Articolo 9 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 8Articolo 10
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5 giugno 1962
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12 aprile 1963
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30 dicembre 2022
Art. 9.

Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.
((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060)) .
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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