Art. 15.
La commissione consultiva:
a) esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;
b) esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;
c) esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;
e) vigila perche', in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attivita' del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;
f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.
Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione e' promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.
La commissione consultiva:
a) esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;
b) esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;
c) esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;
e) vigila perche', in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attivita' del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;
f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.
Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione e' promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.