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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1681/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dr. Roberto A ponte Presidente
Consigliere rel. Dott. Antonio Corte
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 6.6.2025
da
), nella qualità di Amministratore di Parte 1 (C.F. C.F. 1
(C.F. C.F. 2 sostegno ed in rappresentanza di Parte 2 '
nominato dal Tribunale di Milano (R.G. N. 1380/2023) con decreto di nomina di cui al cronologico n. 6005/2023 del 29.03.2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Icilio Ariostino (C.F.
), con elezione di domicilio in Via Piave n. 10, Foggia presso il cui studio inC.F. 3
Foggia, Via Piave n. 10, presso e nello studio del difensore;
appellante contro
Controparte 1 (C. F.: Codice Fiscale 4 ), rappresentato e difeso dall'avv.
NG IE (C. F. Codice Fiscale_5 con elezione di domicilio in V.le Cirene n. 7, '
Milano presso e nello studio del difensore;
appellato Oggetto: comodato
CONCLUSIONI per l'appellante
IN VIA PRELIMINARE
In accoglimento di quanto espresso col presente, rilevata la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata;
IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare la sussistenza delle gravi inadempienze così come rappresentate in atti e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiarare la sospensione del contratto di comodato ex art. 1804 c.c.;
IN VIA SUBORDINATA
2. Accertare e dichiarare la sussistenza delle mutate esigenze abitative e delle mutate condizioni di fatto e giuridiche degli immobili di via NG Mosso n. 47, e per l'effetto n riforma della sentenza di primo grado dichiarare il recesso del comodante ai sensi dell'art. 1809, co 2, c.c.;
IN OGNI CASO
3. Per l'effetto, condannare l'Appellato al rilascio immediato dell'immobile;
4. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così provvedere:
In via preliminare e pregiudiziale:
riscontrata la insussistenza dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora), per l'effetto;
rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza ex art. 283 c. p. c. con ogni statuizione in merito alla soccombenza.
In via principale e di merito: accertata la insussistenza dei presupposti di legge, per l'effetto; rigettare l'appello in ogni sua parte, confermando integralmente la sentenza impugnata n.
3640/2025.
In ogni caso con vittoria di spese del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 2.12.2024 presso il Tribunale di Milano, in qualità di Amministratore di Sostegno di Controparte 2 agiva per la Parte 1
restituzione immediata del bene ex art. 1804 c.c. e, in subordine, per il recesso anticipato ex art. 1809 c.c. dal contratto di comodato, stipulato in data 15.12.2021 dal proprietario Controparte_2 con il comodatario Controparte 1 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via NG
Mosso n. 47; con sentenza n. 3640/2025, pubblicata il 6.5.2025, il Tribunale respingeva il ricorso.
Avverso detto provvedimento proponeva appello Parte 1 , chiedendo preliminarmente la sospensione ex art. 283 c.p.c. del provvedimento impugnato e lamentando: i) con il primo motivo,
l'erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione, per aver il giudice di primo grado negato che il comportamento tenuto da controparte integrasse violazione dei doveri di custodia e conservazione gravanti sul comodatario ai sensi dell'art. 1804 c.c.; ii) con il secondo motivo, l'omessa od erronea valutazione in ordine alla sussistenza di un urgente ed imprevisto bisogno personale del proprietario, legittimante il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1809 co 2
C.C.
Si costituiva l'appellato, chiedendo la reiezione dell'impugnazione.
All'udienza fissata ex art. 351 cpc tenutasi il 15.7.2025, svoltasi in trattazione scritta, la Corte
d'Appello, rilevata nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., ha disposto con ordinanza la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 5.11.2025, l'appellante si è riportato al contenuto dei propri atti difensivi ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno è comparso per l'appellato, pur ritualmente costituitosi. All'esito della discussione orale della causa, questa Corte ha dato lettura del dispositivo della sentenza, le cui motivazioni si vanno di seguito ad esporre.
***
Ritiene la Corte che il primo motivo di impugnazione, con quale l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dei presupposti legittimanti l'immediata restituzione del bene ex art. 1804 c.c., sia fondato, e ciò per le ragioni che seguono.
Com'è noto, l'art. 1804 c.c., che al co 1 impone al comodatario di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, al co 3 riconnette alla violazione di detto obbligo il diritto del comodante di ottenere la risoluzione anticipata del contratto e la restituzione immediata del bene. Ai fini dell'operatività del rimedio in esame, è necessario che il comodatario abusi del proprio diritto di godere gratuitamente della cosa, omettendone la conservazione, provocandone il deterioramento ovvero realizzando condotte lesive del rapporto di fiducia con il comodante. In questo senso, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la restituzione anticipata del bene dato in comodato, cui fa riferimento la norma di cui all'art. 1804 c.c., costituisce una ipotesi utilizzabile come rimedio per l'inadempimento del comodatario esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, che integrano altrettante ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario (le ipotesi previste dalla norma sono infatti il mancato rispetto dell'obbligo di custodire e conservare la cosa, di fare l'uso della cosa previsto dal contratto o derivante dalla natura del bene e la concessione del godimento di essa a terzi senza il consenso del comodante"
(cfr. Cass., sez. III, 18.3.2014 n. 6203).
Nel caso di specie, è incontestato che Controparte 1 omettesse, sin dalla sottoscrizione del contratto, di versare le spese condominiali ordinarie al cui pagamento si era obbligato (cfr. art. 6 contratto;
doc n. 23 del ricorrente in I grado), costringendo il comodante ad anticiparle per un ammontare complessivo pari ad euro 14.183,56 (docc. nn. 24 e 25 del ricorrente in I grado).
Ulteriormente, dai documenti versati in atti risulta che il comodatario impedisse reiteratamente l'accesso all'unità immobiliare oggetto del contratto, ostacolando così lo svolgimento dei controlli funzionali all'esecuzione di lavori di riparazione dello stabile (doc. n. 3 del ricorrente in I grado) e rendendo necessaria la proposizione, da parte del CP 3 di un ricorso ex art. 700 c.p.c. (docc. nn.
3-7 del ricorrente in I grado).
Infine, dalla relazione tecnica versata in atti (doc. n. 3 del ricorrente in I grado) emerge come l'unità immobiliare per cui è causa versasse in condizioni precarie, presentandosi, alla data del 6.11.2023, sprovvista di finiture e pavimentazione e con le tubazioni scoperte. La medesima relazione tecnica segnalava, altresì lo svolgimento nell'appartamento di lavori edili ignoti al CP 3
Osserva il collegio in particolare che è ben vero che l'omesso pagamento delle spese condominiali non integra, di per sé solo, violazione dell'obbligo di custodia sancito dall'art. 1804 co 1 c.c., ma nel caso in esame tale condotta è stata reiterata per un periodo di due anni, situazione che avrebbe determinato l'impossibilità di procedere alle attività manutentive di competenza del CP 3 ; si inserisce poi in contesto che vede anche la mancata ammissione di tecnici del CP_3 , deputati a sanare una perdita, e l'esecuzione all'interno di opere non autorizzate, potenzialmente foriere di danni. Si deve quindi ritenere che i comportamenti appena descritti, considerati nel loro complesso, descrivano un atteggiamento connotato da disinteresse e negligenza nella conservazione del bene oggetto del contratto ed integrino, pertanto, violazione dello standard di diligenza qualificata imposto al comodatario, idonea a fondare pronuncia di immediata restituzione dell'unità immobiliare.
Con secondo motivo l'appellante reitera la domanda ex art. 1809 c. 2 c.c., considerato che risulta essere stato nelle more messo in uso l'ascensore nell'immobile concesso in comodato.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo motivo di gravame, che resta, pertanto, assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione indeterminato di complessità media, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato in data 15.12.2021; al rilascio dell'immobile oggetto di causa, condanna l'appellato Controparte 1 fissando per il rilascio la data del 15.2.2026;
a rimborsare le spese di entrambi i gradi di condanna l'appellato Controparte 1
giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e CPA come per legge, quanto al grado d'appello in € 777,00 per esborsi ed € 6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Dr. Roberto A ponte Il Presidente
Il Consigliere est. Dr. Antonio Corte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dr. Roberto A ponte Presidente
Consigliere rel. Dott. Antonio Corte
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 6.6.2025
da
), nella qualità di Amministratore di Parte 1 (C.F. C.F. 1
(C.F. C.F. 2 sostegno ed in rappresentanza di Parte 2 '
nominato dal Tribunale di Milano (R.G. N. 1380/2023) con decreto di nomina di cui al cronologico n. 6005/2023 del 29.03.2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Icilio Ariostino (C.F.
), con elezione di domicilio in Via Piave n. 10, Foggia presso il cui studio inC.F. 3
Foggia, Via Piave n. 10, presso e nello studio del difensore;
appellante contro
Controparte 1 (C. F.: Codice Fiscale 4 ), rappresentato e difeso dall'avv.
NG IE (C. F. Codice Fiscale_5 con elezione di domicilio in V.le Cirene n. 7, '
Milano presso e nello studio del difensore;
appellato Oggetto: comodato
CONCLUSIONI per l'appellante
IN VIA PRELIMINARE
In accoglimento di quanto espresso col presente, rilevata la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata;
IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare la sussistenza delle gravi inadempienze così come rappresentate in atti e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiarare la sospensione del contratto di comodato ex art. 1804 c.c.;
IN VIA SUBORDINATA
2. Accertare e dichiarare la sussistenza delle mutate esigenze abitative e delle mutate condizioni di fatto e giuridiche degli immobili di via NG Mosso n. 47, e per l'effetto n riforma della sentenza di primo grado dichiarare il recesso del comodante ai sensi dell'art. 1809, co 2, c.c.;
IN OGNI CASO
3. Per l'effetto, condannare l'Appellato al rilascio immediato dell'immobile;
4. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così provvedere:
In via preliminare e pregiudiziale:
riscontrata la insussistenza dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora), per l'effetto;
rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza ex art. 283 c. p. c. con ogni statuizione in merito alla soccombenza.
In via principale e di merito: accertata la insussistenza dei presupposti di legge, per l'effetto; rigettare l'appello in ogni sua parte, confermando integralmente la sentenza impugnata n.
3640/2025.
In ogni caso con vittoria di spese del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 2.12.2024 presso il Tribunale di Milano, in qualità di Amministratore di Sostegno di Controparte 2 agiva per la Parte 1
restituzione immediata del bene ex art. 1804 c.c. e, in subordine, per il recesso anticipato ex art. 1809 c.c. dal contratto di comodato, stipulato in data 15.12.2021 dal proprietario Controparte_2 con il comodatario Controparte 1 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via NG
Mosso n. 47; con sentenza n. 3640/2025, pubblicata il 6.5.2025, il Tribunale respingeva il ricorso.
Avverso detto provvedimento proponeva appello Parte 1 , chiedendo preliminarmente la sospensione ex art. 283 c.p.c. del provvedimento impugnato e lamentando: i) con il primo motivo,
l'erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione, per aver il giudice di primo grado negato che il comportamento tenuto da controparte integrasse violazione dei doveri di custodia e conservazione gravanti sul comodatario ai sensi dell'art. 1804 c.c.; ii) con il secondo motivo, l'omessa od erronea valutazione in ordine alla sussistenza di un urgente ed imprevisto bisogno personale del proprietario, legittimante il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1809 co 2
C.C.
Si costituiva l'appellato, chiedendo la reiezione dell'impugnazione.
All'udienza fissata ex art. 351 cpc tenutasi il 15.7.2025, svoltasi in trattazione scritta, la Corte
d'Appello, rilevata nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., ha disposto con ordinanza la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 5.11.2025, l'appellante si è riportato al contenuto dei propri atti difensivi ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno è comparso per l'appellato, pur ritualmente costituitosi. All'esito della discussione orale della causa, questa Corte ha dato lettura del dispositivo della sentenza, le cui motivazioni si vanno di seguito ad esporre.
***
Ritiene la Corte che il primo motivo di impugnazione, con quale l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dei presupposti legittimanti l'immediata restituzione del bene ex art. 1804 c.c., sia fondato, e ciò per le ragioni che seguono.
Com'è noto, l'art. 1804 c.c., che al co 1 impone al comodatario di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, al co 3 riconnette alla violazione di detto obbligo il diritto del comodante di ottenere la risoluzione anticipata del contratto e la restituzione immediata del bene. Ai fini dell'operatività del rimedio in esame, è necessario che il comodatario abusi del proprio diritto di godere gratuitamente della cosa, omettendone la conservazione, provocandone il deterioramento ovvero realizzando condotte lesive del rapporto di fiducia con il comodante. In questo senso, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la restituzione anticipata del bene dato in comodato, cui fa riferimento la norma di cui all'art. 1804 c.c., costituisce una ipotesi utilizzabile come rimedio per l'inadempimento del comodatario esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, che integrano altrettante ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario (le ipotesi previste dalla norma sono infatti il mancato rispetto dell'obbligo di custodire e conservare la cosa, di fare l'uso della cosa previsto dal contratto o derivante dalla natura del bene e la concessione del godimento di essa a terzi senza il consenso del comodante"
(cfr. Cass., sez. III, 18.3.2014 n. 6203).
Nel caso di specie, è incontestato che Controparte 1 omettesse, sin dalla sottoscrizione del contratto, di versare le spese condominiali ordinarie al cui pagamento si era obbligato (cfr. art. 6 contratto;
doc n. 23 del ricorrente in I grado), costringendo il comodante ad anticiparle per un ammontare complessivo pari ad euro 14.183,56 (docc. nn. 24 e 25 del ricorrente in I grado).
Ulteriormente, dai documenti versati in atti risulta che il comodatario impedisse reiteratamente l'accesso all'unità immobiliare oggetto del contratto, ostacolando così lo svolgimento dei controlli funzionali all'esecuzione di lavori di riparazione dello stabile (doc. n. 3 del ricorrente in I grado) e rendendo necessaria la proposizione, da parte del CP 3 di un ricorso ex art. 700 c.p.c. (docc. nn.
3-7 del ricorrente in I grado).
Infine, dalla relazione tecnica versata in atti (doc. n. 3 del ricorrente in I grado) emerge come l'unità immobiliare per cui è causa versasse in condizioni precarie, presentandosi, alla data del 6.11.2023, sprovvista di finiture e pavimentazione e con le tubazioni scoperte. La medesima relazione tecnica segnalava, altresì lo svolgimento nell'appartamento di lavori edili ignoti al CP 3
Osserva il collegio in particolare che è ben vero che l'omesso pagamento delle spese condominiali non integra, di per sé solo, violazione dell'obbligo di custodia sancito dall'art. 1804 co 1 c.c., ma nel caso in esame tale condotta è stata reiterata per un periodo di due anni, situazione che avrebbe determinato l'impossibilità di procedere alle attività manutentive di competenza del CP 3 ; si inserisce poi in contesto che vede anche la mancata ammissione di tecnici del CP_3 , deputati a sanare una perdita, e l'esecuzione all'interno di opere non autorizzate, potenzialmente foriere di danni. Si deve quindi ritenere che i comportamenti appena descritti, considerati nel loro complesso, descrivano un atteggiamento connotato da disinteresse e negligenza nella conservazione del bene oggetto del contratto ed integrino, pertanto, violazione dello standard di diligenza qualificata imposto al comodatario, idonea a fondare pronuncia di immediata restituzione dell'unità immobiliare.
Con secondo motivo l'appellante reitera la domanda ex art. 1809 c. 2 c.c., considerato che risulta essere stato nelle more messo in uso l'ascensore nell'immobile concesso in comodato.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo motivo di gravame, che resta, pertanto, assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione indeterminato di complessità media, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato in data 15.12.2021; al rilascio dell'immobile oggetto di causa, condanna l'appellato Controparte 1 fissando per il rilascio la data del 15.2.2026;
a rimborsare le spese di entrambi i gradi di condanna l'appellato Controparte 1
giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e CPA come per legge, quanto al grado d'appello in € 777,00 per esborsi ed € 6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Dr. Roberto A ponte Il Presidente
Il Consigliere est. Dr. Antonio Corte