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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/10/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1689/2025 promossa da:
(alias ), con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI STEFANIA e dell'avv. Parte_1 Pt_2
NIBI GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio delle avvocate Narducci e Nibi, in PIAZZA
DE' CELESTINI N. 3, BOLOGNA;
RICORRENTE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IO IA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 15/05/2025, (alias conveniva in giudizio la Pt_1 Pt_2 Per_1 CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo di disporre la rettificazione del proprio sesso anagrafico da maschile a femminile, con modificazione del nome da a “ , e Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 6 di accertare e dichiarare che il proprio percorso di transizione fosse già in fase avanzata e, di conseguenza, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, che non fosse necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili.
Esponeva di vivere da diversi anni in una condizione di incongruenza di genere, comportante la percezione di sé come donna transgender in difformità dal proprio sesso biologico maschile. Riferiva poi di essere identificata, nel contesto sociale, con il nome , e di aver avvertito la varianza di Pt_2 genere fin dai primi anni dell'adolescenza, col bisogno profondo di essere chiamata e riferita al femminile in ogni espressione e manifestazione di sé, bisogno, tuttavia, che a lungo era stato accompagnato da una forte sofferenza.
Parte ricorrente riferiva inoltre di aver concretizzato il proprio percorso di transizione a partire dal mese di giugno 2022, allorquando si era rivolta Dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta presso Persona_2 lo Sportello Apag (Accompagnamento al Percorso di Affermazione di Genere) del Gruppo Trans Aps di Bologna, e che una volta ottenuta la diagnosi di incongruenza di genere ed il nulla osta alla “Terapia
Ormonale Sostitutiva (T.O.S.) cross-sex” nel mese di giugno 2022, eseguiti specifici esami, era stata presa in carico dalla endocrinologa Dr.ssa , cominciando in tal modo, nel mese di Persona_3 ottobre 2022, la terapia ormonale mediante somministrazione della T.O.S. cross sex.
Chiedeva, pertanto, di disporre la rettificazione di sesso e nome, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, che escludevano un preventivo trattamento chirurgico (Cass. 15138/2015, Corte
Cost. n. 221/2015, e, da ultimo, Corte Cost. n. 143/2024).
Il Pubblico Ministero di Reggio Emilia, pur regolarmente citato mediante notifica via p.e.c., non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 02/10/2025, parte ricorrente compariva personalmente e veniva sentita dal Giudice relatore. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
pagina 2 di 6 La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/20151, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non debba più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Sulla scorta di tali precedenti, la giurisprudenza di merito si è consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui, da un lato, la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e, dall'altro, possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche, affermando dunque che la rettifica possa essere disposta anche laddove l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. ex multis T. Bologna sentenza n. 483/2018 del 09/01/2017; T. Reggio Emilia sentenza n. 1503/2016 del 18/11/2016; da ultimo, T.
Reggio Emilia sentenza n. 388/2024 pubblicata il 22/03/2024).
Quanto, in particolare, alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve evidenziarsi che sia di recente intervenuta la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
pagina 3 di 6 La pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 è stata correttamente menzionata dalla difesa attorea, che ha infatti concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della
Corte Costituzionale n.143/2024, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché Pt_1
(alias si sottoponga ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri Pt_2 Per_1 caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili”.
Nel caso di specie, detta domanda è fondata, atteso che l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico non appare più necessaria alla luce del citato intervento della Corte Costituzionale, avendo la parte dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione, che il proprio percorso di transizione di genere sia in stato avanzato ed abbia natura irreversibile.
In particolare, nella perizia psicologica della dottoressa (documento n. 3, pag. 20), si Persona_4 legge quanto segue:
- “si conferma pertanto l'Incongruenza di Genere quale organizzazione dell'identità di genere in cui si manifesta la chiara percezione di sé non conforme al genere assegnato alla nascita”;
- “vi è intenzionalità e determinazione nel voler adempiere al percorso di affermazione e la precisa e ritenuta coscienza della radicalità e dell'irreversibilità dei vari passaggi”;
- “si conferma quindi che è intenzionata e motivata a compiere il percorso di affermazione Pt_2 di genere con rettifica anagrafica ed eventuale intervento chirurgico come richiesto, ed è consapevole della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere”;
- “non si rilevano condizioni psicopatologiche che possano inficiare il prosieguo del percorso”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la Dott.ssa ha riconosciuto come sia “utile ed auspicabile Per_2 per avviare l'iter giuridico per le richieste di autorizzazione alla riassegnazione anagrafica e a Pt_2 tutti gli eventuali interventi chirurgici necessari”.
Ritiene pertanto il Collegio che, nella fattispecie in esame, sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di genere.
La richiesta di rettificazione risulta dunque espressione di una scelta consapevole e definitiva da parte della ricorrente, come confermato dalla dr.ssa nei passaggi della sua relazione sopra riportati, Per_2 potendo ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Peraltro, il fatto che la parte ricorrente si presenti con la propria identità desiderata femminile, ha trovato ulteriore conferma all'udienza del 02/10/2025, nella quale è risultato evidente (cfr. verbale pagina 4 di 6 d'udienza), che anche nelle relazioni sociali, in capo alla parte ricorrente, sia chiaramente identificabile la sua identità di genere femminile.
La relazione della psicologa dr.ssa proviene da professionista esperta dei temi dell'identità di Per_2 genere e dell'orientamento sessuale, che ha seguito dal 2022 la parte ricorrente, sicché non appare necessario disporre ulteriori accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla terapia ormonale seguita dalla ricorrente, è stata prodotta una certificazione del medico specialista in endocrinologia dr.ssa , datata 08/04/2025 (documento n. 6), nella quale Persona_3 risulta attestato che:
- “attualmente la paziente è a circa 2 anni e 6 mesi di terapia ormonale di affermazione di genere femminilizzante, presenta un ottimo grado di femminilizzazione in assenza di effetti collaterali”;
- “il benessere psicofisico della paziente è conservabile solo proseguendo la terapia ormonale e, qualora fosse un suo obiettivo, sottoponendosi ad interventi chirurgici di affermazione di genere (per i quali attualmente non ci sono controindicazioni endocrinologiche)”.
Ritiene in conclusione il collegio che i descritti elementi probatori valgano ad attestare la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 L. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente.
Ne consegue che debba disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con rettifica del nome da “ a , dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Pt_1 Pt_2
Civile del Comune di nascita (Guastalla) di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da « a « ». Pt_1 Pt_2
Come si è detto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 143/2024), essendo in fase avanzata e di natura irreversibile il percorso di transizione, non appare necessaria l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
3.
L'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio, giustificano la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] in data [...], da maschile a femminile, con variazione Persona_5 del nome da a “ ; Pt_1 Pt_2
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Guastalla di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da «Marte» a
« ; Pt_2
3) accerta e dichiara che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza, che in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024 non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché la parte ricorrente si sottoponga ai trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015, secondo cui “la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1689/2025 promossa da:
(alias ), con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI STEFANIA e dell'avv. Parte_1 Pt_2
NIBI GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio delle avvocate Narducci e Nibi, in PIAZZA
DE' CELESTINI N. 3, BOLOGNA;
RICORRENTE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IO IA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 15/05/2025, (alias conveniva in giudizio la Pt_1 Pt_2 Per_1 CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo di disporre la rettificazione del proprio sesso anagrafico da maschile a femminile, con modificazione del nome da a “ , e Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 6 di accertare e dichiarare che il proprio percorso di transizione fosse già in fase avanzata e, di conseguenza, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, che non fosse necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili.
Esponeva di vivere da diversi anni in una condizione di incongruenza di genere, comportante la percezione di sé come donna transgender in difformità dal proprio sesso biologico maschile. Riferiva poi di essere identificata, nel contesto sociale, con il nome , e di aver avvertito la varianza di Pt_2 genere fin dai primi anni dell'adolescenza, col bisogno profondo di essere chiamata e riferita al femminile in ogni espressione e manifestazione di sé, bisogno, tuttavia, che a lungo era stato accompagnato da una forte sofferenza.
Parte ricorrente riferiva inoltre di aver concretizzato il proprio percorso di transizione a partire dal mese di giugno 2022, allorquando si era rivolta Dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta presso Persona_2 lo Sportello Apag (Accompagnamento al Percorso di Affermazione di Genere) del Gruppo Trans Aps di Bologna, e che una volta ottenuta la diagnosi di incongruenza di genere ed il nulla osta alla “Terapia
Ormonale Sostitutiva (T.O.S.) cross-sex” nel mese di giugno 2022, eseguiti specifici esami, era stata presa in carico dalla endocrinologa Dr.ssa , cominciando in tal modo, nel mese di Persona_3 ottobre 2022, la terapia ormonale mediante somministrazione della T.O.S. cross sex.
Chiedeva, pertanto, di disporre la rettificazione di sesso e nome, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, che escludevano un preventivo trattamento chirurgico (Cass. 15138/2015, Corte
Cost. n. 221/2015, e, da ultimo, Corte Cost. n. 143/2024).
Il Pubblico Ministero di Reggio Emilia, pur regolarmente citato mediante notifica via p.e.c., non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 02/10/2025, parte ricorrente compariva personalmente e veniva sentita dal Giudice relatore. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
pagina 2 di 6 La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/20151, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non debba più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Sulla scorta di tali precedenti, la giurisprudenza di merito si è consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui, da un lato, la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e, dall'altro, possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche, affermando dunque che la rettifica possa essere disposta anche laddove l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. ex multis T. Bologna sentenza n. 483/2018 del 09/01/2017; T. Reggio Emilia sentenza n. 1503/2016 del 18/11/2016; da ultimo, T.
Reggio Emilia sentenza n. 388/2024 pubblicata il 22/03/2024).
Quanto, in particolare, alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve evidenziarsi che sia di recente intervenuta la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
pagina 3 di 6 La pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 è stata correttamente menzionata dalla difesa attorea, che ha infatti concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della
Corte Costituzionale n.143/2024, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché Pt_1
(alias si sottoponga ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri Pt_2 Per_1 caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili”.
Nel caso di specie, detta domanda è fondata, atteso che l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico non appare più necessaria alla luce del citato intervento della Corte Costituzionale, avendo la parte dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione, che il proprio percorso di transizione di genere sia in stato avanzato ed abbia natura irreversibile.
In particolare, nella perizia psicologica della dottoressa (documento n. 3, pag. 20), si Persona_4 legge quanto segue:
- “si conferma pertanto l'Incongruenza di Genere quale organizzazione dell'identità di genere in cui si manifesta la chiara percezione di sé non conforme al genere assegnato alla nascita”;
- “vi è intenzionalità e determinazione nel voler adempiere al percorso di affermazione e la precisa e ritenuta coscienza della radicalità e dell'irreversibilità dei vari passaggi”;
- “si conferma quindi che è intenzionata e motivata a compiere il percorso di affermazione Pt_2 di genere con rettifica anagrafica ed eventuale intervento chirurgico come richiesto, ed è consapevole della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere”;
- “non si rilevano condizioni psicopatologiche che possano inficiare il prosieguo del percorso”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la Dott.ssa ha riconosciuto come sia “utile ed auspicabile Per_2 per avviare l'iter giuridico per le richieste di autorizzazione alla riassegnazione anagrafica e a Pt_2 tutti gli eventuali interventi chirurgici necessari”.
Ritiene pertanto il Collegio che, nella fattispecie in esame, sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di genere.
La richiesta di rettificazione risulta dunque espressione di una scelta consapevole e definitiva da parte della ricorrente, come confermato dalla dr.ssa nei passaggi della sua relazione sopra riportati, Per_2 potendo ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Peraltro, il fatto che la parte ricorrente si presenti con la propria identità desiderata femminile, ha trovato ulteriore conferma all'udienza del 02/10/2025, nella quale è risultato evidente (cfr. verbale pagina 4 di 6 d'udienza), che anche nelle relazioni sociali, in capo alla parte ricorrente, sia chiaramente identificabile la sua identità di genere femminile.
La relazione della psicologa dr.ssa proviene da professionista esperta dei temi dell'identità di Per_2 genere e dell'orientamento sessuale, che ha seguito dal 2022 la parte ricorrente, sicché non appare necessario disporre ulteriori accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla terapia ormonale seguita dalla ricorrente, è stata prodotta una certificazione del medico specialista in endocrinologia dr.ssa , datata 08/04/2025 (documento n. 6), nella quale Persona_3 risulta attestato che:
- “attualmente la paziente è a circa 2 anni e 6 mesi di terapia ormonale di affermazione di genere femminilizzante, presenta un ottimo grado di femminilizzazione in assenza di effetti collaterali”;
- “il benessere psicofisico della paziente è conservabile solo proseguendo la terapia ormonale e, qualora fosse un suo obiettivo, sottoponendosi ad interventi chirurgici di affermazione di genere (per i quali attualmente non ci sono controindicazioni endocrinologiche)”.
Ritiene in conclusione il collegio che i descritti elementi probatori valgano ad attestare la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 L. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente.
Ne consegue che debba disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con rettifica del nome da “ a , dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Pt_1 Pt_2
Civile del Comune di nascita (Guastalla) di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da « a « ». Pt_1 Pt_2
Come si è detto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 143/2024), essendo in fase avanzata e di natura irreversibile il percorso di transizione, non appare necessaria l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
3.
L'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio, giustificano la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] in data [...], da maschile a femminile, con variazione Persona_5 del nome da a “ ; Pt_1 Pt_2
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Guastalla di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da «Marte» a
« ; Pt_2
3) accerta e dichiara che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza, che in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024 non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché la parte ricorrente si sottoponga ai trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015, secondo cui “la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale”.