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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1941/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Nappi;
- ricorrente -
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.10.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 16.9.2002, in Altomonte (CS), aveva contratto matrimonio concordatario con;
b) dall'unione erano nati due figli il 27.8.2002 e Controparte_1 Per_1
l 12.6.2011); c) nel tempo, il rapporto di coniugio era andato progressivamente incrinandosi Per_2
a causa del crescente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti della moglie e dei figli, associato ad episodi di violenza fisica e verbale che avevano indotto la a lasciare la casa Pt_1
coniugale per trasferirsi, unitamente ai figli, presso altra abitazione condotta in locazione;
d) la rottura dell'affectio coniugalis era da ascrivere alla condotta violenta e violativa dei doveri coniugali posta
1 in essere dal inoccupato, il quale aveva anche omesso di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli, cui ha fatto fronte la ricorrente la quale percepisce un reddito annuo di circa € 1.400,00.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma: a) disporre l'affidamento "super esclusivo", o
"affidamento esclusivo rafforzato” a favore della madre o in subordine attribuire alla sig.ra Pt_1
la responsabilità genitoriale esclusiva in materia di istruzione e salute;
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto giusto nell'interesse dei minori;
c) dichiarare tenuto il sig. CP_2
a contribuire al mantenimento dei figli minori con la corresponsione di una somma
[...]
mensile di euro 400.00, o la somma che verrà ritenuta più giusta, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. In via principale: - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; - stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, Parte_1
assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
- stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso il domicilio eletto dalla madre nell'abitazione familiare;
- stabilire, come in premessa in ordine al regime di visite
e di incontri tra i minori ed il padre, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto giusto nell'interesse dei minori;
- dichiarare tenuto il sig. a contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori con la corresponsione di una somma mensile di euro 400.00 o quella che verrà ritenuta più giusta, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.4.2025, il Giudice delegato - preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente - ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio in ordine 2 alla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione azionata da parte ricorrente è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta dalla circostanza che ormai da diverso tempo i coniugi vivono separati, tant'è che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi, unitamente ai figli, presso altra abitazione condotta in locazione, come da documentazione ritualmente versata in atti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
Manda al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza in ordine alle opportune determinazioni volte al prosieguo del giudizio.
2. Attesa la natura parziale della presente sentenza, le spese di lite verranno regolate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 1941/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente.
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]). Controparte_1
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Altomonte perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge.
4) Manda al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
5) Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1941/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Nappi;
- ricorrente -
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.10.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 16.9.2002, in Altomonte (CS), aveva contratto matrimonio concordatario con;
b) dall'unione erano nati due figli il 27.8.2002 e Controparte_1 Per_1
l 12.6.2011); c) nel tempo, il rapporto di coniugio era andato progressivamente incrinandosi Per_2
a causa del crescente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti della moglie e dei figli, associato ad episodi di violenza fisica e verbale che avevano indotto la a lasciare la casa Pt_1
coniugale per trasferirsi, unitamente ai figli, presso altra abitazione condotta in locazione;
d) la rottura dell'affectio coniugalis era da ascrivere alla condotta violenta e violativa dei doveri coniugali posta
1 in essere dal inoccupato, il quale aveva anche omesso di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli, cui ha fatto fronte la ricorrente la quale percepisce un reddito annuo di circa € 1.400,00.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma: a) disporre l'affidamento "super esclusivo", o
"affidamento esclusivo rafforzato” a favore della madre o in subordine attribuire alla sig.ra Pt_1
la responsabilità genitoriale esclusiva in materia di istruzione e salute;
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto giusto nell'interesse dei minori;
c) dichiarare tenuto il sig. CP_2
a contribuire al mantenimento dei figli minori con la corresponsione di una somma
[...]
mensile di euro 400.00, o la somma che verrà ritenuta più giusta, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. In via principale: - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; - stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, Parte_1
assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
- stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso il domicilio eletto dalla madre nell'abitazione familiare;
- stabilire, come in premessa in ordine al regime di visite
e di incontri tra i minori ed il padre, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto giusto nell'interesse dei minori;
- dichiarare tenuto il sig. a contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori con la corresponsione di una somma mensile di euro 400.00 o quella che verrà ritenuta più giusta, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.4.2025, il Giudice delegato - preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente - ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio in ordine 2 alla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione azionata da parte ricorrente è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta dalla circostanza che ormai da diverso tempo i coniugi vivono separati, tant'è che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi, unitamente ai figli, presso altra abitazione condotta in locazione, come da documentazione ritualmente versata in atti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
Manda al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza in ordine alle opportune determinazioni volte al prosieguo del giudizio.
2. Attesa la natura parziale della presente sentenza, le spese di lite verranno regolate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 1941/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente.
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]). Controparte_1
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Altomonte perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge.
4) Manda al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
5) Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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