TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7931/24 RG in data 21.10.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Angela D'Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Altimari n. 26;
RICORRENTE
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.2.24, all'esito della discussione della parte, la causa era rimessa al collegio ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.24, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 nel Comune di Salerno in data 31.4.12 con e che dalla loro unione erano nati i figli CP_1
(24.8.11), (9.1.14) e 5.12.17), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge. Per_1 Per_2 Per_3 Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, ancorchè regolarmente evocato in giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, non dovendo assumersi provvedimenti provvisori, invitava la parte alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c e la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, evidenziandosi che di fatto il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente, senza che il resistente, che non è neanche comparso, abbia dato una diversa ricostruzione dei fatti.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella di affido dei minori.
Orbene, ritiene il Tribunale che vada disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, avendo dichiarato la ricorrente che, nell'interesse dei minori, vi collaborazione tra i genitori che sono riusciti a individuare già prima dell'introduzione del giudizio una gestione comune, tanto da rendersi superflua l'audizione dei minori.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie non sono emerse gravi carenze genitoriali delle parti in causa, dovendo pertanto riconoscersi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, laddove le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte tra loro di comune accordo, informandosi i genitori reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative alla prole.
Stante la collocazione prevalente presso la madre, alla ricorrente va assegnata la casa coniugale, in comproprietà tra le parti in causa, sita in Montecorvino Pugliano al viale G. Verdi n. 33 e sulla quale grava un mutuo ipotecario assunto congiuntamente.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, si dispone che, avendo rappresentato la che il coniuge svolge attività lavorativa durante la settimana, mentre ella è impegnata Pt_1 soprattutto durante il fine settimana per lavoro (ella è cameriera), il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé i minori ogni fine settimana dal venerdì alla domenica entro le 18,00.
Inoltre, durante la settimana, il padre potrà tenere con sé i minori per prenderli ed accompagnarli agli impegni extrascolastici.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno
– in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – ciascun minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
inoltre, trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Deve, ancora, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore dei figli, dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, nel caso di specie, esaminando la sola documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente, unitamente alle sue dichiarazioni, risulta che ella svolge attività di cameriera e percepisce una retribuzione mensile di € 800,00 - € 1000,00 (si vedano buste paga in atti); dalla certificazione unica
2024 risulta aver percepito una retribuzione di € 2822,54 (si veda certificazione in atti).
È comproprietaria dell'immobile assegnato a lei quale casa coniugale sul quale grava mutuo ipotecario cointestato con rata mensile di € 608,00 circa (si veda piano di ammortamento).
Il resistente svolge attività lavorativa con una retribuzione di circa € 1500,00 ed ha percepito una retribuzione complessiva di € 21725,20 (si veda certificazione in atti).
Orbene, a fronte di tale situazione reddituale, considerando i tempi di permanenza presso ciascun genitore, l'assegnazione della casa coniugale, va determinato a carico del genitore non collocatario un assegno di mantenimento di € 170,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre a dover contribuire ciascuno dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Deve infine darsi atto della rinuncia da parte della ricorrente delle domande relative l'estinzione del conto corrente cointestato, nonché sulle modalità di pagamento del mutuo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in causa, in considerazione della natura necessitata della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] l'[...], celebrato nel Comune di Salerno il 30.4.12;
- dispone l'affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con i minori, nell'indirizzo comune concordato;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
- dispone che i tempi di permanenza della minore presso il padre vengano stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza, il padre potrà tenere con sé i minori ogni fine settimana dal venerdì alla domenica entro le 18,00, inoltre, durante la settimana, il padre potrà tenere con sé i minori per prenderli ed accompagnarli agli impegni extrascolastici. Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
inoltre, trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- determina in € 170,00 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio al cui pagamento è tenuto il resistente mensilmente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi