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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RO DO, in esito all'udienza del 04 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 467/2021 R.G. vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria, Parte_1 C.F._1
RA LI, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dagli avv.ti
IZ LQ CA e TO ON.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08 febbraio 2021 ha contestato il Verbale Parte_1
Unico di Accertamento e Notificazione n. 20190004912/DDL dell'Inps di Messina con cui viene richiesto il pagamento di € 70.888,74 per presunte inadempienze relative agli anni 2014-
2015-2016-2017-2018.
Premetteva di essere titolare dell'omonima ditta individuale agricola che si serve di manodopera bracciantile;
che in data 15.04.2019, due funzionari ispettivi in servizio presso la
1 sede Inps di Messina lo convocavano, tramite lettera raccomandata, presso “i locali della Sede
Inps di Santa Teresa di Riva” per il giorno 14 maggio 2019; che in data 31.10.2019 dopo aver acquisito la documentazione richiesta, concludevano l'accertamento ispettivo de quo e notificavano il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 20190004912/DDL con il quale procedevano: “… alla determinazione della maggiore retribuzione imponibile per il periodo, entro la prescrizione di legge, di mancato rispetto el CCNL di categoria (Agricoltura)
e dei Contratti Integrativi di Lavoro della Provincia di Catania, ai sensi dell'art.1 della legge
389/89, sulla quale vengono calcolati i contributi dovuti secondo le aliquote storiche e, ai sensi dell'art. 9 – ter comma 3 della legge 608/96, al recupero dei benefici contributivi fruiti dall'azienda, secondo i prospetti 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente verbale”.
Eccepiva preliminarmente l'assoluta illegittimità e nullità del Verbale Unico di Accertamento, atteso il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla data di notificazione rispetto a quella di accertamento.
Eccepiva poi l'illegittimità del verbale per carenza di motivazione osservando che l'art. 13, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 124/2004 richiede una dettagliata e circostanziata indicazione delle fonti di prova che giustificano, in maniera oggettiva e neutrale, la decisione dei verbalizzanti.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa impositiva, contestando gli addebiti contributivi avanzati dall'Inps, rilevando che l' , su cui incombe il relativo Controparte_2 onere, non ha offerto alcun elemento utile a sostegno della tesi secondo cui sarebbero stati corrisposti e pertanto denunciati all'Istituto salari inferiori rispetto ai livelli retributivi previsti dal CCNL di categoria (Agricoltura) e dei Contratti Integrativi di Lavoro di Catania.
Rilevava che gli ispettori hanno erroneamente determinato una maggiore retribuzione relativa agli operai in considerazione del presunto svolgimento di mansioni “qualificate”, di cui non viene fornita alcuna prova o riferimento specifico.
Precisava che per i lavori più complessi la ditta si era sempre affidata a ditte specializzate, allegando le relative fatture.
Ribadiva ancora come assolutamente corretto sia stato l'inquadramento effettuato dalla ditta in relazione alle mansioni svolte dagli operai e secondo quanto previsto dal CCNL Agricoltura, contestando la circostanza non provata dall'Inps, che sulla scorta di tale presunta mancata applicazione del CCNL aveva inteso recuperare i benefici contributivi concessi alla ditta.
2 Tanto premesso, chiedeva preliminarmente di disporre la sospensione dell'esecuzione del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e nel merito ritenere e dichiarare nullo il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20190004912/DDL, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 18.10.2021 si costituiva in giudizio l'Inps, contestando la fondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
Riportava il contenuto dell'attività accertativa, che nell'ambito dell'ispezione erano stati sentiti
13 lavoratori ed era emerso che a una serie di operai e per specifici mesi, erano state pagate retribuzioni contrattuali inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria e nei contratti integrativi provinciali di Lavoro, per effetto del mancato adeguamento delle retribuzioni ai rinnovi contrattuali.
Evidenziava che nel verbale è stato precisato che quanto emerso dall'accertamento è scaturito dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in sede di accesso, nonché dallo stesso Pt_1 dalla documentazione acquisita e dalla banca dati dell'Istituto.
Rilevava che in punto di sgravi ricade sul ricorrente l'obbligo di dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni per essere abilitato a un ridotto carico contributivo rispetto all'ordinario.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
3. Sostituita l'udienza del 04.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità per violazione del termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento.
Per la decorrenza del termine per la contestazione e notificazione del verbale unico, si rileva che il termine di 90 giorni previsto in proposito non decorre più dall'adozione dei diversi verbali o atti provvedimentali, ma dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso.
Tale termine coincide, infatti, con quello dell'acquisizione di tutti i dati ed i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi,
l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Ciò in quanto l'accertamento non si sostanzia nella generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si
3 realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua determinazione della pena pecuniaria.
5. Va altresì disattesa la censura di carenza di motivazione dell'atto atteso che il presente giudizio è volto all'accertamento negativo del credito.
6.. È opportuno premettere che la contestazione delle risultanze contenute in un verbale unico di accertamento e notificazione determina l'istaurazione di un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale, nell'ambito del quale quest'ultimo è gravato dell'onere probatorio in ossequio al generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c.
e in analogia a quanto si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ne consegue che l'Inps, in quanto creditore, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto e, dunque, la sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di verbale ispettivo (cfr. C. Cass. n.
12108/2010).
Quanto all'efficacia probatoria del verbale ispettivo deve evidenziarsi che tale atto fa piena prova ed è soggetto al regime dell'art. 2700 c.c. con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (ossia della ricezione delle dichiarazioni da parte dei verbalizzanti, a prescindere dalla veridicità); la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. fra le molte Cass. n. 15073/2008; Cass.
n. 13679/2018; Cass. n. 22862/2010). Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese agli ispettori, va precisato che pur non essendo assistite da fede privilegiata, esse costituiscono parte integrante del materiale liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice e, in ragione del loro specifico contenuto e della possibilità di trarvi elementi sufficienti ai fini probatori, possono fondare la prova rendendo superflui ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 15073/2008; Cass.
n. 10427/2017; Cass. n. 9251/2020).
Così inquadrata la vicenda, posto che in un'azione di accertamento — ancorché negativo, sull'insussistenza di un diritto — non assumono rilievo le eventuali carenze formali di un atto, in giudizio non è emersa in modo incontrovertibile la sussistenza delle obbligazioni retributive e contributive contestate dall'Inps alla società ricorrente. Il verbale impugnato non ha ricostruito in modo pieno e attento l'intera vicenda sul piano fattuale.
4 L'Inps ha depositato tutte le dichiarazioni acquisite nel corso dell'accesso ispettivo, dal quale non si evince in alcun modo che i lavoratori erano inquadrati ad un livello inferiore rispetto a quello di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
La pretesa contributiva dell'Inps si fonda, per quanto risulta dallo stesso verbale e dalla ulteriore documentazione allegata in atti, sulle dichiarazioni che i lavoratori hanno reso in sede ispettiva in merito alle mansioni agricole dalle stesse svolte.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata in atti e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai lavoratori e allegate dall' Inps al verbale di accertamento, si evince che la gran parte dei dipendenti ha reso dichiarazioni dal preciso contenuto con indicazione delle mansioni di operaio comune e non quelle di operaio specializzato.
A titolo esemplificativo, ha dichiarato: “ mi sono occupato della raccolta Testimone_1 del fieno, della sistemazione delle recinzioni, dell'allevamento del bestiame, una trentina di bovini più i vitelli, controllo e spostamento dei capi di bestiame, una trentina di bovini, più i vitelli, controllo e spostamento dei capi di bestiame.” ha affermato: “ mi Testimone_2 occupavo della raccolta di ortaggi dal 5 settembre e successivamente ho fatto la raccolta delle olive fino al 30 novembre..” ha dichiarato: “ho lavorato per Testimone_3 Parte_1 nel 2018 da agosto a dicembre e il mio lavoro consisteva nella cura dell'orto nel terreno di
Randazzo.”
Tali dichiarazioni e quelle di contenuto analogo rese dagli altri lavoratori sentiti in sede ispettiva non appaiono sufficienti a soddisfare lo stringente onere probatorio di cui sopra si è detto, non potendo trarsi elementi certi e specifici per collocare la prestazione lavorativa con una diversa mansione.
Come correttamente affermato dal ricorrente, in base all'art. 28 del contratto nazionale del 10 luglio 2002 (riferito al periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005), nella classificazione degli operai agricoli da ricomprendere nell'Area 3^ – operai comuni, sono compresi i lavoratori capaci di eseguire “mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali”, mentre nelle altre due Aree sono compresi i lavoratori in possesso di titoli o specifiche competenze tecniche, che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifiche specializzazioni (Area 1^), ovvero quelli che svolgono compiti esecutivi, per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica (Area 2^).
5 I fatti riferiti in sede ispettiva, che rientrano nell'ambito del materiale probatorio liberamente apprezzabile, da cui il giudice può trarre il proprio convincimento, risultano sufficientemente precisi in merito allo svolgimento per i lavoratori di mansioni riconducibili all'Area 3, svolgendo gli operai dello Schepis mansioni semplici che non richiedono particolari competenze.
La ditta opponente ha peraltro dimostrato che per i lavori più complessi si è affidata a ditte specializzate, avendo allegato in giudizio le relative fatture.
Come innanzi rilevato, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva dell' , e nel caso in esame alcun adeguato elemento probatorio è stato fornito CP_1 dall' . CP_1
5. In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va integralmente accolto e la pretesa contributiva dell'Inps di cui al verbale unico di accertamento va dichiarata illegittima.
6. Le spese giudiziali vanno poste a carico dell'Inps, in ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, modificato dal D.M. 147/2020, tenuto conto del valore e della natura della controversia, ed applicando i valori tariffari medi.
Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 08.02.2021 nei confronti dell'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità del verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2019004912/DDL del 31/10/201;
- condanna l'Inps a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 12.228,00, oltre oltre
Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario;
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 05 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
RO DO
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