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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Evelina Pasini e domiciliata presso il suo studio in Arco (TN) via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Daniela Zucchelli e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda (TN) via Ballino n.22, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.02.2002 in Torre del Greco (NA) preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge e il marito si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro il termine del 31 marzo 2025.
2. L'appartamento, già abitazione coniugale e famigliare, sito in Tenno
(TN), Fraz. Pranzo, Via Castagni n. 26, di proprietà esclusiva del signor
, resterà in godimento alla moglie. Il marito avrà il diritto di CP_1
asportare dall'alloggio i propri effetti personali mentre gli arredi e corredi ivi presenti resteranno assegnati in uso alla moglie.
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
- La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, fermi restando il suo collocamento e residenza anagrafica presso la casa famigliare (di proprietà esclusiva del sig. ) sita in Tenno CP_1
Fraz. Pranzo (TN), Via dei Castagni nr. 26 unitamente alla madre, alla quale la casa viene conseguentemente assegnata.
- Per quanto attiene la regolamentazione delle visite e i tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, considerata l'età
pag. 2 di 7 della stessa, le parti concordano che sarà ad accordarsi con il padre Per_1
in tal senso, dandone comunicazione alla madre.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA LV
- Tenuto conto della condizione economica attuale delle parti, del collocamento prevalente della figlia presso la madre, dei tempi di Per_1
permanenza della stessa presso ciascun genitore, delle necessità correnti di quest'ultima, nonché dell'assegnazione alla sig.ra quale Parte_1
genitore collocatario, della casa famigliare, sita in Tenno Fraz. Pranzo (TN)
– Via dei Castagni, nr. 26, di proprietà esclusiva del marito, il sig.
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia con la stessa convivente, l'importo Per_1
mensile pari ad € 450,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT a partire dal 2026), ciò facendo a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.ra entro il giorno 10 di ciascun mese, fatto Parte_1
salvo per il mese di marzo 2025 che verrà corrisposto entro il giorno 31.
- Resta inteso, che tutte le spese correnti per le utenze (luce, gas, riscaldamento, acqua e quant'altro) e l'ordinaria manutenzione della casa famigliare (nei termini di legge) saranno a carico esclusivo della sig.ra a partire dal giorno 1 aprile 2025. La moglie si impegna inoltre Parte_1
a trasferire a proprio nome tutte le bollette relative alle varie utenze entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, restando in ogni caso a suo carico le somme per le utenze con decorrenza dalla data anzi indicata.
Quanto alle utenze maturate sino alla data del 31/3/2025 le parti danno atto di avere già regolato le stesse anche tenendo conto della corresponsione del contributo al mantenimento della figlia del corrente mese di marzo.
4) SPESE STRAORDINARIE
pag. 3 di 7 - Le spese straordinarie per la figlia , faranno capo a ciascun genitore Per_1
nella misura del 50% ciascuno e verranno regolate così come previsto dalle
Linee guida del CNF che qui di seguito vengono integralmente riportate
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
- Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
pag. 4 di 7 - Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuola formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- 2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private,
- 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private pag. 5 di 7 convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- 5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- Il rimborso al genitore anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una normale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta (salva l'urgenza); in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
- Deducibilità fiscale: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
- I coniugi in deroga alle Linee guida citate concordano espressamente tra loro che l'assegno unico nazionale (AUU) e quello provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio legato alla prole minore saranno richiesti e trattenuti in via esclusiva (al 100%) dalla sig.ra
[...]
Il sig. si rende sin d'ora disponibile a sottoscrivere Parte_1 CP_1
tutta la documentazione eventualmente necessaria.
- Le parti convengono, inoltre, che provvederanno a collaborare tra loro proficuamente, sostenendo la figlia nelle sue eventuali esigenze economiche future anche legate al percorso di studi.
pag. 6 di 7 5) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
- Per quanto attiene ai beni mobili registrati, le parti concordano che il ciclomotore (Kymco ES22014 125 cc) formalmente intestato al sig.
[...]
, resterà nell'esclusiva e definitiva disponibilità della figlia CP_1
minore (ferma l'attuale intestazione in capo al padre); Per_1
Il conto corrente cointestato ai coniugi presso la Banca Cassa Rurale Alto
Garda – Filiale di Tenno, verrà estinto entro la fine del corrente mese di marzo 2025 con eventuali costi di estinzione a carico di entrambe le Parti al
50% ciascuno e l'eventuale saldo verrà trattenuto dalla sig.ra Parte_1
Il signor possiede una vettura Fiat Punto targata EA913MM ed CP_1
uno scooter Yamaha Majesty 400 targato DM39517, mentre la signora possiede una vettura Dacia Sandero targata GX208RF che Parte_1
rimarranno nella loro reciproca ed esclusiva disponibilità.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Evelina Pasini e domiciliata presso il suo studio in Arco (TN) via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Daniela Zucchelli e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda (TN) via Ballino n.22, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.02.2002 in Torre del Greco (NA) preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge e il marito si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro il termine del 31 marzo 2025.
2. L'appartamento, già abitazione coniugale e famigliare, sito in Tenno
(TN), Fraz. Pranzo, Via Castagni n. 26, di proprietà esclusiva del signor
, resterà in godimento alla moglie. Il marito avrà il diritto di CP_1
asportare dall'alloggio i propri effetti personali mentre gli arredi e corredi ivi presenti resteranno assegnati in uso alla moglie.
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
- La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, fermi restando il suo collocamento e residenza anagrafica presso la casa famigliare (di proprietà esclusiva del sig. ) sita in Tenno CP_1
Fraz. Pranzo (TN), Via dei Castagni nr. 26 unitamente alla madre, alla quale la casa viene conseguentemente assegnata.
- Per quanto attiene la regolamentazione delle visite e i tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, considerata l'età
pag. 2 di 7 della stessa, le parti concordano che sarà ad accordarsi con il padre Per_1
in tal senso, dandone comunicazione alla madre.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA LV
- Tenuto conto della condizione economica attuale delle parti, del collocamento prevalente della figlia presso la madre, dei tempi di Per_1
permanenza della stessa presso ciascun genitore, delle necessità correnti di quest'ultima, nonché dell'assegnazione alla sig.ra quale Parte_1
genitore collocatario, della casa famigliare, sita in Tenno Fraz. Pranzo (TN)
– Via dei Castagni, nr. 26, di proprietà esclusiva del marito, il sig.
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia con la stessa convivente, l'importo Per_1
mensile pari ad € 450,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT a partire dal 2026), ciò facendo a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.ra entro il giorno 10 di ciascun mese, fatto Parte_1
salvo per il mese di marzo 2025 che verrà corrisposto entro il giorno 31.
- Resta inteso, che tutte le spese correnti per le utenze (luce, gas, riscaldamento, acqua e quant'altro) e l'ordinaria manutenzione della casa famigliare (nei termini di legge) saranno a carico esclusivo della sig.ra a partire dal giorno 1 aprile 2025. La moglie si impegna inoltre Parte_1
a trasferire a proprio nome tutte le bollette relative alle varie utenze entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, restando in ogni caso a suo carico le somme per le utenze con decorrenza dalla data anzi indicata.
Quanto alle utenze maturate sino alla data del 31/3/2025 le parti danno atto di avere già regolato le stesse anche tenendo conto della corresponsione del contributo al mantenimento della figlia del corrente mese di marzo.
4) SPESE STRAORDINARIE
pag. 3 di 7 - Le spese straordinarie per la figlia , faranno capo a ciascun genitore Per_1
nella misura del 50% ciascuno e verranno regolate così come previsto dalle
Linee guida del CNF che qui di seguito vengono integralmente riportate
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
- Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
pag. 4 di 7 - Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuola formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- 2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private,
- 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private pag. 5 di 7 convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- 5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- Il rimborso al genitore anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una normale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta (salva l'urgenza); in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
- Deducibilità fiscale: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
- I coniugi in deroga alle Linee guida citate concordano espressamente tra loro che l'assegno unico nazionale (AUU) e quello provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio legato alla prole minore saranno richiesti e trattenuti in via esclusiva (al 100%) dalla sig.ra
[...]
Il sig. si rende sin d'ora disponibile a sottoscrivere Parte_1 CP_1
tutta la documentazione eventualmente necessaria.
- Le parti convengono, inoltre, che provvederanno a collaborare tra loro proficuamente, sostenendo la figlia nelle sue eventuali esigenze economiche future anche legate al percorso di studi.
pag. 6 di 7 5) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
- Per quanto attiene ai beni mobili registrati, le parti concordano che il ciclomotore (Kymco ES22014 125 cc) formalmente intestato al sig.
[...]
, resterà nell'esclusiva e definitiva disponibilità della figlia CP_1
minore (ferma l'attuale intestazione in capo al padre); Per_1
Il conto corrente cointestato ai coniugi presso la Banca Cassa Rurale Alto
Garda – Filiale di Tenno, verrà estinto entro la fine del corrente mese di marzo 2025 con eventuali costi di estinzione a carico di entrambe le Parti al
50% ciascuno e l'eventuale saldo verrà trattenuto dalla sig.ra Parte_1
Il signor possiede una vettura Fiat Punto targata EA913MM ed CP_1
uno scooter Yamaha Majesty 400 targato DM39517, mentre la signora possiede una vettura Dacia Sandero targata GX208RF che Parte_1
rimarranno nella loro reciproca ed esclusiva disponibilità.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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