TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/11/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
11.9.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Aurora Maria Romerio pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 19
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E ZI pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
NE (PEC) pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale, previo, se del caso, accertamento e declaratoria del diritto di credito della Ricorrente, , nella misura di € Parte_1
6.964,26 derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO ai CP_1
lavoratori per i periodi superiormente indicati, accertare e dichiarare il diritto della
Ricorrente al conguaglio e/o rimborso e/o restituzione delle somme anticipate a titolo di trattamento di CIGO nella misura di € 6.964,26 e accertare e dichiarare
l'infondatezza e/o nullità e/o inefficacia della pretesa contributiva dell' di CP_1
pagamento dei contributi asseritamente pretesi e delle sanzioni, per complessivi €
9.250,06 e di cui alla nota di rettifica e agli inviti a regolarizzare emessi dall' sede CP_1
di Trento, di cui al ricorso e relativi ai periodi 11/2020 e, per l'effetto, dichiarare nulli
e/o illegittimi e/o annullabili e/o inefficaci la nota di rettifica e gli inviti a regolarizzare emessi dall' sede di Trento, di cui al ricorso e relativi ai periodi 11/2020. CP_1
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande, previo, se del caso, accertamento e declaratoria del diritto di credito della
Ricorrente, , nella misura di € Parte_1
6.964,26 derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO ai CP_1
lavoratori per i periodi superiormente indicati condannare l' alla restituzione alla CP_1 pagina 2 di 19 dell'importo di € 6.964,26, oltre Parte_1
interessi legali dal pagamento al saldo.
In via di ulteriore subordine, previo, se del caso, accertamento e declaratoria del diritto di credito della Ricorrente, , nella Parte_1
misura di € 6.964,26 derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento CP_1
di CIGO ai lavoratori per i periodi superiormente indicati accertare e dichiarare
l'indebito arricchimento dell' ai sensi dell'art. 2041 c.c., ai danni della CP_1
e, per l'effetto condannare l' al Parte_1 CP_1
pagamento a di un indennizzo Parte_1
risarcitorio pari al depauperamento subito di € 6.964,26, oltre interessi legali.
In ogni caso, accertare e dichiarare che il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell' di cui alla nota di rettifica e agli inviti a regolarizzare CP_1
emessi dall' sede di Trento di cui al ricorso e relativi ai periodi 11/2020 è quello CP_1
previsto dal comma 15 dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma, ovvero quello previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 Legge
388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, IVA e CPA come per legge”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito: respingersi il ricorso de quo, con integrale conferma della somma pretesa dall' CP_1
con l'invito a regolarizzare del 14.3.2024 afferente differenze contributive dovute a seguito di nota di rettifica della denuncia 11/2020 relativa al conguaglio di tre autorizzazioni CIGO scadute nel mese di ottobre 2020. pagina 3 di 19 Con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla società ricorrente
La società ricorrente Parte_1
–
[...]
premesso che:
✓ essa ha, in data 14.2.2020, presentato tre domande (sub n.
8301078566/83000098/10000546, n. 8301078566/83000098/10000547 e n.
8301078566/83000098/10000548) volte alla concessione del trattamento di CIGO per il periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020 (doc. 5, 6 e 7 fasc. ric.);
✓ in data 3.4.2020 dette domande sono state parzialmente accolte dall' con CP_1
provvedimenti adottati (sub n. 830050201938, n. 830050201939 e 830050201940,) in data 3.4.2020 (doc. 8. 9 e 10);
✓ essa ha anticipato ai lavoratori il relativo trattamento di integrazione salariale (doc. 11 fasc. ric.);
✓ essa ha effettuato nel mese di dicembre 2020, riguardo al flusso di competenze del mese di novembre 2020, il conguaglio tra contributi dovuti per quel mese e il suddetto trattamento di integrazione salariale anticipato (doc. 13 fasc. ric.);
✓ con nota di rettifica del 23.11.2023 (doc. 1 fasc. ric.) l' le ha comunicato CP_1
l'esistenza, in relazione alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2020, di un addebito per differenze contributive, pari a € 6.964,26, e per sanzioni civili pari a €
2.112,17, per complessivi € 9.076,43; sono poi seguiti due inviti a regolarizzare dell'8.2.2024 e del 14.3.2024; pagina 4 di 19 ✓ successivamente ha appreso dall' che la sussistenza di tale addebito scaturiva, CP_1
a detta dell'Istituto, dal fatto che il conguaglio tra contributi dovuti e il trattamento di integrazione salariale anticipato era stato effettuato dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza ex art. 7 co.3 d.lgs. 14.9.2015, n. 148 – propone:
I) in via principale, domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto al “conguaglio e/o rimborso e/o restituzione delle somme anticipate a titolo di trattamento di CIGO nella misura di €
6.964,26”, con conseguente domanda volta ad accertare l'insussistenza, in capo all' del diritto a pretendere il versamento della somma di € 9.250,06 a titolo di CP_1
differenze contributive e della somma di € 2.112,17 a titolo di sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2020;
II) in via subordinata, domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della somma di €
CP_ 6.964,26, “derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO” afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020, con conseguente domanda di condanna dell' alla restituzione della suddetta somma, maggiorata di interessi CP_1
legali dal pagamento al saldo;
III) in via ulteriormente subordinata, domanda volta ad accertare l'indebito arricchimento ex art. 2041 cod.civ. di a CP_1
seguito dell'anticipazione, effettuata da essa ricorrente, del trattamento di CIGO afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020, senza poter ottenere successivamente il rimborso ex art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015, con conseguente domanda di condanna dell' al pagamento della suddetta somma, maggiorata di interessi legali dal CP_1
pagina 5 di 19 pagamento al saldo, a titolo di indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale subita;
IV) in ogni caso: domanda volta ad accertare che “il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell' è quello previsto dal comma 15 dell'articolo 116 della Legge Pt_2
388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma, ovvero quello previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili”.
A fondamento delle domande sub I) e II) la società ricorrente
[...]
sostiene che: “La normativa specialistica in Parte_1
materia di ammortizzatori sociali [di cui all'art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015] disciplina una
CP_ modalità di estinzione dell'obbligazione dell' mediante conguaglio (i.e.
compensazione) e stabilisce per quest'ultima uno stringente termine decadenziale, che non può essere applicato in estensione ad altre modalità di estinzione dell'obbligazione,
quale quella della restituzione che, quindi, il datore di lavoro può richiedere all'Istituto nel rispetto dei termini prescrizionali di legge”; richiama a conforto giurisprudenza di merito (Corte Appello Brescia n. 148/2022; Corte
Appello Brescia n. 73/2023; Trib. Bergamo n. 339/2022; Trib. Roma n. 1585/2019).
A fondamento della domanda sub III) afferma che l'anticipazione, da essa effettuata per conto dell del trattamento di CIGO afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° CP_1
febbraio 2020, costituisce un arricchimento per l' e, correlativamente, una CP_2
diminuzione patrimoniale per sé, che deve essere indennizzata.
A fondamento della domanda sub IV) ritiene che il presunto omesso pagamento parziale dei contributi relativi al periodo novembre 2020:
pagina 6 di 19 ▪ in primo luogo derivi da oggettiva incertezza in ordine alla portata precettiva del disposto ex art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015;
▪ in secondo luogo si riferisca a un ammontare che era rilevabile dall' nelle CP_1
denunce e/o registrazioni obbligatorie, difettando da parte di essa società ricorrente l'intenzione specifica di occultare rapporti di lavoro in essere ovvero retribuzioni erogate.
§2 le difese dell'ente convenuto
In ordine alle domande sub I) e II), l' non contesta le circostanze allegate dalla CP_1
società ricorrente, ma sostiene in diritto che:
“… nell'ambito del rapporto contributivo-previdenziale, sono solamente due le modalità con cui i CP_ datori di lavoro, che anticipano prestazioni in nome e per contro dell , possono provvedere al relativo recupero: o attraverso il consolidato sistema del conguaglio ovvero a seguito di espressa richiesta di rimborso. Entrambe le possibilità contemplate sono soggette a decadenza, in base all'articolo 7 del Dlgs 148/2015”.
Evidenzia, altresì, che “la decadenza è stata introdotta in modo strutturale anche per i pagamenti diretti (articolo 7, comma 5-bis del Dlgs 148/2015)”.
In ordine alla domanda sub III), l' convenuto afferma che parte ricorrente – CP_2
qualificando indebito arricchimento per suscettibile di indennizzo a favore del CP_1
datore, gli effetti economici della preclusione per costui, a seguito della maturazione del termine semestrale, alla restituzione delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale – “pone nel nulla l'intervenuta decadenza”.
Inoltre evidenzia che l'azione ex art. 2041 cod.civ. ha carattere residuale, vale a dire è esperibile solo se il depauperato non può esercitare alcun'altra azione per farsi pagina 7 di 19 indennizzare la diminuzione patrimoniale subita, mentre, invece, nel caso in esame la società datrice “aveva a sua disposizione uno specifico strumento per ottenere il proprio credito e nel momento in cui non è stato correttamente esercitato nei tempi normativamente previsti è decaduta e, oggi, non può rientrare del credito tramite una azione sussidiaria prevista solo in caso in cui manchi una specifica azione posta a tutela della pretesa”.
In ordine alla domanda sub IV), l' convenuto afferma che “il regime sanzionatorio CP_2
applicato è quello proprio della omissione e, diversamente non poteva essere, poiché la società ha presentato regolarmente denunce mensili, seppure indicando e riportando i dati contributivi errati in quanto decaduta della compensazione dell'asserito credito”.
In proposito specifica che:
“In realtà, da una corretta lettura dei dati riportati nella nota di rettifica, la sanzione civile applicata risulta essere nella misura del 10%, per un numero di giorni pari a 1107, così come espressamente indicato.
L'importo di € 2.112,17# indicato a titolo di sanzioni civili non deve essere rapportato all'importo dei contributi pari ad € 6.964,26# in termini complessivi, così come operato dalla società.
L'importo delle sanzioni, per comprendere il corretto tasso applicato nella misura del 10% e non del
30%, deve essere annualizzato, nel senso che, l'importo dei contributi di € 6.964,26 x n. 1107 giorni al tasso del 10% deve essere diviso anche per 365 giorni e, in tal modo, si ottiene l'importo di CP_
€ 2.112,09# delle sanzioni civili pretese da ”.
§3 le ragioni della decisione
1. i fatti incontestati
I fatti rilevanti ai fini della decisione non sono controversi tra le parti.
Infatti risulta incontestato che: pagina 8 di 19 i) la qui ricorrente Parte_1
ha, in data 14.2.2020, presentato tre domande (sub n.
8301078566/83000098/10000546, n. 8301078566/83000098/10000547 e n.
8301078566/83000098/10000548) volte alla concessione del trattamento di CIGO per il periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020 (doc. 5, 6 e 7 fasc. ric.);
ii) in data 3.4.2020 dette domande sono state parzialmente accolte dall' con CP_1
provvedimenti adottati (sub n. 830050201938, n. 830050201939 e 830050201940,) in data 3.4.2020 (doc. 8. 9 e 10);
iii) la società qui ricorrente ha anticipato ai lavoratori il relativo trattamento di integrazione salariale (doc. 11 fasc. ric.); iv) la società ricorrente ha effettuato nel mese di dicembre 2020, riguardo al flusso di competenze del mese di novembre 2020, il conguaglio tra contributi dovuti per quel mese e il suddetto trattamento di integrazione salariale anticipato (doc. 13 fasc. ric.);
v) l' con nota di rettifica del 23.11.2023 (doc. 1 fasc. ric.), ha comunicato alla CP_1
società qui ricorrente l' (asserita) l'esistenza, in relazione alla denuncia mensile DM-
2013 di competenza 11/2020, di un addebito per differenze contributive, pari a €
6.964,26, e per sanzioni civili pari a € 2.112,17, per complessivi € 9.076,43, che, a detta dell'Istituto, scaturiva dal fatto che il conguaglio tra contributi dovuti e il trattamento di integrazione salariale anticipato era stato effettuato dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza ex art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015.
2. in ordine alle domande di parte ricorrente sub I) e II)
a)
Per quanto concerne le domande di parte ricorrente sub I) e II), tra le parti si controverte in ordine alla portata precettiva della norma ex art. 7 co.3 d.lgs. 14.9.2015, n. 148, la pagina 9 di 19 quale dispone: “… il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni [salariali] corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”.
b)
Infatti parte ricorrente non contesta che nella vicenda in esame il conguaglio tra contributi dovuti e il trattamento di integrazione salariale anticipato è stato da essa effettuato nel dicembre 2020 in relazione al flusso di competenze del mese di novembre 2020, vale a dire dopo la scadenza di quel termine semestrale, che aveva iniziato a decorrere dal
3.4.2020 (data del provvedimento di concessione della CIGO) e, quindi, era scaduto il
3.10.2020, di talché il conguaglio avrebbe dovuto essere effettuato (o la richiesta di rimborso presentata) entro il 16.11.2020, ai sensi degli artt. 17 co.
1. e 18 co.1 d.lgs.
9.7.1997, n. 241.
Pare ricorrente neppure contesta la natura decadenziale di quel termine.
Tuttavia sostiene che detto termine si riferisca esclusivamente alla facoltà del datore di lavoro di estinguere debiti contributivi a suo carico “mediante conguaglio (i.e. compensazione)” con crediti sorti in virtù di anticipazioni di trattamenti di integrazione salariale da esso effettuate per conto di CP_1
Di conseguenza, a detta della parte ricorrente, l'omessa effettuazione del suddetto conguaglio (compensazione) entro il termine semestrale ex art. 7 co.3 d.lgs. 48/2015 non preclude la richiesta, da parte del datore, di restituzione delle somme anticipate, la quale è soggetta soltanto al termine ordinario di prescrizione decennale.
c)
Di contro l' afferma che i datori di lavoro, i quali hanno anticipato i trattamenti di CP_1
integrazione salariale, dispongono di “due modalità”, con cui poter recuperare quanto pagina 10 di 19 pagato per conto dell'Istituto: il “sistema del conguaglio” o un' “espressa richiesta di rimborso”.
Evidenzia che: “Entrambe le possibilità contemplate sono soggette a decadenza, in base all'articolo 7 del Dlgs 148/2015”.
d)
Pur nella consapevolezza che alcune pronunce di merito (puntualmente citate dalla parte ricorrente) si sono espresse in senso opposto, la tesi sostenuta dall' appare CP_1
preferibile per le ragioni che seguono.
α
L'art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015 prescrive: “L'importo delle integrazioni [pagate dal datore ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga] è rimborsato dall' CP_1
all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”.
Quindi trova un espresso fondamento normativo l'assunto, svolto dall' a pag. 7 CP_1
della memoria di costituzione, secondo cui “… nell'ambito del rapporto contributivo- previdenziale, sono solamente due le modalità con cui i datori di lavoro, che anticipano prestazioni CP_ in nome e per contro dell , possono provvedere al relativo recupero: o attraverso il consolidato sistema del conguaglio ovvero a seguito di espressa richiesta di rimborso”.
Anche la Suprema Corte (Cass. 9.2.2025, n. 3269; Cass. 9.2.2025, n. 3232; Cass.
21.1.2025, n. 1406; Cass. 24.12.2024, n. 34274; Cass.) evidenzia che, alla luce del disposto ex art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015, il datore di lavoro può recuperare l'integrazione salariale – da lui anticipata ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, in adempimento dell'obbligo impostogli quale adiectus solutionis causa dal comma 1 – scegliendo tra la presentazione di “domanda di rimborso delle anticipazioni” e l'attivazione del “meccanismo del conguaglio”, il quale “contabilmente… si realizza pagina 11 di 19 pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale”.
β
Come già ricordato l'art. 7 co. 3 d.lgs. 148/2015 prescrive: “… il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni [salariali] corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 3269/2025 cit.; Cass. 3232/2025 cit.; Cass. 1406/2025 cit.; Cass. 34274/2024 cit.) questa norma “stabilisce… che la richiesta di rimborso ed il conguaglio devono intervenire entro un termine di decadenziale”.
Quindi trova un espresso fondamento normativo e un autorevole conferma giurisprudenziale l'assunto, svolto dall' a pag. 7 della memoria di costituzione, CP_1
secondo cui “entrambe le possibilità contemplate” dal precedente comma (ossia la presentazione di richiesta di rimborso o l'attivazione del meccanismo del conguaglio”)
“sono soggette a decadenza”.
E' vero che, secondo Trib. Roma n. 1585/2019, qualora il datore decada dalla possibilità di attivare il meccanismo del conguaglio, permane in suo favore “il diritto alla restituzione delle somme anticipate in base alla normativa codicistica”; tuttavia, così opinando, a sommesso avviso di chi scrive, non si considera che l'art. 7 co.3
d.lgs. 148/2015, il quale costituisce norma evidentemente di carattere speciale, prevede il medesimo termine decadenziale sia per il conguaglio che per la richiesta di rimborso ossia di restituzione.
E' vero che secondo Corte Appello Brescia n. 148/2022, Corte Appello Brescia n.
73/2023, Trib. Bergamo n. 339/2022 il termine di decadenza ex art. 7 co.3 d.lgs. 81/2015 pagina 12 di 19 riguarda il diritto di ottenere il rimborso mediante “le procedure semplificate appositamente predisposte dall' , ma, se matura la decadenza, il datore “non CP_1
perde il diritto alla restituzione delle somme anticipate”; tuttavia, così opinando, a sommesso avviso di chi scrive, non si considera che:
▪ la “richiesta di rimborso”, alla quale l'art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015 estende il termine di decadenza, non presenta peculiarità normative, neppure in termini di semplificazione, rispetto a un ordinario atto di esercizio del diritto alla ripetizione delle somme anticipate;
▪ inoltre, sia una “richiesta di rimborso”, sia un ordinario atto di esercizio del diritto alla ripetizione sono entrambi diretti a ottenere la restituzione delle somme anticipate;
quindi la conservazione del rimedio ordinario previsto dalla disciplina generale delle obbligazioni nonostante la maturazione della decadenza rispetto al rimedio speciale, ma produttivo dei medesimi effetti, esige che vi sia un'espressa disposizione specifica in tal senso (che qui non sussiste), pena la neutralizzazione della portata precettiva della decadenza.
γ
L'insussistenza di un rimedio generale, costituito dall'ordinaria richiesta di rimborso assoggettata al solo termine di prescrizione ordinaria, in aggiunta ai rimedi speciali previsti dall'art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015 e sottoposti dal comma successivo a decadenza semestrale, si evince dalla disciplina concernente il “pagamento diretto delle prestazioni” di integrazione salariale da parte di che è stata successivamente CP_1
introdotta mediante l'inserimento nello stesso art. 7 (ad opera dall'art. 1 co. 196 L.
30.12.2021, n. 234, a decorrere dall'1.1.2022, e successivamente modificato dall'art. 23
pagina 13 di 19 co.1, lett. b) D.L. 27.1.2022, n. 4, conv. dalla L. 28.3.2022, n. 25), del comma 5-bis, il quale dispone:
“In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all' tutti i dati necessari per il CP_1
pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
Orbene, anche in questa fattispecie è previsto un termine di decadenza a carico del datore, con la differenza che riguarda non già la richiesta di rimborso o il conguaglio relativo a un pagamento da lui anticipato, ma l'invio all' dei dati necessari per il pagamento CP_1
diretto dell'integrazione salariale da parte dell'Istituto.
Tuttavia, sotto il profilo economico, vi è equivalenza tra gli effetti della decadenza di cui al comma 5-bis rispetto a quelli conseguenti alla decadenza di cui al comma 3: nella prima ipotesi il datore perde il diritto al rimborso delle integrazioni salariali anticipatamente corrisposte ai lavoratori in osservanza dell'obbligo di cui al comma 1; nella seconda ipotesi sorge a carico del datore l'obbligo di corrispondere ai lavoratori le integrazione salariali senza poter successivamente chiederne il rimborso o effettuare il conguaglio di cui al comma 2.
Infatti la locuzione “rimangono a carico del datore di lavoro”, utilizzata dal legislatore nel comma 5-bis, rende palese l'impossibilità per il datore incorso nella decadenza ivi prevista di avvalersi di un ordinario atto di esercizio del diritto alla ripetizione al fine di trasferire sull' il costo economico delle integrazioni salariali corrisposte ai CP_1
lavoratori. pagina 14 di 19 Di conseguenza, l'interpretazione del comma 3 propugnata dalla parte ricorrente, secondo cui, invece, il datore, incorso nella decadenza ivi prevista, avrebbe la possibilità di avvalersi di quel medesimo rimedio ordinario, introdurrebbe, se accolta, un'ingiustificata disparità di trattamento tra il datore decaduto ai senso del comma 3 e il datore decaduto ai sensi del comma 5-bis.
e)
In definitiva, non meritano accoglimento:
❖ la domanda proposta dalla parte ricorrente in via principale e volta ad accertare, in suo favore, il diritto al “conguaglio e/o rimborso e/o restituzione delle somme anticipate a titolo di trattamento di CIGO nella misura di € 6.964,26”, con conseguente domanda volta ad accertare l'insussistenza, in capo all' del CP_1
diritto a pretendere il versamento della somma di € 9.250,06 a titolo di differenze contributive e della somma di € 2.112,17 a titolo di sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2020;
❖ la domanda proposta dalla parte ricorrente in via principale e volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della somma di € 6.964,26, “derivante dalla
CP_ anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO” afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020, con conseguente domanda di condanna dell' alla CP_1
restituzione della suddetta somma, maggiorata di interessi legali dal pagamento al saldo.
3. in ordine alla domande di parte ricorrente sub III)
In via ulteriormente subordinata parte ricorrente propone domanda volta ad accertare l'indebito arricchimento ex art. 2041 cod.civ. di a seguito dell'anticipazione, CP_1
effettuata da essa ricorrente, del trattamento di CIGO afferente al periodo dal 6 gennaio al pagina 15 di 19 1° febbraio 2020, senza poter ottenere successivamente il rimborso ex art. 7 co.2 d.lgs.
148/2015, con conseguente domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1
suddetta somma, maggiorata di interessi legali dal pagamento al saldo, a titolo di indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale subita.
Anche questa domanda non può essere accolta.
Infatti contrasta con il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente Cass. S.U. 5.12.2023, n. 33954; Cass. 13.3.20'24, n. 6735; Cass. 18.10.2024, n.
27008), secondo cui: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Evidente è la pertinenza di questo orientamento rispetto alla vicenda in esame.
Infatti, mediante l'azione di arricchimento qui esercitata, parte ricorrente mira a conseguire il medesimo risultato economico, costituito dal trasferimento a carico di dei costi delle integrazioni salariali da essa anticipate ai lavoratori, che avrebbe CP_1
conseguito se si fosse avvalsa utilmente, ossia evitando di incorrere nella prescrizione ex art. 7 co.3 d.lgs. 2148/2015 (nella quale, invece, è caduta non rispettando il termine ivi previsto), di uno dei mezzi che il precedente comma mette a disposizione del datore al fine di ottenere il rimborso delle integrazioni salariali anticipate (richiesta di rimborso o conguaglio fra contributi dovuti e integrazioni anticipate).
Quindi la domanda in esame deve essere rigettata.
pagina 16 di 19
4. in ordine alla domande di parte ricorrente sub IV)
In estremo subordine parte ricorrente propone domanda volta ad accertare che “il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell' è quello previsto dal Pt_2
comma 15 dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma, ovvero quello previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili”. ritiene che il presunto omesso pagamento parziale dei contributi relativi al periodo novembre 2020:
▪ in primo luogo derivi da oggettiva incertezza in ordine alla portata precettiva del disposto ex art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015;
▪ in secondo luogo si riferisca a un ammontare che era rilevabile dall' nelle CP_1
denunce e/o registrazioni obbligatorie, difettando da parte di essa società ricorrente l'intenzione specifica di occultare rapporti di lavoro in essere ovvero retribuzioni erogate.
L' replica affermando che “il regime sanzionatorio applicato è quello proprio della CP_1
omissione e, diversamente non poteva essere, poiché la società ha presentato regolarmente denunce mensili, seppure indicando e riportando i dati contributivi errati in quanto decaduta della compensazione dell'asserito credito”.
A sostegno specifica che:
▪ “In realtà, da una corretta lettura dei dati riportati nella nota di rettifica, la sanzione civile applicata risulta essere nella misura del 10%, per un numero di giorni pari a 1107, così come espressamente indicato.
pagina 17 di 19 ▪ L'importo di € 2.112,17# indicato a titolo di sanzioni civili non deve essere rapportato all'importo dei contributi pari ad € 6.964,26# in termini complessivi, così come operato dalla società.
▪ L'importo delle sanzioni, per comprendere il corretto tasso applicato nella misura del 10% e non del 30%, deve essere annualizzato, nel senso che, l'importo dei contributi di € 6.964,26 x n. 1107 giorni al tasso del 10% deve essere diviso anche per 365 giorni e, in tal modo, si CP_ ottiene l'importo di € 2.112,09# delle sanzioni civili pretese da ”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente si è limitata a una generica contestazione (“Si
CP_ contesta la ricostruzione dell' del conteggio delle sanzioni”) e al richiamo delle deduzioni svolte in merito nell'atto introduttivo, che, tuttavia, appaiono ampiamente superate in ragione della specificità e della persuasività di quelle esposte dall' in CP_2
memoria di costituzione.
Quindi la domanda di parte ricorrente appare proposta inutiliter.
5. conclusioni
Conclusivamente le domande, proposte dalla ricorrente
[...]
nei confronti dell' non meritano Parte_1 CP_1
accoglimento e, quindi, devono essere rigettate.
Stante l'opinabilità delle questioni trattate, attestata dall'esistenza di difformi orientamenti di merito, si impone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
pagina 18 di 19 1. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente Parte_1
nei confronti dell'
[...] CP_1
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 25 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. RG FL
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
11.9.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Aurora Maria Romerio pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 19
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E ZI pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
NE (PEC) pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale, previo, se del caso, accertamento e declaratoria del diritto di credito della Ricorrente, , nella misura di € Parte_1
6.964,26 derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO ai CP_1
lavoratori per i periodi superiormente indicati, accertare e dichiarare il diritto della
Ricorrente al conguaglio e/o rimborso e/o restituzione delle somme anticipate a titolo di trattamento di CIGO nella misura di € 6.964,26 e accertare e dichiarare
l'infondatezza e/o nullità e/o inefficacia della pretesa contributiva dell' di CP_1
pagamento dei contributi asseritamente pretesi e delle sanzioni, per complessivi €
9.250,06 e di cui alla nota di rettifica e agli inviti a regolarizzare emessi dall' sede CP_1
di Trento, di cui al ricorso e relativi ai periodi 11/2020 e, per l'effetto, dichiarare nulli
e/o illegittimi e/o annullabili e/o inefficaci la nota di rettifica e gli inviti a regolarizzare emessi dall' sede di Trento, di cui al ricorso e relativi ai periodi 11/2020. CP_1
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande, previo, se del caso, accertamento e declaratoria del diritto di credito della
Ricorrente, , nella misura di € Parte_1
6.964,26 derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO ai CP_1
lavoratori per i periodi superiormente indicati condannare l' alla restituzione alla CP_1 pagina 2 di 19 dell'importo di € 6.964,26, oltre Parte_1
interessi legali dal pagamento al saldo.
In via di ulteriore subordine, previo, se del caso, accertamento e declaratoria del diritto di credito della Ricorrente, , nella Parte_1
misura di € 6.964,26 derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento CP_1
di CIGO ai lavoratori per i periodi superiormente indicati accertare e dichiarare
l'indebito arricchimento dell' ai sensi dell'art. 2041 c.c., ai danni della CP_1
e, per l'effetto condannare l' al Parte_1 CP_1
pagamento a di un indennizzo Parte_1
risarcitorio pari al depauperamento subito di € 6.964,26, oltre interessi legali.
In ogni caso, accertare e dichiarare che il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell' di cui alla nota di rettifica e agli inviti a regolarizzare CP_1
emessi dall' sede di Trento di cui al ricorso e relativi ai periodi 11/2020 è quello CP_1
previsto dal comma 15 dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma, ovvero quello previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 Legge
388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, IVA e CPA come per legge”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito: respingersi il ricorso de quo, con integrale conferma della somma pretesa dall' CP_1
con l'invito a regolarizzare del 14.3.2024 afferente differenze contributive dovute a seguito di nota di rettifica della denuncia 11/2020 relativa al conguaglio di tre autorizzazioni CIGO scadute nel mese di ottobre 2020. pagina 3 di 19 Con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla società ricorrente
La società ricorrente Parte_1
–
[...]
premesso che:
✓ essa ha, in data 14.2.2020, presentato tre domande (sub n.
8301078566/83000098/10000546, n. 8301078566/83000098/10000547 e n.
8301078566/83000098/10000548) volte alla concessione del trattamento di CIGO per il periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020 (doc. 5, 6 e 7 fasc. ric.);
✓ in data 3.4.2020 dette domande sono state parzialmente accolte dall' con CP_1
provvedimenti adottati (sub n. 830050201938, n. 830050201939 e 830050201940,) in data 3.4.2020 (doc. 8. 9 e 10);
✓ essa ha anticipato ai lavoratori il relativo trattamento di integrazione salariale (doc. 11 fasc. ric.);
✓ essa ha effettuato nel mese di dicembre 2020, riguardo al flusso di competenze del mese di novembre 2020, il conguaglio tra contributi dovuti per quel mese e il suddetto trattamento di integrazione salariale anticipato (doc. 13 fasc. ric.);
✓ con nota di rettifica del 23.11.2023 (doc. 1 fasc. ric.) l' le ha comunicato CP_1
l'esistenza, in relazione alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2020, di un addebito per differenze contributive, pari a € 6.964,26, e per sanzioni civili pari a €
2.112,17, per complessivi € 9.076,43; sono poi seguiti due inviti a regolarizzare dell'8.2.2024 e del 14.3.2024; pagina 4 di 19 ✓ successivamente ha appreso dall' che la sussistenza di tale addebito scaturiva, CP_1
a detta dell'Istituto, dal fatto che il conguaglio tra contributi dovuti e il trattamento di integrazione salariale anticipato era stato effettuato dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza ex art. 7 co.3 d.lgs. 14.9.2015, n. 148 – propone:
I) in via principale, domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto al “conguaglio e/o rimborso e/o restituzione delle somme anticipate a titolo di trattamento di CIGO nella misura di €
6.964,26”, con conseguente domanda volta ad accertare l'insussistenza, in capo all' del diritto a pretendere il versamento della somma di € 9.250,06 a titolo di CP_1
differenze contributive e della somma di € 2.112,17 a titolo di sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2020;
II) in via subordinata, domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della somma di €
CP_ 6.964,26, “derivante dalla anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO” afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020, con conseguente domanda di condanna dell' alla restituzione della suddetta somma, maggiorata di interessi CP_1
legali dal pagamento al saldo;
III) in via ulteriormente subordinata, domanda volta ad accertare l'indebito arricchimento ex art. 2041 cod.civ. di a CP_1
seguito dell'anticipazione, effettuata da essa ricorrente, del trattamento di CIGO afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020, senza poter ottenere successivamente il rimborso ex art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015, con conseguente domanda di condanna dell' al pagamento della suddetta somma, maggiorata di interessi legali dal CP_1
pagina 5 di 19 pagamento al saldo, a titolo di indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale subita;
IV) in ogni caso: domanda volta ad accertare che “il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell' è quello previsto dal comma 15 dell'articolo 116 della Legge Pt_2
388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma, ovvero quello previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili”.
A fondamento delle domande sub I) e II) la società ricorrente
[...]
sostiene che: “La normativa specialistica in Parte_1
materia di ammortizzatori sociali [di cui all'art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015] disciplina una
CP_ modalità di estinzione dell'obbligazione dell' mediante conguaglio (i.e.
compensazione) e stabilisce per quest'ultima uno stringente termine decadenziale, che non può essere applicato in estensione ad altre modalità di estinzione dell'obbligazione,
quale quella della restituzione che, quindi, il datore di lavoro può richiedere all'Istituto nel rispetto dei termini prescrizionali di legge”; richiama a conforto giurisprudenza di merito (Corte Appello Brescia n. 148/2022; Corte
Appello Brescia n. 73/2023; Trib. Bergamo n. 339/2022; Trib. Roma n. 1585/2019).
A fondamento della domanda sub III) afferma che l'anticipazione, da essa effettuata per conto dell del trattamento di CIGO afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° CP_1
febbraio 2020, costituisce un arricchimento per l' e, correlativamente, una CP_2
diminuzione patrimoniale per sé, che deve essere indennizzata.
A fondamento della domanda sub IV) ritiene che il presunto omesso pagamento parziale dei contributi relativi al periodo novembre 2020:
pagina 6 di 19 ▪ in primo luogo derivi da oggettiva incertezza in ordine alla portata precettiva del disposto ex art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015;
▪ in secondo luogo si riferisca a un ammontare che era rilevabile dall' nelle CP_1
denunce e/o registrazioni obbligatorie, difettando da parte di essa società ricorrente l'intenzione specifica di occultare rapporti di lavoro in essere ovvero retribuzioni erogate.
§2 le difese dell'ente convenuto
In ordine alle domande sub I) e II), l' non contesta le circostanze allegate dalla CP_1
società ricorrente, ma sostiene in diritto che:
“… nell'ambito del rapporto contributivo-previdenziale, sono solamente due le modalità con cui i CP_ datori di lavoro, che anticipano prestazioni in nome e per contro dell , possono provvedere al relativo recupero: o attraverso il consolidato sistema del conguaglio ovvero a seguito di espressa richiesta di rimborso. Entrambe le possibilità contemplate sono soggette a decadenza, in base all'articolo 7 del Dlgs 148/2015”.
Evidenzia, altresì, che “la decadenza è stata introdotta in modo strutturale anche per i pagamenti diretti (articolo 7, comma 5-bis del Dlgs 148/2015)”.
In ordine alla domanda sub III), l' convenuto afferma che parte ricorrente – CP_2
qualificando indebito arricchimento per suscettibile di indennizzo a favore del CP_1
datore, gli effetti economici della preclusione per costui, a seguito della maturazione del termine semestrale, alla restituzione delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale – “pone nel nulla l'intervenuta decadenza”.
Inoltre evidenzia che l'azione ex art. 2041 cod.civ. ha carattere residuale, vale a dire è esperibile solo se il depauperato non può esercitare alcun'altra azione per farsi pagina 7 di 19 indennizzare la diminuzione patrimoniale subita, mentre, invece, nel caso in esame la società datrice “aveva a sua disposizione uno specifico strumento per ottenere il proprio credito e nel momento in cui non è stato correttamente esercitato nei tempi normativamente previsti è decaduta e, oggi, non può rientrare del credito tramite una azione sussidiaria prevista solo in caso in cui manchi una specifica azione posta a tutela della pretesa”.
In ordine alla domanda sub IV), l' convenuto afferma che “il regime sanzionatorio CP_2
applicato è quello proprio della omissione e, diversamente non poteva essere, poiché la società ha presentato regolarmente denunce mensili, seppure indicando e riportando i dati contributivi errati in quanto decaduta della compensazione dell'asserito credito”.
In proposito specifica che:
“In realtà, da una corretta lettura dei dati riportati nella nota di rettifica, la sanzione civile applicata risulta essere nella misura del 10%, per un numero di giorni pari a 1107, così come espressamente indicato.
L'importo di € 2.112,17# indicato a titolo di sanzioni civili non deve essere rapportato all'importo dei contributi pari ad € 6.964,26# in termini complessivi, così come operato dalla società.
L'importo delle sanzioni, per comprendere il corretto tasso applicato nella misura del 10% e non del
30%, deve essere annualizzato, nel senso che, l'importo dei contributi di € 6.964,26 x n. 1107 giorni al tasso del 10% deve essere diviso anche per 365 giorni e, in tal modo, si ottiene l'importo di CP_
€ 2.112,09# delle sanzioni civili pretese da ”.
§3 le ragioni della decisione
1. i fatti incontestati
I fatti rilevanti ai fini della decisione non sono controversi tra le parti.
Infatti risulta incontestato che: pagina 8 di 19 i) la qui ricorrente Parte_1
ha, in data 14.2.2020, presentato tre domande (sub n.
8301078566/83000098/10000546, n. 8301078566/83000098/10000547 e n.
8301078566/83000098/10000548) volte alla concessione del trattamento di CIGO per il periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020 (doc. 5, 6 e 7 fasc. ric.);
ii) in data 3.4.2020 dette domande sono state parzialmente accolte dall' con CP_1
provvedimenti adottati (sub n. 830050201938, n. 830050201939 e 830050201940,) in data 3.4.2020 (doc. 8. 9 e 10);
iii) la società qui ricorrente ha anticipato ai lavoratori il relativo trattamento di integrazione salariale (doc. 11 fasc. ric.); iv) la società ricorrente ha effettuato nel mese di dicembre 2020, riguardo al flusso di competenze del mese di novembre 2020, il conguaglio tra contributi dovuti per quel mese e il suddetto trattamento di integrazione salariale anticipato (doc. 13 fasc. ric.);
v) l' con nota di rettifica del 23.11.2023 (doc. 1 fasc. ric.), ha comunicato alla CP_1
società qui ricorrente l' (asserita) l'esistenza, in relazione alla denuncia mensile DM-
2013 di competenza 11/2020, di un addebito per differenze contributive, pari a €
6.964,26, e per sanzioni civili pari a € 2.112,17, per complessivi € 9.076,43, che, a detta dell'Istituto, scaturiva dal fatto che il conguaglio tra contributi dovuti e il trattamento di integrazione salariale anticipato era stato effettuato dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza ex art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015.
2. in ordine alle domande di parte ricorrente sub I) e II)
a)
Per quanto concerne le domande di parte ricorrente sub I) e II), tra le parti si controverte in ordine alla portata precettiva della norma ex art. 7 co.3 d.lgs. 14.9.2015, n. 148, la pagina 9 di 19 quale dispone: “… il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni [salariali] corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”.
b)
Infatti parte ricorrente non contesta che nella vicenda in esame il conguaglio tra contributi dovuti e il trattamento di integrazione salariale anticipato è stato da essa effettuato nel dicembre 2020 in relazione al flusso di competenze del mese di novembre 2020, vale a dire dopo la scadenza di quel termine semestrale, che aveva iniziato a decorrere dal
3.4.2020 (data del provvedimento di concessione della CIGO) e, quindi, era scaduto il
3.10.2020, di talché il conguaglio avrebbe dovuto essere effettuato (o la richiesta di rimborso presentata) entro il 16.11.2020, ai sensi degli artt. 17 co.
1. e 18 co.1 d.lgs.
9.7.1997, n. 241.
Pare ricorrente neppure contesta la natura decadenziale di quel termine.
Tuttavia sostiene che detto termine si riferisca esclusivamente alla facoltà del datore di lavoro di estinguere debiti contributivi a suo carico “mediante conguaglio (i.e. compensazione)” con crediti sorti in virtù di anticipazioni di trattamenti di integrazione salariale da esso effettuate per conto di CP_1
Di conseguenza, a detta della parte ricorrente, l'omessa effettuazione del suddetto conguaglio (compensazione) entro il termine semestrale ex art. 7 co.3 d.lgs. 48/2015 non preclude la richiesta, da parte del datore, di restituzione delle somme anticipate, la quale è soggetta soltanto al termine ordinario di prescrizione decennale.
c)
Di contro l' afferma che i datori di lavoro, i quali hanno anticipato i trattamenti di CP_1
integrazione salariale, dispongono di “due modalità”, con cui poter recuperare quanto pagina 10 di 19 pagato per conto dell'Istituto: il “sistema del conguaglio” o un' “espressa richiesta di rimborso”.
Evidenzia che: “Entrambe le possibilità contemplate sono soggette a decadenza, in base all'articolo 7 del Dlgs 148/2015”.
d)
Pur nella consapevolezza che alcune pronunce di merito (puntualmente citate dalla parte ricorrente) si sono espresse in senso opposto, la tesi sostenuta dall' appare CP_1
preferibile per le ragioni che seguono.
α
L'art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015 prescrive: “L'importo delle integrazioni [pagate dal datore ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga] è rimborsato dall' CP_1
all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”.
Quindi trova un espresso fondamento normativo l'assunto, svolto dall' a pag. 7 CP_1
della memoria di costituzione, secondo cui “… nell'ambito del rapporto contributivo- previdenziale, sono solamente due le modalità con cui i datori di lavoro, che anticipano prestazioni CP_ in nome e per contro dell , possono provvedere al relativo recupero: o attraverso il consolidato sistema del conguaglio ovvero a seguito di espressa richiesta di rimborso”.
Anche la Suprema Corte (Cass. 9.2.2025, n. 3269; Cass. 9.2.2025, n. 3232; Cass.
21.1.2025, n. 1406; Cass. 24.12.2024, n. 34274; Cass.) evidenzia che, alla luce del disposto ex art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015, il datore di lavoro può recuperare l'integrazione salariale – da lui anticipata ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, in adempimento dell'obbligo impostogli quale adiectus solutionis causa dal comma 1 – scegliendo tra la presentazione di “domanda di rimborso delle anticipazioni” e l'attivazione del “meccanismo del conguaglio”, il quale “contabilmente… si realizza pagina 11 di 19 pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale”.
β
Come già ricordato l'art. 7 co. 3 d.lgs. 148/2015 prescrive: “… il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni [salariali] corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 3269/2025 cit.; Cass. 3232/2025 cit.; Cass. 1406/2025 cit.; Cass. 34274/2024 cit.) questa norma “stabilisce… che la richiesta di rimborso ed il conguaglio devono intervenire entro un termine di decadenziale”.
Quindi trova un espresso fondamento normativo e un autorevole conferma giurisprudenziale l'assunto, svolto dall' a pag. 7 della memoria di costituzione, CP_1
secondo cui “entrambe le possibilità contemplate” dal precedente comma (ossia la presentazione di richiesta di rimborso o l'attivazione del meccanismo del conguaglio”)
“sono soggette a decadenza”.
E' vero che, secondo Trib. Roma n. 1585/2019, qualora il datore decada dalla possibilità di attivare il meccanismo del conguaglio, permane in suo favore “il diritto alla restituzione delle somme anticipate in base alla normativa codicistica”; tuttavia, così opinando, a sommesso avviso di chi scrive, non si considera che l'art. 7 co.3
d.lgs. 148/2015, il quale costituisce norma evidentemente di carattere speciale, prevede il medesimo termine decadenziale sia per il conguaglio che per la richiesta di rimborso ossia di restituzione.
E' vero che secondo Corte Appello Brescia n. 148/2022, Corte Appello Brescia n.
73/2023, Trib. Bergamo n. 339/2022 il termine di decadenza ex art. 7 co.3 d.lgs. 81/2015 pagina 12 di 19 riguarda il diritto di ottenere il rimborso mediante “le procedure semplificate appositamente predisposte dall' , ma, se matura la decadenza, il datore “non CP_1
perde il diritto alla restituzione delle somme anticipate”; tuttavia, così opinando, a sommesso avviso di chi scrive, non si considera che:
▪ la “richiesta di rimborso”, alla quale l'art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015 estende il termine di decadenza, non presenta peculiarità normative, neppure in termini di semplificazione, rispetto a un ordinario atto di esercizio del diritto alla ripetizione delle somme anticipate;
▪ inoltre, sia una “richiesta di rimborso”, sia un ordinario atto di esercizio del diritto alla ripetizione sono entrambi diretti a ottenere la restituzione delle somme anticipate;
quindi la conservazione del rimedio ordinario previsto dalla disciplina generale delle obbligazioni nonostante la maturazione della decadenza rispetto al rimedio speciale, ma produttivo dei medesimi effetti, esige che vi sia un'espressa disposizione specifica in tal senso (che qui non sussiste), pena la neutralizzazione della portata precettiva della decadenza.
γ
L'insussistenza di un rimedio generale, costituito dall'ordinaria richiesta di rimborso assoggettata al solo termine di prescrizione ordinaria, in aggiunta ai rimedi speciali previsti dall'art. 7 co.2 d.lgs. 148/2015 e sottoposti dal comma successivo a decadenza semestrale, si evince dalla disciplina concernente il “pagamento diretto delle prestazioni” di integrazione salariale da parte di che è stata successivamente CP_1
introdotta mediante l'inserimento nello stesso art. 7 (ad opera dall'art. 1 co. 196 L.
30.12.2021, n. 234, a decorrere dall'1.1.2022, e successivamente modificato dall'art. 23
pagina 13 di 19 co.1, lett. b) D.L. 27.1.2022, n. 4, conv. dalla L. 28.3.2022, n. 25), del comma 5-bis, il quale dispone:
“In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all' tutti i dati necessari per il CP_1
pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
Orbene, anche in questa fattispecie è previsto un termine di decadenza a carico del datore, con la differenza che riguarda non già la richiesta di rimborso o il conguaglio relativo a un pagamento da lui anticipato, ma l'invio all' dei dati necessari per il pagamento CP_1
diretto dell'integrazione salariale da parte dell'Istituto.
Tuttavia, sotto il profilo economico, vi è equivalenza tra gli effetti della decadenza di cui al comma 5-bis rispetto a quelli conseguenti alla decadenza di cui al comma 3: nella prima ipotesi il datore perde il diritto al rimborso delle integrazioni salariali anticipatamente corrisposte ai lavoratori in osservanza dell'obbligo di cui al comma 1; nella seconda ipotesi sorge a carico del datore l'obbligo di corrispondere ai lavoratori le integrazione salariali senza poter successivamente chiederne il rimborso o effettuare il conguaglio di cui al comma 2.
Infatti la locuzione “rimangono a carico del datore di lavoro”, utilizzata dal legislatore nel comma 5-bis, rende palese l'impossibilità per il datore incorso nella decadenza ivi prevista di avvalersi di un ordinario atto di esercizio del diritto alla ripetizione al fine di trasferire sull' il costo economico delle integrazioni salariali corrisposte ai CP_1
lavoratori. pagina 14 di 19 Di conseguenza, l'interpretazione del comma 3 propugnata dalla parte ricorrente, secondo cui, invece, il datore, incorso nella decadenza ivi prevista, avrebbe la possibilità di avvalersi di quel medesimo rimedio ordinario, introdurrebbe, se accolta, un'ingiustificata disparità di trattamento tra il datore decaduto ai senso del comma 3 e il datore decaduto ai sensi del comma 5-bis.
e)
In definitiva, non meritano accoglimento:
❖ la domanda proposta dalla parte ricorrente in via principale e volta ad accertare, in suo favore, il diritto al “conguaglio e/o rimborso e/o restituzione delle somme anticipate a titolo di trattamento di CIGO nella misura di € 6.964,26”, con conseguente domanda volta ad accertare l'insussistenza, in capo all' del CP_1
diritto a pretendere il versamento della somma di € 9.250,06 a titolo di differenze contributive e della somma di € 2.112,17 a titolo di sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2020;
❖ la domanda proposta dalla parte ricorrente in via principale e volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della somma di € 6.964,26, “derivante dalla
CP_ anticipazione per conto dell' del trattamento di CIGO” afferente al periodo dal 6 gennaio al 1° febbraio 2020, con conseguente domanda di condanna dell' alla CP_1
restituzione della suddetta somma, maggiorata di interessi legali dal pagamento al saldo.
3. in ordine alla domande di parte ricorrente sub III)
In via ulteriormente subordinata parte ricorrente propone domanda volta ad accertare l'indebito arricchimento ex art. 2041 cod.civ. di a seguito dell'anticipazione, CP_1
effettuata da essa ricorrente, del trattamento di CIGO afferente al periodo dal 6 gennaio al pagina 15 di 19 1° febbraio 2020, senza poter ottenere successivamente il rimborso ex art. 7 co.2 d.lgs.
148/2015, con conseguente domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1
suddetta somma, maggiorata di interessi legali dal pagamento al saldo, a titolo di indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale subita.
Anche questa domanda non può essere accolta.
Infatti contrasta con il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente Cass. S.U. 5.12.2023, n. 33954; Cass. 13.3.20'24, n. 6735; Cass. 18.10.2024, n.
27008), secondo cui: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Evidente è la pertinenza di questo orientamento rispetto alla vicenda in esame.
Infatti, mediante l'azione di arricchimento qui esercitata, parte ricorrente mira a conseguire il medesimo risultato economico, costituito dal trasferimento a carico di dei costi delle integrazioni salariali da essa anticipate ai lavoratori, che avrebbe CP_1
conseguito se si fosse avvalsa utilmente, ossia evitando di incorrere nella prescrizione ex art. 7 co.3 d.lgs. 2148/2015 (nella quale, invece, è caduta non rispettando il termine ivi previsto), di uno dei mezzi che il precedente comma mette a disposizione del datore al fine di ottenere il rimborso delle integrazioni salariali anticipate (richiesta di rimborso o conguaglio fra contributi dovuti e integrazioni anticipate).
Quindi la domanda in esame deve essere rigettata.
pagina 16 di 19
4. in ordine alla domande di parte ricorrente sub IV)
In estremo subordine parte ricorrente propone domanda volta ad accertare che “il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell' è quello previsto dal Pt_2
comma 15 dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma, ovvero quello previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili”. ritiene che il presunto omesso pagamento parziale dei contributi relativi al periodo novembre 2020:
▪ in primo luogo derivi da oggettiva incertezza in ordine alla portata precettiva del disposto ex art. 7 co.3 d.lgs. 148/2015;
▪ in secondo luogo si riferisca a un ammontare che era rilevabile dall' nelle CP_1
denunce e/o registrazioni obbligatorie, difettando da parte di essa società ricorrente l'intenzione specifica di occultare rapporti di lavoro in essere ovvero retribuzioni erogate.
L' replica affermando che “il regime sanzionatorio applicato è quello proprio della CP_1
omissione e, diversamente non poteva essere, poiché la società ha presentato regolarmente denunce mensili, seppure indicando e riportando i dati contributivi errati in quanto decaduta della compensazione dell'asserito credito”.
A sostegno specifica che:
▪ “In realtà, da una corretta lettura dei dati riportati nella nota di rettifica, la sanzione civile applicata risulta essere nella misura del 10%, per un numero di giorni pari a 1107, così come espressamente indicato.
pagina 17 di 19 ▪ L'importo di € 2.112,17# indicato a titolo di sanzioni civili non deve essere rapportato all'importo dei contributi pari ad € 6.964,26# in termini complessivi, così come operato dalla società.
▪ L'importo delle sanzioni, per comprendere il corretto tasso applicato nella misura del 10% e non del 30%, deve essere annualizzato, nel senso che, l'importo dei contributi di € 6.964,26 x n. 1107 giorni al tasso del 10% deve essere diviso anche per 365 giorni e, in tal modo, si CP_ ottiene l'importo di € 2.112,09# delle sanzioni civili pretese da ”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente si è limitata a una generica contestazione (“Si
CP_ contesta la ricostruzione dell' del conteggio delle sanzioni”) e al richiamo delle deduzioni svolte in merito nell'atto introduttivo, che, tuttavia, appaiono ampiamente superate in ragione della specificità e della persuasività di quelle esposte dall' in CP_2
memoria di costituzione.
Quindi la domanda di parte ricorrente appare proposta inutiliter.
5. conclusioni
Conclusivamente le domande, proposte dalla ricorrente
[...]
nei confronti dell' non meritano Parte_1 CP_1
accoglimento e, quindi, devono essere rigettate.
Stante l'opinabilità delle questioni trattate, attestata dall'esistenza di difformi orientamenti di merito, si impone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
pagina 18 di 19 1. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente Parte_1
nei confronti dell'
[...] CP_1
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 25 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. RG FL
pagina 19 di 19