TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
NU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8368 del Ruolo Generale degli Affari Civili Ordinari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nata a [...], il [...] (c.f. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla via Giotto n. 19 - Scala: E – int. 116, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria
OL (c.f. ), presso il suo studio elettivamente domiciliata in Caserta, loc. C.F._2
San Leucio, alla Via Giardini Reali n. 48, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
con sede in Napoli alla Via Santa Brigida Controparte_1
n. 39, (c.f. ) e per essa la mandataria con P.IVA_1 Controparte_2 sede in Bologna, alla via della Beverar n. 19 (c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maria Dell'Isola (c.f. ) con studio in C.F._3
Milano Via Passione 8;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale del 09/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società Controparte_1 otteneva ingiunzione di pagamento, in danno della signora , per la complessiva Parte_1 somma di euro 43.248,00, oltre interessi e spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal rapporto contrattuale contraddistinto con numero 4361765, originariamente intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2301/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28/08/2024, la signora interponeva formale e tempestiva opposizione: eccepiva la procedibilità della Pt_1 domanda, per non aver l'opposta previamente esperito il tentativo di conciliazione ex d.lgs. 28/2010; evidenziava il difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice e l'inosservanza degli oneri pubblicitari di cui all'art. 58 TUB;
contestava la validità e l'efficacia del contratto.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno dell'infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale offerta dall'opponente, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con ordinanza resa ex art. 648 c.p.c. all'udienza dell'08/05/2025 e fallito il tentativo di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata per la discussione orale alla udienza del 09/12/2025, all'esito della quale il Giudice la tratteneva in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi, come consentito dall'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione, richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 5 bis, D.Lgs. 28/2010.
4. Si principia dal premettere, in via di metodo, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto, trovandosi così gravato della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
2 5. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Costituisce indirizzo esegetico stabilmente acquisito alla tradizione giurisprudenziale, quello secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Sottolinea, peraltro, la Suprema Corte che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità abbiano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti
(cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco, l'onere di provare la vicenda traslativa e l'inclusione del credito litigioso nella predetta operazione negoziale (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
6. La società ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in giudizio, per CP_1 averne fatto acquisto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in virtù di un'operazione di scissione parziale non proporzionale, formalizzata con atto pubblico del 25/11/2020, a rogito del notaio Per_1
[...]
La società ingiungente ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva al menzionato contratto di scissione, all'avviso pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 151 del 29/12/2020, nonché alla dichiarazione della società scissa (cfr. doc. 9), adeguatamente circostanziata sia in ordine al perfezionamento della fattispecie traslativa che all'inclusione del credito litigioso nel novero di quelli ceduti in blocco.
Alla predetta dichiarazione va riconosciuta una capacità indiziaria particolarmente persuasiva, atteso che la cedente, con affermazione dal sapore semantico inequivocabile, ammette contra se la circostanza della mutata titolarità della posizione giuridica attiva vantata in giudizio, di fatto confermando di essersi spogliata di una posta attiva del proprio patrimonio, in favore di altro soggetto
(sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. sent. n. 10200/2021).
3 Il corredo documentale offerto consente, allora, di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, dei titoli negoziali azionati e delle relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur se indiziario, destinato a conferire maggiore solidità al complessivo quadro probatorio offerto in giudizio (Cass. n. 10200/2021).
Con precipuo riferimento alle censure relative all'inosservanza degli oneri pubblicitari di cui agli artt.
1264 c.c. e 58, comma 2, TUB, precisato che la notifica al debitore ceduto costituisce elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (cfr. Cass., 02/11/2010, n.
22280), rilevando quale adempimento teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente, si richiama l'orientamento, ormai monolitico sia in sede di merito che di legittimità, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della modifica del lato attivo del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014; Trib.
Roma, 19/06/2015 n. 13464).
7. Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, reietta.
La società opposta ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un.
30 ottobre 2001 n. 13533).
Grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
La società opposta ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.
Risulta, infatti, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dall'ingiunto derivi da un contratto di finanziamento, redatto in forma scritta e vergato di pugno dall'opponente, che ne ha accettato le condizioni economiche mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
4 Il reticolato negoziale regolamenta compiutamente il rapporto in oggetto, indicando il TAN, il TAEG,
l'importo erogato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, la composizione e la periodicità delle rate, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte del debitore, il quale, dunque, al momento della stipula, è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola negoziale e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione dei contratti.
D'altro canto, lo stesso opponente ha non ha disconosciuto di aver sottoscritto il contratto, di aver usufruito del credito e di aver dato parziale esecuzione alla propria obbligazione restitutoria: elementi, questi, che assumono pregnanza probatoria univoca, ai sensi dell'art. 115, comma 1 c.p.c.
Oltre al contratto, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice opposta ha prodotto l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento del debitore.
L'estratto ricostruisce l'intero andamento del rapporto, indicando le poste contabili, nonché il saldo a debito gravante sul soggetto finanziato, derivante dagli insoluti maturati in seguito al mancato pagamento delle rate convenute.
Risulta infondata la censura relativa alla omessa contabilizzazione dei pagamenti di cui all'allegato n. 3 del fascicolo dell'opponente, regolarmente appostati ed annotati in seno all'estratto conto.
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato, allora, onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, avendo invece formulato eccezioni generiche ed inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero la misura degli importi ingiunti.
In assenza di prova contraria, non sussiste, allora, alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
8. Risultano deficitarie, già sotto il profilo narrativo, le censure relative alla discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello concretamente applicato, alla natura usuraria degli interessi di mora convenuti ed alla ricorrenza di pratiche anatocistiche, rispetto alle quali l'opponente si limita a depositare un elaborato peritale di parte, demandando al CTU l'accertamento di non meglio precisate nullità contrattuali.
Le doglianze, estremamente generiche e come tali irricevibili, risultano in ogni caso infondate.
Sotto il primo profilo, si rileva come il CTP abbia calcolato il TAEG computando anche le spese assicurative, senza, tuttavia, che parte opponente abbia provato o solo semplicemente allegato l'esistenza di un nesso di condizionamento tra la polizza e l'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 121, comma 2 TUB.
5 Quanto alla usurarietà degli interessi di mora, oltre alla rilevata genericità della doglianza (cfr. Trib.
Roma Sez. XVII, sent. n. 3869/2019: “Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura. Occorre, infine, indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari”), non vi è alcuno sforamento della soglia antiusura in relazione al TEGM indicato nel decreto ministeriale ratione temporis applicabile, come peraltro precisato anche dal CTP.
Sulla presunta sussistenza di pratiche anatocistiche correlate all'applicazione della formula di capitalizzazione composta, la doglianza si presenta priva di pregio e meramente dilatoria, atteso che, come autorevolmente precisato in sede di nomofilachia, il metodo di ammortamento alla francese non determina, ex se un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono, né vengono capitalizzati (cfr. amplius Cass. Sez. Unite, 29/05/2024 n. 15130).
Parte opponente, in definitiva, non ha assolto all'onere probatorio che su di essa gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, legittimamente negata dal giudice qualora la parte intenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova o a compiere un'indagine esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. 11/01/2006, n. 212).
9. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, in quanto non è stata compiuta alcuna attività di carattere istruttorio e ed il deposito delle memorie è, di fatto, consistito nella mera riproposizione di quanto già sostenuto nei precedenti scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2301/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28/08/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere alla opposta, come rapp.ta, le spese di Parte_1 lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Aversa, 12/12/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita NU
7