Legge 27 dicembre 2006, n. 298

Commentari4

  • 1Abuso d'ufficio: il dolo intenzionale può essere provato anche attraverso indici fattuali
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …

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  • 2Liquidazione IVA, cos'è e quando si fa: esempio, calcolo e scadenze
    Redazione Lavoro E Diritti · https://www.lavoroediritti.com/ · 13 gennaio 2022

    La liquidazione IVA è l'operazione che i soggetti passivi IVA effettuano mensilmente o trimestralmente per determinare il debito o il credito d'imposta, rispettivamente da versare all'erario o da riportare al periodo successivo. Prima di passare alla guida analitica, con esempi pratici di liquidazione dell'IVA vediamo in cosa consiste e come si eseguono le operazioni di acquisto e di vendita da cui scaturisce l'IVA a credito e a debito. Liquidazione IVA: operazioni di acquisto e di vendita I contribuenti effettuano operazioni di acquisto e operazioni di vendita. Attraverso gli acquisti si genera un credito IVA. Nel momento in cui infatti un'azienda acquista e poi paga la merce …

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  • 3Decreto milleproroghe 2008: federalismo, p.a., difesa, class action, istruzione, gplAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 marzo 2009

  • 4Il decreto legge milleproroghe di fine anno, 207/2008
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 febbraio 2009

    . . . . . Decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) Capo I PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 1. Servizi radiotelevisivi 1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del …

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Giurisprudenza33

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1230
    Provvedimento: Sentenza n. 1230/2025 Depositata il 29/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunitasi all'udienza del 1° dicembre 2025, ore 12:00 e ss. nella seguente composizione collegiale: BORETTI MASSIMO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore APPIGNANI LORENZO - Giudice in data 1/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n.558/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 12/8/2020 e proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61100 Pesaro PU Email_1elettivamente domiciliato presso contro Resistente_1 CF_Resistente_1 S.r.l. - …
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    • art. 30 L. 724/1994·
    • interpello disapplicativo·
    • art. 24 Costituzione·
    • continuità aziendale·
    • compensazione spese giudiziali·
    • art. 53 Costituzione·
    • presunzione legale semplice·
    • diritto al contraddittorio·
    • società non operative·
    • lucro obiettivo

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1231
    Provvedimento: Sentenza n. 1231/2025 Depositata il 29/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunitasi all'udienza del 1° dicembre 2025, ore 12:00 e ss. nella seguente composizione collegiale: BORETTI MASSIMO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore APPIGNANI LORENZO - Giudice in data 1/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n.559/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 12/8/2020 e proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61100 Pesaro PU Email_1 elettivamente domiciliato presso contro Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_Resistente_1 …
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    • art. 30 L. 724/1994·
    • interpello disapplicativo·
    • art. 36-bis DPR 600/1973·
    • onere probatorio·
    • art. 54 DPR 633/1972·
    • compensazione spese·
    • continuità aziendale·
    • art. 24 Cost.·
    • diritto al contraddittorio·
    • presunzione legale relativa·
    • società non operative·
    • legittimità costituzionale·
    • lucro obiettivo·
    • art. 72 DPR 917/1986·
    • art. 53 Cost.

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1236
    Provvedimento: Sentenza n. 1236/2025 Depositata il 29/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunitasi all'udienza del 1° dicembre 2025, ore 12:00 e ss. nella seguente composizione collegiale: BORETTI MASSIMO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore APPIGNANI LORENZO - Giudice in data 1/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 460/2025 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 15/5/2025 e proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61100 Pesaro PU Email_1 elettivamente domiciliato presso contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 …
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    • art. 30 L. 724/1994·
    • interpello disapplicativo·
    • art. 36-bis DPR 600/1973·
    • art. 24 Costituzione·
    • compensazione spese processuali·
    • art. 54 DPR 633/1972·
    • continuità aziendale·
    • art. 97 Costituzione·
    • art. 53 Costituzione·
    • art. 212 L. 212/2000·
    • diritto al contraddittorio·
    • presunzione legale relativa·
    • società non operative·
    • lucro obiettivo·
    • art. 72 DPR 917/1986

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 18/09/2025, n. 373
    Provvedimento: Sentenza n. 373/2025 Depositato il 18/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: GALLI FRANCESCO, Presidente MANCINI FRANCESCO, Relatore MONTALDI RAFFAELE, Giudice in data 10/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 773/2023 depositato il 27/11/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Sora Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso …
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    • art. 19 d.lgs. 546/1992·
    • impugnazione atti tributari·
    • compensazione spese processuali·
    • prescrizione tributaria·
    • legittimazione passiva·
    • sospensione termini prescrizione Covid-19·
    • decadenza quinquennale

  • 5Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2024, n. 3336
    Provvedimento: NRG 5093/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati: Dr. Paolo Celentano - Presidente - Dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 5093/2019 r.g.a.c.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4105/2019, pronunziata dal Tribunale di Napoli il 17 aprile 2019, pendente TRA (p. iva/c.f.: ), con sede legale in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1 via Giacinto Gigante n. 92, in persona del legale rappresentante pro tempore, …
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    • decreto ingiuntivo·
    • sconto tariffario L. n. 296/2006·
    • interessi legali·
    • interessi moratori·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • opposizione decreto ingiuntivo·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • interpretazione contrattuale·
    • accreditamento strutture sanitarie·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative) 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2007, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
    Avvertenza:
    In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'11 gennaio 2007 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
  • Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia
    e delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2007 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 55.000 milioni di euro.
    4. I limiti di cui all' articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2007, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
    5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2007, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all' articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
    7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in ((625.707.000 euro)) , 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 500 milioni di euro e ((11.500 milioni di euro)) .
    8. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in applicazione del disposto dell' articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (entrate derivanti dall' attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
    Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
    12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2006 sono riferiti alla competenza dell'anno 2007 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    13. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi).
    Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
    14. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992 .
    16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
    17. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    18. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , sono versate nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2007, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
    20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2007 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
    22. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
    23. Per l'anno 2007 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
    24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
    25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
    26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
    27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista dall' articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni.
    28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione ai sensi dell' articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e successive modificazioni, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.
  • Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo
    economico e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
    2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unita' previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per le imprese" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
    3. Per l'attuazione dell' articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007.
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166 .
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , nonche' all' articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .
    6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 .
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    8. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree sottoutilizzate" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
    9. Ferma restando la disposizione di cui all' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 , e successive modificazioni.