Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Musso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno - identificativo domanda -OMISSIS- presso il CPIA di Agrigento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa EL AR SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento in epigrafe indicato.
Si è costituito in giudizio, con memoria di pura forma, l’Assessorato resistente.
Con memoria del 4 febbraio 2026, parte ricorrente ha riferito che, in pendenza di lite, il sig. -OMISSIS- ha ottenuto la conversione richiesta; ha, quindi, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce di tale circostanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Stante la natura processuale della presente decisione, deve essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Parte ricorrente, già provvisoriamente ammessa dalla competente commissione al gratuito patrocinio (decreto n. -OMISSIS-), deve essere ammessa in via definitiva al detto beneficio, con la precisazione che il compenso al difensore sarà liquidato solo a seguito di produzione della documentazione da cui risulti la permanenza in capo al ricorrente dei presupposti per l’ammissione al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
TO EN, Presidente
EL AR SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR SS | TO EN |
IL SEGRETARIO