Articolo 3 della Legge 17 marzo 1975, n. 68
Articolo 2
Versione
17 aprile 1975
Art. 3.
L' articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , e' sostituito dal seguente:
"Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attivita', l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovra' adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilita' permanente assoluta".

Entrata in vigore il 17 aprile 1975