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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 3 LUGLIO 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2687/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Parte_1
, Partita IVA , con sede sociale in Roma, alla Via P.IVA_1 P.IVA_2
Monzambano n°10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 del Dott. Parte_3 Parte_4
domiciliato per la carica in Roma, alla Via Monzambano 10, giusta
[...] procura per atto Notaio , Repertorio n. 597 Racc. n. 400 Persona_1 del 23/03/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Schittone (C.F.
- PEC ) del Foro di C.F._1 Email_1
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il di lui - Controparte_1 sito in Roma, alla Via Ovidio n. 32, giusta delega in calce al presente atto.
Ai sensi degli Artt. 136 e 176 c.p.c., si chiede poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni endoprocedimentali alla PEC Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nato il [...] a [...], residente CP_2 CodiceFiscale_2 in Giugliano in Campania alla Via Lago Patria n.26, rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informata per immagini inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Leda Napolitano (c.f. ) con la quale elett.te domicilia in Portici al CodiceFiscale_3
Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni a e fax 081/27.41.05) Email_2
1 APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 14.10.2024 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 2830/2024 del 17.4.2024 con la quale il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro aveva accolto per quanto di ragione il ricorso del ed aveva dichiarato il diritto del ricorrente CP_2 all'inquadramento nella categoria B dal 15.06.2021, ordinando alla società di provvedere a tale inquadramento da tale data ed alla ricostruzione della carriera e della posizione giuridica e contributiva;
aveva condannato la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive, dirette e indirette, derivanti dal raffronto tra il livello posseduto (B1) e quello spettante (B), nella misura di € 5.199,22 maturato fino a ottobre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al soddisfo nonché ad effettuare l'accantonamento delle predette differenze retributive nella base annua di calcolo del TFR;
oltre spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione, rilevando in primo luogo che il Tribunale, partendo dal presupposto che il requisito indispensabile ai fini dell'inquadramento nella posizione organizzativa B era da individuarsi nella responsabilità diretta dell'attività assegnata, aveva riconosciuto il diritto del al predetto CP_2 inquadramento, equiparando i concetti di “responsabilità diretta” e di “autonomia” in assenza di motivazione.
Il Tribunale, nel ritenere che le attività svolte dal fossero riconducibili alla CP_2 posizione organizzativa B, aveva omesso di considerare circostanze pacifiche, riferite dai testi escussi: la società ha sottolineato in particolare che tutta l'attività istruttoria svolta dall'appellato era sottoposta alla firma del Geom. CP [...]
e alla successiva firma dell'Ing. Controparte_4
e del dirigente tecnico (che avevano quindi la responsabilità diretta del Per_2 rilascio dell'autorizzazione). Invero all'esito dell'istruttoria, il così come CP_2 anche i suoi colleghi, predisponevano per iscritto un parere tecnico che inoltravano al responsabile il quale, laddove completo, apponeva la propria firma per CP ratifica. Eventuali richieste (di integrazione documentale avanzate dal ricorrente o dai suoi colleghi, ovvero di rigetto della pratica), dovevano comunque essere ratificate/approvate dal , e successivamente sottoposte anche alla firma CP dell'Ing. e del dirigente tecnico. In caso di carenze istruttorie, il Per_2 CP restituiva la pratica ai propri sottoposti, sollecitandoli ad integrare i dati mancanti.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado. Vinte le spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si è costituito resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
2 L'appello è infondato.
1.Si controverte dell'inquadramento dovuto in considerazione delle mansioni svolte.
Secondo la tesi di parte ricorrente, il - in servizio dal 30/09/2008 alle CP_2 dipendenze di presso la Sede Compartimentale di Napoli al Viale Parte_1
Kennedy n.25, con inquadramento nell'Area Operativa e di Esercizio, posizione organizzativa ed economica B/1, profilo professionale di Assistente ai Lavori, denominata Gestione Rete - fino ad aprile 2015 era stato addetto alla Segreteria A.T.E., a supporto dei Centri Manutentori A (Napoli), B (Caserta) e C (Benevento); quindi era stato assegnato dal 15/5/15 alla U.O. Espropri Catasto Strade e, poi, dall' 8/10/18 alla e da dicembre 2020, nell'ambito Parte_5 della medesima U.O., all'Ufficio Rilascio Nulla Osta Tecnici, su disposizione del Responsabile della Struttura Territoriale, Ing. . Aveva ricoperto il Persona_3 posto in organico fino ad allora rivestito da Assistente Tecnico Persona_4 inquadrato nella posizione B, contestualmente assegnato, nell'ambito della stessa U.O. Supporto Tecnico, all'Ufficio Edilizia, svolgendo da dicembre 2020, per espressa disposizione datoriale, in maniera continuativa ed ininterrotta, senza sostituire alcun lavoratore con diritto a quel posto e per colmare una specifica vacanza in organico, mansioni superiori a quelle di formale inquadramento ed ascrivibili alla posizione B, profilo professionale di assistente tecnico ovvero a questo equivalente.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente aveva rivendicato l'inquadramento nel suddetto livello superiore: il Giudice ha ritenuto fondata la pretesa.
Devono quindi esaminarsi le contestazioni relative alla valutazione del materiale istruttorio.
In punto di diritto deve premettersi che in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
2.Nella specie il Giudice di primo grado, partendo dal testo delle declaratorie contrattuali qui in esame – trascritte in atti (v. sentenza e atto appello in nota n.1
3 alla pag.18)- ha ritenuto che i tratti qualificanti e quindi distintivi delle due posizioni fossero rappresentati: per il livello B1 di appartenenza: dallo svolgimento di attività specialistiche con l'uso di strumenti lavorativi di media difficoltà, in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. Per essa è prevista la possibilità del controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo;
per il livello B rivendicato: dallo svolgimento di attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Per essa è previsto il coordinamento di gruppi di risorse umane.
Di conseguenza ha ritenuto il Tribunale che l'assistente ai lavori della categoria B1 svolga una funzione di sorveglianza e di collaborazione nell'ambito del nucleo di manutenzione, finalizzata alla realizzazione del progetto e del relativo collaudo, collaborando per tali fasi con le professionalità superiori;
mentre il dipendente di categoria B, “in quanto avente diretta responsabilità di tipo istruttorio”, svolga in autonomia le fasi prodromiche e preparatorie alla realizzazione del progetto e del relativo collaudo.
Dalla disamina del materiale istruttorio il Tribunale ha tratto il convincimento che le mansioni svolte dal fossero riconducibili alla pretesa superiore posizione CP_2 organizzativa B in ragione dell'autonomia che caratterizzava l'attività istruttoria dallo stesso espletata e dell'approccio concettuale insito nella formulazione di pareri e proposte modificative, proprio della posizione B reclamata.
La conclusione, contestata dalla società, merita conferma in quanto coerente con le declaratorie in raffronto (in punto di individuazione degli elementi qualificanti delle stesse) e con le emergenze istruttorie relative alle attività in concreto espletate del ricorrente.
La declaratoria del livello di inquadramento rivendicato dal ricorrente è quella relativa alla "Posizione organizzativa ed economica B” e riguarda “Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane".
Il Giudice di primo grado ha condotto una puntuale disamina del materiale istruttorio: le dichiarazioni sono state trascritte in sentenza ed il loro contenuto è incontestato. Correttamente, ha valorizzato la deposizione di Testimone_1 diretto superiore del ricorrente nel settore rilascio nulla osta tecnici.
Osserva il collegio che il teste, per il ruolo rivestito, ha una diretta e qualificata conoscenza dei fatti relativi all'organizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio di appartenenza del ed ha offerto riscontri puntuali delle mansioni CP_2 effettivamente disimpegnate dal ricorrente. Il ha confermato che il CP CP_2 era stato assegnato alle sue dirette dipendenze;
ha riferito di smistare le pratiche
4 ai suoi sottoposti secondo un criterio rappresentato dalla zona di competenza territoriale assegnata a ciascuno di loro, in modo paritario a prescindere dalla qualifica professionale posseduta. Ogni sottoposto – e quindi il ricorrente - esaminata la documentazione acclusa alla richiesta da parte del cliente (pubblico o privato), se la reputava completa, effettuava i sopralluoghi per procedere ai rilievi tecnici e valutava autonomamente se richiedere documentazione integrativa. Ogni richiesta di integrazione documentale veniva sottoposta alla firma di ratifica del ed alla successiva firma dell'ing. e del dirigente tecnico. CP Per_2
In caso di documentazione completa, il ricorrente predisponeva un parere in cui inseriva anche le prescrizioni sulle modalità di esecuzione delle opere, da lui stesso elaborate, di volta in volta in base alla normativa del codice della strada ed altri regolamenti che disciplinano la materia;
a tali prescrizioni si doveva attenere il cliente nella redazione del progetto. In caso di macroscopica divergenza del progetto rispetto alla normativa, il ricorrente sottoponeva al la proposta di rigetto della CP pratica indicando gli eventuali suggerimenti per la redazione di una nuova proposta.
Il ricorrente, come è stato ribadito dal teste oltre che documentalmente provato, era subentrato al dipendente –pacificamente inquadrato nel livello Persona_4
B - sia nelle competenze relative al rilascio di nulla osta che nella zona territoriale assegnata, senza soluzione di continuità nell'ambito di un unico ordine di servizio (v. comunicazione gestionale n. 24/2020) con decorrenza dal 15.12.2020.
Dalla deposizione del , confortata anche dalle dichiarazioni del teste CP
(che dal dicembre 2021 aveva lavorato nel reparto denominato Testimone_2
“supporto tecnico per il rilascio nulla osta”) e dal fatto che l'ing. abbia Per_2 riconosciuto che all'interno dell'ufficio era di esclusiva pertinenza del la CP gestione dei suoi sottoposti, il Giudice ha tratto il motivato convincimento che il
[...] abbia svolto un'attività connotata anche da elaborazione concettuale CP_2
(esplicata nell'attività istruttoria con margini di autonomia procedimentale, nella formulazione di pareri e proposte modificative) proprie del livello B rivendicato.
Del resto anche nella comunicazione interna del 15/12/21 (v. doc. 03), a firma del
, sottoscritta dal in qualità di Responsabile del Supporto Tecnico, con CP Per_2 cui erano state portate a conoscenza del Responsabile Struttura Territoriale le mansioni del era stato precisato che le stesse sono svolte “in Pt_6 CP_2 maniera autonoma, rispondendo direttamente alle professionalità superiori”, in linea con la declaratoria professionale di assistente tecnico.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della società.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o
5 dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore del liquidate in euro 965,00 oltre rimborso spese generali nella CP_2 misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Leda Napolitano anticipataria;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 3 LUGLIO 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2687/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Parte_1
, Partita IVA , con sede sociale in Roma, alla Via P.IVA_1 P.IVA_2
Monzambano n°10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 del Dott. Parte_3 Parte_4
domiciliato per la carica in Roma, alla Via Monzambano 10, giusta
[...] procura per atto Notaio , Repertorio n. 597 Racc. n. 400 Persona_1 del 23/03/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Schittone (C.F.
- PEC ) del Foro di C.F._1 Email_1
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il di lui - Controparte_1 sito in Roma, alla Via Ovidio n. 32, giusta delega in calce al presente atto.
Ai sensi degli Artt. 136 e 176 c.p.c., si chiede poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni endoprocedimentali alla PEC Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nato il [...] a [...], residente CP_2 CodiceFiscale_2 in Giugliano in Campania alla Via Lago Patria n.26, rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informata per immagini inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Leda Napolitano (c.f. ) con la quale elett.te domicilia in Portici al CodiceFiscale_3
Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni a e fax 081/27.41.05) Email_2
1 APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 14.10.2024 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 2830/2024 del 17.4.2024 con la quale il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro aveva accolto per quanto di ragione il ricorso del ed aveva dichiarato il diritto del ricorrente CP_2 all'inquadramento nella categoria B dal 15.06.2021, ordinando alla società di provvedere a tale inquadramento da tale data ed alla ricostruzione della carriera e della posizione giuridica e contributiva;
aveva condannato la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive, dirette e indirette, derivanti dal raffronto tra il livello posseduto (B1) e quello spettante (B), nella misura di € 5.199,22 maturato fino a ottobre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al soddisfo nonché ad effettuare l'accantonamento delle predette differenze retributive nella base annua di calcolo del TFR;
oltre spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione, rilevando in primo luogo che il Tribunale, partendo dal presupposto che il requisito indispensabile ai fini dell'inquadramento nella posizione organizzativa B era da individuarsi nella responsabilità diretta dell'attività assegnata, aveva riconosciuto il diritto del al predetto CP_2 inquadramento, equiparando i concetti di “responsabilità diretta” e di “autonomia” in assenza di motivazione.
Il Tribunale, nel ritenere che le attività svolte dal fossero riconducibili alla CP_2 posizione organizzativa B, aveva omesso di considerare circostanze pacifiche, riferite dai testi escussi: la società ha sottolineato in particolare che tutta l'attività istruttoria svolta dall'appellato era sottoposta alla firma del Geom. CP [...]
e alla successiva firma dell'Ing. Controparte_4
e del dirigente tecnico (che avevano quindi la responsabilità diretta del Per_2 rilascio dell'autorizzazione). Invero all'esito dell'istruttoria, il così come CP_2 anche i suoi colleghi, predisponevano per iscritto un parere tecnico che inoltravano al responsabile il quale, laddove completo, apponeva la propria firma per CP ratifica. Eventuali richieste (di integrazione documentale avanzate dal ricorrente o dai suoi colleghi, ovvero di rigetto della pratica), dovevano comunque essere ratificate/approvate dal , e successivamente sottoposte anche alla firma CP dell'Ing. e del dirigente tecnico. In caso di carenze istruttorie, il Per_2 CP restituiva la pratica ai propri sottoposti, sollecitandoli ad integrare i dati mancanti.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado. Vinte le spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si è costituito resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
2 L'appello è infondato.
1.Si controverte dell'inquadramento dovuto in considerazione delle mansioni svolte.
Secondo la tesi di parte ricorrente, il - in servizio dal 30/09/2008 alle CP_2 dipendenze di presso la Sede Compartimentale di Napoli al Viale Parte_1
Kennedy n.25, con inquadramento nell'Area Operativa e di Esercizio, posizione organizzativa ed economica B/1, profilo professionale di Assistente ai Lavori, denominata Gestione Rete - fino ad aprile 2015 era stato addetto alla Segreteria A.T.E., a supporto dei Centri Manutentori A (Napoli), B (Caserta) e C (Benevento); quindi era stato assegnato dal 15/5/15 alla U.O. Espropri Catasto Strade e, poi, dall' 8/10/18 alla e da dicembre 2020, nell'ambito Parte_5 della medesima U.O., all'Ufficio Rilascio Nulla Osta Tecnici, su disposizione del Responsabile della Struttura Territoriale, Ing. . Aveva ricoperto il Persona_3 posto in organico fino ad allora rivestito da Assistente Tecnico Persona_4 inquadrato nella posizione B, contestualmente assegnato, nell'ambito della stessa U.O. Supporto Tecnico, all'Ufficio Edilizia, svolgendo da dicembre 2020, per espressa disposizione datoriale, in maniera continuativa ed ininterrotta, senza sostituire alcun lavoratore con diritto a quel posto e per colmare una specifica vacanza in organico, mansioni superiori a quelle di formale inquadramento ed ascrivibili alla posizione B, profilo professionale di assistente tecnico ovvero a questo equivalente.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente aveva rivendicato l'inquadramento nel suddetto livello superiore: il Giudice ha ritenuto fondata la pretesa.
Devono quindi esaminarsi le contestazioni relative alla valutazione del materiale istruttorio.
In punto di diritto deve premettersi che in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
2.Nella specie il Giudice di primo grado, partendo dal testo delle declaratorie contrattuali qui in esame – trascritte in atti (v. sentenza e atto appello in nota n.1
3 alla pag.18)- ha ritenuto che i tratti qualificanti e quindi distintivi delle due posizioni fossero rappresentati: per il livello B1 di appartenenza: dallo svolgimento di attività specialistiche con l'uso di strumenti lavorativi di media difficoltà, in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. Per essa è prevista la possibilità del controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo;
per il livello B rivendicato: dallo svolgimento di attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Per essa è previsto il coordinamento di gruppi di risorse umane.
Di conseguenza ha ritenuto il Tribunale che l'assistente ai lavori della categoria B1 svolga una funzione di sorveglianza e di collaborazione nell'ambito del nucleo di manutenzione, finalizzata alla realizzazione del progetto e del relativo collaudo, collaborando per tali fasi con le professionalità superiori;
mentre il dipendente di categoria B, “in quanto avente diretta responsabilità di tipo istruttorio”, svolga in autonomia le fasi prodromiche e preparatorie alla realizzazione del progetto e del relativo collaudo.
Dalla disamina del materiale istruttorio il Tribunale ha tratto il convincimento che le mansioni svolte dal fossero riconducibili alla pretesa superiore posizione CP_2 organizzativa B in ragione dell'autonomia che caratterizzava l'attività istruttoria dallo stesso espletata e dell'approccio concettuale insito nella formulazione di pareri e proposte modificative, proprio della posizione B reclamata.
La conclusione, contestata dalla società, merita conferma in quanto coerente con le declaratorie in raffronto (in punto di individuazione degli elementi qualificanti delle stesse) e con le emergenze istruttorie relative alle attività in concreto espletate del ricorrente.
La declaratoria del livello di inquadramento rivendicato dal ricorrente è quella relativa alla "Posizione organizzativa ed economica B” e riguarda “Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane".
Il Giudice di primo grado ha condotto una puntuale disamina del materiale istruttorio: le dichiarazioni sono state trascritte in sentenza ed il loro contenuto è incontestato. Correttamente, ha valorizzato la deposizione di Testimone_1 diretto superiore del ricorrente nel settore rilascio nulla osta tecnici.
Osserva il collegio che il teste, per il ruolo rivestito, ha una diretta e qualificata conoscenza dei fatti relativi all'organizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio di appartenenza del ed ha offerto riscontri puntuali delle mansioni CP_2 effettivamente disimpegnate dal ricorrente. Il ha confermato che il CP CP_2 era stato assegnato alle sue dirette dipendenze;
ha riferito di smistare le pratiche
4 ai suoi sottoposti secondo un criterio rappresentato dalla zona di competenza territoriale assegnata a ciascuno di loro, in modo paritario a prescindere dalla qualifica professionale posseduta. Ogni sottoposto – e quindi il ricorrente - esaminata la documentazione acclusa alla richiesta da parte del cliente (pubblico o privato), se la reputava completa, effettuava i sopralluoghi per procedere ai rilievi tecnici e valutava autonomamente se richiedere documentazione integrativa. Ogni richiesta di integrazione documentale veniva sottoposta alla firma di ratifica del ed alla successiva firma dell'ing. e del dirigente tecnico. CP Per_2
In caso di documentazione completa, il ricorrente predisponeva un parere in cui inseriva anche le prescrizioni sulle modalità di esecuzione delle opere, da lui stesso elaborate, di volta in volta in base alla normativa del codice della strada ed altri regolamenti che disciplinano la materia;
a tali prescrizioni si doveva attenere il cliente nella redazione del progetto. In caso di macroscopica divergenza del progetto rispetto alla normativa, il ricorrente sottoponeva al la proposta di rigetto della CP pratica indicando gli eventuali suggerimenti per la redazione di una nuova proposta.
Il ricorrente, come è stato ribadito dal teste oltre che documentalmente provato, era subentrato al dipendente –pacificamente inquadrato nel livello Persona_4
B - sia nelle competenze relative al rilascio di nulla osta che nella zona territoriale assegnata, senza soluzione di continuità nell'ambito di un unico ordine di servizio (v. comunicazione gestionale n. 24/2020) con decorrenza dal 15.12.2020.
Dalla deposizione del , confortata anche dalle dichiarazioni del teste CP
(che dal dicembre 2021 aveva lavorato nel reparto denominato Testimone_2
“supporto tecnico per il rilascio nulla osta”) e dal fatto che l'ing. abbia Per_2 riconosciuto che all'interno dell'ufficio era di esclusiva pertinenza del la CP gestione dei suoi sottoposti, il Giudice ha tratto il motivato convincimento che il
[...] abbia svolto un'attività connotata anche da elaborazione concettuale CP_2
(esplicata nell'attività istruttoria con margini di autonomia procedimentale, nella formulazione di pareri e proposte modificative) proprie del livello B rivendicato.
Del resto anche nella comunicazione interna del 15/12/21 (v. doc. 03), a firma del
, sottoscritta dal in qualità di Responsabile del Supporto Tecnico, con CP Per_2 cui erano state portate a conoscenza del Responsabile Struttura Territoriale le mansioni del era stato precisato che le stesse sono svolte “in Pt_6 CP_2 maniera autonoma, rispondendo direttamente alle professionalità superiori”, in linea con la declaratoria professionale di assistente tecnico.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della società.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o
5 dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore del liquidate in euro 965,00 oltre rimborso spese generali nella CP_2 misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Leda Napolitano anticipataria;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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