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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/07/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 101/2017 R.G.A.C., promoSA da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Satriano Marina, Via F. Parte_1 C.F._1
Cilea, n. 14, presso lo Studio dagli avv.ti Francesco Maida (C.F.: e Caterina C.F._2
Umbrello (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata C.F._3 in atti;
- ATTORE OPPONENTE -
C o n t r o
(già , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Antonio Daniele, n. 24 presso lo Studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (C.F. ), che la rappresenta e difende come da procura C.F._4 allegata in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA -
N o n c h é
(C.F. , P. Controparte_3 P.IVA_1
i.v.a. ) Sede di Catanzaro, “in persona del Direttore Regionale per la Calabria in carica P.IVA_2
“pro tempore” Dott giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 25.02.1998, CP_4 prot. n. 154, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'avv.
Cristina Folino (fax 0961-535303; e-mail C.F.: ) Email_1 C.F._5 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.SA
[...]
, notaio in Catanzaro, in data 20 settembre 2016, n. 43970 rep., n. 15260 racc.”; Per_1
- CONVENUTO TERZO DEBITORE -
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla steSA data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio, anche in considerazione del fatto che quanto di seguito descritto costituisce circostanza dirimente ai fini della dichiarazione della ceSAta materia del contendere tra le parti contendenti.
Ed in fatti, dalla disamina delle risultanze documentali presenti in atti emerge, non solo che parte opponente dopo aver istaurato l'odierno giudizio ha altresì provveduto a promuoverne analogo, sempre in riassunzione e nel rispetto dei termini assegnati dal G.E., dinanzi al Giudice del lavoro (competente per materia, che ha definito il procedimento con decisione, oramai paSAta in giudicato, di accoglimento della relativa opposizione), ma che l' quale terzo pignorato, ha prodotto in atti la CP_3
comunicazione del 26.5.2016 con cui l' comunicava l'avvenuta Controparte_1
revoca delle procedure di PPTT con conseguenziale svincolo, a favore del diretto beneficiario, degli accantonamenti operati sui ratei mensili di rendita.
Circostanze, quelle testé riportate, che non possono che condurre all'estinzione del giudizio che ci occupa, anche in considerazione dell'oramai ceSAta materia del contendere tra le parti.
La particolarità delle questioni così per come proposte dalle parti dinanzi ai giudici di cui in premeSA
(procedimento svoltosi dinanzi al Giudice del lavoro, conclusosi peraltro con la condanna alle spese dell' , in uno con il documento da ultimo richiamato, proveniente Controparte_1
dall' giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra Controparte_1
le parti contendenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del procedimento per ceSAzione della materia del contendere con riguardo all'atto di pignoramento presso terzi opposto;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti contendenti.
Così deciso in Catanzaro il 2.7.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 101/2017 R.G.A.C., promoSA da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Satriano Marina, Via F. Parte_1 C.F._1
Cilea, n. 14, presso lo Studio dagli avv.ti Francesco Maida (C.F.: e Caterina C.F._2
Umbrello (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata C.F._3 in atti;
- ATTORE OPPONENTE -
C o n t r o
(già , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Antonio Daniele, n. 24 presso lo Studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (C.F. ), che la rappresenta e difende come da procura C.F._4 allegata in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA -
N o n c h é
(C.F. , P. Controparte_3 P.IVA_1
i.v.a. ) Sede di Catanzaro, “in persona del Direttore Regionale per la Calabria in carica P.IVA_2
“pro tempore” Dott giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 25.02.1998, CP_4 prot. n. 154, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'avv.
Cristina Folino (fax 0961-535303; e-mail C.F.: ) Email_1 C.F._5 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.SA
[...]
, notaio in Catanzaro, in data 20 settembre 2016, n. 43970 rep., n. 15260 racc.”; Per_1
- CONVENUTO TERZO DEBITORE -
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla steSA data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio, anche in considerazione del fatto che quanto di seguito descritto costituisce circostanza dirimente ai fini della dichiarazione della ceSAta materia del contendere tra le parti contendenti.
Ed in fatti, dalla disamina delle risultanze documentali presenti in atti emerge, non solo che parte opponente dopo aver istaurato l'odierno giudizio ha altresì provveduto a promuoverne analogo, sempre in riassunzione e nel rispetto dei termini assegnati dal G.E., dinanzi al Giudice del lavoro (competente per materia, che ha definito il procedimento con decisione, oramai paSAta in giudicato, di accoglimento della relativa opposizione), ma che l' quale terzo pignorato, ha prodotto in atti la CP_3
comunicazione del 26.5.2016 con cui l' comunicava l'avvenuta Controparte_1
revoca delle procedure di PPTT con conseguenziale svincolo, a favore del diretto beneficiario, degli accantonamenti operati sui ratei mensili di rendita.
Circostanze, quelle testé riportate, che non possono che condurre all'estinzione del giudizio che ci occupa, anche in considerazione dell'oramai ceSAta materia del contendere tra le parti.
La particolarità delle questioni così per come proposte dalle parti dinanzi ai giudici di cui in premeSA
(procedimento svoltosi dinanzi al Giudice del lavoro, conclusosi peraltro con la condanna alle spese dell' , in uno con il documento da ultimo richiamato, proveniente Controparte_1
dall' giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra Controparte_1
le parti contendenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del procedimento per ceSAzione della materia del contendere con riguardo all'atto di pignoramento presso terzi opposto;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti contendenti.
Così deciso in Catanzaro il 2.7.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)