Articolo 16 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 luglio 1951
Art. 16.
Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951