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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1890/2023 promossa da:
(Partita IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti ENRICO ANDREONI e Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCO LEMMA ed elettivamente domiciliata presso il di loro Studio sito in Pesaro (PU) Viale Gramsci n. 47 ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1 PAOLA RIGHETTI SARAGONI LUNGHI, presso il cui Studio sito in Pesaro (PU) Via Guido Postumo dei Silvestri n. 8, è elettivamente domiciliato CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente (come da note scritte di precisazione delle conclusioni):
“In via preliminare, stante l'insussistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ., per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendo gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 468/2023 del 31/7/2023, emesso dal Tribunale di Pesaro e notificato in data 9 agosto 2023 (R.G. n. 1416/2023);
2. in via preliminare e pregiudiziale, autorizzare l'odierno opponente a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la sig.ra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._2 in Pesaro (PU) Via Velino n. 3. 3. nel merito: accertata l'insussistenza del credito azionato, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria;
4. in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta in via monitoria, condannare la Sig.ra a tenere indenne e manlevare la soc. in Controparte_2 Parte_1 persona del legale rappresentante pt., per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'opposto;
5. in via ulteriormente subordinata, condannare parte opponente al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia, all'esito di istruttoria.
6. In ogni caso revocare il decreto
pagina 1 di 11 ingiuntivo opposto, nella parte in cui liquidava € 782,09 a titolo di compenso del difensore per la fase di negoziazione assistita.
7. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”. Parte opposta (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione:
rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta;
rigettare le domande avanzate dell'attore in opposizione in quanto in-fondate in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte il decreto in-giuntivo opposto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
nella denegata ipotesi di reiterazione, da parte avversa, della richiesta di chiamata in garanzia della sig. , rigettare la stessa. Controparte_2
nella denegata ipotesi di reiterazione, da parte avversa, della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la stessa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
La società ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro il dott. Parte_1 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 468/2023,
[...] chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa del terzo CP_2
e, nel merito, in via principale, di revocare detto provvedimento monitorio stante la ritenuta
[...] insussistenza del credito azionato. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda avanzata in sede monitoria, l'opponente ha domandato la condanna del terzo CP_2
a tenere indenne e manlevare la società di quanto la stessa fosse stata eventualmente
[...] Parte_1 chiamata a rispondere nei confronti dell'opposto, domandando inoltre, in via di ulteriore subordine, di essere condannata al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Da ultimo, l'opponente ha richiesto in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui veniva liquidato un importo a titolo di compenso del difensore per la fase di negoziazione assistita.
In particolare, in via preliminare, parte attrice opponente ha dedotto l'incompleto iter della procedura di negoziazione assistita per non essere stata stipulata la convenzione di negoziazione tra le parti, seppur a seguito dell'invito formulato dal convenuto opposto e del positivo riscontro da parte della società opponente;
per tale motivo, nonché in considerazione del fatto che, per la materia di cui all'odierna controversia, riteneva che tale procedura non fosse prevista come condizione obbligatoria di procedibilità, la ha contestato la debenza degli onorari per la fase di negoziazione assistita Parte_1 liquidati in sede monitoria.
Quanto al merito della controversia, la società opponente ha dedotto dapprima la genericità della domanda proposta dal convenuto dott. in via monitoria per non avere egli Controparte_1 descritto compiutamente l'attività professionale svolta in favore della in relazione alla quale Parte_1 riteneva di vantare una pretesa creditoria. Ulteriormente, parte attrice ha contestato di essersi mai pagina 2 di 11 avvalsa di qualsivoglia consulenza commerciale e/o fiscale del convenuto, così come di aver beneficiato di qualsivoglia prestazione professionale da parte di quest'ultimo, non avendo, a suo dire, il dott. mai ricoperto il ruolo di consulente della ditta opponente, ma avendo solo Controparte_1 intrattenuto rapporti e contatti con lo stesso professionista in ragione della sua qualità di consulente di parte e commercialista incaricato da nell'operazione di cessione delle quote della Controparte_2 società GFS S.r.l., mandato che lo rendeva dunque incompatibile con il preteso ruolo di consulente di
L'opponente ha così dedotto e allegato sia la nullità, sia l'inesistenza di un rapporto Parte_1 professionale tra le odierne parti processuali, sostenendo quindi che, nell'ambito dell'operazione commerciale di cessione delle quote della GFS S.r.l., la società si era avvalsa dell'attività del Parte_1 proprio consulente di fiducia, i.e. lo studio commerciale Braglia di Pesaro, mentre il dott. CP_1 aveva assistito . Parte attrice opponente ha così contestato l'an della pretesa
[...] Controparte_2 creditoria avversaria, al pari del quantum, ritenendo la stessa indimostrata sotto tale profilo, oltre che priva di vaglio dell'ordine professionale di appartenenza. Inoltre, con riguardo alle scritture private datate 22.2.2018 e 23.9.2021, su cui la controparte ha fondato il proprio ricorso monitorio, parte attrice opponente ne ha dedotto il superamento a fronte della stipula di scrittura privata dell'11.2.2022 con la quale si prevedeva l'integrale compensazione delle spese dei rispettivi consulenti, in ogni caso asserendo che, anche per l'ipotesi in cui la scrittura del settembre 2021 dovesse essere intesa come
“promessa unilaterale”, risulterebbe nulla per mancanza del rapporto fondamentale sottostante ex art. 1988 c.c.
Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto dott. , contestando le difese e le Controparte_1 domande formulate dalla società opponente, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto, chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In via preliminare, il convenuto opposto ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione avversaria in punto allo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, ritenendo che la controversia in esame rientrasse nelle materie soggette al preventivo esperimento, quale condizione di procedibilità, della ridetta procedura stragiudiziale, trattandosi di domanda di pagamento somme non eccedenti la somma di cinquantamila euro e che, in realtà, l'impossibilità di procedere alla stipula di convenzione fosse dipesa dal mancato riscontro della controparte.
Quanto al merito della vicenda, la difesa del dott. ha dedotto che il predetto Controparte_1 professionista aveva ricevuto incarico dalla di realizzare una soluzione che le consentisse di Parte_1 entrare nella proprietà del complesso immobiliare intestato a (di cui il convenuto era CP_3 commercialista) in quanto in tale area era possibile realizzare un grosso supermercato il che avrebbe garantito alla di introitare notevoli guadagni. Pertanto, il professionista opposto, ritenuta la Parte_1
pagina 3 di 11 compatibilità degli interessi delle parti, accettava l'incarico affidatogli dalla società odierna opponente, all'esito del quale, secondo la ricostruzione offerta dal convenuto, il dott. Controparte_1 proponeva alla che accettava, non già l'acquisto del compendio immobiliare, ma delle quote Parte_1 della dalla scrittura del 22.2.2018 posta a base del decreto ingiuntivo Parte_2 emesso, ulteriormente confermando l'impegno preso anche con lo scritto del 23.9.2021. La difesa di parte convenuta opposta ha quindi sostenuto di aver ricevuto specifico mandato dalla solo CP_3 successivamente a tali trattative, al fine di predisporre un'apposita perizia di valutazione giurata necessaria per poter procedere alla prospettata operazione di cessione delle quote, mentre, nella fase delle trattative dell'affare con la la veniva rappresentata unicamente dall'Avv. Parte_1 CP_3
MU TO. Altresì, parte convenuta opposta ha dedotto che, oltre all'impegno assunto dalla nei confronti del dott. per le prestazioni professionali effettuate sino a Parte_1 Controparte_1 quel momento, l'opponente commissionava al convenuto anche lo studio di fattibilità del progetto di trasformazione della in società di capitali, come da richiesta della del CP_3 Parte_3
Co gruppo coinvolta anch'essa nell'affare e in seguito divenuta cessionaria delle quote CP_5 sociali in commento. Il convenuto opposto ha quindi sostenuto che, solo in epoca successiva e solo dopo la sua elaborazione dello studio di fattibilità, ovvero in data 5.7.2021, egli aveva ottenuto un altro specifico mandato dalla G.F.S. S.r.l. per realizzare materialmente la ridetta trasformazione societaria.
Ulteriormente, parte convenuta opposta ha contestato la tesi avversaria secondo cui le due scritture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, contenenti ricognizioni di debito, sarebbero state superate e novate dalla scrittura privata dell'11.2.2022 tra e , principalmente Parte_1 Controparte_2 sostenendo che, in ogni caso, il rapporto dedotto in giudizio era intercorso esclusivamente tra il medesimo professionista e la non quindi con la GFS S.r.l. né con , con ciò Parte_1 Controparte_2 domandando il rigetto della domanda di chiamata in garanzia articolata nei confronti di quest'ultima.
Nel merito, il dott. ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1 conferma del provvedimento monitorio n. 468/2023 emesso.
Rigettate le richieste di chiamata in causa e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta formulate dalla società attrice, la causa è stata istruita mediante prove orali e produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.2025, previo deposito degli scritti conclusionali da parte delle rispettive difese.
*******
Preliminarmente, stante la reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse da parte della difesa del convenuto opposto con foglio di precisazione delle conclusioni e, in particolare, della prova pagina 4 di 11 testimoniale sui capitoli 1) e 2) della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., va confermata l'ordinanza del 13.11.2024 con cui, tra gli altri, si è ritenuto di non ammettere la suddetta prova testimoniale, ribadendosi le argomentazioni ivi esposte in quella sede circa il carattere generico di tali capi. Mentre, con riguardo alla richiesta della medesima parte processuale di ammissione della prova testimoniale contraria formulata nella terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., ritiene questo giudice, a parziale modifica del provvedimento emesso in data 13.11.2024, di non poter ammettere tale istanza istruttoria, rilevando in primis il carattere negativo della sua formulazione - atteso che parte convenuta opposta chiede ammettersi prova contraria su tutti i capitoli della prova testimoniale ex adverso ammessa (i.e. quella di parte attrice) preceduti dalla locuzione “vero che non” – oltre che la non rilevanza di tale mezzo istruttorio alla luce delle risultanze probatorie orali e documentali dell'odierno giudizio.
Inoltre, in considerazione del contenuto del decreto emesso in data 13.11.2024 – con cui, come sopra esposto, a modifica dei precedenti provvedimenti istruttori, è stata, tra gli altri, respinta l'ammissione della prova testimoniale diretta formulata da parte convenuta opposta, sia con comparsa di costituzione, sia con memoria integrativa ex art. 171-bis, n. 2, c.p.c. - l'odierno giudicante non potrà tenere conto, ai fini decisori, delle risultanze probatorie assunte in data precedente al ridetto decreto del 13.11.2024 su dette circostanze non ammesse e, in particolare, della testimonianza di resa all'udienza Testimone_1 del 30.10.2024.
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Ulteriormente, sempre in via preliminare, in considerazione della reiterazione della richiesta di parte attrice opponente di chiamata in causa del terzo , si conferma quanto già espresso con Controparte_2 provvedimenti del 17.4.2024 e 21.5.2024 e, per l'effetto, il rigetto della richiesta in commento, non essendovi comunanza di causa ed essendo, piuttosto, la chiamata in causa finalizzata, non tanto alla manleva dell'opponente, quanto necessaria ad addivenire a un'affermazione di difetto di legittimazione passiva della a subire l'azione monitoria della cui opposizione si tratta. Parte_1
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Nel merito della domanda di opposizione
Con riguardo al merito della domanda di opposizione formulata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 468/2023, la stessa è da ritenersi infondata e merita quindi rigetto per i motivi che si andranno ad esporre.
L'istruttoria espletata, orale e documentale, ha invero confortato le tesi difensive di parte convenuta opposta, con ciò corroborando la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria dal dott. CP_1
[...]
pagina 5 di 11 In particolare, ritiene questo giudice che le scritture private poste alla base del decreto ingiuntivo emesso risultano chiare e dettagliate nel loro contenuto, nell'individuazione delle parti e nelle ragioni giustificative degli impegni ivi assunti dalla nei confronti del professionista odierno Parte_1 convenuto opposto.
Nello specifico, la prima scrittura sottoscritta da in data 22.2.2018 (v. doc. 2c fasc. conv. Parte_1 opp.) descrive espressamente, nella prima parte, l'attività professionale resa dal dott. CP_1 in favore della la quale, testualmente, “riconosce” di essersi avvalsa del suo
[...] Parte_1 intervento per procedere all'operazione di acquisizione delle partecipazioni sociali di maggioranza della ditta nella seconda parte del documento, si individua invece il quantum del compenso CP_3 professionale dovuto in forza delle suddette prestazioni professionali e, pertanto, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. Geom. nell'affermare la piena soddisfazione per i CP_6 consulti e le prestazioni richieste e ottenute dal convenuto opposto, “dichiara” di essere debitrice dello stesso dott. di un importo di € 25.000,00 oltre imposte e contributi di legge, con Controparte_1 individuazione delle tempistiche di versamento della somma, “senza alcuna eccezione”, al passaggio delle quote.
Tali evidenze documentali risultano ulteriormente ribadite, oltre che integrate, nella scrittura privata sottoscritta in seguito dalla precisamente in data 23.9.2021 (v. doc. 2d fasc. conv. opp.), Parte_1 sempre con riguardo alle prestazioni professionali di cui si discute: invero, in tale scritto, la società attrice opponente, nel “riconoscere” nuovamente il proprio obbligo di corresponsione dell'importo di €
25.000,00 oltre accessori nei confronti del dott. convenuto con scrittura del Controparte_1
22.2.2018, afferma che esso sarà dovuto anche nell'eventualità della cessione diretta delle quote della alla o alla o ad altra società del gruppo CP_3 Parte_3 Controparte_7 CP_7
Quanto alle modalità di pagamento, ci si avvede che, nella prima scrittura del febbraio 2018, è stata convenuta la corresponsione “al passaggio delle quote”, con la precisazione apportata nella scrittura successiva del settembre 2021 ove, per “passaggio”, doveva intendersi sia l'acquisizione delle quote da parte della società opponente, sia la cessione diretta alle altre società sopra menzionate.
Pertanto, quanto emerge dai suddetti documenti succedutisi a distanza di tre anni e mezzo l'uno dall'altro, oltre che dall'espletata istruttoria orale, è che, effettivamente, per stessa ammissione della il convenuto opposto dott. ha espletato attività professionale in favore Parte_1 Controparte_1 dell'opponente consistente nell'elaborazione di una soluzione commerciale che consentisse a quest'ultima di acquisire, direttamente o a mezzo di altri aventi causa, le quote di maggioranza della società immobiliare GFS S.r.l.
pagina 6 di 11 In ragione di ciò, non pare accoglibile la tesi difensiva attorea che nega recisamente qualsivoglia prestazione di consulenza fiscale in proprio favore da parte del convenuto, sia in quanto contrastante con le sopra richiamate evidenze documentali – provenienti dalla medesima ditta opponente e da questa non disconosciute – sia alla luce dell'espletata istruttoria e delle ulteriori allegazioni agli atti.
Il contenuto delle scritture private sopra richiamate, specie quella del 2018, consente di escludere, a parere di questo giudice, la ricorrenza di un'ipotesi di conflitto di interessi/incompatibilità del dott.
[...]
quale consulente della per come paventata dall'opponente, stante l'incarico Controparte_1 Parte_1 ricoperto dal medesimo professionista come consulente di , legale rappresentante p.t. Controparte_2 della GFS S.r.l. Effettivamente, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 19.9.2024, il professionista convenuto ha affermato di aver svolto l'incarico professionale per cui è causa in favore di , non della società GFS S.r.l., ovvero di aver assistito la stessa (oltre alla Controparte_2 Parte_1 come da scritture) quale consulente nelle trattative e nell'operazione di cessione delle quote di tale società, culminata nell'acquisizione delle partecipazioni da parte della tuttavia, parte Parte_3 attrice opponente non ha prospettato quale sia stato, in ipotesi, il pregiudizio che avrebbe patito la società opponente, in termini fiscali o di altro genere, dall'assunzione di tale incarico, tale da comportare addirittura la ritenuta nullità del rapporto giuridico intercorso tra le odierne parti processuali, specie se si considera che la cessionaria delle quote non è poi stata la ma la Parte_1
(v. atto di cessione di quote sociali della G.F.S. S.r.l. dell'11.2.2022 sub doc. 2b fasc. Parte_3 conv. opp). Peraltro, si osserva che non sussiste contestazione sul fatto che sia stato effettivamente il dott. a rendere possibile la realizzazione, previo studio ed elaborazione di essa, Controparte_1 dell'operazione societaria più volte descritta, così come non risulta che l'opponente abbia sollevato qualche contestazione o ravvisato criticità nell'operato dello stesso, tanto che, infatti, decorsi tre anni dalla prima scrittura, nel 2021 ha ribadito il proprio impegno già in precedenza assunto alla corresponsione degli onorari al convenuto.
Inoltre, risulta per tabulas che solo in data 31.5.2020 – quindi, a distanza di più di due anni dalla prima scrittura sottoscritta da e, pertanto, successivamente allo svolgimento delle trattative Parte_1 preliminari - la ha conferito uno specifico incarico al dott. , ovvero CP_3 Controparte_1 quello di redigere una perizia di valutazione giurata con la quale determinare il valore rivalutato della quota societaria sul quale corrispondere poi l'imposta sostitutiva (v. doc. 5 fasc. conv. opp.). Ed è proprio in tale fase che, alla luce delle risultanze probatorie, è possibile collocare l'attività professionale resa in favore della (anche) dal consulente commercialista dott. Parte_1 Per_1
, il quale infatti, all'udienza del 19.9.2024 ha affermato di aver prestato consulenza professionale
[...] in favore dell'opponente fornendo una sorta di parere in relazione all'operazione societaria, in pagina 7 di 11 particolare quella di rivalutazione della quota, non già di averla assistita nella fase delle trattative e nella materiale elaborazione dell'operazione e, quindi, durante il compimento delle attività contemplate nelle scritture poste alla base del ricorso monitorio (v. pag. 4 del verbale di udienza: “… GIUDICE – 9.
È vero che lei ha reso consulenza professionale nei confronti della corrente in Pesaro via Del Parte_1
Novecento 17, in relazione all'operazione commerciale di cessione delle quote della società GFS?
ST BR – Sì confermo, essendo il commercialista di aver trattato appunto la questione.
GIUDICE - Su incarico di? – LL LT che è la mia cliente. La mi ha chiesto CP_8 Pt_1 appunto cosa ne pensavo dell'operazione ed io mi sono espresso sull'operazione cosa ne pensavo, ho detto cosa pensavo appunto della operazione di rivalutazione…”). Dichiarazioni che risultano, peraltro, coerenti con quanto emerge dalla documentazione in atti, nello specifico con le comunicazioni mail provenienti dal teste dott. , le quali si collocano nel periodo marzo - novembre 2020 (v. Persona_1 docc. 12 e 21 fasc. att. opp.), mentre le trattative e l'attività di studio del convenuto opposto possono essere collocate tra l'anno 2017 e il 2018.
Analogamente, il teste in commento ha riferito di aver avuto contatti, quale consulente commercialista di con il dott. sempre nella fase successiva all'elaborazione Parte_1 Controparte_1 dell'operazione societaria finalizzata all'acquisto delle partecipazioni sociali (novembre 2020), ovvero nella fase di pagamento della prima rata della rivalutazione della quota societaria de qua (“…
GIUDICE - 13) vero che in data 13 novembre 2020 il dottor si è recato presso il suo CP_1 studio per mostrarle la delega F24 relativa alla prima rata della rivalutazione della quota societaria, affinché riferisse in merito al signor titolare della ST BR - Sì, Persona_2 Pt_1 confermo che appunto c'eravamo visti in studio e mi aveva presentato copia dell'F24 pagato, come era da accordi con la controparte insomma, quindi sì. ...”, v. pag. 5 del verbale di udienza)
Tali elementi avvalorano ulteriormente l'infondatezza delle difese attoree.
Peraltro, ritiene questo giudice che il fatto che, con la scrittura del 23.9.2021, la società ha Parte_1 testualmente dichiarato di “confermare l'intero contenuto” di quanto convenuto in precedente data
22.2.2018 (ovvero, tre anni e mezzo or sono), rafforzi ulteriormente la fondatezza della pretesa creditoria attorea.
In ragione di quanto dedotto, le dichiarazioni contenute nelle scritture in commento assurgono, contestualmente, a promessa di pagamento e ricognizione di debito proveniente dalla nei Parte_1 confronti del dott. . Controparte_1
Quanto a tali istituti, si osserva che essi, a mente l'art. 1988 c.c., hanno come effetto la semplice relevatio ab onere probandi sotto il profilo processuale dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria. La giurisprudenza di pagina 8 di 11 legittimità ha chiarito che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Civ., Sezione Prima, 25.1.2022, n. 2091). Tali principi vanno coordinati, per il caso in esame, con quelli in materia di riparto degli oneri probatori e di allegazione gravanti sulle parti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito della quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 14640/2018; Cass. Civ., n. 17371/03; Cass. Civ., n. 6421/03).
Nel caso di specie, come già esposto, si ritiene che la parte convenuta opposta ha agito del tutto legittimamente in sede monitoria sulla base delle scritture private di riconoscimento del debito costituenti anche promesse di pagamento da qualificarsi come “titolate”, poiché contenenti specifica indicazione del rapporto sottostante e poi, nell'ambito del presente giudizio, a fronte delle contestazioni espresse dall'attrice opponente/promittente, ha fornito dimostrazione del rapporto di consulenza professionale posto a fondamento del credito e del suo espletamento.
In ragione di ciò, l'odierno giudicante ritiene di non poter neppure aderire alla tesi di parte opponente secondo cui il contenuto delle scritture del 2018 e del 2021 sarebbe stato “novato” dalla scrittura privata intercorsa tra l'opponente e in data 11.2.2022 (v. doc. 17 fasc. att. opp.), in Controparte_2 quanto tale ultimo documento risulta essere afferente ai soli rapporti tra e , Parte_1 Controparte_2 non essendo il convenuto parte di tale pattuizione contrattuale e neppure ivi menzionato, intendendo le predette parti regolamentare le vicende inerenti al patto di opzione tra loro intercorso.
Invero, stando alla lettera di tale documento, e (personalmente, non quale Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t. della GFS S.r.l.)hanno convenuto la restituzione da parte di quest'ultima della somma di € 53.333,00 in favore dell'opponente e “con la restituzione del suddetto importo le parti, pagina 9 di 11 reciprocamente, dichiarano di aver definito ogni questione dedotta e deducibile connessa con i fatti e contratti di cui alle premesse, con spese professionali interamente compensate”. Orbene, analizzando tale documento, “i fatti e contratti di cui alle premesse” risultano essere il patto di opzione dell'8.3.2018 e l'atto integrativo del 19.11.2020, non il rapporto giuridico dedotto in giudizio e intercorso esclusivamente tra e il dott. , mai menzionato nel corpo della Parte_1 Controparte_1 scrittura. Peraltro, anche a voler ritenere che le spese professionali menzionate in scrittura includessero anche quelle della consulenza svolta dal convenuto opposto, la pattuizione de qua avrebbe ricadute, in ipotesi, nei soli rapporti interni tra le parti, non già sull'an della pretesa creditoria avanzata dal dott.
che, peraltro, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver già ricevuto Controparte_1 il proprio compenso professionale da . Controparte_2
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene quindi comprovato l'an della pretesa creditoria connessa alle prestazioni professionali rese dal dott. , come stigmatizzate nelle Controparte_1 scritture azionate in sede monitoria e nella notula emessa dal convenuto datata 1.7.2023, avendone parte convenuta opposta adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Analogamente, avuto riguardo al profilo del quantum della pretesa creditoria del dott. CP_1
le risultanze di causa hanno corroborato anche sotto tale aspetto la domanda del convenuto
[...] opposto: invero, si osserva che la richiesta di corresponsione degli onorari formulata in via monitoria si
è attestata in misura esattamente coincidente all'ammontare pattuito con scrittura del 22.2.2018, ovvero
€ 25.000,00 oltre imposte e contributi di legge (nella specie, contributo previdenziale e iva), per totali €
26.720,00 al netto della ritenuta d'acconto.
L'odierno giudicante ritiene inoltre di confermare il provvedimento monitorio della cui opposizione trattasi anche nella parte in cui ingiunge il pagamento alla delle spese per la fase di Parte_1 negoziazione assistita liquidate in favore del dott. (per € 782,09 quale compenso Controparte_1 del difensore), trattandosi di spese di difesa che l'opposto ha sostenuto prima dell'avvio del procedimento giudiziario, rectius prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di controversia avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme non eccedenti euro cinquantamila rispetto alla quale la procedura stragiudiziale in commento costituisce condizione di procedibilità.
Pertanto, all'esito dell'espletata istruttoria, è emerso che il dott. - onerato sotto Controparte_1 tale profilo in considerazione del fatto che, nel giudizio di opposizione, l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve quindi provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria – ha offerto la prova specifica della fonte dell'obbligazione dedotta a sostegno della richiesta formulata in pagina 10 di 11 via monitoria e dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali ad essa inerenti, anche sotto il profilo del loro ammontare e relativa congruità.
Conclusivamente, a fronte di tutti i rilievi fin qui svolti, l'opposizione proposta da va Parte_1 rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 468/2023.
Sulle spese processuali
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e, stante l'integrale rigetto della domanda di opposizione, esse vengono poste a carico della società attrice opponente
[...]
, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. Controparte_9
147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), valori medi dei compensi.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1890/2023, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 468/2023 emesso dal Tribunale civile di Pesaro in data 31.7.2023, depositato in pari data, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1890/2023 promossa da:
(Partita IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti ENRICO ANDREONI e Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCO LEMMA ed elettivamente domiciliata presso il di loro Studio sito in Pesaro (PU) Viale Gramsci n. 47 ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1 PAOLA RIGHETTI SARAGONI LUNGHI, presso il cui Studio sito in Pesaro (PU) Via Guido Postumo dei Silvestri n. 8, è elettivamente domiciliato CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente (come da note scritte di precisazione delle conclusioni):
“In via preliminare, stante l'insussistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ., per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendo gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 468/2023 del 31/7/2023, emesso dal Tribunale di Pesaro e notificato in data 9 agosto 2023 (R.G. n. 1416/2023);
2. in via preliminare e pregiudiziale, autorizzare l'odierno opponente a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la sig.ra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._2 in Pesaro (PU) Via Velino n. 3. 3. nel merito: accertata l'insussistenza del credito azionato, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria;
4. in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta in via monitoria, condannare la Sig.ra a tenere indenne e manlevare la soc. in Controparte_2 Parte_1 persona del legale rappresentante pt., per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'opposto;
5. in via ulteriormente subordinata, condannare parte opponente al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia, all'esito di istruttoria.
6. In ogni caso revocare il decreto
pagina 1 di 11 ingiuntivo opposto, nella parte in cui liquidava € 782,09 a titolo di compenso del difensore per la fase di negoziazione assistita.
7. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”. Parte opposta (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione:
rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta;
rigettare le domande avanzate dell'attore in opposizione in quanto in-fondate in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte il decreto in-giuntivo opposto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
nella denegata ipotesi di reiterazione, da parte avversa, della richiesta di chiamata in garanzia della sig. , rigettare la stessa. Controparte_2
nella denegata ipotesi di reiterazione, da parte avversa, della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la stessa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
La società ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro il dott. Parte_1 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 468/2023,
[...] chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa del terzo CP_2
e, nel merito, in via principale, di revocare detto provvedimento monitorio stante la ritenuta
[...] insussistenza del credito azionato. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda avanzata in sede monitoria, l'opponente ha domandato la condanna del terzo CP_2
a tenere indenne e manlevare la società di quanto la stessa fosse stata eventualmente
[...] Parte_1 chiamata a rispondere nei confronti dell'opposto, domandando inoltre, in via di ulteriore subordine, di essere condannata al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Da ultimo, l'opponente ha richiesto in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui veniva liquidato un importo a titolo di compenso del difensore per la fase di negoziazione assistita.
In particolare, in via preliminare, parte attrice opponente ha dedotto l'incompleto iter della procedura di negoziazione assistita per non essere stata stipulata la convenzione di negoziazione tra le parti, seppur a seguito dell'invito formulato dal convenuto opposto e del positivo riscontro da parte della società opponente;
per tale motivo, nonché in considerazione del fatto che, per la materia di cui all'odierna controversia, riteneva che tale procedura non fosse prevista come condizione obbligatoria di procedibilità, la ha contestato la debenza degli onorari per la fase di negoziazione assistita Parte_1 liquidati in sede monitoria.
Quanto al merito della controversia, la società opponente ha dedotto dapprima la genericità della domanda proposta dal convenuto dott. in via monitoria per non avere egli Controparte_1 descritto compiutamente l'attività professionale svolta in favore della in relazione alla quale Parte_1 riteneva di vantare una pretesa creditoria. Ulteriormente, parte attrice ha contestato di essersi mai pagina 2 di 11 avvalsa di qualsivoglia consulenza commerciale e/o fiscale del convenuto, così come di aver beneficiato di qualsivoglia prestazione professionale da parte di quest'ultimo, non avendo, a suo dire, il dott. mai ricoperto il ruolo di consulente della ditta opponente, ma avendo solo Controparte_1 intrattenuto rapporti e contatti con lo stesso professionista in ragione della sua qualità di consulente di parte e commercialista incaricato da nell'operazione di cessione delle quote della Controparte_2 società GFS S.r.l., mandato che lo rendeva dunque incompatibile con il preteso ruolo di consulente di
L'opponente ha così dedotto e allegato sia la nullità, sia l'inesistenza di un rapporto Parte_1 professionale tra le odierne parti processuali, sostenendo quindi che, nell'ambito dell'operazione commerciale di cessione delle quote della GFS S.r.l., la società si era avvalsa dell'attività del Parte_1 proprio consulente di fiducia, i.e. lo studio commerciale Braglia di Pesaro, mentre il dott. CP_1 aveva assistito . Parte attrice opponente ha così contestato l'an della pretesa
[...] Controparte_2 creditoria avversaria, al pari del quantum, ritenendo la stessa indimostrata sotto tale profilo, oltre che priva di vaglio dell'ordine professionale di appartenenza. Inoltre, con riguardo alle scritture private datate 22.2.2018 e 23.9.2021, su cui la controparte ha fondato il proprio ricorso monitorio, parte attrice opponente ne ha dedotto il superamento a fronte della stipula di scrittura privata dell'11.2.2022 con la quale si prevedeva l'integrale compensazione delle spese dei rispettivi consulenti, in ogni caso asserendo che, anche per l'ipotesi in cui la scrittura del settembre 2021 dovesse essere intesa come
“promessa unilaterale”, risulterebbe nulla per mancanza del rapporto fondamentale sottostante ex art. 1988 c.c.
Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto dott. , contestando le difese e le Controparte_1 domande formulate dalla società opponente, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto, chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In via preliminare, il convenuto opposto ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione avversaria in punto allo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, ritenendo che la controversia in esame rientrasse nelle materie soggette al preventivo esperimento, quale condizione di procedibilità, della ridetta procedura stragiudiziale, trattandosi di domanda di pagamento somme non eccedenti la somma di cinquantamila euro e che, in realtà, l'impossibilità di procedere alla stipula di convenzione fosse dipesa dal mancato riscontro della controparte.
Quanto al merito della vicenda, la difesa del dott. ha dedotto che il predetto Controparte_1 professionista aveva ricevuto incarico dalla di realizzare una soluzione che le consentisse di Parte_1 entrare nella proprietà del complesso immobiliare intestato a (di cui il convenuto era CP_3 commercialista) in quanto in tale area era possibile realizzare un grosso supermercato il che avrebbe garantito alla di introitare notevoli guadagni. Pertanto, il professionista opposto, ritenuta la Parte_1
pagina 3 di 11 compatibilità degli interessi delle parti, accettava l'incarico affidatogli dalla società odierna opponente, all'esito del quale, secondo la ricostruzione offerta dal convenuto, il dott. Controparte_1 proponeva alla che accettava, non già l'acquisto del compendio immobiliare, ma delle quote Parte_1 della dalla scrittura del 22.2.2018 posta a base del decreto ingiuntivo Parte_2 emesso, ulteriormente confermando l'impegno preso anche con lo scritto del 23.9.2021. La difesa di parte convenuta opposta ha quindi sostenuto di aver ricevuto specifico mandato dalla solo CP_3 successivamente a tali trattative, al fine di predisporre un'apposita perizia di valutazione giurata necessaria per poter procedere alla prospettata operazione di cessione delle quote, mentre, nella fase delle trattative dell'affare con la la veniva rappresentata unicamente dall'Avv. Parte_1 CP_3
MU TO. Altresì, parte convenuta opposta ha dedotto che, oltre all'impegno assunto dalla nei confronti del dott. per le prestazioni professionali effettuate sino a Parte_1 Controparte_1 quel momento, l'opponente commissionava al convenuto anche lo studio di fattibilità del progetto di trasformazione della in società di capitali, come da richiesta della del CP_3 Parte_3
Co gruppo coinvolta anch'essa nell'affare e in seguito divenuta cessionaria delle quote CP_5 sociali in commento. Il convenuto opposto ha quindi sostenuto che, solo in epoca successiva e solo dopo la sua elaborazione dello studio di fattibilità, ovvero in data 5.7.2021, egli aveva ottenuto un altro specifico mandato dalla G.F.S. S.r.l. per realizzare materialmente la ridetta trasformazione societaria.
Ulteriormente, parte convenuta opposta ha contestato la tesi avversaria secondo cui le due scritture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, contenenti ricognizioni di debito, sarebbero state superate e novate dalla scrittura privata dell'11.2.2022 tra e , principalmente Parte_1 Controparte_2 sostenendo che, in ogni caso, il rapporto dedotto in giudizio era intercorso esclusivamente tra il medesimo professionista e la non quindi con la GFS S.r.l. né con , con ciò Parte_1 Controparte_2 domandando il rigetto della domanda di chiamata in garanzia articolata nei confronti di quest'ultima.
Nel merito, il dott. ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1 conferma del provvedimento monitorio n. 468/2023 emesso.
Rigettate le richieste di chiamata in causa e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta formulate dalla società attrice, la causa è stata istruita mediante prove orali e produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.2025, previo deposito degli scritti conclusionali da parte delle rispettive difese.
*******
Preliminarmente, stante la reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse da parte della difesa del convenuto opposto con foglio di precisazione delle conclusioni e, in particolare, della prova pagina 4 di 11 testimoniale sui capitoli 1) e 2) della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., va confermata l'ordinanza del 13.11.2024 con cui, tra gli altri, si è ritenuto di non ammettere la suddetta prova testimoniale, ribadendosi le argomentazioni ivi esposte in quella sede circa il carattere generico di tali capi. Mentre, con riguardo alla richiesta della medesima parte processuale di ammissione della prova testimoniale contraria formulata nella terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., ritiene questo giudice, a parziale modifica del provvedimento emesso in data 13.11.2024, di non poter ammettere tale istanza istruttoria, rilevando in primis il carattere negativo della sua formulazione - atteso che parte convenuta opposta chiede ammettersi prova contraria su tutti i capitoli della prova testimoniale ex adverso ammessa (i.e. quella di parte attrice) preceduti dalla locuzione “vero che non” – oltre che la non rilevanza di tale mezzo istruttorio alla luce delle risultanze probatorie orali e documentali dell'odierno giudizio.
Inoltre, in considerazione del contenuto del decreto emesso in data 13.11.2024 – con cui, come sopra esposto, a modifica dei precedenti provvedimenti istruttori, è stata, tra gli altri, respinta l'ammissione della prova testimoniale diretta formulata da parte convenuta opposta, sia con comparsa di costituzione, sia con memoria integrativa ex art. 171-bis, n. 2, c.p.c. - l'odierno giudicante non potrà tenere conto, ai fini decisori, delle risultanze probatorie assunte in data precedente al ridetto decreto del 13.11.2024 su dette circostanze non ammesse e, in particolare, della testimonianza di resa all'udienza Testimone_1 del 30.10.2024.
*******
Ulteriormente, sempre in via preliminare, in considerazione della reiterazione della richiesta di parte attrice opponente di chiamata in causa del terzo , si conferma quanto già espresso con Controparte_2 provvedimenti del 17.4.2024 e 21.5.2024 e, per l'effetto, il rigetto della richiesta in commento, non essendovi comunanza di causa ed essendo, piuttosto, la chiamata in causa finalizzata, non tanto alla manleva dell'opponente, quanto necessaria ad addivenire a un'affermazione di difetto di legittimazione passiva della a subire l'azione monitoria della cui opposizione si tratta. Parte_1
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Nel merito della domanda di opposizione
Con riguardo al merito della domanda di opposizione formulata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 468/2023, la stessa è da ritenersi infondata e merita quindi rigetto per i motivi che si andranno ad esporre.
L'istruttoria espletata, orale e documentale, ha invero confortato le tesi difensive di parte convenuta opposta, con ciò corroborando la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria dal dott. CP_1
[...]
pagina 5 di 11 In particolare, ritiene questo giudice che le scritture private poste alla base del decreto ingiuntivo emesso risultano chiare e dettagliate nel loro contenuto, nell'individuazione delle parti e nelle ragioni giustificative degli impegni ivi assunti dalla nei confronti del professionista odierno Parte_1 convenuto opposto.
Nello specifico, la prima scrittura sottoscritta da in data 22.2.2018 (v. doc. 2c fasc. conv. Parte_1 opp.) descrive espressamente, nella prima parte, l'attività professionale resa dal dott. CP_1 in favore della la quale, testualmente, “riconosce” di essersi avvalsa del suo
[...] Parte_1 intervento per procedere all'operazione di acquisizione delle partecipazioni sociali di maggioranza della ditta nella seconda parte del documento, si individua invece il quantum del compenso CP_3 professionale dovuto in forza delle suddette prestazioni professionali e, pertanto, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. Geom. nell'affermare la piena soddisfazione per i CP_6 consulti e le prestazioni richieste e ottenute dal convenuto opposto, “dichiara” di essere debitrice dello stesso dott. di un importo di € 25.000,00 oltre imposte e contributi di legge, con Controparte_1 individuazione delle tempistiche di versamento della somma, “senza alcuna eccezione”, al passaggio delle quote.
Tali evidenze documentali risultano ulteriormente ribadite, oltre che integrate, nella scrittura privata sottoscritta in seguito dalla precisamente in data 23.9.2021 (v. doc. 2d fasc. conv. opp.), Parte_1 sempre con riguardo alle prestazioni professionali di cui si discute: invero, in tale scritto, la società attrice opponente, nel “riconoscere” nuovamente il proprio obbligo di corresponsione dell'importo di €
25.000,00 oltre accessori nei confronti del dott. convenuto con scrittura del Controparte_1
22.2.2018, afferma che esso sarà dovuto anche nell'eventualità della cessione diretta delle quote della alla o alla o ad altra società del gruppo CP_3 Parte_3 Controparte_7 CP_7
Quanto alle modalità di pagamento, ci si avvede che, nella prima scrittura del febbraio 2018, è stata convenuta la corresponsione “al passaggio delle quote”, con la precisazione apportata nella scrittura successiva del settembre 2021 ove, per “passaggio”, doveva intendersi sia l'acquisizione delle quote da parte della società opponente, sia la cessione diretta alle altre società sopra menzionate.
Pertanto, quanto emerge dai suddetti documenti succedutisi a distanza di tre anni e mezzo l'uno dall'altro, oltre che dall'espletata istruttoria orale, è che, effettivamente, per stessa ammissione della il convenuto opposto dott. ha espletato attività professionale in favore Parte_1 Controparte_1 dell'opponente consistente nell'elaborazione di una soluzione commerciale che consentisse a quest'ultima di acquisire, direttamente o a mezzo di altri aventi causa, le quote di maggioranza della società immobiliare GFS S.r.l.
pagina 6 di 11 In ragione di ciò, non pare accoglibile la tesi difensiva attorea che nega recisamente qualsivoglia prestazione di consulenza fiscale in proprio favore da parte del convenuto, sia in quanto contrastante con le sopra richiamate evidenze documentali – provenienti dalla medesima ditta opponente e da questa non disconosciute – sia alla luce dell'espletata istruttoria e delle ulteriori allegazioni agli atti.
Il contenuto delle scritture private sopra richiamate, specie quella del 2018, consente di escludere, a parere di questo giudice, la ricorrenza di un'ipotesi di conflitto di interessi/incompatibilità del dott.
[...]
quale consulente della per come paventata dall'opponente, stante l'incarico Controparte_1 Parte_1 ricoperto dal medesimo professionista come consulente di , legale rappresentante p.t. Controparte_2 della GFS S.r.l. Effettivamente, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 19.9.2024, il professionista convenuto ha affermato di aver svolto l'incarico professionale per cui è causa in favore di , non della società GFS S.r.l., ovvero di aver assistito la stessa (oltre alla Controparte_2 Parte_1 come da scritture) quale consulente nelle trattative e nell'operazione di cessione delle quote di tale società, culminata nell'acquisizione delle partecipazioni da parte della tuttavia, parte Parte_3 attrice opponente non ha prospettato quale sia stato, in ipotesi, il pregiudizio che avrebbe patito la società opponente, in termini fiscali o di altro genere, dall'assunzione di tale incarico, tale da comportare addirittura la ritenuta nullità del rapporto giuridico intercorso tra le odierne parti processuali, specie se si considera che la cessionaria delle quote non è poi stata la ma la Parte_1
(v. atto di cessione di quote sociali della G.F.S. S.r.l. dell'11.2.2022 sub doc. 2b fasc. Parte_3 conv. opp). Peraltro, si osserva che non sussiste contestazione sul fatto che sia stato effettivamente il dott. a rendere possibile la realizzazione, previo studio ed elaborazione di essa, Controparte_1 dell'operazione societaria più volte descritta, così come non risulta che l'opponente abbia sollevato qualche contestazione o ravvisato criticità nell'operato dello stesso, tanto che, infatti, decorsi tre anni dalla prima scrittura, nel 2021 ha ribadito il proprio impegno già in precedenza assunto alla corresponsione degli onorari al convenuto.
Inoltre, risulta per tabulas che solo in data 31.5.2020 – quindi, a distanza di più di due anni dalla prima scrittura sottoscritta da e, pertanto, successivamente allo svolgimento delle trattative Parte_1 preliminari - la ha conferito uno specifico incarico al dott. , ovvero CP_3 Controparte_1 quello di redigere una perizia di valutazione giurata con la quale determinare il valore rivalutato della quota societaria sul quale corrispondere poi l'imposta sostitutiva (v. doc. 5 fasc. conv. opp.). Ed è proprio in tale fase che, alla luce delle risultanze probatorie, è possibile collocare l'attività professionale resa in favore della (anche) dal consulente commercialista dott. Parte_1 Per_1
, il quale infatti, all'udienza del 19.9.2024 ha affermato di aver prestato consulenza professionale
[...] in favore dell'opponente fornendo una sorta di parere in relazione all'operazione societaria, in pagina 7 di 11 particolare quella di rivalutazione della quota, non già di averla assistita nella fase delle trattative e nella materiale elaborazione dell'operazione e, quindi, durante il compimento delle attività contemplate nelle scritture poste alla base del ricorso monitorio (v. pag. 4 del verbale di udienza: “… GIUDICE – 9.
È vero che lei ha reso consulenza professionale nei confronti della corrente in Pesaro via Del Parte_1
Novecento 17, in relazione all'operazione commerciale di cessione delle quote della società GFS?
ST BR – Sì confermo, essendo il commercialista di aver trattato appunto la questione.
GIUDICE - Su incarico di? – LL LT che è la mia cliente. La mi ha chiesto CP_8 Pt_1 appunto cosa ne pensavo dell'operazione ed io mi sono espresso sull'operazione cosa ne pensavo, ho detto cosa pensavo appunto della operazione di rivalutazione…”). Dichiarazioni che risultano, peraltro, coerenti con quanto emerge dalla documentazione in atti, nello specifico con le comunicazioni mail provenienti dal teste dott. , le quali si collocano nel periodo marzo - novembre 2020 (v. Persona_1 docc. 12 e 21 fasc. att. opp.), mentre le trattative e l'attività di studio del convenuto opposto possono essere collocate tra l'anno 2017 e il 2018.
Analogamente, il teste in commento ha riferito di aver avuto contatti, quale consulente commercialista di con il dott. sempre nella fase successiva all'elaborazione Parte_1 Controparte_1 dell'operazione societaria finalizzata all'acquisto delle partecipazioni sociali (novembre 2020), ovvero nella fase di pagamento della prima rata della rivalutazione della quota societaria de qua (“…
GIUDICE - 13) vero che in data 13 novembre 2020 il dottor si è recato presso il suo CP_1 studio per mostrarle la delega F24 relativa alla prima rata della rivalutazione della quota societaria, affinché riferisse in merito al signor titolare della ST BR - Sì, Persona_2 Pt_1 confermo che appunto c'eravamo visti in studio e mi aveva presentato copia dell'F24 pagato, come era da accordi con la controparte insomma, quindi sì. ...”, v. pag. 5 del verbale di udienza)
Tali elementi avvalorano ulteriormente l'infondatezza delle difese attoree.
Peraltro, ritiene questo giudice che il fatto che, con la scrittura del 23.9.2021, la società ha Parte_1 testualmente dichiarato di “confermare l'intero contenuto” di quanto convenuto in precedente data
22.2.2018 (ovvero, tre anni e mezzo or sono), rafforzi ulteriormente la fondatezza della pretesa creditoria attorea.
In ragione di quanto dedotto, le dichiarazioni contenute nelle scritture in commento assurgono, contestualmente, a promessa di pagamento e ricognizione di debito proveniente dalla nei Parte_1 confronti del dott. . Controparte_1
Quanto a tali istituti, si osserva che essi, a mente l'art. 1988 c.c., hanno come effetto la semplice relevatio ab onere probandi sotto il profilo processuale dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria. La giurisprudenza di pagina 8 di 11 legittimità ha chiarito che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Civ., Sezione Prima, 25.1.2022, n. 2091). Tali principi vanno coordinati, per il caso in esame, con quelli in materia di riparto degli oneri probatori e di allegazione gravanti sulle parti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito della quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 14640/2018; Cass. Civ., n. 17371/03; Cass. Civ., n. 6421/03).
Nel caso di specie, come già esposto, si ritiene che la parte convenuta opposta ha agito del tutto legittimamente in sede monitoria sulla base delle scritture private di riconoscimento del debito costituenti anche promesse di pagamento da qualificarsi come “titolate”, poiché contenenti specifica indicazione del rapporto sottostante e poi, nell'ambito del presente giudizio, a fronte delle contestazioni espresse dall'attrice opponente/promittente, ha fornito dimostrazione del rapporto di consulenza professionale posto a fondamento del credito e del suo espletamento.
In ragione di ciò, l'odierno giudicante ritiene di non poter neppure aderire alla tesi di parte opponente secondo cui il contenuto delle scritture del 2018 e del 2021 sarebbe stato “novato” dalla scrittura privata intercorsa tra l'opponente e in data 11.2.2022 (v. doc. 17 fasc. att. opp.), in Controparte_2 quanto tale ultimo documento risulta essere afferente ai soli rapporti tra e , Parte_1 Controparte_2 non essendo il convenuto parte di tale pattuizione contrattuale e neppure ivi menzionato, intendendo le predette parti regolamentare le vicende inerenti al patto di opzione tra loro intercorso.
Invero, stando alla lettera di tale documento, e (personalmente, non quale Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t. della GFS S.r.l.)hanno convenuto la restituzione da parte di quest'ultima della somma di € 53.333,00 in favore dell'opponente e “con la restituzione del suddetto importo le parti, pagina 9 di 11 reciprocamente, dichiarano di aver definito ogni questione dedotta e deducibile connessa con i fatti e contratti di cui alle premesse, con spese professionali interamente compensate”. Orbene, analizzando tale documento, “i fatti e contratti di cui alle premesse” risultano essere il patto di opzione dell'8.3.2018 e l'atto integrativo del 19.11.2020, non il rapporto giuridico dedotto in giudizio e intercorso esclusivamente tra e il dott. , mai menzionato nel corpo della Parte_1 Controparte_1 scrittura. Peraltro, anche a voler ritenere che le spese professionali menzionate in scrittura includessero anche quelle della consulenza svolta dal convenuto opposto, la pattuizione de qua avrebbe ricadute, in ipotesi, nei soli rapporti interni tra le parti, non già sull'an della pretesa creditoria avanzata dal dott.
che, peraltro, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver già ricevuto Controparte_1 il proprio compenso professionale da . Controparte_2
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene quindi comprovato l'an della pretesa creditoria connessa alle prestazioni professionali rese dal dott. , come stigmatizzate nelle Controparte_1 scritture azionate in sede monitoria e nella notula emessa dal convenuto datata 1.7.2023, avendone parte convenuta opposta adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Analogamente, avuto riguardo al profilo del quantum della pretesa creditoria del dott. CP_1
le risultanze di causa hanno corroborato anche sotto tale aspetto la domanda del convenuto
[...] opposto: invero, si osserva che la richiesta di corresponsione degli onorari formulata in via monitoria si
è attestata in misura esattamente coincidente all'ammontare pattuito con scrittura del 22.2.2018, ovvero
€ 25.000,00 oltre imposte e contributi di legge (nella specie, contributo previdenziale e iva), per totali €
26.720,00 al netto della ritenuta d'acconto.
L'odierno giudicante ritiene inoltre di confermare il provvedimento monitorio della cui opposizione trattasi anche nella parte in cui ingiunge il pagamento alla delle spese per la fase di Parte_1 negoziazione assistita liquidate in favore del dott. (per € 782,09 quale compenso Controparte_1 del difensore), trattandosi di spese di difesa che l'opposto ha sostenuto prima dell'avvio del procedimento giudiziario, rectius prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di controversia avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme non eccedenti euro cinquantamila rispetto alla quale la procedura stragiudiziale in commento costituisce condizione di procedibilità.
Pertanto, all'esito dell'espletata istruttoria, è emerso che il dott. - onerato sotto Controparte_1 tale profilo in considerazione del fatto che, nel giudizio di opposizione, l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve quindi provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria – ha offerto la prova specifica della fonte dell'obbligazione dedotta a sostegno della richiesta formulata in pagina 10 di 11 via monitoria e dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali ad essa inerenti, anche sotto il profilo del loro ammontare e relativa congruità.
Conclusivamente, a fronte di tutti i rilievi fin qui svolti, l'opposizione proposta da va Parte_1 rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 468/2023.
Sulle spese processuali
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e, stante l'integrale rigetto della domanda di opposizione, esse vengono poste a carico della società attrice opponente
[...]
, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. Controparte_9
147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), valori medi dei compensi.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1890/2023, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 468/2023 emesso dal Tribunale civile di Pesaro in data 31.7.2023, depositato in pari data, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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