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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13157/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
OV VI ED, quale esercente la responsabilità
genitoriale sui figli minori OV SS (n. il 22.9.2013) e OV
RD (n. il 30.402016), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DI
GIORGIO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO
D'NO OM AT, con il patrocinio dell'avv.
FILIPPO ALAIA e dell'avv. GIUSEPPE SCARPATO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 26.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IC SA D'NO, creditore di IO OV in forza
Pagina 1 di 7 della sentenza n. 9248/08, emessa da quest'Ufficio, ha notificato precetto di pagamento per € 33.893,12, in data 28.5.2020, a TO RE OV,
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ND OV (n. il
22.9.2013) e DO OV (n. il 30.4.2016), assumendo che questi ultimi fossero divenuti per rappresentazione eredi dell'avo, originario debitore, in seguito alla rinuncia all'eredità rassegnata dal padre, primo chiamato alla stessa.
L'intimato, nella suindicata qualità, ha instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c., deducendo: 1) la mancata accettazione dell'eredità da parte dei minori;
2) la mancata notificazione del titolo esecutivo ai minori,
pretesi debitori.
2. Parte opposta ha preliminarmente eccepito il difetto di potere rappresentativo in capo all'opponente, perché privo dell'autorizzazione del giudice tutelare a intraprendere la presente iniziativa giudiziaria, in tesi richiesta ai sensi dell'art. 320, c. III, c.c., a norma del quale i genitori non possono, fra l'altro compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione della suddetta autorità.
Occorre, pertanto, stabilire se l'instaurazione del presente giudizio abbia i connotati propri dell'atto di straordinaria amministrazione.
Il discrimine fra atti rientranti nell'ordinaria amministrazione e atti eccedenti la stessa è dato dalla loro idoneità ad “arrecare pregiudizio o
diminuzione del patrimonio” e non sussiste quando siano “diretti al
miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del
patrimonio” (v. Cass., Sez. II, n. 10930/22).
Pagina 2 di 7 In tale ottica, la proposizione di un'opposizione a precetto, in quanto volta a preservare il patrimonio dei minori dalla minacciata azione esecutiva di un preteso creditore, assume funzione eminentemente conservativa dello stesso e, come tale, non necessita della preventiva autorizzazione del giudice.
L'eccezione va pertanto disattesa.
3. Con il primo motivo di opposizione, gli istanti deducono di non avere mai accettato l'eredità del debitore, IO OV, alla quale sono stati chiamati per rappresentazione in seguito alla rinuncia del loro genitore.
Ebbene, l'erede, in quanto continuatore della personalità del defunto,
risponde dei debiti di questo, ai sensi dell'art. 754 c.c., ma tale qualità, a sua volta, come stabilisce l'art. 459 c.c., si acquista solo con l'accettazione,
ovverosia con un negozio giuridico che gli opponenti negano di aver mai voluto manifestare.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposto ha chiesto, in via riconvenzionale,
di fissare ai chiamati termine ex art. 481 c.c., onde esprimere la volontà di accettare l'eredità; a tanto si è provveduto con ordinanza del 6.5.2022, ma,
nel termine assegnato, gli opponenti, non solo non hanno espresso tale intento (circostanza di per sé sufficiente, per l'espressa dizione della norma in commento, a farli decadere dalla facoltà di accettare), ma hanno espressamente rinunciato all'eredità dinanzi al cancelliere di quest'Ufficio,
come da verbale del 26.10.2022, depositato il 31.10.2022.
3.1. L'opposto ha tuttavia osservato, con le note del 9.11.2022, che costoro avrebbero voluto acquisire la qualità di eredi, transigendo, con la società AV s.p.a., l'entità del diritto al risarcimento di un danno sorto nel patrimonio del de cuius.
Pagina 3 di 7 Onde corroborare tal assunto, ha depositato, il 10.1.2023, un atto di transazione e quietanza, datato 23.7.2010 e sottoscritto da TO RE
OV e da NA SC, quali genitori dei minori suddetti, con il quale costoro dichiaravano di accettare la somma di € 6.000,00 dalla società AV
s.p.a. a tacitazione di un credito risarcitorio e in qualità di eredi di IO
OV.
È stato quindi ordinato ex art. 210 c.p.c., alla società AV s.p.a. e a parte opponente, di produrre detta transazione.
Gli opponenti hanno depositato, il 19.1.2023, una offerta di AV
s.p.a., priva di data, relativa al solo danno iure proprio patito dai figli di
IO OV in conseguenza del sinistro del quale egli fu vittima;
nello stesso documento, la società assicuratrice escludeva di poter formulare offerte con riferimento alla posizione dei nipoti e, fra questi, dei minori,
odierni opponenti.
3.2. La documentazione offerta dalle parti non consente, nel suo complesso, di comprendere con esattezza quali siano stati gli accordi intercorsi fra i familiari di IO OV e AV s.p.a., poiché, per un verso,
l'atto di transazione e quietanza prodotto da parte convenuta, pur alludendo alla qualità di eredi in capo ai nipoti del de cuius, non è sottoscritto dalla società assicuratrice e non risulta pertanto avere prodotto interamente i suoi effetti negoziali. Per altro verso, gli opponenti hanno depositato una mera offerta, peraltro priva di data, che si ignora se sia stata seguita da conforme accettazione o da una diversa evoluzione delle trattative.
Sulla base di tali sole evidenze documentali, dunque, dev'essere valutata la posizione dei minori in rapporto all'eredità loro devoluta.
Pagina 4 di 7 L'atto del 23.7.2010 costituisce, al contempo, transazione e quietanza:
transazione di quanto dovuto da AV a DO e ad ND OV,
quali eredi di IO OV, a titolo di risarcimento del danno per un sinistro avvenuto il 24.4.2018; quietanza di quanto effettivamente versato loro a tale titolo.
Sotto il primo aspetto, mancando la sottoscrizione dell'altra parte negoziale, l'atto non può avere prodotto i suoi effetti tipici, ovverosia di definire fra i paciscenti i termini di una controversia, in atto o futura.
Quanto al secondo aspetto, tuttavia, essa costituisce un atto unilaterale,
che non necessita della sottoscrizione di entrambe le parti e che, come tale, è
di per sé sufficiente a produrre i suoi effetti, ovverosia ad attestare l'incasso della somma ivi indicata, ferma restando la possibilità per l'interessato di fornire prova contraria.
3.3. Essa potrebbe costituisce, inoltre, atto unilaterale anche sotto altro profilo, ovverosia come accettazione dell'eredità relitta dal de cuius e, intesa sotto tale veste, non necessita di alcuna accettazione per produrre i suoi effetti.
Infatti, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione espressa dell'eredità –
imposta dall'art. 471 c.c., ove sia relitta in favore di minori – è tale, quando contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata nella quale il chiamato dichiari di accettare o assuma il titolo di erede.
Nel caso di specie, è dato osservare una scrittura privata, sottoscritta dai rappresentanti dei chiamati, nella quale essi assumono esplicitamente la qualità di eredi del defunto.
3.4. Tuttavia, è dirimente in contrario osservare che tale forma di
Pagina 5 di 7 accettazione della qualità di erede non è sufficiente a produrne l'acquisto in capo ai minori, poiché l'art. 471 c.c., a loro tutela, richiede che essa sia non solo espressa, ma anche accompagnata dal beneficio dell'inventario.
Non solo, dunque, l'accettazione tacita resta inconfigurabile rispetto ai minori e priva di effetti, ma, ove pure sia espressa, essa è colpita, se non beneficiata, da nullità per violazione di norme imperative (v. Cass., S.U., n.
31310/24).
Pertanto, nel caso di specie, anche intendendo come accettazione espressa quella contenuta nel suddetto atto di quietanza, essa non sarebbe sufficiente a produrre l'acquisto della qualità di eredi in capo ai minori,
poiché non avvenuta nelle forme previste dagli artt. 484 e ss. c.c.
Ne consegue che costoro, alla data della espressa rinunzia, non potevano ancora considerarsi eredi e che non hanno mai acquisito tale qualità.
Da ciò discende ulteriormente che nel loro patrimonio non sia transitata l'obbligazione sorta in capo al de cuius e che essi non siano,
pertanto, legittimati passivi all'azione esecutiva minacciata da parte opposta per la soddisfazione del suo credito.
L'opposizione va pertanto accolta.
3.5. Il secondo motivo di opposizione rappresentato dagli attori resta assorbito.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da VI
ED OV, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui
Pagina 6 di 7 figli minori ND OV (n. il 22.9.2013) e DO OV (n. il
30.4.2016), nei confronti di OM AT D'NO,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione in danno degli opponenti;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), in complessivi € 3.100,00 per compensi (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed €1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Di Giorgio, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 05/03/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13157/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
OV VI ED, quale esercente la responsabilità
genitoriale sui figli minori OV SS (n. il 22.9.2013) e OV
RD (n. il 30.402016), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DI
GIORGIO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO
D'NO OM AT, con il patrocinio dell'avv.
FILIPPO ALAIA e dell'avv. GIUSEPPE SCARPATO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 26.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IC SA D'NO, creditore di IO OV in forza
Pagina 1 di 7 della sentenza n. 9248/08, emessa da quest'Ufficio, ha notificato precetto di pagamento per € 33.893,12, in data 28.5.2020, a TO RE OV,
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ND OV (n. il
22.9.2013) e DO OV (n. il 30.4.2016), assumendo che questi ultimi fossero divenuti per rappresentazione eredi dell'avo, originario debitore, in seguito alla rinuncia all'eredità rassegnata dal padre, primo chiamato alla stessa.
L'intimato, nella suindicata qualità, ha instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c., deducendo: 1) la mancata accettazione dell'eredità da parte dei minori;
2) la mancata notificazione del titolo esecutivo ai minori,
pretesi debitori.
2. Parte opposta ha preliminarmente eccepito il difetto di potere rappresentativo in capo all'opponente, perché privo dell'autorizzazione del giudice tutelare a intraprendere la presente iniziativa giudiziaria, in tesi richiesta ai sensi dell'art. 320, c. III, c.c., a norma del quale i genitori non possono, fra l'altro compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione della suddetta autorità.
Occorre, pertanto, stabilire se l'instaurazione del presente giudizio abbia i connotati propri dell'atto di straordinaria amministrazione.
Il discrimine fra atti rientranti nell'ordinaria amministrazione e atti eccedenti la stessa è dato dalla loro idoneità ad “arrecare pregiudizio o
diminuzione del patrimonio” e non sussiste quando siano “diretti al
miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del
patrimonio” (v. Cass., Sez. II, n. 10930/22).
Pagina 2 di 7 In tale ottica, la proposizione di un'opposizione a precetto, in quanto volta a preservare il patrimonio dei minori dalla minacciata azione esecutiva di un preteso creditore, assume funzione eminentemente conservativa dello stesso e, come tale, non necessita della preventiva autorizzazione del giudice.
L'eccezione va pertanto disattesa.
3. Con il primo motivo di opposizione, gli istanti deducono di non avere mai accettato l'eredità del debitore, IO OV, alla quale sono stati chiamati per rappresentazione in seguito alla rinuncia del loro genitore.
Ebbene, l'erede, in quanto continuatore della personalità del defunto,
risponde dei debiti di questo, ai sensi dell'art. 754 c.c., ma tale qualità, a sua volta, come stabilisce l'art. 459 c.c., si acquista solo con l'accettazione,
ovverosia con un negozio giuridico che gli opponenti negano di aver mai voluto manifestare.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposto ha chiesto, in via riconvenzionale,
di fissare ai chiamati termine ex art. 481 c.c., onde esprimere la volontà di accettare l'eredità; a tanto si è provveduto con ordinanza del 6.5.2022, ma,
nel termine assegnato, gli opponenti, non solo non hanno espresso tale intento (circostanza di per sé sufficiente, per l'espressa dizione della norma in commento, a farli decadere dalla facoltà di accettare), ma hanno espressamente rinunciato all'eredità dinanzi al cancelliere di quest'Ufficio,
come da verbale del 26.10.2022, depositato il 31.10.2022.
3.1. L'opposto ha tuttavia osservato, con le note del 9.11.2022, che costoro avrebbero voluto acquisire la qualità di eredi, transigendo, con la società AV s.p.a., l'entità del diritto al risarcimento di un danno sorto nel patrimonio del de cuius.
Pagina 3 di 7 Onde corroborare tal assunto, ha depositato, il 10.1.2023, un atto di transazione e quietanza, datato 23.7.2010 e sottoscritto da TO RE
OV e da NA SC, quali genitori dei minori suddetti, con il quale costoro dichiaravano di accettare la somma di € 6.000,00 dalla società AV
s.p.a. a tacitazione di un credito risarcitorio e in qualità di eredi di IO
OV.
È stato quindi ordinato ex art. 210 c.p.c., alla società AV s.p.a. e a parte opponente, di produrre detta transazione.
Gli opponenti hanno depositato, il 19.1.2023, una offerta di AV
s.p.a., priva di data, relativa al solo danno iure proprio patito dai figli di
IO OV in conseguenza del sinistro del quale egli fu vittima;
nello stesso documento, la società assicuratrice escludeva di poter formulare offerte con riferimento alla posizione dei nipoti e, fra questi, dei minori,
odierni opponenti.
3.2. La documentazione offerta dalle parti non consente, nel suo complesso, di comprendere con esattezza quali siano stati gli accordi intercorsi fra i familiari di IO OV e AV s.p.a., poiché, per un verso,
l'atto di transazione e quietanza prodotto da parte convenuta, pur alludendo alla qualità di eredi in capo ai nipoti del de cuius, non è sottoscritto dalla società assicuratrice e non risulta pertanto avere prodotto interamente i suoi effetti negoziali. Per altro verso, gli opponenti hanno depositato una mera offerta, peraltro priva di data, che si ignora se sia stata seguita da conforme accettazione o da una diversa evoluzione delle trattative.
Sulla base di tali sole evidenze documentali, dunque, dev'essere valutata la posizione dei minori in rapporto all'eredità loro devoluta.
Pagina 4 di 7 L'atto del 23.7.2010 costituisce, al contempo, transazione e quietanza:
transazione di quanto dovuto da AV a DO e ad ND OV,
quali eredi di IO OV, a titolo di risarcimento del danno per un sinistro avvenuto il 24.4.2018; quietanza di quanto effettivamente versato loro a tale titolo.
Sotto il primo aspetto, mancando la sottoscrizione dell'altra parte negoziale, l'atto non può avere prodotto i suoi effetti tipici, ovverosia di definire fra i paciscenti i termini di una controversia, in atto o futura.
Quanto al secondo aspetto, tuttavia, essa costituisce un atto unilaterale,
che non necessita della sottoscrizione di entrambe le parti e che, come tale, è
di per sé sufficiente a produrre i suoi effetti, ovverosia ad attestare l'incasso della somma ivi indicata, ferma restando la possibilità per l'interessato di fornire prova contraria.
3.3. Essa potrebbe costituisce, inoltre, atto unilaterale anche sotto altro profilo, ovverosia come accettazione dell'eredità relitta dal de cuius e, intesa sotto tale veste, non necessita di alcuna accettazione per produrre i suoi effetti.
Infatti, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione espressa dell'eredità –
imposta dall'art. 471 c.c., ove sia relitta in favore di minori – è tale, quando contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata nella quale il chiamato dichiari di accettare o assuma il titolo di erede.
Nel caso di specie, è dato osservare una scrittura privata, sottoscritta dai rappresentanti dei chiamati, nella quale essi assumono esplicitamente la qualità di eredi del defunto.
3.4. Tuttavia, è dirimente in contrario osservare che tale forma di
Pagina 5 di 7 accettazione della qualità di erede non è sufficiente a produrne l'acquisto in capo ai minori, poiché l'art. 471 c.c., a loro tutela, richiede che essa sia non solo espressa, ma anche accompagnata dal beneficio dell'inventario.
Non solo, dunque, l'accettazione tacita resta inconfigurabile rispetto ai minori e priva di effetti, ma, ove pure sia espressa, essa è colpita, se non beneficiata, da nullità per violazione di norme imperative (v. Cass., S.U., n.
31310/24).
Pertanto, nel caso di specie, anche intendendo come accettazione espressa quella contenuta nel suddetto atto di quietanza, essa non sarebbe sufficiente a produrre l'acquisto della qualità di eredi in capo ai minori,
poiché non avvenuta nelle forme previste dagli artt. 484 e ss. c.c.
Ne consegue che costoro, alla data della espressa rinunzia, non potevano ancora considerarsi eredi e che non hanno mai acquisito tale qualità.
Da ciò discende ulteriormente che nel loro patrimonio non sia transitata l'obbligazione sorta in capo al de cuius e che essi non siano,
pertanto, legittimati passivi all'azione esecutiva minacciata da parte opposta per la soddisfazione del suo credito.
L'opposizione va pertanto accolta.
3.5. Il secondo motivo di opposizione rappresentato dagli attori resta assorbito.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da VI
ED OV, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui
Pagina 6 di 7 figli minori ND OV (n. il 22.9.2013) e DO OV (n. il
30.4.2016), nei confronti di OM AT D'NO,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione in danno degli opponenti;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), in complessivi € 3.100,00 per compensi (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed €1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Di Giorgio, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 05/03/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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