Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2025, proposto da
Edilv s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Raffaello Sanzio n. 60;
contro
Comune di Capo D’Orlando, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale civile di Patti n. 1421 del 12 dicembre 2024, notificata in data 16 dicembre 2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa NA RA TI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha esposto che, in accoglimento del relativo ricorso, il Tribunale civile di Patti emetteva decreto ingiuntivo n. 638/2019 in suo favore nei confronti del Comune di Capo d’Orlando, che proponeva opposizione, dando vita al giudizio civile di merito r.g. n. 154/2020 innanzi al Tribunale di Patti.
Con sentenza n. 1421/2024 del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Patti revocava il decreto ingiuntivo opposto e contestualmente condannava il Comune di Capo d’Orlando al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 91.140,27, oltre IVA, così composta: € 56.464,73 a titolo di sorte capitale ed € 34.675,54 a titolo di interessi legali e moratori per ritardato pagamento calcolati sino al 28 febbraio 2023, oltre ulteriori interessi decorrenti dal 1° marzo 2023 fino al soddisfo e spese legali e di CTU nella misura ivi indicata.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione in data 16 dicembre 2024 e sia passato in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione non ha ottemperato integralmente la sentenza indicata in epigrafe, risultando il pagamento della sola sorte capitale, ma non anche degli interessi legali e moratori (quantificati dal CTU fino al 28.2.2023 e da aggiornare sino al pagamento della sorte capitale) nonché delle spese legali liquidate in sentenza; sicché, persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione intimata rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore del ricorrente e di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore, con vittoria di spese e dei compensi.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza camerale del 18 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso va accolto nei sensi di seguito indicati.
5. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c..
5.1. Alla luce delle predette considerazioni, dato atto del parziale adempimento dichiarato dalla parte ricorrente (relativo alla sola sorte capitale), va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, in favore di parte ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
5.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta , il Segretario generale di Santo Stefano di Camastra, con facoltà di delega a dirigente/funzionario del medesimo Comune, munito di idonea professionalità e competenza, che, su istanza della parte interessata, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il compenso del commissario viene posto a carico dell’Amministrazione soccombente; esso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), lo accoglie come in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Capo d’Orlando, in persona del Sindaco p.t., di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Santo Stefano di Camastra o funzionario da questi espressamente delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE NA NE, Presidente
NA RA TI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RA TI | SE NA NE |
IL SEGRETARIO