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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2862/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGATO Parte_1 C.F._1
LO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 9 FIDENZA, presso il difensore avv.
COGATO LO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCIO LAURA, Controparte_1 C.F._2 domiciliato in CANCELLERIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , per vederne accertata la responsabilità Parte_1 Controparte_1 ex art. 2043 c.c. ed ottenerne la conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 302.643,31, asseritamente subiti a causa della condotta tenuta dal medesimo nella gestione della società semplice, , costituita tra le parti Controparte_2 in data 15/06/2021.
In proposito, parte attrice ha esposto:
che le parti, in qualità di amministratori della società , in data 17/11/2021, stipulavano un CP_2 contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un podere agricolo e relativo rustico annesso, in Noceto (PR), via Gabbiano n.24, al prezzo a corpo complessivo di euro 409.000,00, fissando entro il
31/07/2022 il termine per la stipulazione del contratto definitivo;
che, per il pagamento del prezzo, la socia effettuava finanziamenti in più riprese, versando Parte_1 direttamente: euro 25.000,00, in data 12/11/2021, a mezzo bonifico bancario in favore di CP_2 con la causale giroconto acquisto azienda;
euro 25.000,00, in data 12/11/, a mezzo bonifico bancario in favore di con la causale giroconto acquisto azienda;
euro 15.000,00, in data 15.11.2021, CP_2
a mezzo bonifico bancario in favore di con la causale prestito infruttifero;
euro CP_2
25.000,00, in data 15/11/2021, a mezzo bonifico bancario in favore di con la causale CP_2 acquisto azienda agricola;
euro 4.000,00, mediante assegno bancario non trasferibile n.0240246422-00, come indicato nel preliminare del 17/11/2021;
che, in data 07/07/2021, il concludeva unilateralmente, con i promittenti venditori, CP_1 [...]
e , contratto di locazione del medesimo fondo oggetto di Parte_2 Parte_3 compravendita, della durata di anni quindici;
che le odierne parti pattuivano che il si sarebbe iscritto in apposita sezione Inps per ottenere CP_1 agevolazione sulle imposte indirette, ai fini dell'acquisto del fondo, ma la certificazione tardava ad arrivare;
che, nelle more, la promissaria acquirente veniva posta a conoscenza che i beni promessi in vendita erano gravati da alcune difformità urbanistiche e catastali, nonostante i promittenti venditori, nel contratto preliminare, all'art.3, avessero garantito “la piena regolarità urbanistica degli immobili”;
che, a causa di quanto sopra, le parti, in data 09/08/2022, sottoscrivevano scrittura privata di proroga del contratto preliminare di compravendita, nel quale convenivano il termine ultimo di proroga, per la pagina 2 di 10 stipulazione del contratto definitivo, al 31 dicembre 2022;
che la effettuava ulteriori finanziamenti, in particolare versando l'ulteriore importo di euro Parte_1
202.304,71 nel modo che segue: euro 52.304,71, in data 09/08/2022, a mezzo disposizione bancaria e corrisposti direttamente ad Agenzia delle Entrate, per conto dei promittenti venditori, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale sul fondo promesso in vendita;
euro 150.000,00, in data
10/08/2022, a mezzo bonifico bancario in favore dei promittenti venditori;
che, come pattuito nella scrittura privata del 09/08/2022, la versava, altresì, euro .2.020,00 Parte_1 al Comune di Noceto, per conto dei promittenti venditori, a titolo di sanzione per la sanatoria presentata;
euro 2.818,60 all' ing. a titolo di acconto sulle competenze, per conto dei promittenti Pt_4 venditori;
che, non avendo la disponibilità di tali importi per poter effettuare i finanziamenti, la Parte_1 otteneva, con atto pubblico del 28/07/2022, dal proprio padre, la donazione della Persona_1 somma di euro 220.000,00;
che la conferiva nella Società anche beni per l'esercizio dell'attività agricola al fine del Parte_1 perseguimento dell'oggetto sociale, acquistando due cavalle, per la somma complessiva, personale, di euro 1.500,00;
che il grazie all'intervento della veniva popolato anche da due asine, un CP_2 Parte_1 gallo ed un maialino, animali regalati personalmente alla parte attrice;
che, ad un certo punto, il rapporto amoroso tra l'odierna attrice ed il convenuto si incrinava ed il manifestava in più occasioni atteggiamenti violenti, minacciosi ed oltraggiosi verso la CP_1 ed i di lei figli, inoltre, metteva in atto una serie di ripicche, prevaricazioni e soprusi, con Parte_1
l'evidente e dichiarato scopo di colpire la anche economicamente, nel modo che segue: Parte_1
prelevando, nel mese di aprile 2022, una importante somma dal conto corrente aziendale utilizzata per l'acquisto di un bene personale, una autovettura marca BMW che intestava al di lui figlio
[...]
Per_2
distraendo, dal conto corrente societario, in data 15.09.2022, la somma di euro 25.000,00 con assegno circolare n.52/06840213;
prelevando, con carta bancomat aziendale, nello stesso giorno, la somma di euro 250,00;
che la situazione era ormai insostenibile e i soprusi del socio per far saltare gli accordi erano CP_1 evidenti;
pagina 3 di 10 che parte attrice non aveva più accesso alla casella pec societaria;
che i manufatti presenti nei fondi promessi in vendita risultavano essere abusivi e, le opere, non sanabili;
che, poiché la compravendita, per poter essere stipulata, necessitava della demolizione delle opere abusive ed insanabili, era necessario permettere, ai promittenti venditori, l'ingresso al podere, permesso che veniva accordato dalla che contattava anche lo Studio Notarile fissando la data del Parte_1
13.12.2022 per la stipula del rogito, in quanto l'atto di compravendita, nonostante le reticenze, le ostilità e le ripicche del doveva essere onorato;
CP_1
che, nel podere agricolo, erano ancora presenti tutti gli animali, che non potevano essere in alcun modo movimentati a causa del diniego, da parte del di consegnare i passaporti veterinari alla CP_1
proprietaria degli stessi;
Parte_1
che, senza lo sgombero degli animali presenti, non sarebbe stata possibile alcuna demolizione, di conseguenza, in data 09.12.2022, a mezzo e-mail, la comunicava al di avere Parte_1 CP_1 individuato una collega veterinaria alla quale cedere gratuitamente tutti gli animali, purché venissero resi i libretti degli stessi;
che la avrebbe provveduto, a sue spese, allo sgombero delle aree da demolire in modo da Parte_1 poter rogitare nei tempi pattuiti;
che alla suindicata e-mail non faceva seguito comunicazione alcuna, rendendosi evidente l'intento dilatorio e doloso del di far saltare l'appuntamento per il rogito fissato;
CP_1
che il in data 05/12/2022 e in data 07/12/2022, cedeva gratuitamente e unilateralmente, CP_1 senza autorizzazione alcuna da parte dell'attrice e senza neppure preventiva comunicazione alla stessa tutti gli animali presenti nel podere;
Parte_1
che, pur in possesso dei requisiti IAP per l'acquisto agevolato del bene oggetto di compravendita, il si rifiutava di rendere la dichiarazione in sede di stipula e di consegnare la relativa CP_1 documentazione al notaio rogante, facendo di fatto saltare l'atto di acquisto;
che interveniva, quindi, per parte promittente venditrice, l'avv. Rosato la quale, con comunicazione a mezzo pec del 12/12/2022, diffidava il a comparire al rogito del giorno 12/01/2023; CP_2
che, il 19/12/2022, il notaio rogante comunicava la nuova data del rogito definitivo di compravendita per il giorno 18/01/2023;
che i promittenti venditori chiedevano di poter accedere ai locali del podere per procedere con la pagina 4 di 10 demolizione dei manufatti abusivi, ottenendo la disponibilità della ma, la stessa, recatasi Parte_1 presso il podere, si avvedeva che il fondo era chiuso (dal con un lucchetto di cui la stessa CP_1 non possedeva la chiave;
che per tutti i gravi comportamenti posti in essere con dolo da parte attrice, con racc.a/r del CP_1
03/02/2023, comunicava di voler recedere dalla società , per giusta causa;
CP_2
che, successivamente, i promittenti venditori intimavano, alla società il rilascio del CP_2 fondo e la ancora una volta, si rendeva disponibile a collaborare per la restituzione Parte_1 dell'unico paio di chiavi in suo possesso, respingendo le doglianze circa il mancato pagamento del canone di locazione, in quanto sottoscritto dal solo in spregio alle norme indicate nell'atto CP_1 costitutivo di società;
che i danni subiti, pari a complessivi euro 304.273,87 corrispondono a: euro 301.143,31 versati a titolo di finanziamento;
euro 1.500,00 per l'acquisto degli equini;
lucro cessante (in quanto l'attrice, una volta acquistato il fondo, avrebbe potuto rivenderlo), da valutarsi in via equitativa;
spese legali e tecniche: (euro 1.459,12 giusta fattura n.6/23 emessa dall'avv. Cogato, euro 48,80 per l'avvio del procedimento di mediazione;
euro 7,63 per ricerca visura camerale;
euro 25,01 per ricerca visura ACI).
con l'atto di costituzione, ha contestato le avverse deduzioni, in particolare, Controparte_1 deducendo quanto segue:
che gli investimenti indicati da parte attrice non sono stati, tutti, sostenuti da quest'ultima, in quanto l'importo di euro 4.000,00, versato mediante assegno bancario non trasferibile n. 0240246422-00 come indicato nel preliminare del 17/11/2021, è pagato con assegno emesso da Pt_5 CP_2 utilizzando il conto corrente aziendale;
che la sottoscrizione del contratto di affitto avvenne alla presenza della stessa e con l'unico Parte_1 scopo di poter aver immediato accesso alla struttura;
che gli importi di euro 2.020,00, corrisposti al , e di euro 2.818,60, corrisposti a Controparte_3 titolo di acconto sulle competenze dell'ing. sono stati, entrambi, pagati dalla società agricola;
Pt_4
che le somme anticipate dalla sono conferimenti alla società e non finanziamenti, utilizzati Parte_1 per incrementare il patrimonio sociale o per acquistare il fondo del podere, e non come prestito alla società; in quanto conferimenti, gli stessi potranno essere restituiti al socio solo al momento dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo di liquidazione;
che anche il socio ha effettuato numerosi conferimenti nella società: ciò nonostante, CP_1
pagina 5 di 10 all'odierno convenuto risulta attribuita una titolarità dell'azienda agricola nella misura del solo 1%, a fronte del 99% della Parte_1
che, in particolare, il socio ha messo a disposizione di le seguenti somme: a) CP_1 CP_2 euro 142.900,00 a titolo di Prestito infruttifero;
b) euro 45.500,00 per acquisto materiale aziendale
(come da rendiconto); c) euro 73.800,00 a titolo di prestazione di lavoro, nella misura di 8.200 ore svolte a fronte di un compenso pari ad 9,00 €/ora di retribuzione (inferiore alla tariffa oraria del bracciante agricolo medio); d) euro 12.517,00 quale rimborso chilometrico nel tragitto casa – lavoro;
che le due cavalle “miniature horse” aventi nomi e (a cui si suppone faccia riferimento Per_3 Per_4 parte attrice), erano sempre state di proprietà di e venivano cedute a terzi, con regolare CP_2 atto, dal legittimo proprietario, ossia da come certificato dai Registri di tenuti da CP_2 Pt_6
APA di Parma;
che i due asini (e non asine) arrivavano al esclusivamente grazie all'operato del CP_2
il quale provvedeva personalmente a pagare il contributo per le spese di trasporto di euro CP_1
250,00;
che il giorno stesso in cui parte attrice si trasferiva altrove, la stessa provvedeva a chiudere il contratto di fornitura elettrica ed acqua potabile, lasciando senza cibo gli animali, senza paglia per i giacigli, senza cure veterinarie, senza acqua corrente e senza illuminazione notturna;
che il avvisava la della grave situazione presente nel Podere e le intimava CP_1 Parte_1 CP_2 di provvedere, entro due giorni, a reperire una idonea sistemazione per gli animali e che, in difetto, avrebbe agito in autonomia con l'aiuto del Servizio Sanitario della AUSL di Noceto;
che l'importo prelevato per l'acquisto dell'autovettura era stato versato nei due giorni precedenti in contanti sullo stesso conto corrente aziendale, con la collaborazione e piena conoscenza da parte della in quanto il non aveva un proprio conto corrente;
Parte_1 CP_1
che la somma di euro 25.000,00 veniva versata a quale restituzione del prestito Parte_7 infruttifero a effettuato dalla donna tramite assegno circolare / vaglia postale del CP_2
05/08/2022, per euro 20.000,00, e versamenti di contanti effettuati in prossimità di tale data, il tutto sempre con la piena collaborazione e conoscenza della prestito ottenuto per far fronte Parte_1 all'insufficiente disponibilità economica in vista del rogito d'acquisto del podere, inizialmente fissato per il 09/08/2022, e restituito poiché l'atto notarile non veniva stipulato nella data prevista;
che il prelievo bancomat di euro 250,00 fa riferimento a piccole ed ordinarie spese aziendali per la gestione del;
CP_2 pagina 6 di 10 che nessuna violenza è mai stata perpetrata nei confronti della e dei di lei figli;
Parte_1
che, al momento della stipula del rogito definitivo di acquisto del fondo, emergevano irregolarità urbanistiche e abusi edilizi che impedivano di portare a termine la compravendita;
la stipulazione del rogito veniva rimandata e le parti si accordavano per effettuare lo stesso entro il 31/12/2022; entro tale data, i promittenti venditori, avrebbero dovuto rendere noto agli acquirenti l'elenco delle difformità e dei manufatti abusivi da sistemare, impegnarsi a richiedere al Comune di Noceto la sanatoria e/o sistemare gli abusi che non ne potevano formare oggetto;
ciò non avveniva o, quantomeno, al CP_1 non era comunicato l'elenco delle eventuali difformità da sistemare;
che la prendeva accordi con i venditori in assenza di un preventivo confronto con il socio Parte_1
CP_1
che la password di accesso ala Pec della società non è mai stata cambiata;
che, il 18/11/2022, avrebbe dovuto tenersi un sopralluogo per la visione dei lavori da eseguire e per l'organizzazione degli stessi, ma, quel giorno, nessuno si presentava;
il giorno successivo, si presentavano i soli venditori, senza alcuna ditta incaricata per l'esecuzione delle opere ed il convenuto si premurava, nuovamente, di chiedere ai venditori delucidazioni ed il corretto rispetto degli accordi contrattuali, senza tra l'altro mai ricevere la documentazione richiesta, i chiarimenti necessari, la copia della richiesta di sanatoria presentata in Comune, con il mancato accoglimento della stessa e la precisa definizione dei lavori da effettuare, delle responsabilità e della copertura dei costi e degli eventuali danni, oltre che dell'evidente decremento del valore mobiliare;
che il rinvio del rogito era causato esclusivamente dalla mancata regolarizzazione degli abusi, in quanto, tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle agevolazioni era in possesso del notaio, sin dal mese di agosto 2022;
che vi era, e vi era sempre stato, un unico lucchetto a chiusura del podere, di cui la aveva Parte_1 sempre avuto la sua copia di chiavi;
che, nella e-mail di risposta alle contrarie accuse, il confermava la sua disponibilità alla CP_1 esecuzione dei lavori, sottolineando però come fosse necessario che questi si svolgessero alla presenza di entrambi i soci (per evitare futuri conflitti, visti anche i rapporti tesi tra le parti) e previa esatta definizione dei lavori da effettuare e soprattutto delle aree da sgomberare;
il lunedì successivo, ossia il
16 gennaio 2023, il recatosi al podere, trovava il lucchetto tranciato ed i soli presenti CP_1 Pt_2 all'interno del fondo, senza alcun lavoro in corso, senza azienda edile o macchinari necessari per le presunte attività di demolizione;
pagina 7 di 10 che la mancata restituzione delle chiavi e della reintegra nel possesso dei beni da parte della proprietà, operato dal ha rappresentato una corretta ed importante tutela verso la società ; CP_1 CP_2 che il comportamento assunto dalla che intratteneva rapporti con i venditori, prendendo Parte_1 accordi senza confrontarsi col socio, decidendo in autonomia e quindi ingenerando confusione e conflitti, è stato determinante nella risoluzione dei contratti stipulati tra e i con CP_2 Pt_2 trattenimento, da parte di questi ultimi, delle somme versate a titolo di acconto sul prezzo di vendita e contestuale perdita dei crediti verso terzi, vantati da;
Controparte_2
che, correttamente inseriti tali crediti a perdita della società agricola, lo Stato Patrimoniale elaborato all'atto del recesso della socia evidenzia come la stessa non abbia alcun titolo a richiedere Parte_1 alcunché all'azienda agricola o all'ex socio, anzi debba provvedere, al contrario, a coprire i debiti ancora in essere.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha contestato integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni.
Formulate istanze istruttorie nelle rispettive memorie n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., le parti, rinunciando alle stesse, hanno chiesto, congiuntamente, la rimessione della causa in decisione.
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
ha agito nei confronti di per farne valere la responsabilità Parte_1 Controparte_1 extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione ad alcune condotte illecite asseritamente tenute dallo stesso in qualità di socio amministratore della società costituita tra le parti CP_2 con atto del 15/06/2021, che ha previsto, con riguardo ai conferimenti, la quota dell'1% a favore del e la quota del 99% a favore della (doc. 1). CP_1 Parte_1
Pacifica è la circostanza che l'odierna attrice è receduta dalla società in data 03/02/2023.
La dunque, agendo in giudizio in qualità di ex socia, ha proposto domanda ex art. 2043 c.c., Parte_1 volta a fare accertare la responsabilità del per danni a lei cagionati direttamente. CP_1
Prendendo in esami i punti rilevanti della lunga narrazione dei fatti, i danni dalla stessa lamentati sarebbero stati causati dalla condotta ostruzionistica, asseritamente tenuta dal CP_4 successivamente alla rottura del rapporto sentimentale intrattenuto dalle parti e consisterebbero, principalmente, nella perdita di una consistente somma di denaro, erogata dalla quale Parte_1 finanziamento a favore della società, per l'acquisto di un podere agricolo e relativo rustico annesso,
pagina 8 di 10 oggetto di un contratto preliminare di compra-vendita, stipulato con i promittenti venditori,
[...]
e , in data 17/11/2021; in minima parte, dalla perdita riguardante Parte_2 Parte_3
l'acquisto di due equini, al prezzo di euro 1.500,00, e del mancato guadagno, del quale è stata chiesta la liquidazione in via equitativa.
In proposito, tuttavia, si evidenzia che, già solamente seguendo la narrazione dei fatti svolta da parte attrice, appare chiaro come:
fin dal principio, ad essere inadempienti al contratto preliminare di compra-vendita, sono stati, in realtà,
i promittenti venditori, che, all'art. 3 del contratto preliminare, hanno garantito “la piena regolarità urbanistica degli immobili”, nonostante la presenza di difformità urbanistiche e catastali;
successivamente, è emerso, addirittura, che i manufatti presenti nei fondi promessi in vendita erano abusivi e, le opere, non sanabili;
nonostante la grave situazione emersa, che ha reso necessario rinviare il termine di stipulazione del contratto definitivo (inizialmente fissato entro il 31/07/2022) fino al 31/12/2022, per consentire la demolizione delle opere abusive, le odierne parti, con la scrittura privata del 09/08/2022 (doc. 8), hanno concordato, con i promittenti venditori, di versare ai medesimi, a titolo di caparra confirmatoria, la ragguardevole somma di euro 202.304,71, che si è andata ad aggiungere alla ugualmente cospicua somma già versata, al medesimo titolo, all'atto della stipula del preliminare (doc. 2);
nonostante lo sgombero degli animali presenti nel podere fosse necessario per rendere possibile la demolizione delle opere abusive, la solamente in data 09/12/2022, ha comunicato al Parte_1 di avere individuato una collega veterinaria alla quale cedere gratuitamente tutti gli animali, CP_1 cessione gratuita cui quest'ultimo aveva, tuttavia, già provveduto, in data 05/12/2022 e in data
07/12/2022;
pertanto, a pochi giorni dallo scadere del nuovo termine per la stipulazione del contratto definitivo, la proprietà del podere non ha potuto essere trasferita per la presenza delle opere abusive.
Parte attrice insiste nel sostenere che il avrebbe ingiustificatamente impedito ai promittenti CP_1 venditori di accedere al podere per procedere alla demolizione delle opere abusive.
Tuttavia, le richieste esposte dal convenuto in questa sede (e nelle e-mail depositate), in merito all'elenco delle difformità e dei manufatti abusivi da sistemare e al va, trovano giustificazione secondo la regola del comune buon senso, in considerazione della necessità di sapere cosa si stava andando a comprare anche per comprenderne il valore reale rispetto al prezzo pattuito (il riferimento al decremento del valore “mobiliare”, dedotto dal convenuto, si ritiene essere un evidente un refuso, posto pagina 9 di 10 che la causa verte esclusivamente su beni immobili).
Infine, la contestazione sollevata dal circa il fatto che i promittenti venditori si sono CP_1 presentati presso il podere da soli, senza alcuna ditta incaricata dei lavori di demolizione, trova conferma nella stessa narrazione dei fatti di parte attrice, che mai fa riferimento a ditte incaricate dei lavori di demolizione.
Per quanto riguarda i due cavalli, si ritiene che, trattandosi di conferimenti nella società, la proprietà sia passata a quest'ultima.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere integralmente rigettata, posto:
che il danno subito dall'odierna attrice in relazione al contratto preliminare di compra-vendita non è direttamente ricollegabile ad una condotta meramente ostruzionistica del convenuto;
che i due cavalli di cui lamenta la perdita erano stati conferiti alla società, che ne è divenuta proprietaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 22.457,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2862/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGATO Parte_1 C.F._1
LO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 9 FIDENZA, presso il difensore avv.
COGATO LO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCIO LAURA, Controparte_1 C.F._2 domiciliato in CANCELLERIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , per vederne accertata la responsabilità Parte_1 Controparte_1 ex art. 2043 c.c. ed ottenerne la conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 302.643,31, asseritamente subiti a causa della condotta tenuta dal medesimo nella gestione della società semplice, , costituita tra le parti Controparte_2 in data 15/06/2021.
In proposito, parte attrice ha esposto:
che le parti, in qualità di amministratori della società , in data 17/11/2021, stipulavano un CP_2 contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un podere agricolo e relativo rustico annesso, in Noceto (PR), via Gabbiano n.24, al prezzo a corpo complessivo di euro 409.000,00, fissando entro il
31/07/2022 il termine per la stipulazione del contratto definitivo;
che, per il pagamento del prezzo, la socia effettuava finanziamenti in più riprese, versando Parte_1 direttamente: euro 25.000,00, in data 12/11/2021, a mezzo bonifico bancario in favore di CP_2 con la causale giroconto acquisto azienda;
euro 25.000,00, in data 12/11/, a mezzo bonifico bancario in favore di con la causale giroconto acquisto azienda;
euro 15.000,00, in data 15.11.2021, CP_2
a mezzo bonifico bancario in favore di con la causale prestito infruttifero;
euro CP_2
25.000,00, in data 15/11/2021, a mezzo bonifico bancario in favore di con la causale CP_2 acquisto azienda agricola;
euro 4.000,00, mediante assegno bancario non trasferibile n.0240246422-00, come indicato nel preliminare del 17/11/2021;
che, in data 07/07/2021, il concludeva unilateralmente, con i promittenti venditori, CP_1 [...]
e , contratto di locazione del medesimo fondo oggetto di Parte_2 Parte_3 compravendita, della durata di anni quindici;
che le odierne parti pattuivano che il si sarebbe iscritto in apposita sezione Inps per ottenere CP_1 agevolazione sulle imposte indirette, ai fini dell'acquisto del fondo, ma la certificazione tardava ad arrivare;
che, nelle more, la promissaria acquirente veniva posta a conoscenza che i beni promessi in vendita erano gravati da alcune difformità urbanistiche e catastali, nonostante i promittenti venditori, nel contratto preliminare, all'art.3, avessero garantito “la piena regolarità urbanistica degli immobili”;
che, a causa di quanto sopra, le parti, in data 09/08/2022, sottoscrivevano scrittura privata di proroga del contratto preliminare di compravendita, nel quale convenivano il termine ultimo di proroga, per la pagina 2 di 10 stipulazione del contratto definitivo, al 31 dicembre 2022;
che la effettuava ulteriori finanziamenti, in particolare versando l'ulteriore importo di euro Parte_1
202.304,71 nel modo che segue: euro 52.304,71, in data 09/08/2022, a mezzo disposizione bancaria e corrisposti direttamente ad Agenzia delle Entrate, per conto dei promittenti venditori, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale sul fondo promesso in vendita;
euro 150.000,00, in data
10/08/2022, a mezzo bonifico bancario in favore dei promittenti venditori;
che, come pattuito nella scrittura privata del 09/08/2022, la versava, altresì, euro .2.020,00 Parte_1 al Comune di Noceto, per conto dei promittenti venditori, a titolo di sanzione per la sanatoria presentata;
euro 2.818,60 all' ing. a titolo di acconto sulle competenze, per conto dei promittenti Pt_4 venditori;
che, non avendo la disponibilità di tali importi per poter effettuare i finanziamenti, la Parte_1 otteneva, con atto pubblico del 28/07/2022, dal proprio padre, la donazione della Persona_1 somma di euro 220.000,00;
che la conferiva nella Società anche beni per l'esercizio dell'attività agricola al fine del Parte_1 perseguimento dell'oggetto sociale, acquistando due cavalle, per la somma complessiva, personale, di euro 1.500,00;
che il grazie all'intervento della veniva popolato anche da due asine, un CP_2 Parte_1 gallo ed un maialino, animali regalati personalmente alla parte attrice;
che, ad un certo punto, il rapporto amoroso tra l'odierna attrice ed il convenuto si incrinava ed il manifestava in più occasioni atteggiamenti violenti, minacciosi ed oltraggiosi verso la CP_1 ed i di lei figli, inoltre, metteva in atto una serie di ripicche, prevaricazioni e soprusi, con Parte_1
l'evidente e dichiarato scopo di colpire la anche economicamente, nel modo che segue: Parte_1
prelevando, nel mese di aprile 2022, una importante somma dal conto corrente aziendale utilizzata per l'acquisto di un bene personale, una autovettura marca BMW che intestava al di lui figlio
[...]
Per_2
distraendo, dal conto corrente societario, in data 15.09.2022, la somma di euro 25.000,00 con assegno circolare n.52/06840213;
prelevando, con carta bancomat aziendale, nello stesso giorno, la somma di euro 250,00;
che la situazione era ormai insostenibile e i soprusi del socio per far saltare gli accordi erano CP_1 evidenti;
pagina 3 di 10 che parte attrice non aveva più accesso alla casella pec societaria;
che i manufatti presenti nei fondi promessi in vendita risultavano essere abusivi e, le opere, non sanabili;
che, poiché la compravendita, per poter essere stipulata, necessitava della demolizione delle opere abusive ed insanabili, era necessario permettere, ai promittenti venditori, l'ingresso al podere, permesso che veniva accordato dalla che contattava anche lo Studio Notarile fissando la data del Parte_1
13.12.2022 per la stipula del rogito, in quanto l'atto di compravendita, nonostante le reticenze, le ostilità e le ripicche del doveva essere onorato;
CP_1
che, nel podere agricolo, erano ancora presenti tutti gli animali, che non potevano essere in alcun modo movimentati a causa del diniego, da parte del di consegnare i passaporti veterinari alla CP_1
proprietaria degli stessi;
Parte_1
che, senza lo sgombero degli animali presenti, non sarebbe stata possibile alcuna demolizione, di conseguenza, in data 09.12.2022, a mezzo e-mail, la comunicava al di avere Parte_1 CP_1 individuato una collega veterinaria alla quale cedere gratuitamente tutti gli animali, purché venissero resi i libretti degli stessi;
che la avrebbe provveduto, a sue spese, allo sgombero delle aree da demolire in modo da Parte_1 poter rogitare nei tempi pattuiti;
che alla suindicata e-mail non faceva seguito comunicazione alcuna, rendendosi evidente l'intento dilatorio e doloso del di far saltare l'appuntamento per il rogito fissato;
CP_1
che il in data 05/12/2022 e in data 07/12/2022, cedeva gratuitamente e unilateralmente, CP_1 senza autorizzazione alcuna da parte dell'attrice e senza neppure preventiva comunicazione alla stessa tutti gli animali presenti nel podere;
Parte_1
che, pur in possesso dei requisiti IAP per l'acquisto agevolato del bene oggetto di compravendita, il si rifiutava di rendere la dichiarazione in sede di stipula e di consegnare la relativa CP_1 documentazione al notaio rogante, facendo di fatto saltare l'atto di acquisto;
che interveniva, quindi, per parte promittente venditrice, l'avv. Rosato la quale, con comunicazione a mezzo pec del 12/12/2022, diffidava il a comparire al rogito del giorno 12/01/2023; CP_2
che, il 19/12/2022, il notaio rogante comunicava la nuova data del rogito definitivo di compravendita per il giorno 18/01/2023;
che i promittenti venditori chiedevano di poter accedere ai locali del podere per procedere con la pagina 4 di 10 demolizione dei manufatti abusivi, ottenendo la disponibilità della ma, la stessa, recatasi Parte_1 presso il podere, si avvedeva che il fondo era chiuso (dal con un lucchetto di cui la stessa CP_1 non possedeva la chiave;
che per tutti i gravi comportamenti posti in essere con dolo da parte attrice, con racc.a/r del CP_1
03/02/2023, comunicava di voler recedere dalla società , per giusta causa;
CP_2
che, successivamente, i promittenti venditori intimavano, alla società il rilascio del CP_2 fondo e la ancora una volta, si rendeva disponibile a collaborare per la restituzione Parte_1 dell'unico paio di chiavi in suo possesso, respingendo le doglianze circa il mancato pagamento del canone di locazione, in quanto sottoscritto dal solo in spregio alle norme indicate nell'atto CP_1 costitutivo di società;
che i danni subiti, pari a complessivi euro 304.273,87 corrispondono a: euro 301.143,31 versati a titolo di finanziamento;
euro 1.500,00 per l'acquisto degli equini;
lucro cessante (in quanto l'attrice, una volta acquistato il fondo, avrebbe potuto rivenderlo), da valutarsi in via equitativa;
spese legali e tecniche: (euro 1.459,12 giusta fattura n.6/23 emessa dall'avv. Cogato, euro 48,80 per l'avvio del procedimento di mediazione;
euro 7,63 per ricerca visura camerale;
euro 25,01 per ricerca visura ACI).
con l'atto di costituzione, ha contestato le avverse deduzioni, in particolare, Controparte_1 deducendo quanto segue:
che gli investimenti indicati da parte attrice non sono stati, tutti, sostenuti da quest'ultima, in quanto l'importo di euro 4.000,00, versato mediante assegno bancario non trasferibile n. 0240246422-00 come indicato nel preliminare del 17/11/2021, è pagato con assegno emesso da Pt_5 CP_2 utilizzando il conto corrente aziendale;
che la sottoscrizione del contratto di affitto avvenne alla presenza della stessa e con l'unico Parte_1 scopo di poter aver immediato accesso alla struttura;
che gli importi di euro 2.020,00, corrisposti al , e di euro 2.818,60, corrisposti a Controparte_3 titolo di acconto sulle competenze dell'ing. sono stati, entrambi, pagati dalla società agricola;
Pt_4
che le somme anticipate dalla sono conferimenti alla società e non finanziamenti, utilizzati Parte_1 per incrementare il patrimonio sociale o per acquistare il fondo del podere, e non come prestito alla società; in quanto conferimenti, gli stessi potranno essere restituiti al socio solo al momento dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo di liquidazione;
che anche il socio ha effettuato numerosi conferimenti nella società: ciò nonostante, CP_1
pagina 5 di 10 all'odierno convenuto risulta attribuita una titolarità dell'azienda agricola nella misura del solo 1%, a fronte del 99% della Parte_1
che, in particolare, il socio ha messo a disposizione di le seguenti somme: a) CP_1 CP_2 euro 142.900,00 a titolo di Prestito infruttifero;
b) euro 45.500,00 per acquisto materiale aziendale
(come da rendiconto); c) euro 73.800,00 a titolo di prestazione di lavoro, nella misura di 8.200 ore svolte a fronte di un compenso pari ad 9,00 €/ora di retribuzione (inferiore alla tariffa oraria del bracciante agricolo medio); d) euro 12.517,00 quale rimborso chilometrico nel tragitto casa – lavoro;
che le due cavalle “miniature horse” aventi nomi e (a cui si suppone faccia riferimento Per_3 Per_4 parte attrice), erano sempre state di proprietà di e venivano cedute a terzi, con regolare CP_2 atto, dal legittimo proprietario, ossia da come certificato dai Registri di tenuti da CP_2 Pt_6
APA di Parma;
che i due asini (e non asine) arrivavano al esclusivamente grazie all'operato del CP_2
il quale provvedeva personalmente a pagare il contributo per le spese di trasporto di euro CP_1
250,00;
che il giorno stesso in cui parte attrice si trasferiva altrove, la stessa provvedeva a chiudere il contratto di fornitura elettrica ed acqua potabile, lasciando senza cibo gli animali, senza paglia per i giacigli, senza cure veterinarie, senza acqua corrente e senza illuminazione notturna;
che il avvisava la della grave situazione presente nel Podere e le intimava CP_1 Parte_1 CP_2 di provvedere, entro due giorni, a reperire una idonea sistemazione per gli animali e che, in difetto, avrebbe agito in autonomia con l'aiuto del Servizio Sanitario della AUSL di Noceto;
che l'importo prelevato per l'acquisto dell'autovettura era stato versato nei due giorni precedenti in contanti sullo stesso conto corrente aziendale, con la collaborazione e piena conoscenza da parte della in quanto il non aveva un proprio conto corrente;
Parte_1 CP_1
che la somma di euro 25.000,00 veniva versata a quale restituzione del prestito Parte_7 infruttifero a effettuato dalla donna tramite assegno circolare / vaglia postale del CP_2
05/08/2022, per euro 20.000,00, e versamenti di contanti effettuati in prossimità di tale data, il tutto sempre con la piena collaborazione e conoscenza della prestito ottenuto per far fronte Parte_1 all'insufficiente disponibilità economica in vista del rogito d'acquisto del podere, inizialmente fissato per il 09/08/2022, e restituito poiché l'atto notarile non veniva stipulato nella data prevista;
che il prelievo bancomat di euro 250,00 fa riferimento a piccole ed ordinarie spese aziendali per la gestione del;
CP_2 pagina 6 di 10 che nessuna violenza è mai stata perpetrata nei confronti della e dei di lei figli;
Parte_1
che, al momento della stipula del rogito definitivo di acquisto del fondo, emergevano irregolarità urbanistiche e abusi edilizi che impedivano di portare a termine la compravendita;
la stipulazione del rogito veniva rimandata e le parti si accordavano per effettuare lo stesso entro il 31/12/2022; entro tale data, i promittenti venditori, avrebbero dovuto rendere noto agli acquirenti l'elenco delle difformità e dei manufatti abusivi da sistemare, impegnarsi a richiedere al Comune di Noceto la sanatoria e/o sistemare gli abusi che non ne potevano formare oggetto;
ciò non avveniva o, quantomeno, al CP_1 non era comunicato l'elenco delle eventuali difformità da sistemare;
che la prendeva accordi con i venditori in assenza di un preventivo confronto con il socio Parte_1
CP_1
che la password di accesso ala Pec della società non è mai stata cambiata;
che, il 18/11/2022, avrebbe dovuto tenersi un sopralluogo per la visione dei lavori da eseguire e per l'organizzazione degli stessi, ma, quel giorno, nessuno si presentava;
il giorno successivo, si presentavano i soli venditori, senza alcuna ditta incaricata per l'esecuzione delle opere ed il convenuto si premurava, nuovamente, di chiedere ai venditori delucidazioni ed il corretto rispetto degli accordi contrattuali, senza tra l'altro mai ricevere la documentazione richiesta, i chiarimenti necessari, la copia della richiesta di sanatoria presentata in Comune, con il mancato accoglimento della stessa e la precisa definizione dei lavori da effettuare, delle responsabilità e della copertura dei costi e degli eventuali danni, oltre che dell'evidente decremento del valore mobiliare;
che il rinvio del rogito era causato esclusivamente dalla mancata regolarizzazione degli abusi, in quanto, tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle agevolazioni era in possesso del notaio, sin dal mese di agosto 2022;
che vi era, e vi era sempre stato, un unico lucchetto a chiusura del podere, di cui la aveva Parte_1 sempre avuto la sua copia di chiavi;
che, nella e-mail di risposta alle contrarie accuse, il confermava la sua disponibilità alla CP_1 esecuzione dei lavori, sottolineando però come fosse necessario che questi si svolgessero alla presenza di entrambi i soci (per evitare futuri conflitti, visti anche i rapporti tesi tra le parti) e previa esatta definizione dei lavori da effettuare e soprattutto delle aree da sgomberare;
il lunedì successivo, ossia il
16 gennaio 2023, il recatosi al podere, trovava il lucchetto tranciato ed i soli presenti CP_1 Pt_2 all'interno del fondo, senza alcun lavoro in corso, senza azienda edile o macchinari necessari per le presunte attività di demolizione;
pagina 7 di 10 che la mancata restituzione delle chiavi e della reintegra nel possesso dei beni da parte della proprietà, operato dal ha rappresentato una corretta ed importante tutela verso la società ; CP_1 CP_2 che il comportamento assunto dalla che intratteneva rapporti con i venditori, prendendo Parte_1 accordi senza confrontarsi col socio, decidendo in autonomia e quindi ingenerando confusione e conflitti, è stato determinante nella risoluzione dei contratti stipulati tra e i con CP_2 Pt_2 trattenimento, da parte di questi ultimi, delle somme versate a titolo di acconto sul prezzo di vendita e contestuale perdita dei crediti verso terzi, vantati da;
Controparte_2
che, correttamente inseriti tali crediti a perdita della società agricola, lo Stato Patrimoniale elaborato all'atto del recesso della socia evidenzia come la stessa non abbia alcun titolo a richiedere Parte_1 alcunché all'azienda agricola o all'ex socio, anzi debba provvedere, al contrario, a coprire i debiti ancora in essere.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha contestato integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni.
Formulate istanze istruttorie nelle rispettive memorie n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., le parti, rinunciando alle stesse, hanno chiesto, congiuntamente, la rimessione della causa in decisione.
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
ha agito nei confronti di per farne valere la responsabilità Parte_1 Controparte_1 extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione ad alcune condotte illecite asseritamente tenute dallo stesso in qualità di socio amministratore della società costituita tra le parti CP_2 con atto del 15/06/2021, che ha previsto, con riguardo ai conferimenti, la quota dell'1% a favore del e la quota del 99% a favore della (doc. 1). CP_1 Parte_1
Pacifica è la circostanza che l'odierna attrice è receduta dalla società in data 03/02/2023.
La dunque, agendo in giudizio in qualità di ex socia, ha proposto domanda ex art. 2043 c.c., Parte_1 volta a fare accertare la responsabilità del per danni a lei cagionati direttamente. CP_1
Prendendo in esami i punti rilevanti della lunga narrazione dei fatti, i danni dalla stessa lamentati sarebbero stati causati dalla condotta ostruzionistica, asseritamente tenuta dal CP_4 successivamente alla rottura del rapporto sentimentale intrattenuto dalle parti e consisterebbero, principalmente, nella perdita di una consistente somma di denaro, erogata dalla quale Parte_1 finanziamento a favore della società, per l'acquisto di un podere agricolo e relativo rustico annesso,
pagina 8 di 10 oggetto di un contratto preliminare di compra-vendita, stipulato con i promittenti venditori,
[...]
e , in data 17/11/2021; in minima parte, dalla perdita riguardante Parte_2 Parte_3
l'acquisto di due equini, al prezzo di euro 1.500,00, e del mancato guadagno, del quale è stata chiesta la liquidazione in via equitativa.
In proposito, tuttavia, si evidenzia che, già solamente seguendo la narrazione dei fatti svolta da parte attrice, appare chiaro come:
fin dal principio, ad essere inadempienti al contratto preliminare di compra-vendita, sono stati, in realtà,
i promittenti venditori, che, all'art. 3 del contratto preliminare, hanno garantito “la piena regolarità urbanistica degli immobili”, nonostante la presenza di difformità urbanistiche e catastali;
successivamente, è emerso, addirittura, che i manufatti presenti nei fondi promessi in vendita erano abusivi e, le opere, non sanabili;
nonostante la grave situazione emersa, che ha reso necessario rinviare il termine di stipulazione del contratto definitivo (inizialmente fissato entro il 31/07/2022) fino al 31/12/2022, per consentire la demolizione delle opere abusive, le odierne parti, con la scrittura privata del 09/08/2022 (doc. 8), hanno concordato, con i promittenti venditori, di versare ai medesimi, a titolo di caparra confirmatoria, la ragguardevole somma di euro 202.304,71, che si è andata ad aggiungere alla ugualmente cospicua somma già versata, al medesimo titolo, all'atto della stipula del preliminare (doc. 2);
nonostante lo sgombero degli animali presenti nel podere fosse necessario per rendere possibile la demolizione delle opere abusive, la solamente in data 09/12/2022, ha comunicato al Parte_1 di avere individuato una collega veterinaria alla quale cedere gratuitamente tutti gli animali, CP_1 cessione gratuita cui quest'ultimo aveva, tuttavia, già provveduto, in data 05/12/2022 e in data
07/12/2022;
pertanto, a pochi giorni dallo scadere del nuovo termine per la stipulazione del contratto definitivo, la proprietà del podere non ha potuto essere trasferita per la presenza delle opere abusive.
Parte attrice insiste nel sostenere che il avrebbe ingiustificatamente impedito ai promittenti CP_1 venditori di accedere al podere per procedere alla demolizione delle opere abusive.
Tuttavia, le richieste esposte dal convenuto in questa sede (e nelle e-mail depositate), in merito all'elenco delle difformità e dei manufatti abusivi da sistemare e al va, trovano giustificazione secondo la regola del comune buon senso, in considerazione della necessità di sapere cosa si stava andando a comprare anche per comprenderne il valore reale rispetto al prezzo pattuito (il riferimento al decremento del valore “mobiliare”, dedotto dal convenuto, si ritiene essere un evidente un refuso, posto pagina 9 di 10 che la causa verte esclusivamente su beni immobili).
Infine, la contestazione sollevata dal circa il fatto che i promittenti venditori si sono CP_1 presentati presso il podere da soli, senza alcuna ditta incaricata dei lavori di demolizione, trova conferma nella stessa narrazione dei fatti di parte attrice, che mai fa riferimento a ditte incaricate dei lavori di demolizione.
Per quanto riguarda i due cavalli, si ritiene che, trattandosi di conferimenti nella società, la proprietà sia passata a quest'ultima.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere integralmente rigettata, posto:
che il danno subito dall'odierna attrice in relazione al contratto preliminare di compra-vendita non è direttamente ricollegabile ad una condotta meramente ostruzionistica del convenuto;
che i due cavalli di cui lamenta la perdita erano stati conferiti alla società, che ne è divenuta proprietaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 22.457,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
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