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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
(c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f. ), quali fideiussori, come da C.F._2 procura in atti, rappresenti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
CO NO e dall'Avv. Raffaele Gagliardi, elettivamente domiciliati presso lo studio sito a Fondi, alla via Cavour n. 62
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(P.I. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede a Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 e per essa, quale mandataria,
[...] la (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_2 P.IVA_2
Fioretti, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 9/10, è elettivamente domiciliata, come da procura generale alle liti in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
GIUDIZIALE n. 28/2024 CP_3 [...]
(P.I. e C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del Curatore avv. , nata il [...] a [...] Controparte_5
(CS), c.f. coma da procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta in riassunzione, rappresenta e difesa dall'avv. CO NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Fondi (LT), via Giuseppe
Amante n. 32 pagina 1 di 13 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate versate in atti e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., svoltasi con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_4
IN LIQUIDAZIONE, e
[...] Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n.
282/2024 – RG 1082/2024, notificato il 21.3.2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido e nelle rispettive vesti di debitrice principale e di fideiussori, di pagare alla la somma di €286.593,48, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria, quale saldo debitore scaturente, quanto a € 192.528,13, dal rapporto di c/c/ n. 400052390 (già c/c 409/59), quanto a € 84.444,56, dal finanziamento chirografario n. 2161236 assistito dalla garanzia di Mediocredito Centrale SpA ex L.
662/96 e, quanto a €9.610,79, dal rapporto a sofferenza del finanziamento chirografario n. 2260297.
A fondamento della proposta opposizione gli opponenti deducevano, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, l'inesistenza del credito azionato dalla banca in sede monitoria, l'insussistenza della prova documentale, che, con riferimento al primo rapporto, la ricorrente - a fronte di un rapporto ultraventennale - aveva prodotto un estratto limitato ad un arco temporale tra l'01.12.2023 ed il 04.03.2024, tralasciando ogni specifica relativa ai rapporti di dare/avere intercorsi dall'origine, che mancavano agli atti di causa il contratto di apertura del conto corrente n. 4000052390 (già 409/59), eventuali affidamenti concessi nel limite contrattualmente previsto e gli estratti di conto corrente dal 2000 ad oggi con i reciproci movimenti di dare ed avere, con riferimento all'importo di
Euro 84.444,56 quale saldo debitore del rapporto a sofferenza finanziamento chirografario n. 2161236 assistito dalla garanzia di mediocredito centrale S.p.A. ex pagina 2 di 13 L. 662/96 (ove peraltro non era indicata la data), che la Banca convenuta ometteva di indicare la destinazione della somma che, anziché essere erogata, ben avrebbe potuto essere stata utilizzata, in tutto ovvero in parte, per ripianare presunti debiti pregressi determinati unilateralmente, che, proprio in assenza di una documentazione certa, si poteva presumere che la ricorrente, odierna opposta, avesse a tanto provveduto a giugno del 2022 sul conto corrente di cui al punto a) precedentemente analizzato, senza alcuna specifica indicazione circa l'effettiva somma accreditata, da ultimo, e con riferimento, all'importo di Euro 9.610,79 quale saldo debitore del rapporto a sofferenza finanziamento chirografario n. 2260297, che valevano le stesse considerazioni appena sopra descritte, che la giurisprudenza era pacifica nell'affermare che “… va dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito”, che, infatti, le somme mutuate non erano mai uscite dal patrimonio del mutuante, che le stesse sarebbero servite a pagare un debito che, però, era inesistente, che dall'analisi della documentazione versata agli atti di causa da controparte emergeva che l'effettiva natura dell'operazione unitariamente considerata non era certamente quella di erogazione dei finanziamenti autonomi, bensì di dilazione e di capitalizzazione (con conseguente applicazione di ulteriori interessi sugli stessi interessi già ripetutamente capitalizzati) di un presunto debito derivante dal saldo del conto corrente, che nel documento allegato al n. 3 ex adverso, denominato “benestare di apertura di conto corrente….” - e non contratto di conto corrente n. 409/59 come sostenuto - avrebbero dovuto essere indicate le condizioni dell'eventuale affidamento sul conto e mancavano i contratti attestanti in modo inconfutabile che il conto corrente 409/59 era assistito da diversi affidamenti concessi nel corso del rapporto intrattenuto, che si contestavano tutti i saldi dei conti correnti prodotti da controparte, con richiesta di accertamento e rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, che erano stati applicati illegittimamente interessi ultralegali non espressamente pattuiti per iscritto, che illegittima era, altresì, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale da parte della banca, che erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/96, che per tutto il corso del rapporto la banca aveva indebitamente applicato commissioni,
pagina 3 di 13 oneri non concordati e illegittimi, addebiti per “giroconti” mai autorizzati e che, infine, le garanzie invocate dalla banca erano nulle, che i documenti prodotti (da 4 a
6) consistevano in una fideiussione omnibus e due fideiussioni specifiche contenenti clausole di fatto vessatorie e poco intellegibili né correttamente sottoscritte e che, inoltre, si eccepiva l'estinzione dell'eventuale rapporto fideiussorio ex art. 1956 del c.c..
Concludevano gli opponenti come di seguito: “Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni avversa eventuale istanza o eccezione, così decidere: In via preliminare: - sospendere la esecutività del decreto ingiuntivo n. 282/2024 – RG 1082/2024 del
Tribunale di Latina, notificato il 21.3.2024, in ragione dei motivi di opposizione spiegati e poiché l'esecuzione comporterebbe un grave ed irreparabile pregiudizio per gli opponenti;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_1 con riferimento al credito azionato in via monitoria;
nel merito: a) accogliere
[...]
l'opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero annullare ovvero revocare, per tutti i motivi esposti e denunciati in atto, il Decreto Ingiuntivo n.
282/2024 – 1082/2024 emesso dal Tribunale di Latina con il quale è stato ingiunto alla ed ai sig.ri e Controparte_4 Parte_1 [...]
quali fideiussori, di pagare in solido alla convenuta opposta l'importo di Parte_2 euro 286.593,48; b) accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, l'inesistenza del credito azionato e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta opposta per tutti i motivi esposti in atto;
c) accertare e dichiarare la nullità o comunque
l'inefficacia o l'estinzione ex art. 1956 del c.c. delle prospettate garanzie fideiussorie di
e e per l'effetto accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
l'inesistenza di qualsiasi obbligazione di pagamento a carico degli stessi;
d) accertare
e dichiarare, con efficacia di giudicato, che la convenuta ha illegittimamente CP_6 applicato a tutte le operazioni di finanziamento sui conti correnti indicati e riportati in atto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o comunque anatocismi ex lege vietati;
e) accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, che la CP_6 convenuta ha illegittimamente applicato a tutte le operazioni di finanziamento sul conto corrente indicato e riportato in atto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, o comunque anatocismi vietati;
f) Per effetto della rideterminazione del saldo del predetto rapporto di conto corrente secondo legge, compresa l'espunzione di ogni
pagina 4 di 13 aggravio od onere conseguente ad eventuali operazioni di “giroconti” e “girofondi” non pattuiti né autorizzati dagli opponenti, condannare la convenuta a restituire agli CP_6 opponenti tutti gli importi indebitamente o illegittimamente addebitati oltre interessi di legge fino all'effettivo soddisfo o comunque o restituire la differenza eventualmente positiva tra il dare e l'avere risultante dalla rideterminazione del saldo degli indicati rapporti in ragione delle contestazioni sollevate in citazione, aumentati degli interessi di legge e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, previa eventuale compensazione con ogni eventuale credito vantato dalla medesima convenuta CP_6 per qualsiasi altro titolo;
g) in ogni caso, condannare la banca convenuta alla refusione integrale di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a. di legge, in favore dei procuratori antistatari”.
La e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 CP_2 costituitasi in giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudice agito contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: In via principale, rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e in diritti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel caso di revoca del decreto opposto, condannare le controparti al pagamento del medesimo importo di cui al predetto titolo in virtù delle stesse causali o al pagamento del diverso anche minore importo, che darà accertato come dovuto. In via istruttoria, rigettare le istanze di controparte in quanto superflue e/o inammissibili. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con memoria dell'01.10.2024 la difesa di parte opponente depositava la sentenza n. 37/2024, pubblicata il 16.07.2024, emessa dal Tribunale di Latina, I
Sez. Civ, con la quale era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della
[...]
rimettendosi alle Controparte_4 determinazioni del Giudicante in ordine al prosieguo ed il Tribunale con ordinanza del 12.11.2024 dichiarava l'interruzione del giudizio.
La causa veniva, peraltro, riassunta a seguito dell'istanza presentata dai garanti e in data 12.02.2025; istanza cui Parte_1 Parte_2 faceva seguito, tra l'altro, la costituzione della n. 28/2024 Controparte_7
pagina 5 di 13 P.I. e C.F. Controparte_4
, in persona del Curatore avv. , nata il [...] a P.IVA_3 Controparte_5
GN CA (CS), c.f. . C.F._3
Con ordinanza del 24.06.2025 il giudice, preso atto dell'espletamento della mediazione obbligatoria, respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opponente e, ritenuta superflua la richiesta di parte opponente di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. stante la documentazione allegata e ritenuta esplorativa la richiesta di parte opponente di
CTU contabile “poiché parte opponente non ha fornito alcun principio di prova in ordine all'applicazione di interessi illegali o di oneri o commissioni non pattuiti”, rinviava per discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 07.05.2026.
L'udienza veniva, peraltro, anticipata dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – al 26.11.2025, allorché il fascicolo veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Va rilevata in prima battuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, al riguardo essendo stata data piena prova del mandato conferito da a per la Controparte_1 CP_2 gestione del presente contenzioso ed essendosi, altresì, precisato che parte sostanziale del rapporto è e resta l'odierna opposta.
Del pari, può ritenersi superata l'eccezione di omesso espletamento della mediazione obbligatoria, essendosi dato corso nelle more all'espletamento del relativo incombente.
Venendo ora alla posizione della Liquidazione Giudiziale n. 28/2024 C.L.
, deve essere dichiarata Controparte_4
l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria dalla Controparte_1
Ed invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza – applicabile, per identità di ratio, anche all'istituto della liquidazione giudiziale introdotto dal Codice della Crisi - quello secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di merito promosso dal creditore nei confronti del debitore poi fallito, il creditore deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, pena in caso contrario la violazione del principio della par
pagina 6 di 13 condicio creditorum: conseguentemente, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela, per l'appunto, del principio della "par condicio creditorum" (si veda, per tutte, Cass. civ., Sez. I, n.
21565/08).
Ne segue che qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606).
Per i suesposti motivi, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità - alla luce dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
- della domanda avanzata in sede Controparte_4 monitoria dalla siccome volta, per l'appunto, a far valere in forma Controparte_1 ordinaria una pretesa creditoria che deve essere assoggettata al regime del concorso tra i creditori, con conseguente ed inevitabile revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della suddetta opponente in bonis.
L'opposizione proposta da e è Parte_1 Parte_2 infondata e deve essere respinta, così come infondate si appalesano le domande riconvenzionali (di identico contenuto, quanto alla contestazione della validità/efficacia dei rapporti) avanzate dalla GIUDIZIALE n. CP_3
28/2024 C.L. . Controparte_4
Va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
pagina 7 di 13 Deve, altresì, rilevarsi rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con specifico riguardo al tema della distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (così Cass., sez. un., n. 3947/10 succitata) e che, al contrario, una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n. 16825 del 09/08/2016).
Ebbene, nel caso che ci occupa i contratti in commento recano una semplice clausola di “pagamento a prima richiesta”, il che non vale ad escludere che a venire in considerazione siano semplici fideiussioni, come suggerito – del resto – dal tenore letterale dei contratti stessi.
Nel merito, l'opposizione proposta dai garanti risulta, peraltro, infondata proprio alla luce della clausola “solve et repete” pacificamente inserita nei contratti versati in atti, atteso che in tale tipologia di fideiussione la proposizione, da parte del fideiussore, delle eccezioni relative al rapporto principale, pur non essendo esclusa,
è tuttavia differita al momento in cui costui avrà eseguito il pagamento.
Sul tema è stato, in particolare, sottolineato che la ed. clausola di "solve et repete" inserita in un contratto di fideiussione, con formule del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" - è pienamente valida, in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (sentenze 12/1/2007 n. 412; 6/10/2005 n. 19484; 25/2/2002 n. 2742;
29/3/1996 n. 2909).
pagina 8 di 13 Stante quanto sopra, nel caso che ci occupa la proposizione delle eccezioni relative al rapporto principale da parte degli opponenti doveva intendersi, pertanto, differita ad un momento successivo a quello del pagamento;
pagamento che non è stato, peraltro, mai eseguito, il che inibisce la proposizione di dette eccezioni nella presente sede.
Già sotto tale aspetto l'opposizione proposta dai garanti risulta, pertanto, infondata.
Ulteriori, plurime ragioni concorrono, peraltro, alla reiezione dell'opposizione de qua, nonché delle domande riconvenzionali avanzate dalla curatela in sede di riassunzione del processo interrotto.
Ed invero, i motivi di opposizione risultano generici al punto da rendere complessa una presa di posizione al riguardo.
In particolare, con riguardo all'asserita (da parte opponente) mancanza di prova dell'esistenza del contratto di conto corrente n. 409/59, occorre osservare che la difesa di parte opposta ha depositato sin dalla fase monitoria: - il suddetto contratto di conto corrente n. 409/59 poi divenuto n. 400052390, portante l'indicazione dei tassi attivi e passivi applicati e delle altre condizioni;
- i contratti di affidamento in conto corrente;
- i due contratti di finanziamento azionati;
- le certificazioni ex art. 50 TUB dei 3 rapporti sopra indicati.
In aggiunta, con la costituzione nel giudizio di opposizione sono stati depositati: - estratti analitici del conto corrente n. 400052390 con decorrenza dall'accensione (v. all. 7 al fascicolo di parte opposta); - prospetto riepilogo finanziamento del 28 giugno 2022 con indicazione delle rate pagate e non pagate (v. all. 8); - prospetto riepilogo finanziamento del 28 febbraio 2023 con indicazione delle rate pagate e non pagate (v. all. 9).
In merito all'affermazione degli opponenti secondo cui la banca avrebbe conteggiato interessi ultralegali senza una valida pattuizione e in modo unilaterale in applicazione di clausole “sicuramente illegittime” tipo “uso piazza “ o “come da intesa”, si deve osservare in contrario che nei contratti prodotti in atti risultano determinati i tassi sia attivi, che passivi e le altre condizioni economiche in concreto applicate, il che rende difficilmente comprensibile il senso della censura articolata.
pagina 9 di 13 Con riferimento poi alla asserita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve evidenziarsi che il contratto di conto corrente versato in atti prevedeva la pari capitalizzazione degli interessi in applicazione della delibera CICR del luglio 1999 e che con tali modalità gli interessi sono stati, in effetti, calcolati.
Quanto, infine, alla sostenuta applicazione di interessi usurari, la censura appare generica e non contestualizzata.
D'altra parte, è appena il caso di osservare che l'azione in questa sede proposta non si sottrae alla normale regola dell'onere probatorio e neppure alla ancor più generale regola dell'onere di allegazione a carico della parte che agisce in giudizio, per cui non è sufficiente affermare che l'ammontare delle somme richieste sia troppo rilevante o comunque calcolato in modo errato, senza proporre un calcolo alternativo o evidenziare in cosa si concretizzerebbe l'errore di calcolo, ovvero il tasso illegittimamente praticato dalla banca in quanto superiore a quello concordato, o anatocistico.
In tal senso, parte opponente si è per l'appunto limitata a contestazioni generiche, astratte e di mero stile che non consentono in alcun modo di radicare un valido contraddittorio con la banca opposta.
La natura pretestuosa della proposta opposizione emerge in modo ancor più lampante dal fatto che la difesa di parte opponente non ha neppure depositato una relazione tecnica di parte a supporto delle proprie tesi, ma si è limitata a richiedere l'espletamento di una CTU contabile allo scopo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.
Detta CTU non avrebbe potuto essere, peraltro, in alcun modo ammessa, in quanto, diversamente opinando, le sarebbe stata attribuita non solo la funzione, che le è propria, di fornire al giudice elementi tecnici che corroborino la sua valutazione in diritto della situazione di fatto, bensì anche quella di mezzo di prova e di ricerca della stessa prova, il che non è consentito.
Venendo ora all'eccezione proposta in proprio dai garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c., si deve rilevare che i sigg.ri e hanno rivestito la Pt_1 Parte_2 qualifica dapprima di soci, in seguito di liquidatori della fallita di Controparte_4 cui sono stati, altresì, entrambi amministratori (doc. 10 e doc. 12 del fascicolo monitorio).
pagina 10 di 13 Ebbene, laddove per giurisprudenza, qualora i garanti siano anche soci (o addirittura amministratori) della società garantita, l'art. 1956 non può trovare applicazione, atteso che (v. Cass. 3 agosto 1995, n. 8486) “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società”.
Si aggiunga che - come correttamente osservato da parte opposta - “In tema di fideiussione per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1956 del Cc dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma. Analogamente, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine;
e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (v. Cass. civ. n. 31313/2021).
Ebbene, nel caso che ci occupa difetta, ad avviso del Tribunale, la prova della consapevolezza, in capo al creditore, del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, nulla essendo stato dedotto in tal senso dagli opponenti ed attesa pagina 11 di 13 l'assenza di prova della pendenza di procedure esecutive sui beni del debitore alla data di erogazione dei finanziamenti per cui è controversia.
Il motivo di opposizione di che trattasi risulta, pertanto, infondato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, tanto le domande riconvenzionali avanzate dalla n. 28/2024 Controparte_7 [...]
, quanto Controparte_4
l'opposizione proposta dai garanti dovranno essere, in conclusione, respinte siccome giuridicamente infondate, con conseguente, integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di questi ultimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
La soccombenza reciproca giustifica, peraltro, la compensazione integrale ex art. 92, II co., c.p.c. delle spese relative ai rapporti processuali tra la LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE n. 28/2024 Controparte_4
e la
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla CP_1
e per essa nei confronti della
[...] CP_2 [...]
in bonis, per l'effetto revocando Controparte_4 il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 282/2024 – RG 1082/2024 emesso nei riguardi della stessa;
• respinge le domande riconvenzionali avanzate dalla CP_7
n. 28/2024
[...] Controparte_4
;
[...]
• respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 282/2024 – RG
1082/2024 emesso nei loro confronti;
• condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente giudizio di opposizione, Controparte_1 che si liquidano in complessivi €6.200,00 a titolo di compensi professionali,
pagina 12 di 13 oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• compensa integralmente le spese relative ai rapporti processuali tra la
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 28/2024
[...]
e la Controparte_4 Controparte_1
Latina, 16.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
(c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f. ), quali fideiussori, come da C.F._2 procura in atti, rappresenti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
CO NO e dall'Avv. Raffaele Gagliardi, elettivamente domiciliati presso lo studio sito a Fondi, alla via Cavour n. 62
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(P.I. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede a Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 e per essa, quale mandataria,
[...] la (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_2 P.IVA_2
Fioretti, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 9/10, è elettivamente domiciliata, come da procura generale alle liti in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
GIUDIZIALE n. 28/2024 CP_3 [...]
(P.I. e C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del Curatore avv. , nata il [...] a [...] Controparte_5
(CS), c.f. coma da procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta in riassunzione, rappresenta e difesa dall'avv. CO NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Fondi (LT), via Giuseppe
Amante n. 32 pagina 1 di 13 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate versate in atti e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., svoltasi con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_4
IN LIQUIDAZIONE, e
[...] Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n.
282/2024 – RG 1082/2024, notificato il 21.3.2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido e nelle rispettive vesti di debitrice principale e di fideiussori, di pagare alla la somma di €286.593,48, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria, quale saldo debitore scaturente, quanto a € 192.528,13, dal rapporto di c/c/ n. 400052390 (già c/c 409/59), quanto a € 84.444,56, dal finanziamento chirografario n. 2161236 assistito dalla garanzia di Mediocredito Centrale SpA ex L.
662/96 e, quanto a €9.610,79, dal rapporto a sofferenza del finanziamento chirografario n. 2260297.
A fondamento della proposta opposizione gli opponenti deducevano, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, l'inesistenza del credito azionato dalla banca in sede monitoria, l'insussistenza della prova documentale, che, con riferimento al primo rapporto, la ricorrente - a fronte di un rapporto ultraventennale - aveva prodotto un estratto limitato ad un arco temporale tra l'01.12.2023 ed il 04.03.2024, tralasciando ogni specifica relativa ai rapporti di dare/avere intercorsi dall'origine, che mancavano agli atti di causa il contratto di apertura del conto corrente n. 4000052390 (già 409/59), eventuali affidamenti concessi nel limite contrattualmente previsto e gli estratti di conto corrente dal 2000 ad oggi con i reciproci movimenti di dare ed avere, con riferimento all'importo di
Euro 84.444,56 quale saldo debitore del rapporto a sofferenza finanziamento chirografario n. 2161236 assistito dalla garanzia di mediocredito centrale S.p.A. ex pagina 2 di 13 L. 662/96 (ove peraltro non era indicata la data), che la Banca convenuta ometteva di indicare la destinazione della somma che, anziché essere erogata, ben avrebbe potuto essere stata utilizzata, in tutto ovvero in parte, per ripianare presunti debiti pregressi determinati unilateralmente, che, proprio in assenza di una documentazione certa, si poteva presumere che la ricorrente, odierna opposta, avesse a tanto provveduto a giugno del 2022 sul conto corrente di cui al punto a) precedentemente analizzato, senza alcuna specifica indicazione circa l'effettiva somma accreditata, da ultimo, e con riferimento, all'importo di Euro 9.610,79 quale saldo debitore del rapporto a sofferenza finanziamento chirografario n. 2260297, che valevano le stesse considerazioni appena sopra descritte, che la giurisprudenza era pacifica nell'affermare che “… va dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito”, che, infatti, le somme mutuate non erano mai uscite dal patrimonio del mutuante, che le stesse sarebbero servite a pagare un debito che, però, era inesistente, che dall'analisi della documentazione versata agli atti di causa da controparte emergeva che l'effettiva natura dell'operazione unitariamente considerata non era certamente quella di erogazione dei finanziamenti autonomi, bensì di dilazione e di capitalizzazione (con conseguente applicazione di ulteriori interessi sugli stessi interessi già ripetutamente capitalizzati) di un presunto debito derivante dal saldo del conto corrente, che nel documento allegato al n. 3 ex adverso, denominato “benestare di apertura di conto corrente….” - e non contratto di conto corrente n. 409/59 come sostenuto - avrebbero dovuto essere indicate le condizioni dell'eventuale affidamento sul conto e mancavano i contratti attestanti in modo inconfutabile che il conto corrente 409/59 era assistito da diversi affidamenti concessi nel corso del rapporto intrattenuto, che si contestavano tutti i saldi dei conti correnti prodotti da controparte, con richiesta di accertamento e rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, che erano stati applicati illegittimamente interessi ultralegali non espressamente pattuiti per iscritto, che illegittima era, altresì, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale da parte della banca, che erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/96, che per tutto il corso del rapporto la banca aveva indebitamente applicato commissioni,
pagina 3 di 13 oneri non concordati e illegittimi, addebiti per “giroconti” mai autorizzati e che, infine, le garanzie invocate dalla banca erano nulle, che i documenti prodotti (da 4 a
6) consistevano in una fideiussione omnibus e due fideiussioni specifiche contenenti clausole di fatto vessatorie e poco intellegibili né correttamente sottoscritte e che, inoltre, si eccepiva l'estinzione dell'eventuale rapporto fideiussorio ex art. 1956 del c.c..
Concludevano gli opponenti come di seguito: “Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni avversa eventuale istanza o eccezione, così decidere: In via preliminare: - sospendere la esecutività del decreto ingiuntivo n. 282/2024 – RG 1082/2024 del
Tribunale di Latina, notificato il 21.3.2024, in ragione dei motivi di opposizione spiegati e poiché l'esecuzione comporterebbe un grave ed irreparabile pregiudizio per gli opponenti;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_1 con riferimento al credito azionato in via monitoria;
nel merito: a) accogliere
[...]
l'opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero annullare ovvero revocare, per tutti i motivi esposti e denunciati in atto, il Decreto Ingiuntivo n.
282/2024 – 1082/2024 emesso dal Tribunale di Latina con il quale è stato ingiunto alla ed ai sig.ri e Controparte_4 Parte_1 [...]
quali fideiussori, di pagare in solido alla convenuta opposta l'importo di Parte_2 euro 286.593,48; b) accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, l'inesistenza del credito azionato e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta opposta per tutti i motivi esposti in atto;
c) accertare e dichiarare la nullità o comunque
l'inefficacia o l'estinzione ex art. 1956 del c.c. delle prospettate garanzie fideiussorie di
e e per l'effetto accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
l'inesistenza di qualsiasi obbligazione di pagamento a carico degli stessi;
d) accertare
e dichiarare, con efficacia di giudicato, che la convenuta ha illegittimamente CP_6 applicato a tutte le operazioni di finanziamento sui conti correnti indicati e riportati in atto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o comunque anatocismi ex lege vietati;
e) accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, che la CP_6 convenuta ha illegittimamente applicato a tutte le operazioni di finanziamento sul conto corrente indicato e riportato in atto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, o comunque anatocismi vietati;
f) Per effetto della rideterminazione del saldo del predetto rapporto di conto corrente secondo legge, compresa l'espunzione di ogni
pagina 4 di 13 aggravio od onere conseguente ad eventuali operazioni di “giroconti” e “girofondi” non pattuiti né autorizzati dagli opponenti, condannare la convenuta a restituire agli CP_6 opponenti tutti gli importi indebitamente o illegittimamente addebitati oltre interessi di legge fino all'effettivo soddisfo o comunque o restituire la differenza eventualmente positiva tra il dare e l'avere risultante dalla rideterminazione del saldo degli indicati rapporti in ragione delle contestazioni sollevate in citazione, aumentati degli interessi di legge e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, previa eventuale compensazione con ogni eventuale credito vantato dalla medesima convenuta CP_6 per qualsiasi altro titolo;
g) in ogni caso, condannare la banca convenuta alla refusione integrale di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a. di legge, in favore dei procuratori antistatari”.
La e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 CP_2 costituitasi in giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudice agito contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: In via principale, rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e in diritti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel caso di revoca del decreto opposto, condannare le controparti al pagamento del medesimo importo di cui al predetto titolo in virtù delle stesse causali o al pagamento del diverso anche minore importo, che darà accertato come dovuto. In via istruttoria, rigettare le istanze di controparte in quanto superflue e/o inammissibili. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con memoria dell'01.10.2024 la difesa di parte opponente depositava la sentenza n. 37/2024, pubblicata il 16.07.2024, emessa dal Tribunale di Latina, I
Sez. Civ, con la quale era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della
[...]
rimettendosi alle Controparte_4 determinazioni del Giudicante in ordine al prosieguo ed il Tribunale con ordinanza del 12.11.2024 dichiarava l'interruzione del giudizio.
La causa veniva, peraltro, riassunta a seguito dell'istanza presentata dai garanti e in data 12.02.2025; istanza cui Parte_1 Parte_2 faceva seguito, tra l'altro, la costituzione della n. 28/2024 Controparte_7
pagina 5 di 13 P.I. e C.F. Controparte_4
, in persona del Curatore avv. , nata il [...] a P.IVA_3 Controparte_5
GN CA (CS), c.f. . C.F._3
Con ordinanza del 24.06.2025 il giudice, preso atto dell'espletamento della mediazione obbligatoria, respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opponente e, ritenuta superflua la richiesta di parte opponente di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. stante la documentazione allegata e ritenuta esplorativa la richiesta di parte opponente di
CTU contabile “poiché parte opponente non ha fornito alcun principio di prova in ordine all'applicazione di interessi illegali o di oneri o commissioni non pattuiti”, rinviava per discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 07.05.2026.
L'udienza veniva, peraltro, anticipata dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – al 26.11.2025, allorché il fascicolo veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Va rilevata in prima battuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, al riguardo essendo stata data piena prova del mandato conferito da a per la Controparte_1 CP_2 gestione del presente contenzioso ed essendosi, altresì, precisato che parte sostanziale del rapporto è e resta l'odierna opposta.
Del pari, può ritenersi superata l'eccezione di omesso espletamento della mediazione obbligatoria, essendosi dato corso nelle more all'espletamento del relativo incombente.
Venendo ora alla posizione della Liquidazione Giudiziale n. 28/2024 C.L.
, deve essere dichiarata Controparte_4
l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria dalla Controparte_1
Ed invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza – applicabile, per identità di ratio, anche all'istituto della liquidazione giudiziale introdotto dal Codice della Crisi - quello secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di merito promosso dal creditore nei confronti del debitore poi fallito, il creditore deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, pena in caso contrario la violazione del principio della par
pagina 6 di 13 condicio creditorum: conseguentemente, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela, per l'appunto, del principio della "par condicio creditorum" (si veda, per tutte, Cass. civ., Sez. I, n.
21565/08).
Ne segue che qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606).
Per i suesposti motivi, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità - alla luce dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
- della domanda avanzata in sede Controparte_4 monitoria dalla siccome volta, per l'appunto, a far valere in forma Controparte_1 ordinaria una pretesa creditoria che deve essere assoggettata al regime del concorso tra i creditori, con conseguente ed inevitabile revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della suddetta opponente in bonis.
L'opposizione proposta da e è Parte_1 Parte_2 infondata e deve essere respinta, così come infondate si appalesano le domande riconvenzionali (di identico contenuto, quanto alla contestazione della validità/efficacia dei rapporti) avanzate dalla GIUDIZIALE n. CP_3
28/2024 C.L. . Controparte_4
Va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
pagina 7 di 13 Deve, altresì, rilevarsi rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con specifico riguardo al tema della distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (così Cass., sez. un., n. 3947/10 succitata) e che, al contrario, una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n. 16825 del 09/08/2016).
Ebbene, nel caso che ci occupa i contratti in commento recano una semplice clausola di “pagamento a prima richiesta”, il che non vale ad escludere che a venire in considerazione siano semplici fideiussioni, come suggerito – del resto – dal tenore letterale dei contratti stessi.
Nel merito, l'opposizione proposta dai garanti risulta, peraltro, infondata proprio alla luce della clausola “solve et repete” pacificamente inserita nei contratti versati in atti, atteso che in tale tipologia di fideiussione la proposizione, da parte del fideiussore, delle eccezioni relative al rapporto principale, pur non essendo esclusa,
è tuttavia differita al momento in cui costui avrà eseguito il pagamento.
Sul tema è stato, in particolare, sottolineato che la ed. clausola di "solve et repete" inserita in un contratto di fideiussione, con formule del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" - è pienamente valida, in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (sentenze 12/1/2007 n. 412; 6/10/2005 n. 19484; 25/2/2002 n. 2742;
29/3/1996 n. 2909).
pagina 8 di 13 Stante quanto sopra, nel caso che ci occupa la proposizione delle eccezioni relative al rapporto principale da parte degli opponenti doveva intendersi, pertanto, differita ad un momento successivo a quello del pagamento;
pagamento che non è stato, peraltro, mai eseguito, il che inibisce la proposizione di dette eccezioni nella presente sede.
Già sotto tale aspetto l'opposizione proposta dai garanti risulta, pertanto, infondata.
Ulteriori, plurime ragioni concorrono, peraltro, alla reiezione dell'opposizione de qua, nonché delle domande riconvenzionali avanzate dalla curatela in sede di riassunzione del processo interrotto.
Ed invero, i motivi di opposizione risultano generici al punto da rendere complessa una presa di posizione al riguardo.
In particolare, con riguardo all'asserita (da parte opponente) mancanza di prova dell'esistenza del contratto di conto corrente n. 409/59, occorre osservare che la difesa di parte opposta ha depositato sin dalla fase monitoria: - il suddetto contratto di conto corrente n. 409/59 poi divenuto n. 400052390, portante l'indicazione dei tassi attivi e passivi applicati e delle altre condizioni;
- i contratti di affidamento in conto corrente;
- i due contratti di finanziamento azionati;
- le certificazioni ex art. 50 TUB dei 3 rapporti sopra indicati.
In aggiunta, con la costituzione nel giudizio di opposizione sono stati depositati: - estratti analitici del conto corrente n. 400052390 con decorrenza dall'accensione (v. all. 7 al fascicolo di parte opposta); - prospetto riepilogo finanziamento del 28 giugno 2022 con indicazione delle rate pagate e non pagate (v. all. 8); - prospetto riepilogo finanziamento del 28 febbraio 2023 con indicazione delle rate pagate e non pagate (v. all. 9).
In merito all'affermazione degli opponenti secondo cui la banca avrebbe conteggiato interessi ultralegali senza una valida pattuizione e in modo unilaterale in applicazione di clausole “sicuramente illegittime” tipo “uso piazza “ o “come da intesa”, si deve osservare in contrario che nei contratti prodotti in atti risultano determinati i tassi sia attivi, che passivi e le altre condizioni economiche in concreto applicate, il che rende difficilmente comprensibile il senso della censura articolata.
pagina 9 di 13 Con riferimento poi alla asserita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve evidenziarsi che il contratto di conto corrente versato in atti prevedeva la pari capitalizzazione degli interessi in applicazione della delibera CICR del luglio 1999 e che con tali modalità gli interessi sono stati, in effetti, calcolati.
Quanto, infine, alla sostenuta applicazione di interessi usurari, la censura appare generica e non contestualizzata.
D'altra parte, è appena il caso di osservare che l'azione in questa sede proposta non si sottrae alla normale regola dell'onere probatorio e neppure alla ancor più generale regola dell'onere di allegazione a carico della parte che agisce in giudizio, per cui non è sufficiente affermare che l'ammontare delle somme richieste sia troppo rilevante o comunque calcolato in modo errato, senza proporre un calcolo alternativo o evidenziare in cosa si concretizzerebbe l'errore di calcolo, ovvero il tasso illegittimamente praticato dalla banca in quanto superiore a quello concordato, o anatocistico.
In tal senso, parte opponente si è per l'appunto limitata a contestazioni generiche, astratte e di mero stile che non consentono in alcun modo di radicare un valido contraddittorio con la banca opposta.
La natura pretestuosa della proposta opposizione emerge in modo ancor più lampante dal fatto che la difesa di parte opponente non ha neppure depositato una relazione tecnica di parte a supporto delle proprie tesi, ma si è limitata a richiedere l'espletamento di una CTU contabile allo scopo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.
Detta CTU non avrebbe potuto essere, peraltro, in alcun modo ammessa, in quanto, diversamente opinando, le sarebbe stata attribuita non solo la funzione, che le è propria, di fornire al giudice elementi tecnici che corroborino la sua valutazione in diritto della situazione di fatto, bensì anche quella di mezzo di prova e di ricerca della stessa prova, il che non è consentito.
Venendo ora all'eccezione proposta in proprio dai garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c., si deve rilevare che i sigg.ri e hanno rivestito la Pt_1 Parte_2 qualifica dapprima di soci, in seguito di liquidatori della fallita di Controparte_4 cui sono stati, altresì, entrambi amministratori (doc. 10 e doc. 12 del fascicolo monitorio).
pagina 10 di 13 Ebbene, laddove per giurisprudenza, qualora i garanti siano anche soci (o addirittura amministratori) della società garantita, l'art. 1956 non può trovare applicazione, atteso che (v. Cass. 3 agosto 1995, n. 8486) “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società”.
Si aggiunga che - come correttamente osservato da parte opposta - “In tema di fideiussione per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1956 del Cc dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma. Analogamente, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine;
e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (v. Cass. civ. n. 31313/2021).
Ebbene, nel caso che ci occupa difetta, ad avviso del Tribunale, la prova della consapevolezza, in capo al creditore, del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, nulla essendo stato dedotto in tal senso dagli opponenti ed attesa pagina 11 di 13 l'assenza di prova della pendenza di procedure esecutive sui beni del debitore alla data di erogazione dei finanziamenti per cui è controversia.
Il motivo di opposizione di che trattasi risulta, pertanto, infondato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, tanto le domande riconvenzionali avanzate dalla n. 28/2024 Controparte_7 [...]
, quanto Controparte_4
l'opposizione proposta dai garanti dovranno essere, in conclusione, respinte siccome giuridicamente infondate, con conseguente, integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di questi ultimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
La soccombenza reciproca giustifica, peraltro, la compensazione integrale ex art. 92, II co., c.p.c. delle spese relative ai rapporti processuali tra la LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE n. 28/2024 Controparte_4
e la
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla CP_1
e per essa nei confronti della
[...] CP_2 [...]
in bonis, per l'effetto revocando Controparte_4 il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 282/2024 – RG 1082/2024 emesso nei riguardi della stessa;
• respinge le domande riconvenzionali avanzate dalla CP_7
n. 28/2024
[...] Controparte_4
;
[...]
• respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 282/2024 – RG
1082/2024 emesso nei loro confronti;
• condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente giudizio di opposizione, Controparte_1 che si liquidano in complessivi €6.200,00 a titolo di compensi professionali,
pagina 12 di 13 oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• compensa integralmente le spese relative ai rapporti processuali tra la
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 28/2024
[...]
e la Controparte_4 Controparte_1
Latina, 16.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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