Articolo 232 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 232.
(Cantieri e stabilimenti di costruzione).

La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.

La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna puo' essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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