Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del IGnori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 374/20 del ruolo generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 26.11.24
promossa da
, difesa e rappresentata dagli avv.ti Pasqualino Gallo e Alfonso Cassiano e Parte_1 presso il di loro studio elettivamente domiciliata in Rende (Cs), Via IV Traversa Kennedy 26 come da mandato in atti -appellante-
contro
ifesa e rappresentata dall'avv. Massimo Davoli e presso il di lui Controparte_1 studio elettivamente domiciliata in Bologna, Via Savioli 19 come da mandato in atti -appellata-
ifesa e rappresentata dall'avv. Beatrice Bernardini e presso il di Controparte_2 lei studio elettivamente domiciliata in Bologna, Via Milazzo 28 come da mandato in atti -appellata-
Appello avverso la sentenza n. 20833/19 pubblicata il 29.11.19 dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti
LA CORTE
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta avvenuta il 1 Aprile 2016 alle 10:12 circa mentre percorreva a piedi il parcheggio privato antistante l'edificio di proprietà della convenuta, attribuendo l'evento alla pavimentazione sconnessa a suo dire non visibile e priva della minima segnalazione di pericolo.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice;
entrambe chiedevano respingersi la domanda e la seconda anche dichiararsi l'inoperatività della polizza.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'esito, il Tribunale accertava che l'evento si era verificato a causa di una disattenzione o imprudenza dell'attrice che aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia e ciò veniva ritenuto sufficiente ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della res.
Respingeva la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese ehm nei confronti di entrambe le convenute.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendo la riforma della sentenza, con istanza di ammissione di prove orali e CTU medico legale;
si costituivano in giudizio le convenute chiedendone la conferma.
La Corte ammetteva le prove orali richieste e la CTU, espletate le quali, con ordinanza del 26.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante si doleva dell'erronea valutazione del materiale probatorio.
A suo dire la causa della caduta era da attribuirsi esclusivamente alla mancata manutenzione del piazzale da parte della Controparte_1
Dalle foto agli atti si noterebbe chiaramente che, al momento del sinistro, la pavimentazione sembrava essere in buono stato manutentivo e la sconnessione non era né visibile né segnalata. La decisione del Tribunale si sarebbe basata sulle fotografie scattate da un incaricato della
[...]
a distanza di un mese dal sinistro. Invece dalla riproduzione fotografica allegata CP_2 dall'appellante (doc.1 fascicolo di primo grado) si e vinceva che la pavimentazione al momento del sinistro era apparentemente in buono stato e che la sconnessione delle mattonelle non era né visibile né segnalata.
In aggiunta il fatto che in una foto scattata il 14 Aprile 2016 (doc.2 fascicolo appellante primo grado) si notasse la rimozione di alcune mattonelle proprio dove era caduta l'appellante doveva indurre a ritenere ammessa implicitamente la responsabilità da parte della . CP_1
Contrariamente all'assunto del Tribunale non vi era alcuna adeguata cartellonistica e dalle
“riproduzioni fotografiche allegate dall'odierna appellante, infatti, non vi è alcuna traccia di segnalazione in tal senso, né si può dire che le controparti abbiano documentato la presenza di adeguate segnalazioni”. L'unica visibile sarebbe una segnalazione di ridottissime dimensioni attaccata ad un muro e posta ad enorme distanza dal punto in cui è avvenuto il sinistro (pag. 7 appello).
Le foto allegate dalla per sua stessa ammissione, si riferivano ad un periodo Controparte_2 successivo a quasi un mese dall'evento e, come tali, in alcun modo facenti prova dello stato dei luoghi;
viceversa la documentazione fotografica dell'attrice (doc.1) provava che la manutenzione delle mattonelle appariva in buono stato e la sconnessione delle mattonelle “non era visibile né segnalata” (pag. 7 appello). Tantomeno vi era alcun cantiere come riferito da CP_1
Contrariamente all'assunto dell'appellante il Tribunale aveva tratto il proprio convincimento non solo dalle foto prodotte dalla ma anche da quelle di “produzione attorea” (pag. 5 Controparte_2 sentenza).
Orbene dalle stesse, come ancora accertato condivisibilmente dal Tribunale, emerge la piena visibilità del rialzo provocato dal sollevamento di una mattonella e, pertanto, di tutto può parlarsi, meno che dell'esistenza di una insidia o trabocchetto.
Oltretutto proprio dalle foto attoree emerge che le mattonelle si presentavano con soluzione di continuità ed invero erano presenti delle toppe a causa delle mattonelle carenti, il che doveva far prestare particolare attenzione al camminamento, evidentemente non in perfetto stato di manutenzione;
in aggiunta le mattonelle non erano di piccole dimensioni, tipo pavé, ma di dimensioni tali da poter ben verificare la sporgenza causa di caduta, essendosi il sinistro verificatosi in pieno giorno.
La presenza di cartellonistica in loco, dichiarata non esistente dall'appellante, è invece stata affermata tale dai testi escussi di parte appellata ( che questa Corte ritiene più Tes_1 ES attendibili rispetto al padre dell'appellante, anch'esso sentito come teste, che ne ha negato l'esistenza. In ogni caso quest'ultimo aspetto appare comunque idoneo solo a convalidare ancor di più quanto già accertato dal Tribunale essendo “i cartelli presenti anche su quel muro, in quanto erano stati messi di tutto il perimetro dell'edificio” (teste ; circostanza confermata anche Tes_1 dall'altro teste . ES
Non deve poi dimenticarsi che non è stato contestato quanto accertato dal Tribunale in merito al fatto che vi doveva essere conoscenza dello stato dei “luoghi per essere la caduta avvenuta sulla strada di ritorno”. Da quanto sopra non può che derivare la prevedibilità ed evitabilità dell'insidia, l'avvenuta segnalazione della presenza di “pavimentazione sconnessa” e la conseguente esclusiva responsabilità dell'appellante nell'accadimento, non condividendosi quanto ribadito dall'appellante anche in comparsa conclusionale per cui “dalla riproduzione fotografica prodotta dal IG.ra
in primo grado (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice) si notava Pt_1 chiaramente che, al momento del sinistro, la pavimentazione sembrava essere in buono stato manutentivo e la sconnessione non era né visibile né segnalata” (pag. 6 conclusionale appellante), risultando anzi il contrario.
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle poche attività di diritto trattate e della poca complessità della causa. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
20833/19 pubblicata il 29.11.19 dal Tribunale di Bologna
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna, in € 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore