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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 21/11/2025, alle ore 12,14 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la .ssa CATINARI FR in CP_1 sostituzione della Dott.ssa FINI FR per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,15.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 511/2024 promossa da:
Parte_1
[..
[...] [...]
rappresentati dall' Avv. MAZZONI FRANCESCO
CONTRO
GIÀ Controparte_2 [...]
rappresentato dal funzionario dott.ssa FINI Controparte_2
FR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 e Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del come insegnante a Controparte_2 tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, chiedevano il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione datata 30.09.2024 si costituiva in giudizio il e del merito in Controparte_2 giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione del bonus relativamente agli anni scolastici 2018/2018 e 2018/2019 e chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti e in via subordinata la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I - PRESCRIZIONE
2 Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto CP_2 rivendicato dai ricorrenti relativamente agli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019.
Per il bonus carta docente, trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
I ricorrenti hanno prodotto sub doc. nr. 3 le diffide interruttive del termine di prescrizione, inviate a mezzo pec e consegnate entrambe in data 17.12.2023.
Devono quindi, dichiararsi prescritti i diritti maturati negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Con particolare riguardo a tale ultima annualità, infatti, i ricorrenti e hanno iniziato a lavorare in Pt_1 Pt_1 data 25/09/2018, termine iniziale della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, pertanto il 17/12/2023 quando
è stata notificata l'atto interruttivo, il diritto era già estinto.
II - PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia contratti di lavoro individuali di lavoro (sub doc. n. 4 del ricorso introduttivo) e dello stato matricolare (doc. nr.
1-2 della comparsa di costituzione), emerge che i ricorrenti, insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, hanno prestato la propria attività alle dipendenze del CP_2 con i seguenti contratti:
A) quanto alla docente Parte_1
3 - Nell'anno scolastico 2019/2020: con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2019 al 30.06.2020 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2020/2021: con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 11.09.2020 al 31.08.2021 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2021/2022: con supplenza annuale dal
07.09.2021 al 31.08.2022 presso l'IS Barsanti Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
La ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza dal
01.09.2022.
B) quanto a : Parte_1
- nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2019 al 30.06.2020 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2020/2021: con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 12.10.2020 al 30.06.2021 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2021/2022: con supplenza annuale dal
01.09.2021 al 31.08.2022 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per
18 ore su sostegno minorati psicofisici.
Il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza dal
01.09.2022.
III - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
4 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
5 e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
6 possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto
7 di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
AD AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
8 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV - EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_2
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione potrebbe rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
V - CONCLUSIONI
Il ricorso merita accoglimento per gli anni richiesti dai ricorrenti e non risultati prescritti.
I docenti e hanno lavorato sempre in forza Pt_1 Pt_1 di contratti di sino al termine delle attività didattiche e/o annuali, osservando sempre l'orario completo, ossia 18 ore settimanali, così come previste per la scuola secondaria di secondo grado, con piena equiparabilità della loro posizione a quella dei docenti di ruolo.
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
9 Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, aumentati del 30% in ragione del numero dei ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente ed in particolare per Parte_1 relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e per relativamente agli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare ai ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi ai ricorrenti e Parte_1 Parte_1
l'importo di € 1500,00 ciascuno, oltre interessi o
[...] rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_2 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 669,50 oltre rimborso C.U., spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
10 5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
11
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,15.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 511/2024 promossa da:
Parte_1
[..
[...] [...]
rappresentati dall' Avv. MAZZONI FRANCESCO
CONTRO
GIÀ Controparte_2 [...]
rappresentato dal funzionario dott.ssa FINI Controparte_2
FR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 e Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del come insegnante a Controparte_2 tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, chiedevano il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione datata 30.09.2024 si costituiva in giudizio il e del merito in Controparte_2 giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione del bonus relativamente agli anni scolastici 2018/2018 e 2018/2019 e chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti e in via subordinata la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
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I - PRESCRIZIONE
2 Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto CP_2 rivendicato dai ricorrenti relativamente agli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019.
Per il bonus carta docente, trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
I ricorrenti hanno prodotto sub doc. nr. 3 le diffide interruttive del termine di prescrizione, inviate a mezzo pec e consegnate entrambe in data 17.12.2023.
Devono quindi, dichiararsi prescritti i diritti maturati negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Con particolare riguardo a tale ultima annualità, infatti, i ricorrenti e hanno iniziato a lavorare in Pt_1 Pt_1 data 25/09/2018, termine iniziale della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, pertanto il 17/12/2023 quando
è stata notificata l'atto interruttivo, il diritto era già estinto.
II - PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia contratti di lavoro individuali di lavoro (sub doc. n. 4 del ricorso introduttivo) e dello stato matricolare (doc. nr.
1-2 della comparsa di costituzione), emerge che i ricorrenti, insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, hanno prestato la propria attività alle dipendenze del CP_2 con i seguenti contratti:
A) quanto alla docente Parte_1
3 - Nell'anno scolastico 2019/2020: con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2019 al 30.06.2020 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2020/2021: con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 11.09.2020 al 31.08.2021 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2021/2022: con supplenza annuale dal
07.09.2021 al 31.08.2022 presso l'IS Barsanti Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
La ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza dal
01.09.2022.
B) quanto a : Parte_1
- nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2019 al 30.06.2020 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2020/2021: con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 12.10.2020 al 30.06.2021 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per 18 ore su sostegno minorati psicofisici;
- nell'anno scolastico 2021/2022: con supplenza annuale dal
01.09.2021 al 31.08.2022 presso l'IPSEOA Minuto di Massa per
18 ore su sostegno minorati psicofisici.
Il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza dal
01.09.2022.
III - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
4 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
5 e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
6 possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto
7 di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
AD AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
8 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV - EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_2
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione potrebbe rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
V - CONCLUSIONI
Il ricorso merita accoglimento per gli anni richiesti dai ricorrenti e non risultati prescritti.
I docenti e hanno lavorato sempre in forza Pt_1 Pt_1 di contratti di sino al termine delle attività didattiche e/o annuali, osservando sempre l'orario completo, ossia 18 ore settimanali, così come previste per la scuola secondaria di secondo grado, con piena equiparabilità della loro posizione a quella dei docenti di ruolo.
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
9 Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, aumentati del 30% in ragione del numero dei ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente ed in particolare per Parte_1 relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e per relativamente agli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare ai ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi ai ricorrenti e Parte_1 Parte_1
l'importo di € 1500,00 ciascuno, oltre interessi o
[...] rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_2 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 669,50 oltre rimborso C.U., spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
10 5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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