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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI BARI
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente dott.Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa EM AN - Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di reclamo ex artt. 51 D.L.vo 14/19, iscritta al n. R.G. 1196/2025 R.G, avverso la sentenza n. 165/2025, pubblicata il 17.6.2025, con la quale il Tribunale di Bari - IV sezione civile ha omologato il concordato preventivo proposto dalla società Controparte_1
promossa da:
L' in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla Via Melo n. 97, domiciliata,
- RECLAMANTE - contro
in persona del l.r. pro tempore, corrente sede legale in Adelfia Controparte_1
(BA), presso la Via Rosario Livatino n. 50, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Canilli e
RA GH entrambi del Foro di Vicenza, con studio ivi in Contrà Santa Corona n. 9, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola D'Agostino in Bari, Via Mauro Amoruso
n. 96,
pagina 1 di 18 - RECLAMATO -
e
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte
- INTERVENUTO -
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza n. 165/2025 del 17.06.2025, il Tribunale di Bari ha omologato il concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, proposto dalla società in Controparte_1 persona del legale rappresentante ed amministratore unico ai sensi degli Controparte_2
artt. 84 e ss. CCII, con proposta di trattamento di creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Bari ha osservato: che, con ricorso depositato in data 22.2.2024, ai sensi degli artt. 39-40-44 e ss. CCII, la società
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Controparte_1 CP_2
, aveva depositato istanza di ammissione al concordato ex art. 44, co 1, lett. a), CCII,
[...] con riserva di produzione del piano e della proposta o, in alternativa, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 co. 1 CCII, da sottoporre all'omologazione del Tribunale, chiedendo la concessione del termine dilatorio e l'emissione delle misure protettive e cautelari, ai sensi dell'art. 54 CCII.; che all'esito della concessione del termine e della conferma delle misure protettive, con ricorso del 22.4.2024, la società aveva presentato domanda di Controparte_1 ammissione a concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, ai sensi degli artt. 84
e ss. CCII, con proposta di trattamento dei creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII e contestuale richiesta di proroga delle misure protettive di cui all'art.54, comma II, CCII.;
pagina 2 di 18 che, all'esito del parere dei Commissari Giudiziali nominati e dei chiarimenti richiesti con decreto del 27.5.2024, la ricorrente aveva depositato in data 25.6.2024 modifica alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, cui è seguita, previa acquisizione di parere negativo dei Commissari in ordine all'attuabilità del piano, la fissazione di udienza per i provvedimenti di cui all'art.47, comma 4, CCII. ; che, all'udienza del 16.9.2024 la ricorrente aveva depositato nuova proposta concordataria, modificativa e sostitutiva delle precedenti, che si fondava sulla continuità indiretta, in ragione dell'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, aggiudicatasi nelle more l'azienda a seguito di procedura competitiva, e prevedeva: a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
b. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.; c. l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D. Lgs. N. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 765.097,71; d. il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 764.083,00, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08; e. la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, previa suddivisione in classi nel rispetto dei principi di cui all'art.
85 CCII, nel termine di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con pagamento dei crediti privilegiati ex art.
2751-bis n. 1 nel termine di cui all'art. 109 CCII, di trenta giorni dall'omologa, ipotizzata per il
15.11.2024, nonché anticipazione del versamento delle rate della definizione agevolata delle liti, nel rispetto dell'indicato limite temporale. 1 Quanto alle risorse, il piano indicava l'attivo endogeno in € 2.028.626,11, oltre l'importo di €
130.000,00, quale risorsa esterna, messa a disposizione della procedura dalla società
[...]
a beneficio dei creditori chirografari, ab origine e degradati, condizionatamente Parte_3
all'omologa del piano di concordato, come da impegno assunto in data 19.4.2024, garantito da impegno irrevocabile, sottoscritto dalla medesima società in data 13 giugno u.s., a presentare idonea fideiussione emessa da primario istituto assicurativo per l'importo di € 100.000,00.
In ordine all'attivo disponibile endogeno, richiamato e condiviso il parere dei Commissari
Giudiziali espresso nelle date del 15.7.2024 e del 10.10.2024, quanto ad indicazioni e rettifiche delle poste attive e passive, il Tribunale ha precisato che la ricorrente proponeva il pagamento parziale del debito tributario omnicomprensivo di imposte, sanzioni, interessi
e aggi, fino alla concorrenza dell'importo di € 764.083,00, già oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, mediante la liquidità giacente nei conti correnti oggetto dei provvedimenti di sequestro preventivo, che andava attribuita integralmente al creditore erariale, fermo il pagamento delle rate in scadenza e relativo alla definizione agevolata delle liti in corso già concessa per € 169.440,08, da pagarsi mediante la finanza derivante dalla continuità (liquidità giacente sui c/c nella disponibilità della Ricorrente). Il residuo ed insoddisfatto credito erariale assistito da privilegio, degradato al rango chirografario, andava collocato all'interno della classe II, con una percentuale assegnata di soddisfazione dell'1,80%.
Ai fini della comprensione della proposta, il Tribunale ha richiamato le circostanze esposte dai Commissari Giudiziali, i quali avevano evidenziato che, in conseguenza di una verifica
personalmente dai . L'ammontare dei crediti chirografari allocati all'interno della classe potrà diminuire in misura CP_1 pari all'ammontare della garanzia che dovesse eventualmente essere escussa.
Quarta classe: (crediti per euro 52.501,13) costituita dall' , titolare di un credito non assistito dalla Controparte_3 garanzia prestata da bensì, soltanto, da garanzie fideiussorie Parte_2 prestate dai sigg.ri . CP_1 Quinta classe: (crediti per euro 142.288,50) costituita dai fornitori chirografari e dall'Istituto di leasing, la cui posizione giuridica e i cui interessi economici ed aspettative creditorie nel caso che ci occupa appaiono sostanzialmente omogenee non sussistendo, allo stato attuale, creditori meritevoli di un trattamento differenziato rispetto ad altri. Sesta classe: (crediti per euro 2.057,24) comprensiva dei crediti vantati dalle “imprese minori”, classe obbligatoria a norma dell'art. 85, co. 3, CCII”.
pagina 4 di 18 della Gdf relativa al periodo 2013-2018 per presunte operazioni inesistenti da parte della società Gieffe Costruzioni e Servizi Srl nei confronti di varie società, tra le quali quella della in data 29.11.2018 veniva emesso un PVC con contestazioni che Controparte_1 portavano al disconoscimento di costi sostenuti per servizi di facchinaggio forniti da
Gieffe S.r.l. L'indagine sfociava con la richiesta da parte del Gip, nell'ambito del proc. Penale
n.13934/18, del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. in vista della confisca obbligatoria, di denaro risultante da saldi attivi dei rapporti bancari intestati alla società per complessivi € 122.901,81, oltre i saldi dei rapporti bancari Controparte_1 intestati a , Amministratore Unico e legale rappresentante a tempo Controparte_2
indeterminato della società, di beni immobili intestati al medesimo (i cui valori sono assorbiti da gravami ipotecari) e, infine, delle quote dal medesimo detenute nel capitale sociale di
(pari al 50%). Una successiva verifica della Gdf relativa al periodo 2016- Controparte_1
2021 si concludeva con il PVC, nel quale venivano contestate presunte operazioni per l'acquisto di materiale ferroso conferito da cd. “fornitori ambulanti”, cui seguiva, nell'ambito del proc. Pen.n. 4168/21 RGNR, il decreto del Gip del 17.11.22, con il quale lo stesso disponeva il sequestro preventivo per equivalente di denaro nella disponibilità della società fino all'importo di € 3.828.555,53, eseguito sui saldi attivi dei Controparte_1 conti correnti intestati alla società per complessivi € 630.173,98, oltre i rapporti bancari ed i beni immobili intestati a . Controparte_2
Il Tribunale ha evidenziato che il debito tributario relativo al reato contestato nei processi penali pendenti, culminati nei provvedimenti di sequestro preventivo penale ex art. 321, 2° comma c.p.c., era oggetto della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII formulata, nei confronti di , nell'ambito della proposta di Parte_1
concordato presentata dalla Controparte_1
Ostando i provvedimenti di sequestro preventivo penale alla fattibilità giuridica del concordato in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte (S.U. 40797/2023), nonché le previsioni di cui all'art. 317 CCII, penale in sede di riesame della misura, nella specie già
pagina 5 di 18 conclusasi con la conferma, la ricorrente ha quindi modificato la proposta prevedendo la destinazione di tutte le somme sequestrate al pagamento del debito tributario, in forza del disposto dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e T.U 5.11.2024, n.173, art.87, che prevede che la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di reati tributari, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro ( cfr.
Cass. pen. 35339/2024), fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa, in forza del disposto di cui al comma 248 dell'art. 1 della legge 197/2022, ai sensi del quale «alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione della crisi
d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili».
In relazione a tale profilo, il Tribunale ha quindi ritenuto che non sussistessero ostacoli all'esecuzione della proposta concordataria. Ha, altresì, osservato che i debiti verso le banche sono in parte garantiti, per la quota dell'80% o del 90%, da Banca del Mezzogiorno – Medio
Credito Centrale S.p.a. e che, nella proposta definitiva, è risultata corretta la formazione delle classi, effettuata sulla base di posizioni giuridiche e di interessi economici omogenei
e rispettosa dei criteri di cui all'art. 85 CCII. Ha, pertanto, condiviso il parere favorevole espresso dai Commissari in ordine all'attitudine del piano, come nuovamente formulato, a raggiungere gli obiettivi di soddisfacimento in esso fissati sia in termini temporali che quantitativi riconoscendo, tra l'altro, a ciascun creditore, un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Poichè la proposta non è stata approvata da tutte le classi votanti, non essendo state raggiunte nelle singole classi le maggioranze o le percentuali previste dall'art.109, comma 5, la ricorrente ha presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art.112, comma II, CCII, in forza della ristrutturazione trasversale e del cram down fiscale ai sensi della lettera d) dell'indicata disposizione, richiesta in ordine alla quale i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole, mentre l' ha spiegato opposizione. Parte_1
pagina 6 di 18 In ordine ai requisiti preliminari del primo comma dell'art.112 CCII, il Tribunale ha ritenuto che la documentazione depositata fosse completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
che i contenuti formali e sostanziali del piano rispettassero le previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
adeguata e sufficientemente completa risultava altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;
che la procedura, inoltre, si era svolta con regolarità in tutte le sue fasi, senza emersione o prospettazione di violazioni di legge;
la proposta era stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi, come innanzi riportate, ed era stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari
Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso.
Nonostante l'opposizione dell' , con la gravata sentenza n. 165/2025 il Parte_1
Tribunale di Bari ha quindi omologato il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 14.07.2025, la , ha Parte_4 proposto tempestivo reclamo sulla base dei seguenti motivi:
-1. Violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile - Omessa pronuncia in ordine alla dedotta fattispecie distrattiva legata alla condotta della società . Controparte_1
Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare i motivi di opposizione articolati dall' odierna reclamante, relativi ai comportamenti distrattivi, depauperativi e Pt_1 potenzialmente lesivi dei legittimi diritti dei creditori sociali. All'esito dell'attività accertativa finalizzata a verificare i rapporti intercorsi tra la e i suoi fornitori per il Controparte_1
periodo 2016 al 2021, la Guardia di Finanza aveva contestato alla società Controparte_1
l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente contestazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 a carico del legale rappresentante. Era seguito il procedimento penale (n. 4168/2021 RGNR)
pagina 7 di 18 nell'ambito del quale il GIP presso il Tribunale di Bari, con decreto del 17 novembre 2022, aveva disposto un sequestro preventivo per equivalente di danaro nella disponibilità della società.2 La attraverso la contabilizzazione di costi per operazioni Controparte_1
oggettivamente inesistenti, avrebbe quindi alterato i risultati di esercizio conseguiti sino a giungere, nell'anno 2023, ad azzerare il proprio patrimonio sociale per effetto della perdita di esercizio. Tale condotta distrattiva, perpetrata dalla società a danno dei creditori e, in primo luogo, del creditore erariale, avrebbe inficiato alla radice il progetto di risanamento prospettato.
-2.Condotta caratterizzata da sistematica e deliberata violazione di obblighi tributari suscettibile di mettere in discussione i doveri costituzionali in tema di corretto adempimento degli stessi - Violazione del paragrafo 1 della Direttiva UE “Insolvency” 20 giugno 2019 n.
1023 – Violazione artt. 88 e 112 CCII . La sentenza sarebbe censurabile per non aver compiutamente valutato la condotta della proponente. In base alla prospettazione difensiva dell'appellante, la Direttiva UE Insolvency del 20 giugno 2019 n. 1023 e le conseguenti norme del CCII, non sarebbero rivolte a tutelare una crisi indotta dalle azioni stesse del contribuente che si sarebbe sottratto per anni al patto di civile convivenza e di rispetto delle regole di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, omettendo il pagamento delle pagina 8 di 18 imposte e dei contributi. 3 La decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la ratio dell'istituto del concordato preventivo, che è quella di favorire la permanenza nel mercato di un'impresa che si è trovata improvvisamente, per circostanze estranee alla propria sfera di controllo, a fronteggiare un fatale evento economico avverso. Nella fattispecie, le violazioni commesse dalla società nel corso degli anni non sarebbero state causate da fattori o eventi che avrebbero inciso negativamente sull'equilibrio economico finanziario dell'impresa; al contrario, si tratterebbe di comportamenti caratterizzati da sistematico inadempimento degli obblighi tributari, a scapito di aziende virtuose – alterando conseguentemente la libera concorrenza – nonché a danno dell'equilibrio finanziario dello Stato. Il concordato, come d'altro canto tutti gli altri strumenti per la gestione della crisi d'impresa istituiti in ottemperanza alla Direttiva UE Insolvency, sarebbe finalizzato a sorreggere e accompagnare l'impresa che, per motivi esogeni, si sia trovata (senza determinarla) in una situazione di crisi e che di certo, quindi, non sarebbe stata “causa” della sua stessa crisi, finanziandosi col mancato pagamento di tributi e contributi e operando a discapito di sé stessa e dell'erario. La continuità prefigurata e auspicata dalla direttiva Insolvency e dagli strumenti per la gestione della crisi d'impresa sarebbe quella dell'impresa sana (ossia capace di essere competitiva onestamente e produrre reddito e valore sociale, rispettando le regole dello stato in cui lavora e del mercato) e onesta, cioè gestita responsabilmente e lecitamente.
Pertanto, legittima sarebbe l'opposizione verso quelle realtà imprenditoriali, quale quella in oggetto, la cui esposizione debitoria risulterebbe il portato di un comportamento
pagina 9 di 18 abusivo o fraudolento che renderebbe, dunque, non meritevole di tutela il raggiungimento di un accordo.
La reclamante ha quindi concluso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”In riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 165/2025, respingere e/o dichiarare inammissibile la richiesta di trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII unitamente all'istanza di omologazione del concordato ex art. 112 CCII presentata dalla Per l'effetto, accertare l'assenza dei Controparte_1 presupposti per l'accoglimento del ricorso per ammissione a concordato preventivo proposto dall'odierna resistente, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla liquidazione giudiziale della stessa;
Condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. “
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità del primo Controparte_1 motivo di reclamo formulato dall' oltrechè la relativa infondatezza, non sussistendo Pt_1
alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale di Bari, avrebbe - del tutto correttamente – rilevato come la procedura si fosse svolta con regolarità in tutte le sue fasi, e fosse corredata di ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari Giudiziali, ai fini della formazione del consenso, né erano emersi atti in frode od omissioni informative, ostative all'accoglimento della domanda, avendo assicurato la ricorrente ai creditori piena informazione sull'origine delle esposizioni debitorie e le vicende penali . In via gradata, ha eccepito che la censura risulterebbe inammissibile e/o infondata anche sotto diverso profilo, risultando l'asserita sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali tuttora in fase di accertamento. Le operazioni asseritamente distrattive contestate dall' sarebbero Pt_1
oggetto di verifica nell'ambito dei due procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di
Bari, peraltro in uno stato embrionale, essendo stata appena aperta l'istruttoria dibattimentale, senza alcun riscontro in condanne penali definitive. Del pari, i correlati avvisi di accertamento, emessi sulla scorta dei processi verbali di constatazione a suo tempo redatti dalla Guardia di Finanza – Tenenza Gioia del Colle, sono oggetto di impugnazione avanti la competente Corte di Giustizia Tributaria, ovvero in secondo grado avanti la competente
Corte d'Appello, senza che sussisterebbe, allo stato, alcun provvedimento giudiziale passato pagina 10 di 18 in giudicato, eccezion fatta per la sentenza di accoglimento e annullamento dell'atto impugnato, pronunciata in data 10.07.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, Sezione 6, all'esito del ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento avente ad CP_ oggetto , Irpef ed Iva per l'anno d'imposta 2017. 4
Anche la seconda censura sarebbe inammissibile o comunque infondata, atteso che la normativa introdotta dal Codice della Crisi, nel prevedere il ricorso ad un procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza non avrebbe inserito fra le condizioni di accesso a tale procedura alcuna forma di valutazione di meritevolezza, in linea con le scelte legislative degli ultimi anni, che hanno espunto il predetto requisito dalle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, superando il carattere premiale dell'istituto. I nuovi presupposti per l'ammissione alla procedura, oggettivizzati, si appuntano tutti sulle caratteristiche del piano, perciò la proposta debitoria e non la più condotta del debitore, che sarà sottoposta a controlli per tutto l'arco procedurale.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del reclamo proposto, la reclamata ha insistito nella conferma della sentenza di omologazione del concordato preventivo proposto da dovendo prevalere l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori Controparte_1
rispetto al pregiudizio lamentato dalla reclamante.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ha fatto pervenire il suo parere favorevole all'accoglimento delle richieste della reclamante.
*****
Le due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate. 4 L'atto impugnato, nel caso specifico, era rappresentato da un accertamento induttivo a seguito del quale era stato rilevato un presunto maggiore reddito derivante dall'applicazione delle “percentuali di ricarico”. L' aveva CP_5 individuato presunti maggiori componenti positivi applicando la percentuale del 3,75% al totale dei costi della produzione. Il coefficiente, secondo l'Agenzia, era stato rilevato dalla media del rapporto tra risultato operativo e valore della produzione dichiarata da aziende terze operanti nel medesimo settore imprenditoriale e che presentano caratteristiche simili alla società ricorrente. pagina 11 di 18 Occorre premettere che il Tribunale di Bari con riguardo alla richiesta della ricorrente di omologazione ai sensi dell'art.112, comma 2, CCII, ha ricordato che, “ai sensi del comma 4 dell'art. 88 CCII, come modificato dal D. Lgs n.136/2024, applicabile ai procedimenti pendenti, nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo
112, comma 2 lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. “
Il Tribunale ha, quindi, precisato che “ai fini del cram down fiscale debbono ricorrere le seguenti condizioni: l) la proposta deve essere non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; 2) l'adesione deve risultare determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di cui all'art.112 co.2, CCII, secondo il criterio della conversione del voto non espresso o negativo in positivo od, in alternativa, se la maggioranza è raggiunta escludendo dal computo la classe dei creditori pubblici, secondo il criterio della sterilizzazione. La conversione forzosa del silenzio o voto negativo, in forza dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art.88 CCII, è tuttavia consentita, ai fini della ristrutturazione trasversale, a condizione che ricorrano i presupposti della prima parte della lettera d), ossia approvazione a maggioranza delle classi, una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Di contro, ove si invochi l'omologazione per approvazione di una sola classe, secondo la previsione della seconda parte della lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Nel caso di specie, ricorre il requisito del cram down fiscale, innanzi indicato al punto 1), poiché la proposta non risulta deteriore rispetto pagina 12 di 18 all'alternativa liquidatoria. Nel parere da ultimo espresso e condiviso dal tribunale, i
Commissari Giudiziali hanno infatti evidenziato che il credito tributario è stato suddiviso e trattato in modo coerente: per la quota privilegiata, mediante l'utilizzo integrale delle somme sequestrate per equivalente, già vincolate all'Erario e impiegate a copertura di una parte consistente del debito;
per la quota chirografaria, con un soddisfacimento percentuale (1,80 %) proporzionato rispetto alle altre classi chirografarie;
con il mantenimento degli impegni assunti in sede di definizioni agevolate e rateizzazioni già concesse, senza rinunce ulteriori da parte dell'Erario Il trattamento riservato al Fisco non può dirsi pertanto deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari.
Ricorre l'altresì la prima delle condizioni alternative del punto 2, in quanto la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Il trattamento riservato al Fisco non può dirsi pertanto deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari. Ricorre l'altresì la prima delle condizioni alternative del punto 2, in quanto la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Operando, quindi, la ristrutturazione trasversale per effetto della prima delle alternative dell'art.112, comma 2, lett. d), deve pertanto ritenersi assorbita la questione relativa alla ricorrenza delle condizioni della seconda opzione, ossia l'approvazione da parte di una sola classe alle stringenti condizioni dei numeri 1 e 2. Quanto alle ulteriori condizioni della ristrutturazione trasversale previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ai sensi della lett. a), criterio osservato anche per il valore eccedente, corrispondente ai canoni di fitto dell'azienda, con conseguente esclusione di violazione del disposto della successiva lett. b). Nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito”.
pagina 13 di 18 Quanto alla ricorrenza, in concreto, dei due requisiti per il cram down fiscale evidenziati dal Tribunale di Bari nel provvedimento reclamato, nessuna specifica contestazione è stata mossa dall'agenzia reclamante, la quale ultima ha, piuttosto, incentrato le proprie censure sul rilievo che il giudice di prime cure non avrebbe considerato tutte le condotte distrattive e depauperative del patrimonio sociale, perpetrate dalla società debitrice in danno dei creditori, che avevano dato origine a procedimenti penali e procedimenti contenziosi tributari pendenti, che esprimerebbero una sistematica e deliberata violazione degli obblighi tributari, in contrasto con i principi della direttiva UE Insolvency 20.06.2019
n.1023, degli artt. 88 e 112 CCII e dell'art.53 Cost..
Quanto all'opposizione dell' , nel provvedimento reclamato si Parte_1
legge:” le operazioni qualificate dall'opponente quali distrattive attengono alle vicende dei procedimenti penali e tributari, in ordine alle quali la ricorrente ha fornito ampia informazione ai creditori, sicché non è configurabile frode ostativa all'accoglimento della domanda di omologa, in forza del principio di diritto innanzi esposto, non rilevando l'atto in sé, bensì l'omissione o l'insufficienza informativa, nella specie non ravvisabile. Quanto alla sostenuta sistematica violazione degli obblighi tributari, la contestazione si fonda sostanzialmente sull'assenza di meritevolezza del debitore, che tuttavia non rileva ai fini dell'omologazione della domanda di concordato, neppure in via forzosa o trasversale. Ed invero, in linea con il prevalente orientamento di merito, va ribadito che la violazione degli obblighi tributari non giustifica il diniego di omologazione, in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutarsi l'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, la fattibilità e la convenienza economica della proposta. In sostanza, la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, purché tali comportamenti non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza e
l'informazione sul punto sia stata completa.”
pagina 14 di 18 Osserva la Corte che la ristrutturazione trasversale dei debiti (c.d. cross-class cram down) costituisce una delle principali novità introdotte nella disciplina del concordato in continuità aziendale dal vigente Codice della crisi e dell'insolvenza dal Dlgs n. 83 del 17 giugno 2022, di attuazione della legge Delega n. 53 del 2 aprile 2021, di recepimento della Direttiva (Ue)
2019/1023 del 20 giugno 2019 riguardante, fra l'altro, i quadri di ristrutturazione preventiva
(direttiva sulla ristrutturazione esull'insolvenza).
L'istituto in esame consente l'omologa di concordati approvati a maggioranza o anche solo da una classe di creditori, al verificarsi di determinate condizioni. In tal modo, “le imprese e gli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie possono continuare a operare” e i debitori “possono ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione”, impedendo “la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze
e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso” (considerando 2 della
Direttiva citata).
In particolare, il concordato in continuità aziendale, è stato oggetto di recente decreto correttivo ter, il Dlgs 13 settembre 2024, n. 136, che ha modificato il testo originario dell'articolo 112, comma 2, Ccii. e l'art.88, per disciplinare più chiaramente l'omologazione forzosa, sottoponendole alle due condizioni pacificamente sussistenti nel caso concreto. Non è in contestazione , infatti, la circostanza il trattamento riservato al fisco non sia deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ,”dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari” e tale circostanza è stata, nella specie, attestata da un professionista indipendente;
né è in contestazione che ricorre l'ipotesi della conversione forzosa del voto negativo dei creditori pubblici consentita dal co.4 dell'art.88 CCII, ai fini della ristrutturazione aziendale, a condizione che ricorrano i presupposti della prima parte della lettera d) ossia l'approvazione a maggioranza della classi, una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione,
pagina 15 di 18 come nella specie, in cui “la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione”.
Ritiene la Corte che debba convenirsi con il Tribunale nel ritenere che il concetto di
"meritevolezza" nel concordato preventivo in continuità aziendale si sia evoluto, nel senso che non è più un requisito soggettivo, ma si basa sulla credibilità del piano di risanamento e sulla garanzia per i creditori, con l'obiettivo di preservare l'attività d'impresa e i posti di lavoro. Il piano è valutato in base alla sua capacità di generare un valore superiore rispetto a una liquidazione forzata, e questa differenza viene distribuita ai creditori, anche di classi inferiori,
a condizione che non si pregiudichino i creditori privilegiati. Tale impostazione trova ulteriore conforto nella ratio ordinamentale del nuovo diritto della crisi: evitare che un solo creditore, o una sola classe di creditori, possa impedire il risanamento dell'impresa e pregiudicare il soddisfacimento, anche parziale, della massa creditoria, laddove la proposta sia attestata più vantaggiosa della liquidazione e rispettosa della legalità sostanziale e procedurale.
Dalla lettura del parere dei Commissari giudiziari sulla omologazione ex art.112 co.2 CCII, emerge che : “La società proponente, pur avendo avuto in passato una gestione fiscale opaca, come ammesso in sede documentale, ha: iniziato un percorso di regolarizzazione della posizione tributaria, anche mediante definizione agevolata di numerose annualità; valorizzato risorse aziendali per offrire un trattamento fiscale non simbolico, ma strutturalmente sostenibile;
- messo a disposizione dell'Erario l'intero importo oggetto di sequestro per equivalente, vincolando tali somme al soddisfacimento del credito privilegiato;
- predisposto una proposta attestatamente più favorevole per
l'Erario rispetto alla liquidazione, che lascerebbe verosimilmente insoddisfatti i crediti pubblici “.
Quanto alle condotte distrattive violazioni di natura penale e fiscale, nella relazione si legge
“Le contestazioni richiamate dall' – pur certamente gravi – sono: ancora pendenti e non Pt_1
consolidate in via definitiva;
oggetto di impugnazioni, definizioni agevolate o procedimenti in corso;
non incidenti direttamente sull'ammissibilità della proposta, né ostative all'attestazione resa dal
pagina 16 di 18 professionista ai sensi degli artt. 87 e 88 CCII. …i sequestri per equivalente disposti in sede penale sono stati integralmente destinati al soddisfacimento dell'Erario nel piano concordatario, come forma di cooperazione attiva e responsabilizzazione della società; nessun elemento processuale consente di ritenere la proposta come strumentale alla frode tantomeno volta alla elusione delle responsabilità penali personali che restano pienamente perseguibili nelle sedi competenti. ; il ruolo della magistratura penale e tributaria resta pienamente autonomo, e l'eventuale esecuzione di azioni risarcitorie e recuperatorie è anzi prevista nel piano come ulteriore fonte integrativa di soddisfazione dei creditori.”.
Indubbiamente, non può non rilevarsi che le pur gravi operazioni distrattive contestate dall' sono, allo stato, oggetto di verifica nell'ambito dei due procedimenti penali Pt_1 pendenti avanti al Tribunale di Bari e non risultano quindi accertate in via definitiva. Del pari, anche i relativi avvisi di accertamento, emessi sulla scorta dei processi verbali di constatazione a suo tempo redatti dalla Guardia di Finanza – Tenenza Gioia del Colle, sono oggetto di impugnazione avanti la competente Corte di Giustizia Tributaria, ovvero in secondo grado, senza che risulti, allo stato, alcun provvedimento giudiziale passato in giudicato (eccezion fatta, come riconosciuto dalla stessa reclamata, per la sentenza di accoglimento e annullamento dell'atto impugnato, pronunciata in data 10.07.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, Sezione 6, all'esito del ricorso presentato CP_ avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto , Irpef ed Iva per l'anno d'imposta
2017).
Ne consegue che le contestate condotte distrattive, ancora sub iudice, non possono, di per sé, inficiare la convenienza oggettiva e la legalità della proposta, che è stata correttamente formulata, quanto ai criteri di formazione delle classi ed è stata corredata da ampia informazione dei creditori, non essendo emersi atti in frode od omissioni informativi ostative all'accoglimento della domanda che è stata vagliata favorevolmente dai Commissari
Liquidatori.
pagina 17 di 18 In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma del provvedimento reclamato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22, valore indeterminabile complessità bassa, per tre fasi con esclusione della fase di trattazione / istruttoria, in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025.
Nonostante il rigetto del reclamo, questa Corte non è tenuta all'attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), essendo evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso della qualità soggettiva della parte reclamante
(essendo le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito)
(cfr.Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 51 D.L.vo 14/19, promossa dalla in persona del l.r. pro Parte_1
tempore, nei confronti della in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il reclamo dell;
Parte_1
2) condanna la reclamante al rimborso delle spese del presente grado in favore dell'impresa reclamata, spese che liquida in € 4000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA e ulteriori accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dr.EM AN) (dr. Maria Mitola)
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dettaglio, il piano prevede la seguente classificazione dei creditori:
“Prima classe: (crediti per euro 718.649,31) costituita dal creditore Parte_2 in relazione alla quota incapiente del fondo rischi appositamente stanziato in privilegio ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 a copertura dell'ipotesi di escussione delle garanzie rilasciate in favore degli istituti di credito collocati nella terza classe. L'importo stanziato all'interno del fondo è considerato ai fini del riparto ma, allo stato attuale, non rileva ai fini del voto e del computo delle maggioranze.
Seconda classe: (crediti per euro 5.540.080,56) costituita dal creditore erariale sulla base della proposta ex art. 88 CCII formulata. Terza Classe: (crediti per euro 631.607,50) costituita dagli Istituti bancari titolari di un credito assistito dalla garanzia prestata da per un importo pari all'80/90% dell'esposizione Parte_2 debitoria della Società alla data di presentazione della presente proposta, nonché da garanzia fideiussorie rilasciate pagina 3 di 18 2 Sulla scorta delle risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza, la Direzione provinciale di Bari aveva emesso diversi avvisi di accertamento, di seguito richiamati, ai fini delle imposte dirette, IRES e IRAP, e delle violazioni degli obblighi dei sostituti d'imposta: nn. TVF03MD00563-2023 (2016), TVF03MD01229-2023 (2017), TVF03MD01316-24 (2018), TVF07MD01411-24 (2018), TVF03MD01325-24 (2019), TVF07MD01434-24 (2019), TVF03MD01327-24 (2020), TVF07MD01437-24 (2020), TVF03MD01386-24 (2021) e TVF07MD01440-24 (2021). Tali atti impositivi, relativi agli anni d'imposta dal 2016 al 2021, erano stati impugnati dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria che ad oggi si era espressa in relazione ai seguenti ricorsi:
RGR 1763/2023, riferito all'avviso n. TVF03MD00563-2023 (2016), deciso in primo grado con sentenza favorevole all'ufficio n. 25/02/2025, depositata il 3 gennaio 2025 (scadenza del termine per impugnare: 3 luglio 2025);
RGR 376/2024, riferito all'avviso n. TVF03MD01229-2023 (2017), deciso in primo grado con sentenza favorevole all'ufficio n.1314/9/2024, depositata il 24 giugno 2024, con cui è stato rigettato il ricorso del contribuente e confermata l'inesistenza oggettiva delle operazioni effettuate dalla società nonché la corretta attribuzione degli CP_1 CP_1 utili extracontabili ai tre soci per la tassazione ai fini IRPEF. La società ha proposto appello (RGA 573/2025) il cui giudizio è tutt'ora pendente. 3 Nel paragrafo 1 della Direttiva in parola si legge: «Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata». Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, che ha ridisegnato l'attuale versione del Codice della crisi, infatti, dichiara nelle premesse di aver operato le modifiche «in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023… del 20.06.2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione».
CORTE DI APPELLO DI BARI
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente dott.Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa EM AN - Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di reclamo ex artt. 51 D.L.vo 14/19, iscritta al n. R.G. 1196/2025 R.G, avverso la sentenza n. 165/2025, pubblicata il 17.6.2025, con la quale il Tribunale di Bari - IV sezione civile ha omologato il concordato preventivo proposto dalla società Controparte_1
promossa da:
L' in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla Via Melo n. 97, domiciliata,
- RECLAMANTE - contro
in persona del l.r. pro tempore, corrente sede legale in Adelfia Controparte_1
(BA), presso la Via Rosario Livatino n. 50, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Canilli e
RA GH entrambi del Foro di Vicenza, con studio ivi in Contrà Santa Corona n. 9, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola D'Agostino in Bari, Via Mauro Amoruso
n. 96,
pagina 1 di 18 - RECLAMATO -
e
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte
- INTERVENUTO -
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza n. 165/2025 del 17.06.2025, il Tribunale di Bari ha omologato il concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, proposto dalla società in Controparte_1 persona del legale rappresentante ed amministratore unico ai sensi degli Controparte_2
artt. 84 e ss. CCII, con proposta di trattamento di creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Bari ha osservato: che, con ricorso depositato in data 22.2.2024, ai sensi degli artt. 39-40-44 e ss. CCII, la società
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Controparte_1 CP_2
, aveva depositato istanza di ammissione al concordato ex art. 44, co 1, lett. a), CCII,
[...] con riserva di produzione del piano e della proposta o, in alternativa, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 co. 1 CCII, da sottoporre all'omologazione del Tribunale, chiedendo la concessione del termine dilatorio e l'emissione delle misure protettive e cautelari, ai sensi dell'art. 54 CCII.; che all'esito della concessione del termine e della conferma delle misure protettive, con ricorso del 22.4.2024, la società aveva presentato domanda di Controparte_1 ammissione a concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, ai sensi degli artt. 84
e ss. CCII, con proposta di trattamento dei creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII e contestuale richiesta di proroga delle misure protettive di cui all'art.54, comma II, CCII.;
pagina 2 di 18 che, all'esito del parere dei Commissari Giudiziali nominati e dei chiarimenti richiesti con decreto del 27.5.2024, la ricorrente aveva depositato in data 25.6.2024 modifica alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, cui è seguita, previa acquisizione di parere negativo dei Commissari in ordine all'attuabilità del piano, la fissazione di udienza per i provvedimenti di cui all'art.47, comma 4, CCII. ; che, all'udienza del 16.9.2024 la ricorrente aveva depositato nuova proposta concordataria, modificativa e sostitutiva delle precedenti, che si fondava sulla continuità indiretta, in ragione dell'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, aggiudicatasi nelle more l'azienda a seguito di procedura competitiva, e prevedeva: a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
b. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.; c. l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D. Lgs. N. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 765.097,71; d. il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 764.083,00, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08; e. la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, previa suddivisione in classi nel rispetto dei principi di cui all'art.
85 CCII, nel termine di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con pagamento dei crediti privilegiati ex art.
2751-bis n. 1 nel termine di cui all'art. 109 CCII, di trenta giorni dall'omologa, ipotizzata per il
15.11.2024, nonché anticipazione del versamento delle rate della definizione agevolata delle liti, nel rispetto dell'indicato limite temporale. 1 Quanto alle risorse, il piano indicava l'attivo endogeno in € 2.028.626,11, oltre l'importo di €
130.000,00, quale risorsa esterna, messa a disposizione della procedura dalla società
[...]
a beneficio dei creditori chirografari, ab origine e degradati, condizionatamente Parte_3
all'omologa del piano di concordato, come da impegno assunto in data 19.4.2024, garantito da impegno irrevocabile, sottoscritto dalla medesima società in data 13 giugno u.s., a presentare idonea fideiussione emessa da primario istituto assicurativo per l'importo di € 100.000,00.
In ordine all'attivo disponibile endogeno, richiamato e condiviso il parere dei Commissari
Giudiziali espresso nelle date del 15.7.2024 e del 10.10.2024, quanto ad indicazioni e rettifiche delle poste attive e passive, il Tribunale ha precisato che la ricorrente proponeva il pagamento parziale del debito tributario omnicomprensivo di imposte, sanzioni, interessi
e aggi, fino alla concorrenza dell'importo di € 764.083,00, già oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, mediante la liquidità giacente nei conti correnti oggetto dei provvedimenti di sequestro preventivo, che andava attribuita integralmente al creditore erariale, fermo il pagamento delle rate in scadenza e relativo alla definizione agevolata delle liti in corso già concessa per € 169.440,08, da pagarsi mediante la finanza derivante dalla continuità (liquidità giacente sui c/c nella disponibilità della Ricorrente). Il residuo ed insoddisfatto credito erariale assistito da privilegio, degradato al rango chirografario, andava collocato all'interno della classe II, con una percentuale assegnata di soddisfazione dell'1,80%.
Ai fini della comprensione della proposta, il Tribunale ha richiamato le circostanze esposte dai Commissari Giudiziali, i quali avevano evidenziato che, in conseguenza di una verifica
personalmente dai . L'ammontare dei crediti chirografari allocati all'interno della classe potrà diminuire in misura CP_1 pari all'ammontare della garanzia che dovesse eventualmente essere escussa.
Quarta classe: (crediti per euro 52.501,13) costituita dall' , titolare di un credito non assistito dalla Controparte_3 garanzia prestata da bensì, soltanto, da garanzie fideiussorie Parte_2 prestate dai sigg.ri . CP_1 Quinta classe: (crediti per euro 142.288,50) costituita dai fornitori chirografari e dall'Istituto di leasing, la cui posizione giuridica e i cui interessi economici ed aspettative creditorie nel caso che ci occupa appaiono sostanzialmente omogenee non sussistendo, allo stato attuale, creditori meritevoli di un trattamento differenziato rispetto ad altri. Sesta classe: (crediti per euro 2.057,24) comprensiva dei crediti vantati dalle “imprese minori”, classe obbligatoria a norma dell'art. 85, co. 3, CCII”.
pagina 4 di 18 della Gdf relativa al periodo 2013-2018 per presunte operazioni inesistenti da parte della società Gieffe Costruzioni e Servizi Srl nei confronti di varie società, tra le quali quella della in data 29.11.2018 veniva emesso un PVC con contestazioni che Controparte_1 portavano al disconoscimento di costi sostenuti per servizi di facchinaggio forniti da
Gieffe S.r.l. L'indagine sfociava con la richiesta da parte del Gip, nell'ambito del proc. Penale
n.13934/18, del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. in vista della confisca obbligatoria, di denaro risultante da saldi attivi dei rapporti bancari intestati alla società per complessivi € 122.901,81, oltre i saldi dei rapporti bancari Controparte_1 intestati a , Amministratore Unico e legale rappresentante a tempo Controparte_2
indeterminato della società, di beni immobili intestati al medesimo (i cui valori sono assorbiti da gravami ipotecari) e, infine, delle quote dal medesimo detenute nel capitale sociale di
(pari al 50%). Una successiva verifica della Gdf relativa al periodo 2016- Controparte_1
2021 si concludeva con il PVC, nel quale venivano contestate presunte operazioni per l'acquisto di materiale ferroso conferito da cd. “fornitori ambulanti”, cui seguiva, nell'ambito del proc. Pen.n. 4168/21 RGNR, il decreto del Gip del 17.11.22, con il quale lo stesso disponeva il sequestro preventivo per equivalente di denaro nella disponibilità della società fino all'importo di € 3.828.555,53, eseguito sui saldi attivi dei Controparte_1 conti correnti intestati alla società per complessivi € 630.173,98, oltre i rapporti bancari ed i beni immobili intestati a . Controparte_2
Il Tribunale ha evidenziato che il debito tributario relativo al reato contestato nei processi penali pendenti, culminati nei provvedimenti di sequestro preventivo penale ex art. 321, 2° comma c.p.c., era oggetto della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII formulata, nei confronti di , nell'ambito della proposta di Parte_1
concordato presentata dalla Controparte_1
Ostando i provvedimenti di sequestro preventivo penale alla fattibilità giuridica del concordato in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte (S.U. 40797/2023), nonché le previsioni di cui all'art. 317 CCII, penale in sede di riesame della misura, nella specie già
pagina 5 di 18 conclusasi con la conferma, la ricorrente ha quindi modificato la proposta prevedendo la destinazione di tutte le somme sequestrate al pagamento del debito tributario, in forza del disposto dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e T.U 5.11.2024, n.173, art.87, che prevede che la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di reati tributari, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro ( cfr.
Cass. pen. 35339/2024), fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa, in forza del disposto di cui al comma 248 dell'art. 1 della legge 197/2022, ai sensi del quale «alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione della crisi
d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili».
In relazione a tale profilo, il Tribunale ha quindi ritenuto che non sussistessero ostacoli all'esecuzione della proposta concordataria. Ha, altresì, osservato che i debiti verso le banche sono in parte garantiti, per la quota dell'80% o del 90%, da Banca del Mezzogiorno – Medio
Credito Centrale S.p.a. e che, nella proposta definitiva, è risultata corretta la formazione delle classi, effettuata sulla base di posizioni giuridiche e di interessi economici omogenei
e rispettosa dei criteri di cui all'art. 85 CCII. Ha, pertanto, condiviso il parere favorevole espresso dai Commissari in ordine all'attitudine del piano, come nuovamente formulato, a raggiungere gli obiettivi di soddisfacimento in esso fissati sia in termini temporali che quantitativi riconoscendo, tra l'altro, a ciascun creditore, un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Poichè la proposta non è stata approvata da tutte le classi votanti, non essendo state raggiunte nelle singole classi le maggioranze o le percentuali previste dall'art.109, comma 5, la ricorrente ha presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art.112, comma II, CCII, in forza della ristrutturazione trasversale e del cram down fiscale ai sensi della lettera d) dell'indicata disposizione, richiesta in ordine alla quale i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole, mentre l' ha spiegato opposizione. Parte_1
pagina 6 di 18 In ordine ai requisiti preliminari del primo comma dell'art.112 CCII, il Tribunale ha ritenuto che la documentazione depositata fosse completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
che i contenuti formali e sostanziali del piano rispettassero le previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
adeguata e sufficientemente completa risultava altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;
che la procedura, inoltre, si era svolta con regolarità in tutte le sue fasi, senza emersione o prospettazione di violazioni di legge;
la proposta era stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi, come innanzi riportate, ed era stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari
Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso.
Nonostante l'opposizione dell' , con la gravata sentenza n. 165/2025 il Parte_1
Tribunale di Bari ha quindi omologato il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 14.07.2025, la , ha Parte_4 proposto tempestivo reclamo sulla base dei seguenti motivi:
-1. Violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile - Omessa pronuncia in ordine alla dedotta fattispecie distrattiva legata alla condotta della società . Controparte_1
Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare i motivi di opposizione articolati dall' odierna reclamante, relativi ai comportamenti distrattivi, depauperativi e Pt_1 potenzialmente lesivi dei legittimi diritti dei creditori sociali. All'esito dell'attività accertativa finalizzata a verificare i rapporti intercorsi tra la e i suoi fornitori per il Controparte_1
periodo 2016 al 2021, la Guardia di Finanza aveva contestato alla società Controparte_1
l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente contestazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 a carico del legale rappresentante. Era seguito il procedimento penale (n. 4168/2021 RGNR)
pagina 7 di 18 nell'ambito del quale il GIP presso il Tribunale di Bari, con decreto del 17 novembre 2022, aveva disposto un sequestro preventivo per equivalente di danaro nella disponibilità della società.2 La attraverso la contabilizzazione di costi per operazioni Controparte_1
oggettivamente inesistenti, avrebbe quindi alterato i risultati di esercizio conseguiti sino a giungere, nell'anno 2023, ad azzerare il proprio patrimonio sociale per effetto della perdita di esercizio. Tale condotta distrattiva, perpetrata dalla società a danno dei creditori e, in primo luogo, del creditore erariale, avrebbe inficiato alla radice il progetto di risanamento prospettato.
-2.Condotta caratterizzata da sistematica e deliberata violazione di obblighi tributari suscettibile di mettere in discussione i doveri costituzionali in tema di corretto adempimento degli stessi - Violazione del paragrafo 1 della Direttiva UE “Insolvency” 20 giugno 2019 n.
1023 – Violazione artt. 88 e 112 CCII . La sentenza sarebbe censurabile per non aver compiutamente valutato la condotta della proponente. In base alla prospettazione difensiva dell'appellante, la Direttiva UE Insolvency del 20 giugno 2019 n. 1023 e le conseguenti norme del CCII, non sarebbero rivolte a tutelare una crisi indotta dalle azioni stesse del contribuente che si sarebbe sottratto per anni al patto di civile convivenza e di rispetto delle regole di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, omettendo il pagamento delle pagina 8 di 18 imposte e dei contributi. 3 La decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la ratio dell'istituto del concordato preventivo, che è quella di favorire la permanenza nel mercato di un'impresa che si è trovata improvvisamente, per circostanze estranee alla propria sfera di controllo, a fronteggiare un fatale evento economico avverso. Nella fattispecie, le violazioni commesse dalla società nel corso degli anni non sarebbero state causate da fattori o eventi che avrebbero inciso negativamente sull'equilibrio economico finanziario dell'impresa; al contrario, si tratterebbe di comportamenti caratterizzati da sistematico inadempimento degli obblighi tributari, a scapito di aziende virtuose – alterando conseguentemente la libera concorrenza – nonché a danno dell'equilibrio finanziario dello Stato. Il concordato, come d'altro canto tutti gli altri strumenti per la gestione della crisi d'impresa istituiti in ottemperanza alla Direttiva UE Insolvency, sarebbe finalizzato a sorreggere e accompagnare l'impresa che, per motivi esogeni, si sia trovata (senza determinarla) in una situazione di crisi e che di certo, quindi, non sarebbe stata “causa” della sua stessa crisi, finanziandosi col mancato pagamento di tributi e contributi e operando a discapito di sé stessa e dell'erario. La continuità prefigurata e auspicata dalla direttiva Insolvency e dagli strumenti per la gestione della crisi d'impresa sarebbe quella dell'impresa sana (ossia capace di essere competitiva onestamente e produrre reddito e valore sociale, rispettando le regole dello stato in cui lavora e del mercato) e onesta, cioè gestita responsabilmente e lecitamente.
Pertanto, legittima sarebbe l'opposizione verso quelle realtà imprenditoriali, quale quella in oggetto, la cui esposizione debitoria risulterebbe il portato di un comportamento
pagina 9 di 18 abusivo o fraudolento che renderebbe, dunque, non meritevole di tutela il raggiungimento di un accordo.
La reclamante ha quindi concluso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”In riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 165/2025, respingere e/o dichiarare inammissibile la richiesta di trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII unitamente all'istanza di omologazione del concordato ex art. 112 CCII presentata dalla Per l'effetto, accertare l'assenza dei Controparte_1 presupposti per l'accoglimento del ricorso per ammissione a concordato preventivo proposto dall'odierna resistente, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla liquidazione giudiziale della stessa;
Condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. “
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità del primo Controparte_1 motivo di reclamo formulato dall' oltrechè la relativa infondatezza, non sussistendo Pt_1
alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale di Bari, avrebbe - del tutto correttamente – rilevato come la procedura si fosse svolta con regolarità in tutte le sue fasi, e fosse corredata di ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari Giudiziali, ai fini della formazione del consenso, né erano emersi atti in frode od omissioni informative, ostative all'accoglimento della domanda, avendo assicurato la ricorrente ai creditori piena informazione sull'origine delle esposizioni debitorie e le vicende penali . In via gradata, ha eccepito che la censura risulterebbe inammissibile e/o infondata anche sotto diverso profilo, risultando l'asserita sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali tuttora in fase di accertamento. Le operazioni asseritamente distrattive contestate dall' sarebbero Pt_1
oggetto di verifica nell'ambito dei due procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di
Bari, peraltro in uno stato embrionale, essendo stata appena aperta l'istruttoria dibattimentale, senza alcun riscontro in condanne penali definitive. Del pari, i correlati avvisi di accertamento, emessi sulla scorta dei processi verbali di constatazione a suo tempo redatti dalla Guardia di Finanza – Tenenza Gioia del Colle, sono oggetto di impugnazione avanti la competente Corte di Giustizia Tributaria, ovvero in secondo grado avanti la competente
Corte d'Appello, senza che sussisterebbe, allo stato, alcun provvedimento giudiziale passato pagina 10 di 18 in giudicato, eccezion fatta per la sentenza di accoglimento e annullamento dell'atto impugnato, pronunciata in data 10.07.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, Sezione 6, all'esito del ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento avente ad CP_ oggetto , Irpef ed Iva per l'anno d'imposta 2017. 4
Anche la seconda censura sarebbe inammissibile o comunque infondata, atteso che la normativa introdotta dal Codice della Crisi, nel prevedere il ricorso ad un procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza non avrebbe inserito fra le condizioni di accesso a tale procedura alcuna forma di valutazione di meritevolezza, in linea con le scelte legislative degli ultimi anni, che hanno espunto il predetto requisito dalle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, superando il carattere premiale dell'istituto. I nuovi presupposti per l'ammissione alla procedura, oggettivizzati, si appuntano tutti sulle caratteristiche del piano, perciò la proposta debitoria e non la più condotta del debitore, che sarà sottoposta a controlli per tutto l'arco procedurale.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del reclamo proposto, la reclamata ha insistito nella conferma della sentenza di omologazione del concordato preventivo proposto da dovendo prevalere l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori Controparte_1
rispetto al pregiudizio lamentato dalla reclamante.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ha fatto pervenire il suo parere favorevole all'accoglimento delle richieste della reclamante.
*****
Le due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate. 4 L'atto impugnato, nel caso specifico, era rappresentato da un accertamento induttivo a seguito del quale era stato rilevato un presunto maggiore reddito derivante dall'applicazione delle “percentuali di ricarico”. L' aveva CP_5 individuato presunti maggiori componenti positivi applicando la percentuale del 3,75% al totale dei costi della produzione. Il coefficiente, secondo l'Agenzia, era stato rilevato dalla media del rapporto tra risultato operativo e valore della produzione dichiarata da aziende terze operanti nel medesimo settore imprenditoriale e che presentano caratteristiche simili alla società ricorrente. pagina 11 di 18 Occorre premettere che il Tribunale di Bari con riguardo alla richiesta della ricorrente di omologazione ai sensi dell'art.112, comma 2, CCII, ha ricordato che, “ai sensi del comma 4 dell'art. 88 CCII, come modificato dal D. Lgs n.136/2024, applicabile ai procedimenti pendenti, nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo
112, comma 2 lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. “
Il Tribunale ha, quindi, precisato che “ai fini del cram down fiscale debbono ricorrere le seguenti condizioni: l) la proposta deve essere non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; 2) l'adesione deve risultare determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di cui all'art.112 co.2, CCII, secondo il criterio della conversione del voto non espresso o negativo in positivo od, in alternativa, se la maggioranza è raggiunta escludendo dal computo la classe dei creditori pubblici, secondo il criterio della sterilizzazione. La conversione forzosa del silenzio o voto negativo, in forza dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art.88 CCII, è tuttavia consentita, ai fini della ristrutturazione trasversale, a condizione che ricorrano i presupposti della prima parte della lettera d), ossia approvazione a maggioranza delle classi, una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Di contro, ove si invochi l'omologazione per approvazione di una sola classe, secondo la previsione della seconda parte della lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Nel caso di specie, ricorre il requisito del cram down fiscale, innanzi indicato al punto 1), poiché la proposta non risulta deteriore rispetto pagina 12 di 18 all'alternativa liquidatoria. Nel parere da ultimo espresso e condiviso dal tribunale, i
Commissari Giudiziali hanno infatti evidenziato che il credito tributario è stato suddiviso e trattato in modo coerente: per la quota privilegiata, mediante l'utilizzo integrale delle somme sequestrate per equivalente, già vincolate all'Erario e impiegate a copertura di una parte consistente del debito;
per la quota chirografaria, con un soddisfacimento percentuale (1,80 %) proporzionato rispetto alle altre classi chirografarie;
con il mantenimento degli impegni assunti in sede di definizioni agevolate e rateizzazioni già concesse, senza rinunce ulteriori da parte dell'Erario Il trattamento riservato al Fisco non può dirsi pertanto deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari.
Ricorre l'altresì la prima delle condizioni alternative del punto 2, in quanto la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Il trattamento riservato al Fisco non può dirsi pertanto deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari. Ricorre l'altresì la prima delle condizioni alternative del punto 2, in quanto la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Operando, quindi, la ristrutturazione trasversale per effetto della prima delle alternative dell'art.112, comma 2, lett. d), deve pertanto ritenersi assorbita la questione relativa alla ricorrenza delle condizioni della seconda opzione, ossia l'approvazione da parte di una sola classe alle stringenti condizioni dei numeri 1 e 2. Quanto alle ulteriori condizioni della ristrutturazione trasversale previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ai sensi della lett. a), criterio osservato anche per il valore eccedente, corrispondente ai canoni di fitto dell'azienda, con conseguente esclusione di violazione del disposto della successiva lett. b). Nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito”.
pagina 13 di 18 Quanto alla ricorrenza, in concreto, dei due requisiti per il cram down fiscale evidenziati dal Tribunale di Bari nel provvedimento reclamato, nessuna specifica contestazione è stata mossa dall'agenzia reclamante, la quale ultima ha, piuttosto, incentrato le proprie censure sul rilievo che il giudice di prime cure non avrebbe considerato tutte le condotte distrattive e depauperative del patrimonio sociale, perpetrate dalla società debitrice in danno dei creditori, che avevano dato origine a procedimenti penali e procedimenti contenziosi tributari pendenti, che esprimerebbero una sistematica e deliberata violazione degli obblighi tributari, in contrasto con i principi della direttiva UE Insolvency 20.06.2019
n.1023, degli artt. 88 e 112 CCII e dell'art.53 Cost..
Quanto all'opposizione dell' , nel provvedimento reclamato si Parte_1
legge:” le operazioni qualificate dall'opponente quali distrattive attengono alle vicende dei procedimenti penali e tributari, in ordine alle quali la ricorrente ha fornito ampia informazione ai creditori, sicché non è configurabile frode ostativa all'accoglimento della domanda di omologa, in forza del principio di diritto innanzi esposto, non rilevando l'atto in sé, bensì l'omissione o l'insufficienza informativa, nella specie non ravvisabile. Quanto alla sostenuta sistematica violazione degli obblighi tributari, la contestazione si fonda sostanzialmente sull'assenza di meritevolezza del debitore, che tuttavia non rileva ai fini dell'omologazione della domanda di concordato, neppure in via forzosa o trasversale. Ed invero, in linea con il prevalente orientamento di merito, va ribadito che la violazione degli obblighi tributari non giustifica il diniego di omologazione, in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutarsi l'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, la fattibilità e la convenienza economica della proposta. In sostanza, la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, purché tali comportamenti non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza e
l'informazione sul punto sia stata completa.”
pagina 14 di 18 Osserva la Corte che la ristrutturazione trasversale dei debiti (c.d. cross-class cram down) costituisce una delle principali novità introdotte nella disciplina del concordato in continuità aziendale dal vigente Codice della crisi e dell'insolvenza dal Dlgs n. 83 del 17 giugno 2022, di attuazione della legge Delega n. 53 del 2 aprile 2021, di recepimento della Direttiva (Ue)
2019/1023 del 20 giugno 2019 riguardante, fra l'altro, i quadri di ristrutturazione preventiva
(direttiva sulla ristrutturazione esull'insolvenza).
L'istituto in esame consente l'omologa di concordati approvati a maggioranza o anche solo da una classe di creditori, al verificarsi di determinate condizioni. In tal modo, “le imprese e gli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie possono continuare a operare” e i debitori “possono ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione”, impedendo “la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze
e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso” (considerando 2 della
Direttiva citata).
In particolare, il concordato in continuità aziendale, è stato oggetto di recente decreto correttivo ter, il Dlgs 13 settembre 2024, n. 136, che ha modificato il testo originario dell'articolo 112, comma 2, Ccii. e l'art.88, per disciplinare più chiaramente l'omologazione forzosa, sottoponendole alle due condizioni pacificamente sussistenti nel caso concreto. Non è in contestazione , infatti, la circostanza il trattamento riservato al fisco non sia deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ,”dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari” e tale circostanza è stata, nella specie, attestata da un professionista indipendente;
né è in contestazione che ricorre l'ipotesi della conversione forzosa del voto negativo dei creditori pubblici consentita dal co.4 dell'art.88 CCII, ai fini della ristrutturazione aziendale, a condizione che ricorrano i presupposti della prima parte della lettera d) ossia l'approvazione a maggioranza della classi, una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione,
pagina 15 di 18 come nella specie, in cui “la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione”.
Ritiene la Corte che debba convenirsi con il Tribunale nel ritenere che il concetto di
"meritevolezza" nel concordato preventivo in continuità aziendale si sia evoluto, nel senso che non è più un requisito soggettivo, ma si basa sulla credibilità del piano di risanamento e sulla garanzia per i creditori, con l'obiettivo di preservare l'attività d'impresa e i posti di lavoro. Il piano è valutato in base alla sua capacità di generare un valore superiore rispetto a una liquidazione forzata, e questa differenza viene distribuita ai creditori, anche di classi inferiori,
a condizione che non si pregiudichino i creditori privilegiati. Tale impostazione trova ulteriore conforto nella ratio ordinamentale del nuovo diritto della crisi: evitare che un solo creditore, o una sola classe di creditori, possa impedire il risanamento dell'impresa e pregiudicare il soddisfacimento, anche parziale, della massa creditoria, laddove la proposta sia attestata più vantaggiosa della liquidazione e rispettosa della legalità sostanziale e procedurale.
Dalla lettura del parere dei Commissari giudiziari sulla omologazione ex art.112 co.2 CCII, emerge che : “La società proponente, pur avendo avuto in passato una gestione fiscale opaca, come ammesso in sede documentale, ha: iniziato un percorso di regolarizzazione della posizione tributaria, anche mediante definizione agevolata di numerose annualità; valorizzato risorse aziendali per offrire un trattamento fiscale non simbolico, ma strutturalmente sostenibile;
- messo a disposizione dell'Erario l'intero importo oggetto di sequestro per equivalente, vincolando tali somme al soddisfacimento del credito privilegiato;
- predisposto una proposta attestatamente più favorevole per
l'Erario rispetto alla liquidazione, che lascerebbe verosimilmente insoddisfatti i crediti pubblici “.
Quanto alle condotte distrattive violazioni di natura penale e fiscale, nella relazione si legge
“Le contestazioni richiamate dall' – pur certamente gravi – sono: ancora pendenti e non Pt_1
consolidate in via definitiva;
oggetto di impugnazioni, definizioni agevolate o procedimenti in corso;
non incidenti direttamente sull'ammissibilità della proposta, né ostative all'attestazione resa dal
pagina 16 di 18 professionista ai sensi degli artt. 87 e 88 CCII. …i sequestri per equivalente disposti in sede penale sono stati integralmente destinati al soddisfacimento dell'Erario nel piano concordatario, come forma di cooperazione attiva e responsabilizzazione della società; nessun elemento processuale consente di ritenere la proposta come strumentale alla frode tantomeno volta alla elusione delle responsabilità penali personali che restano pienamente perseguibili nelle sedi competenti. ; il ruolo della magistratura penale e tributaria resta pienamente autonomo, e l'eventuale esecuzione di azioni risarcitorie e recuperatorie è anzi prevista nel piano come ulteriore fonte integrativa di soddisfazione dei creditori.”.
Indubbiamente, non può non rilevarsi che le pur gravi operazioni distrattive contestate dall' sono, allo stato, oggetto di verifica nell'ambito dei due procedimenti penali Pt_1 pendenti avanti al Tribunale di Bari e non risultano quindi accertate in via definitiva. Del pari, anche i relativi avvisi di accertamento, emessi sulla scorta dei processi verbali di constatazione a suo tempo redatti dalla Guardia di Finanza – Tenenza Gioia del Colle, sono oggetto di impugnazione avanti la competente Corte di Giustizia Tributaria, ovvero in secondo grado, senza che risulti, allo stato, alcun provvedimento giudiziale passato in giudicato (eccezion fatta, come riconosciuto dalla stessa reclamata, per la sentenza di accoglimento e annullamento dell'atto impugnato, pronunciata in data 10.07.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, Sezione 6, all'esito del ricorso presentato CP_ avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto , Irpef ed Iva per l'anno d'imposta
2017).
Ne consegue che le contestate condotte distrattive, ancora sub iudice, non possono, di per sé, inficiare la convenienza oggettiva e la legalità della proposta, che è stata correttamente formulata, quanto ai criteri di formazione delle classi ed è stata corredata da ampia informazione dei creditori, non essendo emersi atti in frode od omissioni informativi ostative all'accoglimento della domanda che è stata vagliata favorevolmente dai Commissari
Liquidatori.
pagina 17 di 18 In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma del provvedimento reclamato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22, valore indeterminabile complessità bassa, per tre fasi con esclusione della fase di trattazione / istruttoria, in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025.
Nonostante il rigetto del reclamo, questa Corte non è tenuta all'attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), essendo evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso della qualità soggettiva della parte reclamante
(essendo le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito)
(cfr.Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 51 D.L.vo 14/19, promossa dalla in persona del l.r. pro Parte_1
tempore, nei confronti della in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il reclamo dell;
Parte_1
2) condanna la reclamante al rimborso delle spese del presente grado in favore dell'impresa reclamata, spese che liquida in € 4000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA e ulteriori accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dr.EM AN) (dr. Maria Mitola)
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dettaglio, il piano prevede la seguente classificazione dei creditori:
“Prima classe: (crediti per euro 718.649,31) costituita dal creditore Parte_2 in relazione alla quota incapiente del fondo rischi appositamente stanziato in privilegio ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 a copertura dell'ipotesi di escussione delle garanzie rilasciate in favore degli istituti di credito collocati nella terza classe. L'importo stanziato all'interno del fondo è considerato ai fini del riparto ma, allo stato attuale, non rileva ai fini del voto e del computo delle maggioranze.
Seconda classe: (crediti per euro 5.540.080,56) costituita dal creditore erariale sulla base della proposta ex art. 88 CCII formulata. Terza Classe: (crediti per euro 631.607,50) costituita dagli Istituti bancari titolari di un credito assistito dalla garanzia prestata da per un importo pari all'80/90% dell'esposizione Parte_2 debitoria della Società alla data di presentazione della presente proposta, nonché da garanzia fideiussorie rilasciate pagina 3 di 18 2 Sulla scorta delle risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza, la Direzione provinciale di Bari aveva emesso diversi avvisi di accertamento, di seguito richiamati, ai fini delle imposte dirette, IRES e IRAP, e delle violazioni degli obblighi dei sostituti d'imposta: nn. TVF03MD00563-2023 (2016), TVF03MD01229-2023 (2017), TVF03MD01316-24 (2018), TVF07MD01411-24 (2018), TVF03MD01325-24 (2019), TVF07MD01434-24 (2019), TVF03MD01327-24 (2020), TVF07MD01437-24 (2020), TVF03MD01386-24 (2021) e TVF07MD01440-24 (2021). Tali atti impositivi, relativi agli anni d'imposta dal 2016 al 2021, erano stati impugnati dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria che ad oggi si era espressa in relazione ai seguenti ricorsi:
RGR 1763/2023, riferito all'avviso n. TVF03MD00563-2023 (2016), deciso in primo grado con sentenza favorevole all'ufficio n. 25/02/2025, depositata il 3 gennaio 2025 (scadenza del termine per impugnare: 3 luglio 2025);
RGR 376/2024, riferito all'avviso n. TVF03MD01229-2023 (2017), deciso in primo grado con sentenza favorevole all'ufficio n.1314/9/2024, depositata il 24 giugno 2024, con cui è stato rigettato il ricorso del contribuente e confermata l'inesistenza oggettiva delle operazioni effettuate dalla società nonché la corretta attribuzione degli CP_1 CP_1 utili extracontabili ai tre soci per la tassazione ai fini IRPEF. La società ha proposto appello (RGA 573/2025) il cui giudizio è tutt'ora pendente. 3 Nel paragrafo 1 della Direttiva in parola si legge: «Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata». Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, che ha ridisegnato l'attuale versione del Codice della crisi, infatti, dichiara nelle premesse di aver operato le modifiche «in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023… del 20.06.2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione».