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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1069/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6301/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039355000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039355000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039355000 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A500683/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A500683/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A500683/2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500039355000, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, il Collegio ha rilevato che la controversia risultava definibile allo stato degli atti e sussistevano i presupposti per la decisione immediata del giudizio, anche in considerazione della semplicità della questione e del venir meno dell'interesse sostanziale alla decisione.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a seguito del pagamento delle somme oggetto di causa e con il medesimo atto, la parte ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
La rinuncia risulta ritualmente proposta dal difensore munito di procura e non risulta opposizione delle parti resistenti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia, con integrale compensazione delle spese, tenuto conto della definizione bonaria della controversia e del venir meno dell'interesse alla decisione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica dichiara l'estizione del giudizio. Spese Compensate. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
ER VE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6301/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039355000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039355000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039355000 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A500683/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A500683/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A500683/2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500039355000, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, il Collegio ha rilevato che la controversia risultava definibile allo stato degli atti e sussistevano i presupposti per la decisione immediata del giudizio, anche in considerazione della semplicità della questione e del venir meno dell'interesse sostanziale alla decisione.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a seguito del pagamento delle somme oggetto di causa e con il medesimo atto, la parte ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
La rinuncia risulta ritualmente proposta dal difensore munito di procura e non risulta opposizione delle parti resistenti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/1992, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia, con integrale compensazione delle spese, tenuto conto della definizione bonaria della controversia e del venir meno dell'interesse alla decisione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica dichiara l'estizione del giudizio. Spese Compensate. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
ER VE