi ineludibili, tra cui i momenti orari di inizio effettivo e di fine effettiva della singola giornata di lavoro, indicazioni assenti nell'atto introduttivo.
Peraltro, tali vuoti non possono essere colmati dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione (Cass., civ., Sez. Unite, n. 6572 del 24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
A ciò si aggiunga che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, comma 2, c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale
– quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Né può ritenersi che la norma di cui all'art. 253 c.p.c., che consente al giudice di chiarire chiarimenti al testimone in sede di escussione, possa estendersi fino ad introdurre nel processo fatti e circostanze non dedotti con sufficiente specificità.
Analogamente, anche con riferimento alla richiesta avente ad oggetto il riconoscimento di
TFR e/o delle differenze sullo stesso, deve rilevarsi l'assoluta genericità di tale domanda;
la stessa, del resto, risulta evincibile unicamente dai conteggi contenuti nella pagina 3 del ricorso.
Dunque, la rilevata carenza in ordine agli elementi costitutivi della domanda, a fronte della specifica contestazione della parte resistente, determina di per sé la reiezione della domanda, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”,
e non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2008 n. 13989).
Le brevi considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi inclusa quella sollevata dalla società resistente in ordine all'intervenuta prescrizione delle pretese in questa sede azionate, ed, ancora, all'intervenuta decadenza.
La natura della decisione induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 17.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6322/2022 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di unici eredi di , tutti Parte_4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Simone e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avvocati Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di unici eredi del sig. , esponevano che il de cuius aveva prestato la sua Persona_1
opera, giusta contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della
– impresa di autotrasporto – dal 30.01.2008 al 24.09.2019, con Controparte_1 inquadramento secondo il livello 3S del CCNL “Autotrasporto e Spedizioni Merci”, specificando che lo stesso, per il predetto periodo, avrebbe disimpegnato invariabilmente i compiti propri di autista, percorrendo alternativamente la tratta
NI e quella NI ed “osservando di norma
i seguenti turni consecutivi: una settimana lavorava dal lunedì sera al mercoledì mattina e dal mercoledì sera al venerdì mattina;
quella successiva, invece, dalla domenica sera al martedì mattina, poi ancora dal martedì sera al giovedì mattina, ed infine dal giovedì sera al sabato mattina” e che
“egli ha di conseguenza finito con il cumulare negli anni un monte ore effettivo di lavoro superiore,
e di molto, al monte ore di lavoro retribuito”; precisava, infine, che le ore di straordinario sarebbero state calcolate, “comparando, nei limiti della documentazione rinvenuta dai ricorrenti, per ciascun mese, a partire da gennaio 2013, e fino ad ottobre 2018, le ore di lavoro contabilizzate in busta paga con le ore di lavoro effettive risultanti dai corrispondenti dischi cronotachigrafi”.
Tanto premesso, i ricorrenti affermavano che il de cuius avrebbe, pertanto, maturato nei confronti della sia pure limitatamente al periodo sopra considerato, a Controparte_1 titolo di differenze retributive, un credito pari a complessivi euro 82.227,40; per tale ragione, convenivano la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 concludevano chiedendo di condannare la società “al pagamento in favore di essi ricorrenti, per la quota ereditaria a ciascuno spettante come per legge, del credito sub 5) in premessa, ovvero, in subordine, della diversa somma, da rideterminarsi per il medesimo titolo in corso di causa, se del caso anche a mezzo di c.t.u., ed in diretta applicazione dell'art. 36 in Costituzione”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 24.04.2023, si costituiva la società
in persona del legale rappresentante p.t., che eccepiva la nullità del Controparte_1
ricorso, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in qualità di eredi del sig. Per_1
nonché l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese e l'intervenuta decadenza
[...] dal diritto azionato e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla convenuta avendo i ricorrenti sufficientemente illustrato le Controparte_1
ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Tanto precisato, nessun dubbio può sussistere circa la legittimazione attiva e la titolarità del diritto controverso in capo ai ricorrenti, risultanti, dai documenti in atti, eredi ab intestato
(moglie e figli) del lavoratore defunto (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente, consistente nel certificato integrale dello stato di famiglia, rilasciato in data 16.02.2021), precisando, al riguardo, che l'erede subentra nella stessa posizione del “de cuius”, quale originario titolare del rapporto.
Ciò premesso, ai fini della decisione, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui i ricorrenti fondano le proprie richieste sono l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra il de cuius e la società convenuta, dal 30.01.2008 al 24.09.2019, con inquadramento secondo il livello 3S del CCNL “Autotrasporto e Spedizioni Merci” nonché lo svolgimento di lavoro, da parte del defunto lavoratore, per un numero di ore molto superiore a quello pattuito.
Quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, è documentato (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente e buste paga), oltre che incontestato (vedi memoria difensiva), lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo dedotto in ricorso, ovvero dal 30.01.2008 al 24.09.2019.
Le contestazioni attengono, dunque, all'orario di lavoro svolto, oltre che al dedotto mancato/parziale pagamento della giusta retribuzione e del TFR (e/o differenze sullo stesso).
Al riguardo, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Ebbene, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia specifica deduzione che consenta di individuare, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda: i ricorrenti, invero, si limitano a dichiarare che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze della resistente, deducendo lo svolgimento di lavoro CP_2
straordinario, precisando il periodo di lavoro, senza, tuttavia, specificare alcunché circa le modalità e la scansione temporale del rapporto di lavoro osservato.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Nulla, infatti, è stato specificamente dedotto in ricorso, sul rilievo che i ricorrenti, in modo del tutto generico e lacunoso, indicano unicamente i turni che il de cuius avrebbe osservato, riportando solamente i giorni ed il momento della giornata (mattina o sera) in cui i turni sarebbero stati osservati, senza neppure precisare l'orario di inizio e quello del termine dell'attività; ancora, si ometteva di indicare l'articolazione oraria da cui desumere le relative differenze.
Reputa, infatti, questa giudicante che, nella fattispecie concreta, l'onere di allegazione probatoria non possa essere soddisfatto attraverso una generica indicazione di ore lavorate
(neppure specificate) in esubero rispetto a quanto stabilito in contratto, oppure del monte orario complessivo, ma esige che la parte segnali l'orario di lavoro pattuito e quello effettivamente osservato, per quest'ultimo evidenziando il momento iniziale e conclusivo della giornata lavorativa.
Nulla può, del resto, esimere il lavoratore, che agisca in giudizio per il pagamento della retribuzione per lavoro straordinario, dall'onere di allegazione specifica delle fasce orarie che assume di aver osservato.
Per tale ragione, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo in ordine al maggior orario di lavoro svolto: ove mai questi avessero portato alla conferma di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, da ciò non sarebbe comunque potuto derivare l'accoglimento della domanda, non potendo essere accertati gli elementi costitutivi della situazione giuridica rivendicata, giacché non state indicate in ricorso le fasce orarie osservate in costanza di rapporto, sia quelle previste per contratto, sia
(soprattutto) quelle asseritamente ulteriori.
In particolare, i capitoli di prova articolati in ricorso risultano connotati da genericità nella parte in cui i ricorrenti hanno chiesto di provare che il de cuius “[…] osservava i seguenti turni consecutivi: una settimana lavorava dal lunedì sera al mercoledì mattina e dal mercoledì sera al venerdì mattina;
quella successiva, invece, dalla domenica sera al martedì mattina, poi ancora dal martedì sera al giovedì mattina, ed infine dal giovedì sera al sabato mattina” (pagina 4 del ricorso).
Com'è evidente, tale articolazione risulta anch'essa priva della contestuale allegazione degli orari di lavoro, in contrasto con il criterio di specificità stabilito dall'art. 244 c.p.c.
Per l'appunto, va stigmatizzata l'indeterminatezza della collocazione temporale della pretesa prestazione lavorativa, che avrebbe provocato la formazione di dichiarazioni testimoniali vaghe ed imprecise, senza che, in ogni caso, da ciò potesse discendere l'accoglimento della domanda e, per di più, ostacolando l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente (Cass. civ., sez. VI, 02/02/2015, n. 1808: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”; conforme: Cass. civ., sez. III,
22/04/2009, n. 9547; Cass. civ., sez. lav., 04/03/2000, n. 2446: “La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 c.p.c., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria”).
In sintesi, l'indicazione degli orari fornita dai ricorrenti non può ritenersi esaustiva, specie a fronte delle richieste istruttorie di cui al capo c), laddove nessun riferimento è stato operato alle fasce orarie in cui sarebbe stata articolata la prestazione di lavoro.
In sostanza, il tenore assertivo del ricorso e dei capitoli di prova non avrebbe consentito la produzione di un risultato probatorio idoneo ad un eventuale accoglimento della domanda, poiché, difettando l'esatta indicazione degli orari concretamente osservati, non sarebbe stato comunque possibile giungere alla prova dell'effettivo superamento dell'orario contrattuale.
A tal fine, si ripete, sarebbe stato necessario indicare elementi ineludibili, tra cui i momenti orari di inizio effettivo e di fine effettiva della singola giornata di lavoro, indicazioni assenti nell'atto introduttivo.
Peraltro, tali vuoti non possono essere colmati dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione (Cass., civ., Sez. Unite, n. 6572 del 24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
A ciò si aggiunga che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, comma 2, c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale
– quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Né può ritenersi che la norma di cui all'art. 253 c.p.c., che consente al giudice di chiarire chiarimenti al testimone in sede di escussione, possa estendersi fino ad introdurre nel processo fatti e circostanze non dedotti con sufficiente specificità.
Analogamente, anche con riferimento alla richiesta avente ad oggetto il riconoscimento di
TFR e/o delle differenze sullo stesso, deve rilevarsi l'assoluta genericità di tale domanda;
la stessa, del resto, risulta evincibile unicamente dai conteggi contenuti nella pagina 3 del ricorso.
Dunque, la rilevata carenza in ordine agli elementi costitutivi della domanda, a fronte della specifica contestazione della parte resistente, determina di per sé la reiezione della domanda, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”,
e non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2008 n. 13989).
Le brevi considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi inclusa quella sollevata dalla società resistente in ordine all'intervenuta prescrizione delle pretese in questa sede azionate, ed, ancora, all'intervenuta decadenza.
La natura della decisione induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 17.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico