Art. 16.
Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.
Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.