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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.9486 R.G. 2024 promossa da:
in proprio e n.q. di legale rappresentante e Parte_1
Amministratore Unico della Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Emiliano Della Bella in indirizzo
[...] telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARUA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 9486/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 397 2023 00187121 31 000, formato il 24.11.2023 e notificato al ricorrente il 29.01.2024, con cui l' ha intimato al Signor il pagamento della somma di € 21.053,18 a CP_1 Pt_1 titolo di omessi contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2022;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il Signor non è soggetto all'obbligo di Pt_1 iscrizione alla gestione commercianti in quanto non possiede i requisiti di cui CP_1 all'art. 29 L. 160/1975, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Signor all' Pt_1 CP_1
a titolo di contributi e sanzioni per l'iscrizione nella gestione commercianti per CP_1 il periodo oggetto di ingiunzione (dal 1/2019 al 12/2022);
Per l'effetto:
- annullare ovvero ridurre nella misura ritenuta equa e di giustizia, l'avviso di addebito n. 397 2023 00187121 31 000, formato il 24.11.2023 e notificato al ricorrente il 29.01.2024, con cui l' ha intimato al Signor il pagamento CP_1 Pt_1 della somma di € 21.053,18 a titolo di omessi contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2022.
Esponeva il ricorrente di essere amministratore e socio unico della società SPF IN & AN IA SR;
che l' inizio dell' attività avveniva in data 1.1.2019; che in data 16.9.2021, l' invitava parte ricorrente a
CP_1 rendere le dichiarazioni concernenti l' obbligo di iscrizione dei soci di s.c.c., s.r.l.. s.a.s. e società semplici alla gestione speciale degli esercenti attività
CP_1 commerciali;
che in data 6.10.2021, il ricorrente dichiarava di non essere tenuto all' iscrizione alla gestione speciale in quanto “ non svolgo alcun tipo
CP_1 di attività lavorativa per la società e pertanto non sono classificabile come socio lavoratore “; che l' , nonostante ciò, iscriveva il ricorrente alla
CP_1
Gestione Commercianti a far data dal 1.2019; che in data 29.1.2024, l' CP_1 notificava al ricorrente l' avviso di addebito n. 397 2023 00187121 31 000, formato il 24.11.2023 , intimandogli il pagamento della somma di € 21.053,18 a titolo di omessi contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1.2019 al 12/2022.
Tanto premesso in fato, eccepiva la illegittimità dell' avviso di addebito;
la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, la violazione e falsa applicazione dell' art. 29 L. 160/1975, eccesso di potere, insussistenza del credito contributivo .
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto;
in particolare, faceva rilevare che il ricorrente è anche amministratore unico della e che tra i dipendenti della società in esame non vi è alcuno che abbia la Pt_2 qualifica di quadro o che sia titolare di poteri organizzativi e/o di coordinamento;
che, pertanto, il socio unico nonché amministratore unico è l'unica figura di Pt_1 riferimento in relazione all'organizzazione, alla gestione e all'assunzione dei rischi relativi all'impresa e che, dunque, era stato correttamente iscritto ai sensi della l.662/96 e in applicazione della circolare 78/2013.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: confermare l'avviso di addebito, condannando l'opponente a pagare i contributi ivi ingiunti e le somme aggiuntive come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare l'opponente alla diversa somma che dovesse risultare per dovuta all'esito del presente giudizio oltre alle somme aggiuntive come per legge sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4440 del 21.2.2017: “ La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1,comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n.613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n.3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' sono da riferire all'attività CP_1 lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.
Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n.926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata “. Orbene, nel caso in esame, nessuna prova è stata offerta dall' in ordine ai CP_1 requisiti richiesti per la iscrizione, tenuto conto della specifica contestazione svolta dall' opponente e della contumacia dell' . CP_1
Ed, infatti, parte ricorrente ha specificato che l'unica attività svolta dalla SPF IN & AN IA S.r.l.s. a far tempo dal 2019 consiste nel fornire servizi connessi all'utilizzo di postazioni di lavoro, alla fruizione di servizi di reception, sale riunioni ed altri servizi funzionali all'attività commerciale e professionale attraverso una struttura organizzata sita in Roma, Via degli Scipioni n. 265; che egli è quotidianamente ed a tempo pieno impegnato con il Patronato
di cui è il legale rappresentate, è evidente che il medesimo non possa CP_2 partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere delle abitualità e prevalenza. Nessuna attività sia essa esecutiva, organizzativa, direttiva e/o di natura intellettuale è svolta o è stata svolta dal Signor all'interno della Società SPF Pt_1
IN & AN IA S.r.l.s. di cui è socio ed amministratore. Da ciò consegue che l' opposizione va accolta e per l'effetto dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n. 347 2023 00187121 31000. Tenuto conto delle difformi pronunzie di legittimità, sono da ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Accoglie l' opposizione e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n. 347 2023 00187121 31 000. Compensa le spese.
Roma 3.4.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.9486 R.G. 2024 promossa da:
in proprio e n.q. di legale rappresentante e Parte_1
Amministratore Unico della Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Emiliano Della Bella in indirizzo
[...] telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARUA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 9486/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 397 2023 00187121 31 000, formato il 24.11.2023 e notificato al ricorrente il 29.01.2024, con cui l' ha intimato al Signor il pagamento della somma di € 21.053,18 a CP_1 Pt_1 titolo di omessi contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2022;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il Signor non è soggetto all'obbligo di Pt_1 iscrizione alla gestione commercianti in quanto non possiede i requisiti di cui CP_1 all'art. 29 L. 160/1975, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Signor all' Pt_1 CP_1
a titolo di contributi e sanzioni per l'iscrizione nella gestione commercianti per CP_1 il periodo oggetto di ingiunzione (dal 1/2019 al 12/2022);
Per l'effetto:
- annullare ovvero ridurre nella misura ritenuta equa e di giustizia, l'avviso di addebito n. 397 2023 00187121 31 000, formato il 24.11.2023 e notificato al ricorrente il 29.01.2024, con cui l' ha intimato al Signor il pagamento CP_1 Pt_1 della somma di € 21.053,18 a titolo di omessi contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2022.
Esponeva il ricorrente di essere amministratore e socio unico della società SPF IN & AN IA SR;
che l' inizio dell' attività avveniva in data 1.1.2019; che in data 16.9.2021, l' invitava parte ricorrente a
CP_1 rendere le dichiarazioni concernenti l' obbligo di iscrizione dei soci di s.c.c., s.r.l.. s.a.s. e società semplici alla gestione speciale degli esercenti attività
CP_1 commerciali;
che in data 6.10.2021, il ricorrente dichiarava di non essere tenuto all' iscrizione alla gestione speciale in quanto “ non svolgo alcun tipo
CP_1 di attività lavorativa per la società e pertanto non sono classificabile come socio lavoratore “; che l' , nonostante ciò, iscriveva il ricorrente alla
CP_1
Gestione Commercianti a far data dal 1.2019; che in data 29.1.2024, l' CP_1 notificava al ricorrente l' avviso di addebito n. 397 2023 00187121 31 000, formato il 24.11.2023 , intimandogli il pagamento della somma di € 21.053,18 a titolo di omessi contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1.2019 al 12/2022.
Tanto premesso in fato, eccepiva la illegittimità dell' avviso di addebito;
la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, la violazione e falsa applicazione dell' art. 29 L. 160/1975, eccesso di potere, insussistenza del credito contributivo .
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto;
in particolare, faceva rilevare che il ricorrente è anche amministratore unico della e che tra i dipendenti della società in esame non vi è alcuno che abbia la Pt_2 qualifica di quadro o che sia titolare di poteri organizzativi e/o di coordinamento;
che, pertanto, il socio unico nonché amministratore unico è l'unica figura di Pt_1 riferimento in relazione all'organizzazione, alla gestione e all'assunzione dei rischi relativi all'impresa e che, dunque, era stato correttamente iscritto ai sensi della l.662/96 e in applicazione della circolare 78/2013.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: confermare l'avviso di addebito, condannando l'opponente a pagare i contributi ivi ingiunti e le somme aggiuntive come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare l'opponente alla diversa somma che dovesse risultare per dovuta all'esito del presente giudizio oltre alle somme aggiuntive come per legge sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4440 del 21.2.2017: “ La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1,comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n.613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n.3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' sono da riferire all'attività CP_1 lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.
Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n.926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata “. Orbene, nel caso in esame, nessuna prova è stata offerta dall' in ordine ai CP_1 requisiti richiesti per la iscrizione, tenuto conto della specifica contestazione svolta dall' opponente e della contumacia dell' . CP_1
Ed, infatti, parte ricorrente ha specificato che l'unica attività svolta dalla SPF IN & AN IA S.r.l.s. a far tempo dal 2019 consiste nel fornire servizi connessi all'utilizzo di postazioni di lavoro, alla fruizione di servizi di reception, sale riunioni ed altri servizi funzionali all'attività commerciale e professionale attraverso una struttura organizzata sita in Roma, Via degli Scipioni n. 265; che egli è quotidianamente ed a tempo pieno impegnato con il Patronato
di cui è il legale rappresentate, è evidente che il medesimo non possa CP_2 partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere delle abitualità e prevalenza. Nessuna attività sia essa esecutiva, organizzativa, direttiva e/o di natura intellettuale è svolta o è stata svolta dal Signor all'interno della Società SPF Pt_1
IN & AN IA S.r.l.s. di cui è socio ed amministratore. Da ciò consegue che l' opposizione va accolta e per l'effetto dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n. 347 2023 00187121 31000. Tenuto conto delle difformi pronunzie di legittimità, sono da ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Accoglie l' opposizione e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n. 347 2023 00187121 31 000. Compensa le spese.
Roma 3.4.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini