TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2022
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 28-SEXIES, COMMA TERZO, COD. PROC.
CIV.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2022 promossa da:
(p. iva ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p. iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
Michele Fontana come da procura generale ex art. 83 cod. proc. civ. depositata al fascicolo telematico;
- Attrice - contro
(c.f. e _3 C.F._1 Controparte_4
(C.F.: rappresentati e difesi dagli avv.ti Biagio C.F._2
Riccio e Raffaele Garofolo, come da procura alle liti in atti;
- Convenuti –
(c.f. ) e (c.f. _5 C.F._3 P_
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele C.F._4
Scandola e Giuseppina Galioto come da procura alle liti depositata nel fascicolo processuale;
- Convenuti -
Nonché contro pagina 1 di 11 (c.f. C.F. ), rappresentato e CP_7 CodiceFiscale_5 difeso dall'Avv. Alessandro Faccin come da procura alle liti nel fascicolo processuale;
- Altro convenuto – nonché contro
(p. iva ) rappresentata e difesa Controparte_8 P.IVA_3
dagli Avv.ti Benedetto Garagani e Guido Gargani come da procura speciale depositata agli atti del fascicolo
- Altra convenuta –
Nonché contro
Controparte_9
- Altra convenuta –
Nonché contro
- convenuti -
CONCLUSIONI
Come in atti
pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- E' sorta controversia rispetto alla possibilità, per quel che riguarda i beni identificati nella c.t.u. come lotti uno e due pervenuti a _3
(per la quota indivisa della piena proprietà di 1/3 oggetto del
[...]
pignoramento immobiliare), nonché a e _5 P_
(ciascuno titolare della quota indivisa della piena proprietà di 1/3 non colpita da alcun vincolo espropriativo) in forza di un contratto di compravendita del 1990 di sciogliere la comunione ordinaria e di farlo mediante il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio in data 15/2/2023 e depositato agli atti del fascicolo telematico.
2.- Mentre l'attore – creditore procedente che ha eseguito il pignoramento e che è stato costretto a introdurre il giudizio divisionale dall'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ex art. 600 cod. proc. civ. – e i condividenti non esecutati non hanno, infatti, mosso rilievo alcuno all'anzidetto progetto divisionale, il comproprietario esecutato si è opposto alla sua approvazione per due concorrenti ordini di ragioni.
3.- La prima ragione attiene alla dedotta difformità tra il dato catastale che identifica il vialetto pertinenziale d'accesso al compendio in comunione ordinaria (bene oggetto di un pignoramento successivo e, quindi, di una domanda di divisione posteriormente introdotta e riunita con l'odierno giudizio divisionale per connessione soggettiva e oggettiva) e la reale estensione della pertinenza.
4.- La seconda ragione attiene, invece, al fatto che ai beni pertinenziali oggetto del pignoramento successivo (e del giudizio divisionale introdotto in un secondo momento e poi riunito al presente) non è stato attribuito da parte del c.t.u. alcun valore venale e che, invece, gli stessi avrebbero un valore pari ad almeno 30.000,00 euro.
pagina 3 di 11 5.- Tanto premesso rispetto alle contestazioni all'an ed al quomodo della divisione in natura del compendio in comunione ordinaria per effetto dell'acquisto congiunto per atto inter vivos a titolo oneroso come sopra specificato, occorre osservare quanto segue.
6.- Ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ. l'esistenza di un contenzioso rispetto al progetto divisionale formato dal giudice istruttore
(direttamente o, come in questo caso, previo recepimento di quello depositato dal c.t.u.) non consente al medesimo di sciogliere la comunione sulla base di un'ordinanza, la quale ha, nella sostanza, natura di provvedimento di omologa dell'accordo processuale raggiunto tra le parti (l'ordinanza, dunque, presuppone una divisione su base consensuale o amichevole ratificata dal giudice istruttore investito della causa).
8.- La vicenda contenziosa che, invece, trae abbrivio dalle contestazioni di al progetto divisionale in atti impone _3 invece, ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., la decisione con sentenza e, conseguentemente, lo scioglimento della comunione per effetto dell'atto autoritativo del giudice.
9.- Ciò posto, le contestazioni sollevate da sono prive di _3 fondamento. Esse, a ben guardare, non attengono nemmeno alla possibilità di separare il compendio in comunione ordinaria in due porzioni corrispondenti al valore delle quote indivise, senza che la divisione implichi deprezzamenti rimarchevoli delle porzioni suscettibili di libero e autonomo godimento rispetto al valore delle quote indivise, oppure l'esecuzione di opere murarie o impiantistiche di valore significativo rispetto a quello dell'intera massa da dividere (il c.t.u., di fatti, ha stimato il valore delle predette opere in circa 15.000,00 euro, ovverosia un valore trascurabile rispetto al valore dell'intera massa da dividere pari a circa 1.150.000, euro).
10.- La prima contestazione attiene, infatti, ad un presunto disallineamento oggettivo del dato catastale di una modesta pertinenza pagina 4 di 11 del compendio in comunione rispetto alla consistenza oggettiva del bene.
11.- Invero, la conformità dello stato di fatto del bene ai dati catastali e alle planimetrie – prevista dall'art. 29, comma 1-bis, legge 52/1985 come condizione di validità anche degli atti di scioglimento delle comunioni dei diritti reali sopra fabbricati – così come non è richiesta per gli atti di costituzione dei diritti reali di garanzia, non vale, per eadem ratio, né per il decreto di trasferimento (atto traslativo a valle dell'iscrizione ipotecaria che consente di realizzare il diritto reale di garanzia) e neppure per la divisione endoesecutiva: quest'ultima rappresenta, anch'essa, una modalità per portare a realizzazione il diritto reale di garanzia che si invera nella soddisfazione in via preferenziale sul ricavato della vendita del bene oggetto della garanzia
(art. 2808 cod. civ.) e, quindi, presuppone la pronuncia del decreto di trasferimento previo, se del caso, scioglimento della comunione ove oggetto dell'ipoteca sia una quota indivisa.
12.1.- Questa conclusione è confortata da quanto afferma la Suprema
Corte di Cassazione rispetto alla non applicabilità alla divisione endoesecutiva della causa di nullità testuale ora prevista dall'art. 46 t.u. edilizia che attiene, anch'essa, agli “atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali” ad eccezione degli “atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”, allorché detti atti non rechino “gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”.
12.2.- La Suprema Corte di Cassazione, infatti, valorizzando la funzionalizzazione del giudizio di divisione endoesecutivo all'espropriazione della quota indivisa ha statuito che “in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un
pagina 5 di 11 edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. “endoesecutiva”) o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (cfr. Cass. Sez. Un. 25021/2019).
12.3.- Ora è vero che nell'art. 29, comma 1-bis, legge 52/1985 manca un'espressa disposizione eccettuativa di tenore analogo a quella dell'art. 46, comma 4°, t.u. edilizia, ma è anche vero che la funzione del decreto di trasferimento, così come quella della divisione endoesecutiva, resta pur sempre quella di attuare la garanzia ipotecaria e, cioè, quel diritto reale di garanzia che fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985.
Conseguentemente, per evidenti ragioni di simmetria, anche il decreto di trasferimento e l'atto di scioglimento della comunione adottato in sede di divisione endoesecutiva (o endoconcorsuale), sono sottratti all'ambito applicativo di cui all'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985.
13.1.- Per tale ragione si ritiene ininfluente entrare nel merito se, nel caso di specie, rispetto al vialetto pertinenziale al compendio in comunione e oggetto della domanda di divisione, sussista o meno una difformità catastale oggettiva tra lo stato di fatto e l'indicazione cartolare.
13.2.- L'eventuale difformità catastale, di fatti, non sarebbe ostativa allo scioglimento della comunione ordinaria, così come, del resto, non lo sarebbe alla pronuncia del decreto di trasferimento, non essendo, a monte, neppure ostativa all'iscrizione ipotecaria sulla quota indivisa.
13.3.- A voler diversamente opinare, del resto, si attribuirebbe alla difformità catastale, irragionevolmente, un valore più pregnante – in termini di ostacolo alla tutela del credito – rispetto alla nullità di cui pagina 6 di 11 all'art. 46 t.u. edilizia, disposizione che certamente presidia interessi pubblici di rango poziore (la tutela del paesaggio e della corretta pianificazione del territorio, art. 9 Cost.) rispetto a quelli tutelati dall'art. 29, comma 1-bis, l. 52/2018.
14.1.- Ciò posto, non rappresenta un ostacolo alla divisione endoesecutiva neppure la mancata attribuzione di un valore economico ai beni pertinenziali al compendio in comunione perché essi, data la loro ontologica destinazione, rimarranno pertinenziali ai beni che rappresentano l'apporzionamento delle quote indivise e, pertanto, quale che sia il loro valore, non modificano l'entità del valore dei beni assegnati in proprietà esclusiva ai condividenti in rappresentanza delle quote indivise ideali.
14.2.- La contestazione di , quindi, non ha alcun pregio. _3
Essa sarebbe rilevante, infatti, solo se, per effetto del progetto divisionale recepito dal giudice istruttorie, i beni pertinenziali venissero assegnati in proprietà esclusiva ad uno solo dei condividenti con conseguente incidenza sul valore delle singole porzioni assegnate in apporzionamento delle quote indivise. Ma così non è come emerge dal progetto divisionale dal cui tenore risulta implicitamente che i mappali corrispondenti alla corte e al vialetto d'accesso al compendio immobiliare restano pertinenziali ad entrambe porzioni ricavate dalla divisione dello stesso.
15.- In considerazione di quanto sopra esposto può essere approvato il progetto divisionale depositato in atti che prevede l'assegnazione del bene in quella sede meglio descritto e identificato al condividente esecutato (bene su cui, per effetto dello scioglimento _3
della comunione si concentra il pignoramento della quota indivisa e le ipoteche iscritte a carico di ) e l'assegnazione del _3
restante bene immobile come identificato nella relazione peritale, congiuntamente e in parti uguali, ai comproprietari non esecutati (con pagina 7 di 11 traslazione automatica ope legis delle ipoteche iscritte sulle quote indivise di questi ultimi, cfr. art. 2825 cod. civ.).
16.- Tanto premesso occorre procedere alla regolazione delle spese legali di questo processo. Rispetto alla domanda di divisione proposta dall'attrice con riferimento alla massa da dividere costituita dalla comunione ordinaria tra , e _3 _5 P_
sussiste, infatti, una soccombenza in senso tecnico di il _3 quale si è opposto all'an ed al quomodo della divisione secondo il progetto divisionale depositato in cancelleria e, pertanto, deve rifondere sia all'attrice che ai comproprietari non esecutati le spese di lite che, attesa la semplicità delle questioni affrontate, si liquidano sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio prendendo come scaglione di riferimento il valore della massa da dividere come stimato dal c.t.u. (e dato dalla sommatoria del valore di stima dei lotti 1 e 2).
17.1.- E' questa la sede anche per regolare, nei rapporti interni tra le parti in lite, il compenso e le spese liquidate a favore del c.t.u. ferma restando la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
17.2.- A tal fine vengono stabiliti i seguenti criteri. In considerazione del fatto che la c.t.u. è stata unitaria ed ha riguardato, sia il bene in comunione ordinaria tra e (bene _3 Controparte_4
ritenuto non comodamente divisibile e per il quale è stata già disposta in altra sede la vendita ex art. 788 cod. proc. civ.), sia il bene in comunione tra , e i _3 _5 P_
compensi liquidati al c.t.u. devono essere suddivisi tra le due masse in misura proporzione al valore di ciascuna massa da dividere rispetto a quello complessivo (valore dato dalla sommatoria delle due masse).
17.3.- Tanto premesso, considerato che le spese della c.t.u. sono funzionali allo scioglimento delle due comunioni e, quindi, al conseguimento di un risultato utile a favore di ciascun comunista pagina 8 di 11 (alcuno dei quali ha un diritto soggettivo a rimanere in comunione, mentre trae vantaggio dalla fine dello stato di contitolarità sul medesimo diritto, arg. ex art. 1111 cod. civ.), le spese di cui sopra, una volta che sono state suddivise tra le due masse nella misura indicata al precedente punto 17.2, devono essere ripartite, all'interno di ciascuna massa e tra i condividenti di ciascuna massa, in proporzione al valore delle quote ideali, ossia della misura in cui ciascun comunista partecipa agli effetti utili della divisione.
18.- Per le stesse ragioni di cui sopra anche le spese per il frazionamento catastale del compendio oggetto della domanda di divisione e le opere murarie e impiantistiche necessarie per attuare il progetto divisionale come specificate e descritte dal progetto divisionale in atti sono a carico dei condividenti, nei rapporti interni, in misura corrispondente al valore delle quote indivise.
19.- Ciò posto, considerata la circostanza che l'odierna causa ha ad oggetto lo scioglimento di due distinte masse in comunione ordinaria
(le masse sono distinte provenendo i beni in comunione da due diversi titoli d'acquisto) e che, rispetto all'altra massa da dividere, è stata disposta la vendita dell'immobile non comodamente divisibile ex art. 788 cod. proc. civ., occorre rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza per verificare l'esito della vendita e, se del caso, predisporre il progetto divisionale del ricavato della vendita medesima.
20.- In sede di rimessione della causa sul ruolo occorrerà anche interloquire con le parti rispetto all'attuazione del progetto divisionale, il quale richiede la realizzazione opere murarie ed impiantistiche e l'assegnazione alle due porzioni, in parte, di nuovi identificativi catastali
(essendo mutata, per effetto della divisione del compendio unitario, la conformazione degli attuali spazi); i quali adempimenti sono prodromici, sia alla trascrizione della sentenza di divisione (art. 2646 cod. civ.), sia alla concreta e fruttuosa vendita del bene assegnato al pagina 9 di 11 comproprietario non esecutato in sede di processo esecutivo, allorché lo stesso (ora sospeso ex art. 601 c.p.c.), verrà riassunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara lo scioglimento della comunione tra , _3 _5
e costituita per effetto del contratto di
[...] P_
compravendita del 27.3.1990 sugli immobili siti nel Comune di
Verona e attualmente censiti al Catasto Fabbricati al FG 1,
MAPP. 268, SUBALTERNI 1, 2, 3, 4, 5 e relative pertinenze e accessioni (vialetto d'accesso e corte) come identificate dalla due domande di divisioni nelle cause riunite;
b) dichiara lo scioglimento della comunione mediante assegnazione, in via esclusiva, a del bene _3
descritto nel progetto divisionale depositato in cancelleria in data
15/2/2023 e meglio individuato all'allegato 3 del deposito del c.t.u. e a e in via tra Parte_1 _5 P_
loro congiunta e in parti uguali del bene descritto nel medesimo progetto divisionale con le servitù e i pesi individuati dal c.t.u. nell'anzidetto progetto divisionale;
c) condanna a rifondere le spese legali a e _3 _5
, nonché all'odierna attrice nella misura di euro P_
14.598,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge, somma da pagarsi e nei confronti dell'attrice e, congiuntamente, dei comproprietari non esecutati (da suddividersi, tra questi ultimi, nei rapporti interni in parti uguali) che non si sono opposti al progetto divisionale;
d) suddivide le spese di c.t.u. in misura proporzionale rispetto al valore dell'intero a carico di ciascuna massa da dividere e, per quel che riguarda la comunione tra , e _3 _5 P_
, in misura pari a 1/3 a carico di ciascuno dei
[...]
pagina 10 di 11 comproprietari;
e) pone le spese per il frazionamento catastale e per l'esecuzione delle opere divisionali individuate dal progetto divisionale predisposto dal c.t.u. in misura di 1/3 a carico di CP_10
ciascuno dei comproprietari;
f) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Verona, 30/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 11 di 11
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 28-SEXIES, COMMA TERZO, COD. PROC.
CIV.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2022 promossa da:
(p. iva ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p. iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
Michele Fontana come da procura generale ex art. 83 cod. proc. civ. depositata al fascicolo telematico;
- Attrice - contro
(c.f. e _3 C.F._1 Controparte_4
(C.F.: rappresentati e difesi dagli avv.ti Biagio C.F._2
Riccio e Raffaele Garofolo, come da procura alle liti in atti;
- Convenuti –
(c.f. ) e (c.f. _5 C.F._3 P_
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele C.F._4
Scandola e Giuseppina Galioto come da procura alle liti depositata nel fascicolo processuale;
- Convenuti -
Nonché contro pagina 1 di 11 (c.f. C.F. ), rappresentato e CP_7 CodiceFiscale_5 difeso dall'Avv. Alessandro Faccin come da procura alle liti nel fascicolo processuale;
- Altro convenuto – nonché contro
(p. iva ) rappresentata e difesa Controparte_8 P.IVA_3
dagli Avv.ti Benedetto Garagani e Guido Gargani come da procura speciale depositata agli atti del fascicolo
- Altra convenuta –
Nonché contro
Controparte_9
- Altra convenuta –
Nonché contro
- convenuti -
CONCLUSIONI
Come in atti
pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- E' sorta controversia rispetto alla possibilità, per quel che riguarda i beni identificati nella c.t.u. come lotti uno e due pervenuti a _3
(per la quota indivisa della piena proprietà di 1/3 oggetto del
[...]
pignoramento immobiliare), nonché a e _5 P_
(ciascuno titolare della quota indivisa della piena proprietà di 1/3 non colpita da alcun vincolo espropriativo) in forza di un contratto di compravendita del 1990 di sciogliere la comunione ordinaria e di farlo mediante il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio in data 15/2/2023 e depositato agli atti del fascicolo telematico.
2.- Mentre l'attore – creditore procedente che ha eseguito il pignoramento e che è stato costretto a introdurre il giudizio divisionale dall'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ex art. 600 cod. proc. civ. – e i condividenti non esecutati non hanno, infatti, mosso rilievo alcuno all'anzidetto progetto divisionale, il comproprietario esecutato si è opposto alla sua approvazione per due concorrenti ordini di ragioni.
3.- La prima ragione attiene alla dedotta difformità tra il dato catastale che identifica il vialetto pertinenziale d'accesso al compendio in comunione ordinaria (bene oggetto di un pignoramento successivo e, quindi, di una domanda di divisione posteriormente introdotta e riunita con l'odierno giudizio divisionale per connessione soggettiva e oggettiva) e la reale estensione della pertinenza.
4.- La seconda ragione attiene, invece, al fatto che ai beni pertinenziali oggetto del pignoramento successivo (e del giudizio divisionale introdotto in un secondo momento e poi riunito al presente) non è stato attribuito da parte del c.t.u. alcun valore venale e che, invece, gli stessi avrebbero un valore pari ad almeno 30.000,00 euro.
pagina 3 di 11 5.- Tanto premesso rispetto alle contestazioni all'an ed al quomodo della divisione in natura del compendio in comunione ordinaria per effetto dell'acquisto congiunto per atto inter vivos a titolo oneroso come sopra specificato, occorre osservare quanto segue.
6.- Ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ. l'esistenza di un contenzioso rispetto al progetto divisionale formato dal giudice istruttore
(direttamente o, come in questo caso, previo recepimento di quello depositato dal c.t.u.) non consente al medesimo di sciogliere la comunione sulla base di un'ordinanza, la quale ha, nella sostanza, natura di provvedimento di omologa dell'accordo processuale raggiunto tra le parti (l'ordinanza, dunque, presuppone una divisione su base consensuale o amichevole ratificata dal giudice istruttore investito della causa).
8.- La vicenda contenziosa che, invece, trae abbrivio dalle contestazioni di al progetto divisionale in atti impone _3 invece, ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., la decisione con sentenza e, conseguentemente, lo scioglimento della comunione per effetto dell'atto autoritativo del giudice.
9.- Ciò posto, le contestazioni sollevate da sono prive di _3 fondamento. Esse, a ben guardare, non attengono nemmeno alla possibilità di separare il compendio in comunione ordinaria in due porzioni corrispondenti al valore delle quote indivise, senza che la divisione implichi deprezzamenti rimarchevoli delle porzioni suscettibili di libero e autonomo godimento rispetto al valore delle quote indivise, oppure l'esecuzione di opere murarie o impiantistiche di valore significativo rispetto a quello dell'intera massa da dividere (il c.t.u., di fatti, ha stimato il valore delle predette opere in circa 15.000,00 euro, ovverosia un valore trascurabile rispetto al valore dell'intera massa da dividere pari a circa 1.150.000, euro).
10.- La prima contestazione attiene, infatti, ad un presunto disallineamento oggettivo del dato catastale di una modesta pertinenza pagina 4 di 11 del compendio in comunione rispetto alla consistenza oggettiva del bene.
11.- Invero, la conformità dello stato di fatto del bene ai dati catastali e alle planimetrie – prevista dall'art. 29, comma 1-bis, legge 52/1985 come condizione di validità anche degli atti di scioglimento delle comunioni dei diritti reali sopra fabbricati – così come non è richiesta per gli atti di costituzione dei diritti reali di garanzia, non vale, per eadem ratio, né per il decreto di trasferimento (atto traslativo a valle dell'iscrizione ipotecaria che consente di realizzare il diritto reale di garanzia) e neppure per la divisione endoesecutiva: quest'ultima rappresenta, anch'essa, una modalità per portare a realizzazione il diritto reale di garanzia che si invera nella soddisfazione in via preferenziale sul ricavato della vendita del bene oggetto della garanzia
(art. 2808 cod. civ.) e, quindi, presuppone la pronuncia del decreto di trasferimento previo, se del caso, scioglimento della comunione ove oggetto dell'ipoteca sia una quota indivisa.
12.1.- Questa conclusione è confortata da quanto afferma la Suprema
Corte di Cassazione rispetto alla non applicabilità alla divisione endoesecutiva della causa di nullità testuale ora prevista dall'art. 46 t.u. edilizia che attiene, anch'essa, agli “atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali” ad eccezione degli “atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”, allorché detti atti non rechino “gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”.
12.2.- La Suprema Corte di Cassazione, infatti, valorizzando la funzionalizzazione del giudizio di divisione endoesecutivo all'espropriazione della quota indivisa ha statuito che “in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un
pagina 5 di 11 edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. “endoesecutiva”) o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (cfr. Cass. Sez. Un. 25021/2019).
12.3.- Ora è vero che nell'art. 29, comma 1-bis, legge 52/1985 manca un'espressa disposizione eccettuativa di tenore analogo a quella dell'art. 46, comma 4°, t.u. edilizia, ma è anche vero che la funzione del decreto di trasferimento, così come quella della divisione endoesecutiva, resta pur sempre quella di attuare la garanzia ipotecaria e, cioè, quel diritto reale di garanzia che fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985.
Conseguentemente, per evidenti ragioni di simmetria, anche il decreto di trasferimento e l'atto di scioglimento della comunione adottato in sede di divisione endoesecutiva (o endoconcorsuale), sono sottratti all'ambito applicativo di cui all'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985.
13.1.- Per tale ragione si ritiene ininfluente entrare nel merito se, nel caso di specie, rispetto al vialetto pertinenziale al compendio in comunione e oggetto della domanda di divisione, sussista o meno una difformità catastale oggettiva tra lo stato di fatto e l'indicazione cartolare.
13.2.- L'eventuale difformità catastale, di fatti, non sarebbe ostativa allo scioglimento della comunione ordinaria, così come, del resto, non lo sarebbe alla pronuncia del decreto di trasferimento, non essendo, a monte, neppure ostativa all'iscrizione ipotecaria sulla quota indivisa.
13.3.- A voler diversamente opinare, del resto, si attribuirebbe alla difformità catastale, irragionevolmente, un valore più pregnante – in termini di ostacolo alla tutela del credito – rispetto alla nullità di cui pagina 6 di 11 all'art. 46 t.u. edilizia, disposizione che certamente presidia interessi pubblici di rango poziore (la tutela del paesaggio e della corretta pianificazione del territorio, art. 9 Cost.) rispetto a quelli tutelati dall'art. 29, comma 1-bis, l. 52/2018.
14.1.- Ciò posto, non rappresenta un ostacolo alla divisione endoesecutiva neppure la mancata attribuzione di un valore economico ai beni pertinenziali al compendio in comunione perché essi, data la loro ontologica destinazione, rimarranno pertinenziali ai beni che rappresentano l'apporzionamento delle quote indivise e, pertanto, quale che sia il loro valore, non modificano l'entità del valore dei beni assegnati in proprietà esclusiva ai condividenti in rappresentanza delle quote indivise ideali.
14.2.- La contestazione di , quindi, non ha alcun pregio. _3
Essa sarebbe rilevante, infatti, solo se, per effetto del progetto divisionale recepito dal giudice istruttorie, i beni pertinenziali venissero assegnati in proprietà esclusiva ad uno solo dei condividenti con conseguente incidenza sul valore delle singole porzioni assegnate in apporzionamento delle quote indivise. Ma così non è come emerge dal progetto divisionale dal cui tenore risulta implicitamente che i mappali corrispondenti alla corte e al vialetto d'accesso al compendio immobiliare restano pertinenziali ad entrambe porzioni ricavate dalla divisione dello stesso.
15.- In considerazione di quanto sopra esposto può essere approvato il progetto divisionale depositato in atti che prevede l'assegnazione del bene in quella sede meglio descritto e identificato al condividente esecutato (bene su cui, per effetto dello scioglimento _3
della comunione si concentra il pignoramento della quota indivisa e le ipoteche iscritte a carico di ) e l'assegnazione del _3
restante bene immobile come identificato nella relazione peritale, congiuntamente e in parti uguali, ai comproprietari non esecutati (con pagina 7 di 11 traslazione automatica ope legis delle ipoteche iscritte sulle quote indivise di questi ultimi, cfr. art. 2825 cod. civ.).
16.- Tanto premesso occorre procedere alla regolazione delle spese legali di questo processo. Rispetto alla domanda di divisione proposta dall'attrice con riferimento alla massa da dividere costituita dalla comunione ordinaria tra , e _3 _5 P_
sussiste, infatti, una soccombenza in senso tecnico di il _3 quale si è opposto all'an ed al quomodo della divisione secondo il progetto divisionale depositato in cancelleria e, pertanto, deve rifondere sia all'attrice che ai comproprietari non esecutati le spese di lite che, attesa la semplicità delle questioni affrontate, si liquidano sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio prendendo come scaglione di riferimento il valore della massa da dividere come stimato dal c.t.u. (e dato dalla sommatoria del valore di stima dei lotti 1 e 2).
17.1.- E' questa la sede anche per regolare, nei rapporti interni tra le parti in lite, il compenso e le spese liquidate a favore del c.t.u. ferma restando la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
17.2.- A tal fine vengono stabiliti i seguenti criteri. In considerazione del fatto che la c.t.u. è stata unitaria ed ha riguardato, sia il bene in comunione ordinaria tra e (bene _3 Controparte_4
ritenuto non comodamente divisibile e per il quale è stata già disposta in altra sede la vendita ex art. 788 cod. proc. civ.), sia il bene in comunione tra , e i _3 _5 P_
compensi liquidati al c.t.u. devono essere suddivisi tra le due masse in misura proporzione al valore di ciascuna massa da dividere rispetto a quello complessivo (valore dato dalla sommatoria delle due masse).
17.3.- Tanto premesso, considerato che le spese della c.t.u. sono funzionali allo scioglimento delle due comunioni e, quindi, al conseguimento di un risultato utile a favore di ciascun comunista pagina 8 di 11 (alcuno dei quali ha un diritto soggettivo a rimanere in comunione, mentre trae vantaggio dalla fine dello stato di contitolarità sul medesimo diritto, arg. ex art. 1111 cod. civ.), le spese di cui sopra, una volta che sono state suddivise tra le due masse nella misura indicata al precedente punto 17.2, devono essere ripartite, all'interno di ciascuna massa e tra i condividenti di ciascuna massa, in proporzione al valore delle quote ideali, ossia della misura in cui ciascun comunista partecipa agli effetti utili della divisione.
18.- Per le stesse ragioni di cui sopra anche le spese per il frazionamento catastale del compendio oggetto della domanda di divisione e le opere murarie e impiantistiche necessarie per attuare il progetto divisionale come specificate e descritte dal progetto divisionale in atti sono a carico dei condividenti, nei rapporti interni, in misura corrispondente al valore delle quote indivise.
19.- Ciò posto, considerata la circostanza che l'odierna causa ha ad oggetto lo scioglimento di due distinte masse in comunione ordinaria
(le masse sono distinte provenendo i beni in comunione da due diversi titoli d'acquisto) e che, rispetto all'altra massa da dividere, è stata disposta la vendita dell'immobile non comodamente divisibile ex art. 788 cod. proc. civ., occorre rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza per verificare l'esito della vendita e, se del caso, predisporre il progetto divisionale del ricavato della vendita medesima.
20.- In sede di rimessione della causa sul ruolo occorrerà anche interloquire con le parti rispetto all'attuazione del progetto divisionale, il quale richiede la realizzazione opere murarie ed impiantistiche e l'assegnazione alle due porzioni, in parte, di nuovi identificativi catastali
(essendo mutata, per effetto della divisione del compendio unitario, la conformazione degli attuali spazi); i quali adempimenti sono prodromici, sia alla trascrizione della sentenza di divisione (art. 2646 cod. civ.), sia alla concreta e fruttuosa vendita del bene assegnato al pagina 9 di 11 comproprietario non esecutato in sede di processo esecutivo, allorché lo stesso (ora sospeso ex art. 601 c.p.c.), verrà riassunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara lo scioglimento della comunione tra , _3 _5
e costituita per effetto del contratto di
[...] P_
compravendita del 27.3.1990 sugli immobili siti nel Comune di
Verona e attualmente censiti al Catasto Fabbricati al FG 1,
MAPP. 268, SUBALTERNI 1, 2, 3, 4, 5 e relative pertinenze e accessioni (vialetto d'accesso e corte) come identificate dalla due domande di divisioni nelle cause riunite;
b) dichiara lo scioglimento della comunione mediante assegnazione, in via esclusiva, a del bene _3
descritto nel progetto divisionale depositato in cancelleria in data
15/2/2023 e meglio individuato all'allegato 3 del deposito del c.t.u. e a e in via tra Parte_1 _5 P_
loro congiunta e in parti uguali del bene descritto nel medesimo progetto divisionale con le servitù e i pesi individuati dal c.t.u. nell'anzidetto progetto divisionale;
c) condanna a rifondere le spese legali a e _3 _5
, nonché all'odierna attrice nella misura di euro P_
14.598,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge, somma da pagarsi e nei confronti dell'attrice e, congiuntamente, dei comproprietari non esecutati (da suddividersi, tra questi ultimi, nei rapporti interni in parti uguali) che non si sono opposti al progetto divisionale;
d) suddivide le spese di c.t.u. in misura proporzionale rispetto al valore dell'intero a carico di ciascuna massa da dividere e, per quel che riguarda la comunione tra , e _3 _5 P_
, in misura pari a 1/3 a carico di ciascuno dei
[...]
pagina 10 di 11 comproprietari;
e) pone le spese per il frazionamento catastale e per l'esecuzione delle opere divisionali individuate dal progetto divisionale predisposto dal c.t.u. in misura di 1/3 a carico di CP_10
ciascuno dei comproprietari;
f) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Verona, 30/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 11 di 11