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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 783/2024 r.g. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto verbale di fermo amministrativo di nave, vertente tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Zelaieta 31 bajo Izda Gautegiz Arteaga 48314 BIZKAIA (Bilbao, Spagna),
- ( , cod. fisc. con se- Parte_2 Controparte_1 C.F._1
de legale in Spagna, Catalogna, Badalona Carrer Rector 95 baixos, in persona del legale rappresentante p.t. nato a [...], il Controparte_2
31.12.1963 ed ivi residente in Carrer Sant Pere 127, Badalona, Barcellona (Spa- gna), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Alberico II, n. 4, presso lo stu- dio degli avv.ti Arturo Salerni (pec: ; cod. Email_1
fisc. ) e Silvia Calderoni (pec: C.F._2 [...]
; cod. fisc. ), per mandato in Email_2 C.F._3
calce al ricorso;
- ricorrenti -
e
(cod. fisc. , in per- Controparte_3 P.IVA_1
sona del p.t., legale rappresentante p.t., (cod. CP_4 Controparte_5
1 fisc. ), in persona del Ministro p.t., legale rappresentante p.t, e P.IVA_2 [...]
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_3
p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ca- tanzaro (cod. fisc. pec , C.F._4 Email_3
per mandato in calce alla comparsa di costituzione, nei cui uffici, siti in Catan- zaro, alla Via Gioacchino da Fiore, 34, legalmente domiciliano;
- resistenti–
AVVERSO: il verbale di fermo allegato al verbale di contestazione e notifica n.
“PVAC 03/24” Sezione Operativa Navale GdF, adottato dalla Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera di dalla Questura di e dalla Guardia CP_6 CP_6
di Finanza di in data 20.01.2024, con il quale le suddette autorità hanno CP_6
applicato la sanzione di cui all' art.1 comma 2 -sexies del D.L.
2.1.23 n. 1, con- vertito con modificazioni nella legge 15/2023; il silenzio del Prefetto di CP_6
in relazione al ricorso ex art. ex art.1 comma 2 quater e comma 2 quinquies D.L.
1/2023, depositato in data 15/03/2024
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 31.5.2024 e Parte_1 [...]
Con
( proponevano opposizione avverso il verbale Parte_3 Controparte_1
di fermo allegato al verbale di contestazione e notifica n. PVAC 03/24 Sezione
Operativa Navale GDF, adottato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di dalla Questura di e dalla Guardia di Finanza di in CP_6 CP_6 CP_6
data 20.1.2024, con il quale era stata applicata la sanzione di cui all'art.1 co 2 sexies del D.L.
2.1.23 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 15/2023, in quanto “nel corso di un'operazione di soccorso effettuata in data 18 gennaio
2024 la nave 'Open Arms' non ha rispettato le indicazioni fornite dal competen-
2 te centro per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si è svolto l'e- vento. Specificamente, è stato ravvisato il mancato rispetto della condizione po- sta dalla lettera f) del menzionato art. 1 comma 2-bis, in relazione alla documen- tazione in possesso del M.R.C.C. italiano, dalla quale risulta che, in posizione
Lat. 33'32' N - Long. 012' 04' E, area S.A.R. mentre il pattugliatore libico 'Gha- ryam" stava effettuando il soccorso di un barchino, la nave " non si CP_1
allontanava dalla zona delle operazioni, ostacolando le stesse, nonostante la ve- detta libica ordinava di tenersi a distanza per non creare intralcio alle operazio- ni di salvataggio”, oltre che avverso il silenzio del Prefetto di in rela- CP_6
zione al ricorso ex art. 1 co. 2 quater e co. 2 quinquies d.l. 1/2023, depositato il
15.3.2024.
A sostegno dell'opposizione, esponevano: che in data 17.1.2024 la nave dell'organizzazione ricorrente partiva dal porto di Salerno per svolgere la sua attività di ricerca e soccorso in mare, nel Mediterraneo;
che, raggiunta la zona
SAR 1, in data 18.1.2024, alle ore 16,47 scorgeva due piccole imbarcazioni che si muovevano parallelamente ed avevano a bordo diciassette persone ciascuna, apparivano sovraccariche e senza dispositivi di sicurezza a bordo;
che alle ore
16,51 comunicava l'avvistamento alle autorità libiche, maltesi ed italiane e co- municava che avrebbe proceduto a fornire assistenza;
che, durante la distribu- zione dei salvagenti alle persone soccorse, alle ore 17,06 era trasmesso da Alarm
Phone un avviso di distress e alle 17,14 era trasmessa la notizia alle autorità
(IMRCC Roma, MRCC Malta e MRCC Libia); che alle ore 18,14 era individuata un'altra imbarcazione, con 18 persone tra cui un bambino a bordo, e trasmessa l'informazione alle autorità, si iniziavano le operazioni di salvataggio e trasbor- do delle persone;
che alle 18,36 la nave comunicava il completa- CP_1
mento delle tre operazioni di soccorso, precisando che il terzo caso era ancora aperto, poiché nessuna delle autorità chiamate aveva comunicato un proprio in- Part tervento;
che alle 18,50 la comunicava alla nave madre di aver avvistato la terza imbarcazione (alla quale era stato assegnato il nome AP00063) affiancata
3 da una motovedetta della Guardia Costiera libica, tanto che alla nave era comu- nicato di abbandonare il caso di dirigersi verso il porto di Brindisi, cosa che era fatta;
che nel corso del tragitto, a causa delle condizioni meteo in peggioramen- to, si chiedeva un cambio di POS, poi individuato dall'autorità nel porto di Cro- tone;
che la ricostruzione in fatto compiuta nell'atto di accertamento era erronea e comunque non era chiaro il motivo per il quale l'autorità italiana aveva aperto un procedimento sanzionatorio, trattandosi eventualmente di un illecito com- messo in acque internazionali da un'imbarcazione spagnola che avrebbe disat- teso un ordine di allontanamento dell'autorità libica;
che non era possibile che alle 19,06 l'aereo Sea Bird fosse in volo e avesse potuto avvistare la nave Open
Arms, in quanto esibiva una dichiarazione di , coordinato- Persona_1
re a bordo del velivolo Seabird 1, che attestava che il velivolo alle ore 16,38 era dovuto atterrare a Lampedusa in quanto aveva finito il carburante, oltre che nel volo del 18.1.2024 non aveva mai avvistato alcuna nave della Guardia Costiera
Libica; che non corrispondeva al vero neanche che avrebbe ostaco- CP_1
lato i soccorsi della Guardia Costiera Libica, non avendo avuto alcun contatto con la motovedetta libica;
che alle 19,10, come si evinceva dal giornale di bordo, aveva già intrapreso la rotta verso il POS indicato da IMRCC e non CP_1
era dunque possibile che alle 19,54 le sue navi di salvataggio fossero ancora nei pressi della motovedetta libica;
che, comunque, intervenire in presenza di una comunicazione di distress quale quella in questione, è un obbligo che grava sui comandanti delle imbarcazioni presenti in mare;
che, poiché le autorità libiche non sono in grado di garantire un luogo di sbarco sicuro, è evidente l'illegittimità della norma di cui all'art. 1 co. 2 bis del d.l. n. 130/2020, come ap- plicato nel presente procedimento.
Tanto premesso, chiedevano: “preliminarmente affermare l'assoluta ca- renza di attribuzione dell'autorità amministrativa italiana ad emettere il prov- vedimento indicato in epigrafe per i motivi sopra illustrati;
comunque, nel meri- to, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nonché del
4 disposto fermo amministrativo e, per l'effetto, disporne l'annullamento poiché viziati dalla violazione delle norme nazionali e sovranazionali, per incompeten- za assoluta, per eccesso di potere e carenza di presupposti, oltre che per carenza e manifesta illogicità della motivazione, ed in ogni caso dichiarare che l'illecito amministrativo è escluso in presenza dell'adempimento di un dovere o di uno stato di necessità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con attribuzione ax art. 93 c.p.c.”.
I.2.- In data 11.10.2024 si costituivano il Controparte_3
il e la , con propria
[...] Controparte_5 Controparte_7
comparsa, deducendo: che, a fronte della ricostruzione in fatto compiuta da parte opponente, in realtà, come risultava dalla e-mail delle 18:54, l'Autorità marittima aveva evidenziato sin da subito alla di non aver coordi- CP_1
nato gli eventi nei quali essa era intervenuta;
che alle ore 18,42, come risultava dal diario di bordo, aveva messo in acqua i BS (gommoni a chi- CP_1
glia rigida) per farli dirigere verso l'imbarcazione in difficoltà e quando CP_1
si trovava ancora a circa due miglia dalla posizione dell'imbarcazione, la
[...]
motovedetta libica era già giunta nei pressi dell'imbarcazione in diffi- Per_2
coltà e stava già operando, essendo sicuramente già visibile dalla e CP_1
dai suoi che pertanto i avvicinandosi ulteriormente alla zona dove Per_3 Per_4
si trovava l'unità in difficoltà, hanno creato una situazione di pericolo, tanto che per evitare ulteriori situazioni di pericolo, la motovedetta libica chiedeva alla di allontanarsi dall'area; che, nonostante alle ore 19,09 MRCC Roma CP_1
informava telefonicamente che l'unità in difficoltà era stata soccorsa dai libici, e che pertanto avrebbe dovuto procedere verso il porto di Brindisi, già assegnato, aveva disatteso l'ordine, così creando una situazione di pericolo, CP_1
confermata dal fatto che alcuni migranti, avvistati i si sarebbero tuffati in Per_4
mare, circostanza confermata dai libici con l'e-mail delle 16,38 del 20.1.2024; che l'opposizione era tardiva in quanto la violazione era stata notificata ai ricorrenti il 20.1.2024 ed il ricorso proposto il 31.5.2024, in violazione del termine di trenta
5 giorni previsto dal d.lgs. n. 150/2011; che, comunque, alla data di proposizione del ricorso gli effetti del fermo (venti giorni) risultavano già cessati, con carenza di interesse al ricorso;
che il rimedio azionato dagli opponenti era comunque er- roneo, in quanto il verbale di accertamento non era direttamente impugnabile in sede giurisdizionale ma solo dinanzi al Prefetto;
che il ricorso era infondato anche nel merito in quanto sussisteva la giurisdizione italiana secondo le norme vigenti e la Convenzione SAR, tanto che il verbale di accertamento era stato cor- rettamente emesso dall'Autorità dove si trovava la nave al momento dello sbar- co, all'esito dell'operazione di soccorso;
che, nel merito, la vicenda fattuale era stata correttamente ricostruita nel verbale di accertamento e nella documenta- zione allegata, in quanto la si era resa visibile nonostante fosse in- CP_1
tervenuta una motovedetta della Guardia Costiera Libica e così aveva ingenera- to confusione sul gommone dal quale i migranti si erano gettati in mare al fine di essere recuperati proprio dai Rihbs di invece che dalla nave libi- CP_1
ca; che non avrebbe potuto applicarsi l'invocata scriminante dell'art. 4 della l. n.
689/1981, in quanto non può essere scriminata la condotta illegittima di chi, con il proprio comportamento, abbia contribuito a determinare la situazione perico- losa che ne ha poi necessitato l'intervento; che quanto all'impugnazione del si- lenzio del Prefetto, la questione era riservata alla giurisdizione del giudice am- ministrativo. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricor- so e nel merito il rigetto dello stesso
I.3.- Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
* * *
II.- La domanda formulata dagli opponenti è inammissibile.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020 dispone, infatti, che “Avverso il provvedi- mento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di conte- stazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo ammini-
6 strativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le dispo- sizioni di cui all'articolo 214 codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
L'art. 214 del Codice della strada, al co. 3, dispone che “avverso il prov- vedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203”.
L'istituto del fermo amministrativo della nave, pertanto, è qualificato quale sanzione accessoria dall'art. 214 del Codice della strada, ove è come detto consentito il ricorso contro il fermo amministrativo, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto, che provvede nei succes- sivi venti giorni.
La successiva disposizione dell'art. 204 bis del Codice della Strada con- sente, in alternativa al ricorso amministrativo di cui all'art. 203, l'opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, disciplinata dall'art. 7 d.lgs. 150/2011.
La normativa del d.l. 1/2023 contempla, invece, il solo ricorso al Prefetto, espressamente previsto dall'art. 1, co del. 2 quater, ove è stabilito un doppio termine: il primo, pari a sessanta giorni, per l'istante; il secondo, di venti giorni, per l'autorità amministrativa.
Le parti, nelle memorie autorizzate depositate, forniscono opposte rico- struzioni.
Secondo i ricorrenti non è possibile ritenere che l'unica via per impugna- re il fermo amministrativo sia quella del ricorso al Prefetto. A meno di non do- ver considerare, in assenza di altra previsione, il mancato rispetto del termine di venti giorni quale accoglimento del ricorso, e non potendo certo dedursi, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente imposta ex art. 24 e 113 Cost., che il silenzio dell'organo prefettizio, avente natura di rigetto, resti privo di tutela giurisdizionale, le disposizioni in tema di impugnazione del silenzioso provve- dimento del Prefetto, non possono che ricavarsi dal combinato disposto delle norme di cui al Codice della Strada, richiamate dall'ultimo periodo del comma
7 2 quater dell'art. 1 Dl 1/2023, e degli art. 6 e 7 del Dlgs 150/2011. Maturato il termine per il silenzio rigetto, pertanto, i ricorrenti hanno provveduto ad impu- gnare il fermo della nave, unitamente al silenzio del Prefetto, con la procedura di cui agli art. 203, 204, 204 bis, 214 del Codice della strada, cui la norma del D.l.
1/2023 rinvia, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett c) del DLgs 150/2011.
Secondo i convenuti, invece, si deve ritenere che, nel silenzio della norma di settore, i ricorrenti avrebbero potuto soltanto formulare, come hanno fatto, ricorso al Prefetto, ovvero, in alternativa, adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ma nel termine indicato dalla norma (30 gg. dall'irrogazione della sanzione).
Alla luce delle contrapposte prospettazioni, deve rilevarsi che la doman- da appare inammissibile sia che si ritenga ammessa l'immediata tutela giurisdi- zionale contro il fermo (in alternativa al ricorso al Prefetto), sia se si ritenga che sia esperibile il solo ricorso al Prefetto, salva la successiva impugnazione davan- ti al Giudice ordinario dell'ordinanza ingiunzione successivamente emessa.
Questo giudice ritiene, comunque che nonostante la lettera della norma suggerisca un rinvio all'art. 214 c.d.s. e al solo art. 203, che richiama, non vi è ragione per escludere la tutela giurisdizionale immediata e diretta contro il fer- mo amministrativo. Esso, infatti, pur essendo atto interinale del procedimento sanzionatorio, è già di per sé afflittivo, in quanto impone la sosta forzosa del battello per un tempo di venti o sessanta giorni, con conseguente sospensione dell'attività e costi a carico dell'armatore.
Gli effetti lesivi nella sfera giuridica del destinatario, costituiti dalla limi- tazione all'esercizio dei diritti di proprietà e di godimento sulla nave, si produ- cono fin da subito;
ne consegue pertanto la necessità della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 113 Cost. Tenuto conto, inoltre, della durata del fermo e dei termini previsti dalla legge per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, al mo- mento dell'impugnazione di quest'ultima gli effetti del fermo saranno sempre necessariamente cessati, ad inevitabile detrimento del principio di effettività della tutela.
8 Nella fattispecie in esame, tuttavia, i ricorrenti hanno scelto, tra le alter- native disponibili (ricorso al Prefetto e ricorso all'autorità giurisdizionale) di proporre ricorso al Prefetto, il quale tuttavia non ha emesso alcun provvedi- mento.
Ne deriva che il presente ricorso, ove si ritenesse come non proposto il ricorso al Prefetto, sarebbe tardivo, come esplicitato dai convenuti (“poiché vio- lativo del termine perentorio sancito dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011.
Si rileva, infatti, che la violazione veniva notificata ai ricorrenti, unitamente all'irrogazione della sanzione accessoria, in data 20 gennaio 2024, come emerge pacificamente dalla documentazione versata in atti. In proposito, sancisce la di- sposizione appena richiamata che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibi- lità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro ses- santa giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Atteso che il presente ricorso veniva depositato in data 31 maggio 2024, lo stesso non potrà che essere dichiarato inammissibile” – cfr. memoria di costituzione dei convenuti).
Se invece si tiene conto del ricorso al Prefetto, i ricorrenti – avendo optato per la richiesta di tutela in via gerarchica – non avrebbero potuto proporre il presente ricorso fino alla decisione del Prefetto e avrebbero dovuto agire nelle sedi opportune (ossia dinanzi al tribunale amministrativo regionale competen- te) contro il silenzio del Prefetto, da qualificarsi quale silenzio inadempimento.
Non può applicarsi, in mancanza di previsione espressa, la normativa di cui all'art. 204 d.lgs. n. 285/1992, che dispone che se il Prefetto non si pronuncia nei termini di legge, il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso), né la previ- sione dell'art. 205 del Codice della Strada che dispone che avverso l'ordinanza del Prefetto è possibile ricorrere con opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
Il silenzio del Prefetto non può inoltre essere qualificato come silenzio ri- fiuto, in quanto non espressamente previsto da alcuna norma, neanche applica-
9 bile in via analogica.
Si applicano, invece, le norme generali che consentono di ricorrente di adire il giudice amministrativo in caso di silenzio inadempimento dell'Autorità amministrativa adita in via gerarchica.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
III. In ogni caso vi è comunque, come enunciato dalle Amministrazioni convenute, carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Alla data del deposito del ricorso, infatti, gli effetti del fermo risultavano cessati, in quanto erano spirati i venti giorni di efficacia dello stesso, né appare rilevante l'eccezione spiegata sul punto dagli opponenti in merito alla previsio- ne dell'art. 1 comma 2 quinquies del DL 1/2023 che prevede che in caso di reite- razione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si appli- ca la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave el'organo ac- certatore procede immediatamente a sequestro cautelare. A mente del comma 2 sexies, inoltre, viene specificato che “Alla contestazione della violazione conse- gue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo ammini- strativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e si applica il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies.”, in quanto di certo non può ritenersi che l'interesse ad agire sia sussistente o meno a seconda delle conse- guenze di altre violazioni.
IV. Tenuto conto della pronuncia in rito e dell'oggettiva novità e com- plessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre la com- pensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sull'opposizione avverso il verbale di fermo allegato al
10 verbale di contestazione e notifica n. “PVAC 03/24” Sezione Operativa Navale
GdF, adottato dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di dalla CP_6
Questura di e dalla Guardia di Finanza di in data 20.01.2024, CP_6 CP_6
con il quale le suddette autorità hanno applicato la sanzione di cui all' art.1 comma 2 -sexies del D.L.
2.1.23 n. 1, convertito con modificazioni nella legge
15/2023; il silenzio del Prefetto di Crotone in relazione al ricorso ex art. ex art.1 comma 2 quater e comma 2 quinquies D.L. 1/2023, depositato in data
15/03/2024, instaurata con ricorso depositato da Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] bajo Izda Gaute- giz Arteaga 48314 BIZKAIA (Bilbao, Spagna), ( Parte_2 [...]
, cod. fisc. con sede legale in Spagna, Catalogna, Controparte_1 C.F._1
Badalona Carrer Rector 95 baixos, in persona del legale rappresentante p.t.
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_2
rer Sant Pere 127, Badalona, Barcellona (Spagna), nei confronti di
[...]
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 [...]
p.t., legale rappresentante p.t., (cod. fisc. CP_8 Controparte_5
), in persona del p.t., legale rappresentante p.t, e P.IVA_2 CP_4 [...]
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_9 P.IVA_3
così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 24 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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