Art. 9.
Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.
((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060)) .
Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.
((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060)) .