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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/08/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 176 del ruolo generale anno
2024, riservata per la decisione nell'udienza dell'11 luglio 2025
tra
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sabrina Sbiroli, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Appellante
e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Marzia Fabiani e Massimiliano Mineo,
Appellato
nonché
Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello,
Intervenuta
Conclusioni della parte appellante: “in riforma della sentenza n. 2579/2023 del
31/10/2023 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio n.2741/2020 R.G., accogliere l'appello proposto per i motivi esposti quindi determinare l'assegno divorzile mensile in favore di nella misura di € 400,00 (oltre alla Parte_1 rivalutazione ISTAT annuale) ed in subordine confermare l'assegno statuito nel provvedimento di separazione, stante la documentata condizione reddituale della convenuta;
con consequenziale pronuncia sulle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e per quanto riguarda il primo grado nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario, come ab initio indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta”.
Conclusioni della parte appellata: “Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione Voglia ll'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto
Respingere il gravame proposto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di
Taranto n. 2579/2023 Con il favore delle spese di 1° grado e di 2° grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 aprile 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2759/2023, emessa dal Tribunale di Taranto in data
31 ottobre 2023, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal coniuge separato : si è dato atto della intervenuta cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio proposta dalla con compensazione delle spese di lite. Pt_1
L'appellante ha chiesto la riforma della predetta sentenza, insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta e, dunque, il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 400,00 ed, in subordine, nella misura di € 200,00 già riconosciuta in sede di separazione.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza, non condividendo la motivazione resa dal primo giudice, a sostegno del rigetto della domanda accessoria di debenza dell'assegno divorzile. Ha evidenziato come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto l'insussistenza dei suoi presupposti, sia quello della sua funzione assistenziale- nonostante la convivenza con un altro uomo fosse cessata-, sia quello della sua funzione compensativa -nonostante l'accertato squilibrio economico esistente tra i due coniugi-.
Si è ritualmente costituito l'appellato, per eccepire l'infondatezza di tutti i motivi di appello e per insistere nella conferma della sentenza impugnata. In particolare, ha evidenziato che la non aveva provato l'apporto dato alla Pt_1 famiglia e che risultava provata e non contestata l'instaurazione da parte della stessa di una stabile convivenza di fatto con un altro uomo.
Il Sostituto Procuratore Generale della Procura della Repubblica è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti hanno discusso, riportandosi alle rispettive conclusioni, come sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
All'esito di una attenta valutazione degli elementi di fatto, emergenti dall'istruttoria espletata, si ritengono condivisibili le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della richiesta di erogazione dell'assegno divorzile, non sussistendone i presupposti.
In punto di fatto, si osserva che nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 27 maggio 2020, ha allegato Controparte_1
l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una relazione con un altro uomo, PE
, all'uopo producendo il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune
[...] di Faggiano il 28 novembre 2019, dal quale risulta che “all'indirizzo di via Matteotti
49 in Faggiano risulta iscritta la famiglia composta da e Parte_1 PE
”. Detta circostanza è stata confermata dalla resistente ,
[...] Parte_1 la quale, tuttavia, costituendosi in giudizio ha puntualizzato che la predetta convivenza era cessata perciò producendo il certificato cumulativo rilasciato dal
Comune di Faggiano il 26 ottobre 2020, ove la famiglia anagrafica della Pt_1 risulta composta solo da quest'ultima.
Ulteriore riscontro dell'instaurazione di una nuova relazione affettiva e convivenza con un altro uomo, risiede nel contratto di locazione stipulato il 17 ottobre 2018 nel quale l'odierna appellata e risultano locatari Persona_1 dell'immobile ubicato in Faggiano alla via Matteotti 49. Risulta, pertanto, accertato che la relazione abbia avuto inizio già nell'anno 2014 (cfr allegati seconda memoria istruttoria di ), e che la convivenza sia iniziata nell'anno 2018 (cfr P_ contratto di locazione), nonché che tale relazione si sia protratta quantomeno sino al 28 novembre 2019 (cfr stato di famiglia prodotta da con l'atto P_ introduttivo del primo grado). Di fatto, l'unico elemento addotto dalla appellata per provare l'avvenuta cessazione della relazione, consiste nel certificato rilasciato dal
Comune di Faggiano il 26 ottobre 2020.
Sulla base di tali evidenze istruttorie, risulta ancora sufficientemente certo il carattere di stabilità della convivenza intrapresa con , o comunque Persona_1 la persistenza di un originario e comune progetto di vita. Correttamente, alla luce di tale contesto probatorio, complessivamente considerato, il Tribunale ha evidenziato la non rilevanza della “eventuale e, peraltro contestata, cessazione attuale della convivenza”, ponendo l'accento sul principio di autoresponsabilità, già più volte invocato dalle pronunce della Suprema Corte e che anche in questa sede non può che essere condiviso.
In punto di diritto ed in virtù del principio di autoresponsabilità di seguito meglio esplicato, la funzione assistenziale dell'assegno divorzile è attualmente assente, poiché “una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale/libera e consapevole/da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli
(ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli). Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all'evidenza, nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (cfr sentenza Cass. Civ. n. 6855/2015 richiamata quale capostipite dell'orientamento de quo).
Pertanto, condividendo altresì l'assunto contenuto nella pronuncia n.
32198/2021 della Suprema Corte secondo il quale “l'instaurazione di una convivenza stabile, giudizialmente provata, estingue il diritto alla componente assistenziale dell'assegno di divorzio anche per il futuro”, si ritiene che nel caso in esame la convivenza more uxorio, e comunque l'esistenza di un progetto serio di vita comune con altra persona, ha fatto venir meno la componente assistenziale;
persino,
l'eventuale successiva cessazione non può assumere rilevanza ,sostituendosi il nuovo legame (che, iniziato nel 2014, 5 anni dopo la separazione, ha assunto comunque un carattere stabile e duraturo, sfociando nella convivenza dal 2018) al precedente, sotto il profilo della tutela assistenziale, con la conseguente perdita della componente assistenziale dell'assegno, senza possibilità di reviviscenza. Al riguardo si evidenzia ulteriormente che trattasi di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità verso il nuovo partner e che indubbiamente costituisce una cesura col passato;
in altre parole, una volta che si è operata la scelta della costituzione di nuovo nucleo familiare, suggellato o meno dal matrimonio o da figli, i diritti e i doveri sorgenti dal rapporto di coniugio disciolto, cessano definitivamente.
Nel caso in esame, la rottura con il preesistente rapporto si ravvisa, oltre che nell'inizio di una nuova relazione da parte di con altro uomo, Parte_1 ancor prima nel trasferimento di quest'ultima dal TE (ove i coniugi sono nati, hanno contratto matrimonio, acquistato la casa coniugale e lì vissuto sino alla separazione consensuale omologata nel 2009) in GL (precisamente a Faggiano nel 2011, ove ella ha avviato un'attività commerciale). Da ciò- conformemente al principio di diritto della sentenza della Suprema Corte n.32871 del 19 dicembre
2018- se ne deve inferire il venir meno del diritto alla contribuzione periodica essendosi verificata una “rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno”.
Parimenti si ritiene che non sussista la funzione compensativa dell'assegno divorzile, non avendo l'appellante addotto elementi probatori a sostegno dell'esistenza del nesso causale tra l'accertata sperequazione economica tra i coniugi e il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due. Più nello specifico, risultando pacifico che le dichiarazioni fiscali evidenzino l'esistenza di uno squilibrio economico, tuttavia nulla ha dedotto circa l'eventuale sua rinuncia ad Pt_1
offerte di lavoro più favorevoli ovvero il sacrificio di aspettative professionali. Sul punto, invero, le deduzioni difensive appaiono generiche sia in primo grado (ove nel primo scritto difensivo si trova un mero riferimento a “sacrifici compiuti durante il matrimonio”) che in secondo grado (l'atto di appello è incentrato sulla situazione debitoria derivante dall'attività commerciale avviata, dando altresì atto che la richiedente avrebbe “sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica” (pag. 5 dell'atto di appello).
Inoltre, non può non assumere rilevanza la natura consensuale della separazione (con l'assenza reciproca di addebiti e la definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali) e la circostanza che nell'atto introduttivo del relativo giudizio le parti hanno dichiarato di lavorare entrambe (“entrambi i coniugi lavorano”) nonché il fatto che, in sede di udienza presidenziale del giudizio di separazione, la abbia dichiarato di svolgere la professione di operaio ed in sede di udienza Pt_1 presidenziale del giudizio di divorzio si sia qualifica come bracciante agricola. Non risulta provato, in definitiva, che alla mancanza di mezzi adeguati siano state associate rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa che abbiano pregiudicato la condizione dell'appellante; tali asserzioni sono mancate di specifica allegazione e prova sin dal giudizio di primo grado.
All'esito di tali considerazioni deve statuirsi, a conferma della sentenza impugnata, l'inesistenza del diritto della all'assegno divorzile, con Pt_1 conseguente rigetto del gravame.
L'appellante va altresì condannata al pagamento delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. dell'attività processuale svolta e della scarsa complessità della lite
(criteri tutti che giustificano la quantificazione dei compensi in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi, previsti dal d.m. n. 55/14). Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dello art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115, anche se la stessa risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (per l'attestazione dei presupposti per il pagamento di detto importo ulteriore anche in caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, cfr. Cass. Civ. sez. un.
20.02.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 2759/2023, nel contraddittorio con P_
, così provvede:
[...]
1)-RIGETTA l'appello.
2)-CONDANNA l'appellante al pagamento in favore di P_
delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.200,00, per
[...] compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 25.7.25. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 176 del ruolo generale anno
2024, riservata per la decisione nell'udienza dell'11 luglio 2025
tra
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sabrina Sbiroli, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Appellante
e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Marzia Fabiani e Massimiliano Mineo,
Appellato
nonché
Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello,
Intervenuta
Conclusioni della parte appellante: “in riforma della sentenza n. 2579/2023 del
31/10/2023 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio n.2741/2020 R.G., accogliere l'appello proposto per i motivi esposti quindi determinare l'assegno divorzile mensile in favore di nella misura di € 400,00 (oltre alla Parte_1 rivalutazione ISTAT annuale) ed in subordine confermare l'assegno statuito nel provvedimento di separazione, stante la documentata condizione reddituale della convenuta;
con consequenziale pronuncia sulle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e per quanto riguarda il primo grado nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario, come ab initio indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta”.
Conclusioni della parte appellata: “Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione Voglia ll'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto
Respingere il gravame proposto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di
Taranto n. 2579/2023 Con il favore delle spese di 1° grado e di 2° grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 aprile 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2759/2023, emessa dal Tribunale di Taranto in data
31 ottobre 2023, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal coniuge separato : si è dato atto della intervenuta cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio proposta dalla con compensazione delle spese di lite. Pt_1
L'appellante ha chiesto la riforma della predetta sentenza, insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta e, dunque, il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 400,00 ed, in subordine, nella misura di € 200,00 già riconosciuta in sede di separazione.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza, non condividendo la motivazione resa dal primo giudice, a sostegno del rigetto della domanda accessoria di debenza dell'assegno divorzile. Ha evidenziato come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto l'insussistenza dei suoi presupposti, sia quello della sua funzione assistenziale- nonostante la convivenza con un altro uomo fosse cessata-, sia quello della sua funzione compensativa -nonostante l'accertato squilibrio economico esistente tra i due coniugi-.
Si è ritualmente costituito l'appellato, per eccepire l'infondatezza di tutti i motivi di appello e per insistere nella conferma della sentenza impugnata. In particolare, ha evidenziato che la non aveva provato l'apporto dato alla Pt_1 famiglia e che risultava provata e non contestata l'instaurazione da parte della stessa di una stabile convivenza di fatto con un altro uomo.
Il Sostituto Procuratore Generale della Procura della Repubblica è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti hanno discusso, riportandosi alle rispettive conclusioni, come sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
All'esito di una attenta valutazione degli elementi di fatto, emergenti dall'istruttoria espletata, si ritengono condivisibili le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della richiesta di erogazione dell'assegno divorzile, non sussistendone i presupposti.
In punto di fatto, si osserva che nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 27 maggio 2020, ha allegato Controparte_1
l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una relazione con un altro uomo, PE
, all'uopo producendo il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune
[...] di Faggiano il 28 novembre 2019, dal quale risulta che “all'indirizzo di via Matteotti
49 in Faggiano risulta iscritta la famiglia composta da e Parte_1 PE
”. Detta circostanza è stata confermata dalla resistente ,
[...] Parte_1 la quale, tuttavia, costituendosi in giudizio ha puntualizzato che la predetta convivenza era cessata perciò producendo il certificato cumulativo rilasciato dal
Comune di Faggiano il 26 ottobre 2020, ove la famiglia anagrafica della Pt_1 risulta composta solo da quest'ultima.
Ulteriore riscontro dell'instaurazione di una nuova relazione affettiva e convivenza con un altro uomo, risiede nel contratto di locazione stipulato il 17 ottobre 2018 nel quale l'odierna appellata e risultano locatari Persona_1 dell'immobile ubicato in Faggiano alla via Matteotti 49. Risulta, pertanto, accertato che la relazione abbia avuto inizio già nell'anno 2014 (cfr allegati seconda memoria istruttoria di ), e che la convivenza sia iniziata nell'anno 2018 (cfr P_ contratto di locazione), nonché che tale relazione si sia protratta quantomeno sino al 28 novembre 2019 (cfr stato di famiglia prodotta da con l'atto P_ introduttivo del primo grado). Di fatto, l'unico elemento addotto dalla appellata per provare l'avvenuta cessazione della relazione, consiste nel certificato rilasciato dal
Comune di Faggiano il 26 ottobre 2020.
Sulla base di tali evidenze istruttorie, risulta ancora sufficientemente certo il carattere di stabilità della convivenza intrapresa con , o comunque Persona_1 la persistenza di un originario e comune progetto di vita. Correttamente, alla luce di tale contesto probatorio, complessivamente considerato, il Tribunale ha evidenziato la non rilevanza della “eventuale e, peraltro contestata, cessazione attuale della convivenza”, ponendo l'accento sul principio di autoresponsabilità, già più volte invocato dalle pronunce della Suprema Corte e che anche in questa sede non può che essere condiviso.
In punto di diritto ed in virtù del principio di autoresponsabilità di seguito meglio esplicato, la funzione assistenziale dell'assegno divorzile è attualmente assente, poiché “una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale/libera e consapevole/da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli
(ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli). Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all'evidenza, nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (cfr sentenza Cass. Civ. n. 6855/2015 richiamata quale capostipite dell'orientamento de quo).
Pertanto, condividendo altresì l'assunto contenuto nella pronuncia n.
32198/2021 della Suprema Corte secondo il quale “l'instaurazione di una convivenza stabile, giudizialmente provata, estingue il diritto alla componente assistenziale dell'assegno di divorzio anche per il futuro”, si ritiene che nel caso in esame la convivenza more uxorio, e comunque l'esistenza di un progetto serio di vita comune con altra persona, ha fatto venir meno la componente assistenziale;
persino,
l'eventuale successiva cessazione non può assumere rilevanza ,sostituendosi il nuovo legame (che, iniziato nel 2014, 5 anni dopo la separazione, ha assunto comunque un carattere stabile e duraturo, sfociando nella convivenza dal 2018) al precedente, sotto il profilo della tutela assistenziale, con la conseguente perdita della componente assistenziale dell'assegno, senza possibilità di reviviscenza. Al riguardo si evidenzia ulteriormente che trattasi di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità verso il nuovo partner e che indubbiamente costituisce una cesura col passato;
in altre parole, una volta che si è operata la scelta della costituzione di nuovo nucleo familiare, suggellato o meno dal matrimonio o da figli, i diritti e i doveri sorgenti dal rapporto di coniugio disciolto, cessano definitivamente.
Nel caso in esame, la rottura con il preesistente rapporto si ravvisa, oltre che nell'inizio di una nuova relazione da parte di con altro uomo, Parte_1 ancor prima nel trasferimento di quest'ultima dal TE (ove i coniugi sono nati, hanno contratto matrimonio, acquistato la casa coniugale e lì vissuto sino alla separazione consensuale omologata nel 2009) in GL (precisamente a Faggiano nel 2011, ove ella ha avviato un'attività commerciale). Da ciò- conformemente al principio di diritto della sentenza della Suprema Corte n.32871 del 19 dicembre
2018- se ne deve inferire il venir meno del diritto alla contribuzione periodica essendosi verificata una “rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno”.
Parimenti si ritiene che non sussista la funzione compensativa dell'assegno divorzile, non avendo l'appellante addotto elementi probatori a sostegno dell'esistenza del nesso causale tra l'accertata sperequazione economica tra i coniugi e il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due. Più nello specifico, risultando pacifico che le dichiarazioni fiscali evidenzino l'esistenza di uno squilibrio economico, tuttavia nulla ha dedotto circa l'eventuale sua rinuncia ad Pt_1
offerte di lavoro più favorevoli ovvero il sacrificio di aspettative professionali. Sul punto, invero, le deduzioni difensive appaiono generiche sia in primo grado (ove nel primo scritto difensivo si trova un mero riferimento a “sacrifici compiuti durante il matrimonio”) che in secondo grado (l'atto di appello è incentrato sulla situazione debitoria derivante dall'attività commerciale avviata, dando altresì atto che la richiedente avrebbe “sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica” (pag. 5 dell'atto di appello).
Inoltre, non può non assumere rilevanza la natura consensuale della separazione (con l'assenza reciproca di addebiti e la definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali) e la circostanza che nell'atto introduttivo del relativo giudizio le parti hanno dichiarato di lavorare entrambe (“entrambi i coniugi lavorano”) nonché il fatto che, in sede di udienza presidenziale del giudizio di separazione, la abbia dichiarato di svolgere la professione di operaio ed in sede di udienza Pt_1 presidenziale del giudizio di divorzio si sia qualifica come bracciante agricola. Non risulta provato, in definitiva, che alla mancanza di mezzi adeguati siano state associate rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa che abbiano pregiudicato la condizione dell'appellante; tali asserzioni sono mancate di specifica allegazione e prova sin dal giudizio di primo grado.
All'esito di tali considerazioni deve statuirsi, a conferma della sentenza impugnata, l'inesistenza del diritto della all'assegno divorzile, con Pt_1 conseguente rigetto del gravame.
L'appellante va altresì condannata al pagamento delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. dell'attività processuale svolta e della scarsa complessità della lite
(criteri tutti che giustificano la quantificazione dei compensi in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi, previsti dal d.m. n. 55/14). Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dello art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115, anche se la stessa risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (per l'attestazione dei presupposti per il pagamento di detto importo ulteriore anche in caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, cfr. Cass. Civ. sez. un.
20.02.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 2759/2023, nel contraddittorio con P_
, così provvede:
[...]
1)-RIGETTA l'appello.
2)-CONDANNA l'appellante al pagamento in favore di P_
delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.200,00, per
[...] compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 25.7.25. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra