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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 434/2025 RGL, promossa da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
NE RT
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi successivamente riuniti, , Parte_1 Parte_2
e , docenti alle dipendenze del in forza di Parte_3 Controparte_1 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, con riferimento ai seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; Parte_2
: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_3
1 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale e previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da
121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, accertarsi e dichiararsi il loro diritto a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto, con condanna della parte convenuta a riconoscere loro il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico e per gli anni scolastici indicati in ricorso, da corrispondersi mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo;
in via subordinata, condannarsi il al riconoscimento della CP_1 medesima somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
Il si è costituito in ciascun giudizio, chiedendo la riunione dei Controparte_1 procedimenti nonchè il rigetto della domanda formulata da con Parte_1 riferimento agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, in cui la ricorrente era assunta con contratto annuale e quindi per legge aveva diritto di fruire del beneficio con osservanza della procedura messa prevista sul sito istituzionale che non ha invece provato di aver seguito.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di voler limitare la domanda di escludendo le annualità 2023/2024 e 2024/2025 e ha insistito per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso;
il difensore di parte resistente si è riportato alle difese in atti;
all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025 l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che “Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Successivamente è intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-
268/2024. La CGUE ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
3 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Nel caso di specie è documentato che è stata destinataria di Parte_1 contratti di supplenza annuale in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda;
che
[...]
è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli anni scolastici 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 e di un contratto fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2024/2025; che è stato destinatario di contratti di supplenza fino al termine delle attività Parte_3 didattiche negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, mentre nell'a.s. 201/2022 risulta essere stato destinatario di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie, prestando servizio dal
15.9.2021 al 22.9.2021 e poi dal 23.9.2021 all'8.6.2022 in via sostanzialmente continuativa su medesimo posto e presso lo stesso Istituto.
In merito alla attuale presenza degli istanti nel sistema scolastico, è documentato che
[...]
è attualmente assunta fino al termine delle attività didattiche (elenco servizi Parte_1 Con depositato dal ), mentre non vi è contestazione circa l'attuale presenza degli altri ricorrenti nel sistema scolastico.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica,
c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto della pluralità dei ricorrenti, del valore delle domande accolte, dell'attività processuale svolta (si precisa che gli aumenti di cui all'art. 4, co. 2, DM 55/2014 sono applicati soltanto con riguardo al compenso liquidato per la fase decisionale, mentre le precedenti fasi sono liquidate con riguardo ad ogni singolo ricorso) e della serialità della controversia (che comporta il riconoscimento dei valori minimi), nonché della modalità di redazione degli atti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
4 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
• € 1.500,00 Parte_1
• € 2.000,00 Parte_2
• € 2.000,00; Parte_3
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.338,14, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, nonché c.u. ove versato, con distrazione in favore dell'avv.
AR OB.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
LV OR
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 434/2025 RGL, promossa da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
NE RT
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi successivamente riuniti, , Parte_1 Parte_2
e , docenti alle dipendenze del in forza di Parte_3 Controparte_1 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, con riferimento ai seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; Parte_2
: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_3
1 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale e previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da
121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, accertarsi e dichiararsi il loro diritto a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto, con condanna della parte convenuta a riconoscere loro il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico e per gli anni scolastici indicati in ricorso, da corrispondersi mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo;
in via subordinata, condannarsi il al riconoscimento della CP_1 medesima somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
Il si è costituito in ciascun giudizio, chiedendo la riunione dei Controparte_1 procedimenti nonchè il rigetto della domanda formulata da con Parte_1 riferimento agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, in cui la ricorrente era assunta con contratto annuale e quindi per legge aveva diritto di fruire del beneficio con osservanza della procedura messa prevista sul sito istituzionale che non ha invece provato di aver seguito.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di voler limitare la domanda di escludendo le annualità 2023/2024 e 2024/2025 e ha insistito per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso;
il difensore di parte resistente si è riportato alle difese in atti;
all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025 l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che “Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Successivamente è intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-
268/2024. La CGUE ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
3 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Nel caso di specie è documentato che è stata destinataria di Parte_1 contratti di supplenza annuale in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda;
che
[...]
è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli anni scolastici 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 e di un contratto fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2024/2025; che è stato destinatario di contratti di supplenza fino al termine delle attività Parte_3 didattiche negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, mentre nell'a.s. 201/2022 risulta essere stato destinatario di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie, prestando servizio dal
15.9.2021 al 22.9.2021 e poi dal 23.9.2021 all'8.6.2022 in via sostanzialmente continuativa su medesimo posto e presso lo stesso Istituto.
In merito alla attuale presenza degli istanti nel sistema scolastico, è documentato che
[...]
è attualmente assunta fino al termine delle attività didattiche (elenco servizi Parte_1 Con depositato dal ), mentre non vi è contestazione circa l'attuale presenza degli altri ricorrenti nel sistema scolastico.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica,
c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto della pluralità dei ricorrenti, del valore delle domande accolte, dell'attività processuale svolta (si precisa che gli aumenti di cui all'art. 4, co. 2, DM 55/2014 sono applicati soltanto con riguardo al compenso liquidato per la fase decisionale, mentre le precedenti fasi sono liquidate con riguardo ad ogni singolo ricorso) e della serialità della controversia (che comporta il riconoscimento dei valori minimi), nonché della modalità di redazione degli atti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
4 RGL n. 434/2025 (+ 456/2025 + 532/2025)
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
• € 1.500,00 Parte_1
• € 2.000,00 Parte_2
• € 2.000,00; Parte_3
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.338,14, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, nonché c.u. ove versato, con distrazione in favore dell'avv.
AR OB.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
LV OR
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